Cassazione SS.UU. civile Sentenza 19 agosto 2009, n. 18356 Danni, quieto vivere, lite bagatellare, non risarcibilità (2009-10-06)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 9 novembre 2004 C.C. conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Benevento la RAI Radiotelevisione Italiana spa deducendo che in data 21.10.2004 le era stato inviato da tale società sollecito di pagamento del canone televisivo;

che tale sollecito era stato preceduto da altri due inviati il 29 aprile e il 3 maggio dello stesso anno ai quali era stato risposto compilando questionario – cartolina specificandosi che il suo nucleo familiare già provvedeva a pagare annualmente il canone il cui abbonamento era intestato ad uno dei componenti effettivi e conviventi della famiglia;che la ricezione continua di detti solleciti, nonostante le risposte inviate, le creava danni da disagio, discredito, ansia e stress.

Chiedeva pertanto, previa declaratoria di infondatezza della richiesta inoltratale dalla convenuta, la condanna della medesima a titolo di risarcimento danni al pagamento della somma ritenuta di giustizia, anche facendo ricorso all’art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, il tutto da contenersi entro l’importo di Euro 1.000,00 e comunque entro i limiti di competenza per valore del giudice adito.

Instauratosi il contraddittorio la RAI, deducendo la natura di imposta del canone di abbonamento alla televisione di Stato, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, l’incompetenza per materia e per territorio in favore della competenza esclusiva della Commissione Tributaria di Torino, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere gli importi del canone destinati all’Amministrazione finanziaria dello Stato e contestava nel merito la fondatezza della pretesa avversaria perchè non provata e per l’insussistenza comunque dei presupposti risarcitori di cui all’art. 2059 c.c..

Con sentenza del 22 settembre 2005 il giudice di pace, dichiarata la propria competenza, dichiarava la società convenuta responsabile del danno esistenziale strettamente connesso alle ripetute e arbitrarie diffide di pagamento indirizzate all’attrice e la condannava al pagamento in favore della predetta della somma di Euro 199,20 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo e alle spese processuali distraende in favore del procuratore antistatario.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la RAI Radiotelevisione italiana spa sulla base di cinque motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione.

Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l’intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5, difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Osserva la ricorrente che avendo la C. proposto la domanda risarcitoria, previa declaratoria di infondatezza della richiesta inoltrata dalla convenuta, quella domanda in tanto poteva essere scrutinata dal giudice di pace in quanto fosse stata previamente accertata dal giudice "competente" vale a dire dal giudice tributario (essendo il canone di abbonamento un’imposta) l’insussistenza dell’obbligo di pagamento del canone medesimo da parte della nominata C. e la conseguente illegittimità delle relative richieste di pagamento.

La doglianza è infondata giacchè correttamente il giudice "a quo" ha ritenuto la propria giurisdizione avendo la C. proposto un’azione risarcitoria fondata sull’illegittimità dei solleciti di pagamento del canone televisivo dopo che vi erano state già comunicazioni di non essere tenuta al detto pagamento.

Del resto in fattispecie del tutto analoga la Sezione Terza di questa Suprema Corte, con sentenza n. 12885 del 4 giugno 2009, ha ritenuto la propria giurisdizione, implicitamente rigettando l’eccezione della RAI di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 2, l’incompetenza per materia, e territorio del giudice adito, nonchè omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione sul punto.

Rileva parte ricorrente la immotivata reiezione da parte del giudice "a quo" delle proposte eccezioni di incompetenza per materia e per territorio.

Assume che vertendosi in tema di imposta la competenza apparteneva alla Commissione Tributaria di Torino, luogo dove era sorta e doveva eseguirsi l’obbligazione di pagamento del canone da parte delle C..

Il motivo è infondato stante la testè ritenuta giurisdizione del giudice ordinario "in subiecta materia".

Con il terzo motivo si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa motivazione in ordine all’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Rileva la ricorrente che il soggetto legittimato ad incassare le somme relative al canone televisivo è l’Amministrazione Finanziaria dello Stato e precisamente l’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Torino.

