Corte Costituzionale Sentenza S. 296/2009 del 04/11/2009

Energia – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico – Modifica del comma 4 dell’art. 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7 con l’aggiunta del periodo " Le concessioni che interessino un’altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d’intesa con la Regione o Provincia interessata" – Incidenza della modifica normativa sulla concessione di S. Floriano d’Egna, a scavalco fra i territori delle Province di Trento e Bolzano, già amministrata dalla Provincia di Trento.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA N. 296

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

(Omissis)

Considerato in diritto

1. ¾ La Provincia autonoma di Trento propone questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione.

1.1. ¾ La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, il periodo: «[L]e concessioni che interessino un’altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d’intesa con la Regione o Provincia interessata».

2. ¾ La ricorrente, sul presupposto che questa disposizione fonderebbe una competenza amministrativa della Provincia di Bolzano per tutti gli impianti di produzione idroelettrica posti a scavalco tra i due territori provinciali, rilevato che l’unico impianto posto a scavalco tra i due territori è quello di cui alla concessione di San Floriano d’Egna, sostiene che la disposizione impugnata, apparentemente generale ed astratta, sarebbe in realtà una legge provvedimento tesa a riconoscere la competenza (amministrativa e normativa) della Provincia di Bolzano in ordine a tale concessione, in contrasto con la disciplina di attuazione statuaria (in particolare con l’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 381 del 1974) che, a suo dire, la assegnerebbe alla competenza della Provincia di Trento.

3. ¾ La questione è inammissibile.

3.1. ¾ L’impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008, diversamente da quanto assume la ricorrente, non fonda una competenza amministrativa della Provincia, ma impone a questa di ricercare l’intesa con l’ente territoriale finitimo là dove essa (e solo se essa) sia competente in ordine ad una concessione di grande derivazione idroelettrica che riguardi anche il territorio di altra Regione o provincia autonoma.

Nessun interesse sussiste, pertanto, in capo alla ricorrente alla impugnazione di tale disposizione, la quale non ha nessuna idoneità ad influire sul riparto di competenze in ordine alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, quale fissato dall’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), sollevata, in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige /Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=296&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=

REGIONE SICILIA LEGGE 16 dicembre 2008, n. 19 Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel S. O. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008) REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Articolazione dei dipartimenti regionali 1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e’ sostituita dalla seguente: Tabella A Dipartimenti regionali ed uffici equiparati Presidenza della Regione Siciliana: Segreteria generale. Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale. Dipartimento regionale della programmazione. Dipartimento regionale della protezione civile. Ufficio legislativo e legale. Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali. Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali. Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste: Dipartimento regionale degli interventi strutturali. Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali. Dipartimento regionale delle foreste. Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali. Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte contemporanea. Dipartimento regionale della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica. Assessorato regionale del bilancio e delle finanze: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione. Dipartimento regionale delle finanze e del credito. Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca: Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell’artiginato. Dipartimento regionale della pesca. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali: Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. Dipartimento regionale delle autonomie locali. Assessorato regionale dell’industria: Dipartimento regionale dell’industria e delle miniere. Dipartimento regionale dell’energia. Assessorato regionale del lavoro: Dipartimento regionale del lavoro. Dipartimento regionale della formazione professionale. Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale. Assessorato regionale dei lavori pubblici: Dipartimento regionale dei lavori pubblici. Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici. Assessorato regionale della sanita’: Dipartimento regionale per la pianificazione strategica. Dipartimento regionale per le attivita’ sanitarie e osservatorio epidemiologico. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente: Dipartimento regionale del territorio e dell’ambiente. Dipartimento regionale dell’urbanistica. Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti: Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni.

Art. 2 Abrogazioni e modifiche di norme 1. Il primo periodo del comma 2 dell’art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e’ sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l’Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l’Ufficio stampa e documentazione e l’Ufficio della segreteria di Giunta;». 2. Al dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali sono attribuite, unitamente al relativo personale, le competenze e le disposizioni riferite, con legge o decreto presidenziale, all’Ufficio di Bruxelles, all’Ufficio di Roma ed all’Ufficio delle relazioni diplomatiche ed internazionali, che sono soppressi, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che e’ cosi modificato: al comma 1 le parole «dirigente regionale ad esso preposto» sono sostituite con le parole «dirigente generale del dipartimento». 3. Al comma 7 dell’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle parole «trenta per cento». A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, l’onere relativo al trattamento fondamentale discendente dall’applicazione del presente comma, valutato in 210 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1002, mentre l’onere relativo al trattamento accessorio, parte variabile e di risultato, trova riscontro nelle apposite risorse previste nello specifico fondo per il salario accessorio della dirigenza previsto dai vigenti contratti collettivi regionali di lavoro dell’area dirigenziale della Regione. 4. Il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, e’ sostituito dal seguente: «2. Per l’ufficio di cui all’art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorita’ di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorita’ di Certificazione dei programmi, cofinanziati dalla Commissione europea l’individuazione del dirigente preposto e’ operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell’art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.». 5. Al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, le parole «a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «, nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell’area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare piu’ di tre incarichi.». 6. Il Presidente della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione, esercita tutte le attribuzioni relative alla costituzione di societa’ da parte della Regione nonche’ i diritti inerenti la qualita’ di socio. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione svolge le funzioni di cui al presente comma di concerto con gli Assessori regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza. I contratti della Regione con le societa’ partecipate per l’erogazione di servizi rientranti nell’oggetto sociale sono conclusi dall’Assessorato competente per materia. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente comma. 7. Il numero dei componenti nominati in rappresentanza della Regione negli organi delle societa’ partecipate e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo non puo’ eccedere le tre unita’. 8. Qualora in un organo degli enti di cui al comma 7 siano previsti piu’ di tre componenti effettivi in rappresentanza della Regione e gli stessi siano designati o nominati da diversi rami dell’Amministrazione regionale, al momento del rinnovo, i componenti sono ridotti a tre e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