Non aveva alcun rilievo, ai fini della legittimazione passiva sull’istanza risarcitoria, la circostanza che l’invito al pagamento provenisse da essa RAI, giacchè tali inviti venivano inoltrati ai soggetti inseriti nell’elenco stilato e tenuto dall’Agenzia delle Entrate, con la quale essa ricorrente collaborava per la riscossione del tributo.

Con il quarto mezzo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 102 e 113 c.p.c., art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 2043 cc da cui desumere il principio dell’ordinamento applicabile anche in sede di giudizio di equità, nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Osserva parte ricorrente che essendo l’A.F. sostanzialmente destinataria degli effetti della sentenza del giudice di pace essa doveva assumere nel giudizio il ruolo di necessario contraddittore. In realtà l’A.F. era il vero ed effettivo soggetto titolare del rapporto d’imposta mentre la RAI, mera "longa manus" era priva di legittimazione sostanziale. L’A.F. doveva considerarsi pertanto parte necessaria del giudizio in cui si verteva sulla legittimità o meno dell’invio di comunicazioni che facevano parte del procedimento tributario di accertamento della debenza di un’imposta che andava a beneficio diretto del bilancio dello Stato.

Mentre essa RAI, recapitando gli avvisi in parola, dai quali peraltro nessun obbligo o sanzione scaturiva a carico dei destinatari, si limitava a svolgere un’attività doverosa, di carattere materiale e meramente strumentale rispetto alle funzioni di accertamento e riscossione del canone di abbonamento televisivo, di esclusiva competenza dell’A.F..

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Essi, invero, pur formalmente deducendo violazione di norme processuali e di principi informatori del diritto, esulano dalle censure consentite in sede di legittimità avverso le sentenze emesse secondo equità dal giudice di pace.

Merita puntualizzare che non è in discussione la "legitimatio ad causam", che è istituto processuale ricollegabile al principio di cui all’art. 81 c.p.c., e riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l’azione in giudizio ovvero nei cui confronti tale azione può essere esercitata, bensì si eccepisce l’effettiva titolarità passiva della pretesa risarcitoria, sul presupposto dell’estraneità al fatto dedotto in giudizio.

Trattasi di una questione che comporta una disamina e una decisione attinente al merito della controversia e non alle regole procedurali, con la conseguenza che, in relazione ad essa, non è esperibile il ricorso per cassazione, ammesso – avverso le sentenze pronunciate, come quella in esame, dal giudice di pace secondo equità – oltre che per violazione delle regole procedurali, solo per violazione di norme costituzionali e comunitarie di rango superiore alle norme ordinarie o dei principi informatori della materia e per carenza assoluta, mera apparenza o radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione e non anche per violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, (vedi sul punto la citata sentenza n. 12885/2009).

Con il quinto motivo si denunzia, infine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, violazione del principio del "neminem laedere" desumibile dall’art. 2043 c.c., come principio dell’ordinamento applicabile anche in sede di giudizio deciso secondo equità.

Osserva la ricorrente che essendo assorbenti i rilievi svolti attinenti a questioni meramente processuali doveva considerarsi superflua una dettagliata analisi della gravata sentenza nella parte relativa al merito della controversia, dovendo questa Suprema Corte cassare senza rinvio.

Rileva, comunque, nel merito che il giudice "a quo" avrebbe potuto qualificare in termini di illiceità anche ex art. 2043 c.c., o sulla base di un più generale principio equitativo al quale tale norma si riporta, la comunicazione di essa RAI soltanto qualora avesse motivatamente dimostrato che tale comunicazione avesse caratteristiche tali da integrare un"aggressione alla sfera psico-fisica di una persona normale".

Sotto tale profilo era intuitivo, ad avviso della RAI, che una mera comunicazione (dalla quale non conseguiva alcun effetto giuridicamente rilevante) non aveva nè un carattere obbligante nè tanto meno coercitivo e quindi per definizione non costituiva molestia.

Il motivo di ricorso riguarda il punto della decisione che ha riconosciuto il risarcimento a titolo di danno esistenziale identificato nella costrizione indotta ripetutamente ad occuparsi delle problematiche attinenti all’obbligatorietà dell’abbonamento alla televisione e nel turbamento della quiete e tranquillità psichica della C., destinataria di immotivate diffide, con prospettazione reiterata di accertamenti e sanzioni, produttiva di un clima di intimidazione arbitraria, causa di disagio, ansia e stress.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Come è noto queste Sezioni Unite, con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11 novembre 2008)hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell’art. 2059 cc, ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi – non già come disciplina di un’autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c. – bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, ‘ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso.

In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell’art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest’ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario).

Ciò precisato, si osserva che, nella specie, non sussiste un’ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un’ipotesi di danno patrimoniale, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione della "quiete e tranquillità psichica" insuscettibile di essere monetizzata siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione" (oggetto delle c.d. liti bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria (vedi la citata sentenza n. 12885/2009, nonchè Cass. Sez. 3^ n. 8703/2009).

In conclusione, rigettati i primo quattro motivi, il quinto va accolto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, posto che, non essendo necessari accertamenti di fatto, va pronunciato nel merito e – in applicazione dei principi affermati da queste Sezioni Unite sopra richiamati – la domanda di risarcimento della C. va rigettata.

Le spese dell’intero processo vanno integralmente compensate tra le parti avuto riguardo al rigetto dei primi quattro motivi nonchè alla relativa novità e alla natura delle questioni trattate con il quinto.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta gli altri;cassa, in relazione al motivo accolto l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da C.C.. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.07.2009 n° 16113 Giudicato, civile, penale, rapporto, nesso di causalità, responsabilità, danni (2009-10-05)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis…

Diritto

I ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. – IL RICORSO DEL L.R..

Il primo motivo del ricorso principale censura la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione, per avere recepito acriticamente la sentenza penale, senza svolgere un più pregnante accertamento circa il nesso di causalità e l’esenzione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c.. Quindi, precisando che, in sede penale, è stata attribuita al medico la sola imprudenza, riproduce ampi brani dell’atto d’appello in sede civile contenenti questioni di fatto tendenti a provare la mancanza, comunque, di una colpa grave.

Il secondo motivo lamenta la violazione di legge, il vizio della motivazione e la nullità del procedimento in ordine alla mancata pronunzia sull’elemento psicologico (sotto il profilo dell’intensità della colpa), finalizzata ad accertare il quantum risarcitorio.

Il terzo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) censura la sentenza laddove avendo escluso la concorrente e solidale responsabilità della USL, non ne ha graduato "la colpa solidale nella produzione dell’evento" (Ndr: testo originale non comprensibile).

Il quarto motivo impugna a sentenza per avere omesso di accertare il concorso di colpa sia dell’ente ospedaliero, sia dei medici che avrebbero concorso a causare l’evento, così da determinare la percentuale di colpa su ciascuno gravante.

Il quinto motivo si duole dei punti della sentenza in cui sono stati respinti i motivi d’appello tendenti ad affermare la responsabilità della struttura sanitaria per non avere stipulato un’adeguata polizza assicurativa ed a contestare la determinazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, soprattutto nella considerazione della mancanza di lavoro della defunta e del suo scarso reddito.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili laddove, esponendo una serie di questioni di fatto, si concretano nella mera richiesta di rivisitazione degli elementi probatori emersi nel corso della causa, al fine di ottenere un nuovo giudizio nel merito. Sono infondati laddove lamentano violazioni di legge, vizi della motivazione e del procedimento.