Art. 3 Disposizioni organizzative di attuazione 1. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione risultanti dalla presente legge sono conferiti entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, secondo la procedura di cui all’art. 11, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ferme restando, sino al suddetto conferimento, le funzioni di direzione delle strutture di massima dimensione anteriormente conferite o mantenute. 2. La specificazione delle materie attribuite ai singoli dipartimenti regionali in base alla presente legge e la relativa articolazione delle strutture intermedie sono determinate, fermo restando il limite massimo ai cui all’articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, secondo l’iter di cui al comma 2 del medesimo articolo. 3. L’art. 11 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e’ abrogato. 4. Con cadenza biennale, il Ragioniere generale della Regione riferisce al Governo regionale circa l’andamento della spesa a seguito della riorganizzazione. 5. Nel caso di compimento dell’anzianita’ contributiva di quaranta anni dei personale dipendente, l’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono risolvere, fermo restando qunto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. 6. Il Ragioniere generale della Regione e’ autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio della Regione derivanti dall’applicazione della presente legge.

Art. 4 Amministrazione centrale 1. L’art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 6. ( Amministrazione centrale) – 1. L’Amministrazione della Regione e’ ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali: a) Assessorato regionale delle attivita’ produttive; b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identita’ siciliana; c) Assessorato regionale dell’economia; d) Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilita’; e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica; g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita’; h) Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione; i) Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari; l) Assessorato regionale della salute; m) Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente; n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.».

Art. 5
Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati
1. Dopo l’art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. ( Organizzazione della Presidenza e degli
Assessorati) – 1. Il Presidente della Regione esercita i propri
compiti a mezzo della Segreteria generale, dell’Ufficio legislativo e
legale e degli altri dipartimenti della Presidenza della Regione
nonche’ degli uffici di diretta collaborazione e degli uffici alle
sue dirette dipendenze gia’ istituiti con legge.
2. Gli Assessori regionali esercitano i propri compiti a mezzo
dei dipartimenti e degli uffici di diretta collaborazione e alle
dirette dipendenze.».

Art. 6 Attribuzioni della Presidenza 1. L’art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 7. (Attribuzioni della Presidenza ) – 1. Alla Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti compiti: rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell’Unione europea. Organizzazione dei lavori della Giunta regionale. Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell’azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attivita’ inerenti all’esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell’art. 2. Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Collaborazione all’attivita’ del enza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Presidente per quanto concerne l’esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell’art. 2. Ordinamento della comunicazione. Coordinamento della protezione civile regionale. Programmazione regionale. Funzione di soprintendenza di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali.».

Art. 7 Attribuzioni degli Assessorati regionali 1. L’art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 8. ( Attribuzione degli Assessorati regionali) – 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate: a) Assessorato regionale delle attivita’ produttive: industria. Cooperazione, escluse le attivita’ delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l’estero, attivita’ promozionali all’estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attivita’ ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi; b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identita’ siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attivita’ di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell’identita’ siciliana; c) Assessorato regionale dell’economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all’Amministrazione regionale di regolarita’ amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio; d) Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilita’: energia e fonti energetiche, miniere, attivita’ estrattive. Cave’, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilita’ di interesse regionale. Vigilanza enti di settore; e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualita’ del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attivita’ ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l’occupazione. Servizi pubblici per l’impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche, attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l’impiego. Ciapi. Incentivi per l’occupazione. Formazione in azienda e nell’ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l’occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunita’. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi; f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Auto-parco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali. Attivita’ informatiche della Regione e della Pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell’Assessorato regionale dell’economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale; g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita’: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilita’. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore; h) Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore; i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale; l) Assessorato regionale della salute: sanita’. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanita’ animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore; m) Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall’inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore; n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all’estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attivita’ musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere.. Vigilanza enti di settore.».