La sentenza impugnata, attraverso una motivazione congrua e logica e senza incorrere in alcun errore giuridico, risolve tutte le questioni sottopostele. In particolare, essa s’è adeguata al principio secondo cui, in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull’esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato (tra le varie, cfr. Cass. 11 gennaio 2001, n. 329). Ne ha dedotto che, nella specie, essendo conseguita come effetto del reato la morte della donna, l’accertamento sul danno e sul nesso causale diretto con il reato è evidente e non può che essere fatto in esito alla valutazione dei fatti emersi in sede penale.

Ne deriva, altresì, che nessun vizio logico – giuridico, nè l’omessa pronunzia è ravvisabile con riferimento alla valutazione dell’intensità della colpa del professionista, con particolare riguardo all’applicazione della disposizione dell’art. 2236 c.c., visto che la sentenza penale gli ha addebitato la colpa per imprudenza e negligenza, avendo egli prescritto alla C. una terapia poi mostratasi impropria, anche per il modo in cui era stata praticata, ed avendo formulato la diagnosi senza visitare la paziente (cfr. sul punto la sentenza di primo grado che riproduce dettagliatamente le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice penale quanto al nesso causale ed alla colpa).

Di qui l’esclusione della responsabilità sia della struttura sanitaria (non solo perchè il medico, in mancanza di reparto per la terapia intensiva, avrebbe dovuto dirottare altrove la paziente, ma, soprattutto, per i comportamenti propri del professionista, rispetto ai quali l’inefficienza della struttura non ha avuto alcun rilievo), sia degli altri medici (i cui comportamenti sono stati specificamente ritenuti privi di apporto causale dalla sentenza penale).

Quanto alla polizza assicurativa, il giudice ha precisato che la relativa stipula da parte della struttura non costituisce un obbligo, così come non sussiste obbligo alla fissazione di un determinato massimale.

Infine, la sentenza procede in maniera logica alla determinazione del quantum risarcitorio, attraverso una dettagliata argomentazione che qui non è neppure il caso di ripetere.

2. – IL RICORSO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA USL N. ****.

L’ente censura la sentenza per l’omessa pronunzia in ordine al proprio appello incidentale, con il quale avrebbe chiesto la riforma della sentenza di primo grado nel punto in cui l’ha condannata, in solido con il medico, al risarcimento del danno.

Il motivo è inammissibile. La parte, osservando l’onere di autosufficienza del ricorso per Cassazione, avrebbe dovuto riprodurre in esso l’atto con il quale sostiene di avere incidentalmente proposto appello. Tuttavia, è la parte stessa a dichiarare che "nel costituirsi in giudizio spiegava sostanzialmente appello" e, se è vero che nell’epigrafe della sentenza d’appello sono trascritte le sue conclusioni (esplicitamente tendenti alla riforma della decisione di primo grado), è pur vero che il giudice, nel narrare lo svolgimento del processo, non fa alcun riferimento all’esistenza di un’impugnazione da parte della USL, ma precisa che l’ente, costituitosi, "chiedeva che l’appello proposto dal L.R. fosse rigettato per la parte riguardante la posizione sostanziale e processuale della ex USL n. ****" (cfr. pag. 8 della sentenza).

In conclusione, respinti entrambi i ricorsi, le spese del giudizio vanno compensate tra il L.R. e la gestione liquidatoria della USL, mentre ciascuna di queste parti va condannata a rivalere gli eredi della vittima delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE

Riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il L.R. e l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia – Gestione Liquidatoria ex USL n. ****. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei B., che liquida, a carico di ciascuno di essi, in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile Sez. III 18/09/2009, n. 20106 Consumerismo, contratti, clausole, recesso ad nutum, clausole vessatorie, carattere abusivo (2009-09-24)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

… [omissis]

La libertà di scelta economica dell’imprenditore, pertanto, in sé e per sé, non è minimamente scalfita.

Ciò che è censurato è l’abuso, ma non di tale scelta, sibbene dell’atto di autonomia contrattuale che, in virtù di tale scelta, é stato posto in essere.

L’iirrilevanza, per il diritto, delle ragioni che sono a monte della conclusione ed esecuzione di un determinato rapporto negoziale, non esclude ma anzi prevede un controllo da parte del giudice, al fine di valutare se I’ esercizio della facoltà riconosciuta all’autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei principi espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza.

Di qui il rilievo riconosciuto dall’ordinamento a al fine di evitare un abusivo esercizio del diritto ai canoni generali di interpretazione contrattuale.

Ed in questa ottica, il controllo e l’interpretazione dell’atto di autonomia privata deve essere ricondotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell’altra siano stati forieri di comportamenti abusivi, posti in essere per raqgiungere i fini che la parte si è prefissata.

Per questa ragione il giudice, nel controllare ad interpretare l’atto di autonomia privata, deve operare ad interpretare l’atto anche in funzione del contemperamento degli opposti interessi della parti contrattuali.

Erra, pertanto, il giudice di merito quando afferma che vi è un’impossibilità di procedere ad un giudizio di ragionevolezza in ambito contrattuale, escludendo che lo stesso possa controllare l’esercizio del potere di recesso; ritenendo che, diversamente si tratterebbe dì una valutazione politica.

Il problema non è politico, ma squisitamente giuridico ed investe i rimedi contro l’abuso dell’autonomia privata e dei rapporti di forza sul mercato, problemi questi che sono oggetto di attenzione da parte di tutti gli ordinamenti contemporanei, a causa dell’incremento delle situazioni di disparità di forze fra gli operatori economici.

Al giudicante è richiesta attraverso il controllo e l’interpretazione dell’atto di recesso e al fine di affermarne od escluderne il suo esercizio abusivo, condotto alla luce dei principi più volte enunciati – proprio ed esclusivamente una valutazione giuridica.

Le considerazioni tutte effettuate consentono, quindi, di concludere che la Corte di merito abbia errato quando ha adottato le seguenti proposizioni argomentative: 1) che la sussistenza di un atto di abuso del diritto sia soltanto speculare agli atti emulativi e postuli il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell’assenza di utilità per il titolare del diritto, e di un elemento soggettivo costituito dall’"animus nocendi"; 2) stabilito che la parte, libera di modificare I’ assetto di vendita, il recesso ad nutum era il mezzo più conveniente per realizzare tale fine da cui conseguirebbe l’insussistenza dell’abuso; 3) che, una volta che l’ordinamento abbia apprestato un dato istituto, spetta all’autonomia delle parti utilizzarlo o meno; 4) che non sussista Ia possibilità di utilizzare un giudizio di ragionevolezza in ambito privatistico – in particolare contrattuale – in cui i valori di riferimento non solo non sono unitari, ma sono addirittura contrapposti; 5) che nessuna valutazione delle posizioni contrattuali delle parti soggetti deboli e soggetti economicamente “forti” anche con riferimento alle condizioni tutte oggetto della previsione contrattuale, rientri nella sfera di valutazione complessiva del Giudicante.

La Corte di merito ha affermato che l’abuso fosse configurabile in termini di volontà di nuocere, ovvero in termini di "neutralità”; nel senso cioè che, una volta che l’ordinamento aveva previsto il mezzo "diritto di recesso" per conseguire quel data fine (scioglimento del contratto di concessione di vendita), erano indifferenti le modalità del suo a concreto esercizio.

Ma il problema non è questo.

Il problema è che Ia valutazione di un tale atto deve essere condotta in termini di “conflittualità”.

Ovvero: posto che si verte in tema di interessi contrapposti, di cui erano portatrici le parti, ii punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati.

Proporzionalità che esprime una certa procedimentalizzazione nelI’esercizio del diritto di recesso.

In ipotesi, poi, di un’eventuale, provata disparità di forze fra i contraenti, la verifica giudiziale del carattere abusivo o meno del recesso deve essere più ampia e rigorosa, e può prescindere dal dolo e dalla specifica intenzione di nuocere: elementi questi tipici degli atti emulativi, ma non della fattispecie di abuso di potere contrattuale o di dipendenza economica.

La conseguenze, cui condurrebbe l’interpretazione proposta dalla sentenza impugnata, sono inaccettabili.

La esclusione della valorizzazione e valutazione della buona fede ogqettiva a della rilevanza anche dell’eventuale esercizio abusivo del recesso, infatti, consentirebbero cheil recesso ad nutum si trasformi in un recesso, arbitrario, cioè ad libitum, di sicuro non consentito dalI’ordinamento giuridico.

Tutto ciò in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza del comportamenti economici.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile, sez. lavoro, 31.08.2009 n. 18912 Consulenza, legale, lavoro, atipico, assicurazione, copertura, rischio, civile (2009-09-23)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

**** conveniva in giudizio davanti alla Pretura di Siena ****, consulente del lavoro, per essere risarcita delle somme che era stata costretta a pagare a tale **** (ex conduttore di un immobile di sua proprietà) per colpa professionale del convenuto stesso, il quale aveva predisposto il contratto di locazione che prevedeva clausole nulle perchè in violazione della normativa sull’equo canone; la parte attrice era stata condannata a pagare la somma di L. 27.363.129, nonchè quella di L. 1.500.000 al proprio legale.

Il **** si costituiva chiamando in garanzia la ****.

Con sentenza 14 maggio 2001 il Tribunale di Siena condannava il **** al pagamento della somma suddetta, oltre interessi; condannava inoltre la **** a tenere indenne il **** per quanto era stato condannato a pagare alla ****.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 24 maggio 2004, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal **** nei confronti della **** e condannava il soccombente alle spese di ambedue i gradi.

Propone ricorso per cassazione **** con quattro motivi.

La **** non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Corte d’Appello aveva ritenuto che la redazione di un contratto di locazione non fosse propria della professione di consulente del lavoro: poichè non è prevista alcuna riserva per una categoria di professionisti, che siano abilitati alla redazione di detto contratto; la valutazione della sentenza impugnata sarebbe erronea.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle norme sulla interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c. e segg.), nella parte in cui era stata esclusa la copertura assicurativa per l’attività suddetta. Tale attività non soltanto non sarebbe vietata, ma rientrerebbe comunque nella previsione della polizza, tenuto conto che si tratta di clausole predisposte dalla compagnia su modulo della stessa predisposto e quindi non sarebbe ammessa una interpretazione limitativa e restrittiva.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto cioè della L. 11 gennaio 1979, n. 12, artt. 2 e 13,che disciplina le materie riservate alla competenza dei consulenti del lavoro, tra le quali si ricorso ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente … e per quant’altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in genere.

Con il quarto motivo si denuncia l’errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, giacchè la sentenza impugnata aveva omesso di dare alcuna giustificazione sulla esclusione della attività professionale del consulente del lavoro della redazione di contratti di locazione.

Tutti i motivi indicati sono incentrati sulla questione se la coperture assicurativa comprendesse anche l’attività prestata dal ricorrente, di predisposizione di un contratto di locazione, che non rientra certamente nell’attività tipica del consulente del lavoro, secondo quanto prevede la L. 11 gennaio 1979, n. 12. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il contratto di assicurazione aveva per oggetto la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro; si precisava quindi che tale garanzia si estendeva anche alla consulenza fiscale e tributaria, quali compilazioni della dichiarazione dei redditi ed allegati, denuncia annuale IVA, compresi i relativi allegati, registrazioni e quant’altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in generale. Si rammenta poi che la L. n. 12 del 1979, art. 2, prevede che il consulente del lavoro svolga per conto del datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente nonchè ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

Del tutto ineccepibile risulta quindi la conclusione alla quale perviene la sentenza impugnata, secondo la quale la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di professionisti, non rientra tuttavia nè nelle attività tipiche previste per il consulente del lavoro, nè nella previsione contrattuale della polizza assicurativa di cui sopra.

Il ricorso merita quindi rigetto; nulla per le spese poichè la Milano Assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.