Art. 8 Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e’ sostituita dalla seguente: Tabella A Dipartimenti regionali ed uffici equiparati Presidenza della Regione: Segreteria generale. Ufficio legislativo e legale. Dipartimento regionale della protezione civile. Dipartimento regionale della programmazione. Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali. Assessorato regionale delle attivita’ produttive: Dipartimento regionale delle attivita’ produttive. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identita’ siciliana: Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identita’ siciliana. Assessorato regionale dell’economia: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione. Dipartimento regionale delle finanze e del credito. Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilita’: Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti. Dipartimento regionale dell’energia. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. Dipartimento regionale del lavoro. Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attivita’ formative. Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Dipartimento regionale delle autonomie locali. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita’: Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita’ e dei trasporti. Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale: Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale. Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura. Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura. Dipartimento regionale degli interventi per la pesca. Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali. Assessorato regionale della salute: Dipartimento regionale per la pianificazione strategica. Dipartimento regionale per le attivita’ sanitarie e Osservatorio epidemiologico. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente: Dipartimento regionale dell’ambiente. Dipartimento regionale dell’urbanistica. Comando del Corpo forestale della Regione siciliana. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Art. 9
Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque
1. L’art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ soppresso.
2. Le funzioni e i compiti esercitati dall’Agenzia regionale di
cui all’art. 7 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 e
successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in
servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove
competenze assessoriali, sono trasferiti all’Assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di pubblica utilita’. Il personale in
servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione
degli incarichi dirigenziali.
3. L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica
utilita’ cura la liquidazione conseguente alla soppressione di cui al
comma 1.

Art. 10
Decorrenza e disposizioni attuative
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo, dall’art. 4
all’art. 9, si applicano a decorrere dall’l° gennaio 2010.
2. Gli Assessori regionali sono nominati e preposti ai rami di
amministrazione, secondo l’assetto delineato dal presente Titolo, a
decorrere dall’l° gennaio 2010.
3. Entro il 30 ottobre 2009, con decreto del Presidente della
Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da
pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, sono
specificate, con effetto dall’1° gennaio 2010, le funzioni ed i
compiti dei dipartimenti di cui all’art. 8 nonche’ l’articolazione
delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo
di cui all’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in
conformita’ agli ambiti di competenza di cui agli artt. 6 e 7 e sono
disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e funzioni, secondo
i seguenti principi:
a) principio di completezza;
b) principio di efficienza ed economicita’, anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
c) principio di responsabilita’ ed unicita’
dell’amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di
amministrazione di funzioni e compiti connessi;
d) principio di omogeneita’;
e) principio di adeguatezza, in relazione all’idoneita’
organizzativa del ramo di amministrazione.
4. Il Governo della Regione predispone il progetto di bilancio
per l’esercizio finanziario 2010 secondo le previsioni di cui agli
artt. 4 e 5 e le disposizioni del decreto presidenziale di cui al
comma 3 e pone in essere ogni altra attivita’ contabile e finanziaria
necessaria a garantire la continuita’ dell’azione amministrativa e
finanziaria della Regione.

Art. 11 Entrata in vigore 1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 16 dicembre 2008. LOMBARDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0315&tmstp=1258184268365

REGIONE SICILIA LEGGE 4 dicembre 2008, n. 18 Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008) REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito ordinamentale 1. La Regione disciplina l’ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico trasformati e non trasformati in fondazione, di seguito denominati Istituti, aventi sede nel territorio regionale, in conformita’ ai principi stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e all’Atto d’intesa del 1° luglio 2004 «Organizzazione, gestione e funzionamento degli I.R.C.C.S. non trasformati in fondazioni» emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004. 2. Gli Istituti sono enti a rilevanza nazionale dotati di personalita’ giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. 3. L’ordinamento degli Istituti e’ fondato sul principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione, nonche’ della salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all’attivita’ di ricerca scientifica ed alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale.

Art. 2
Attivita’ e funzioni
1. Gli Istituti sono parte integrante del Servizio sanitario
regionale nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza,
funzioni di alta specialita’ relative alla ricerca biomedica, alle
prestazioni assistenziali ed alla formazione, operando coerentemente
con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e della
ricerca scientifica nazionale.
2. Gli Istituti indirizzano e programmano la propria attivita’ di
ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie nella specializzazione disciplinare di
riferimento ed a tal fine si dotano di strumenti e conoscenze
necessari per trasferire nella pratica clinica i risultati della
ricerca. Gli Istituti partecipano attivamente ai programmi di
collaborazione in rete tra centri di ricerca nella stessa disciplina,
ove sinergica e complementare, promuovendo e favorendo la
circolazione delle conoscenze e delle professionalita’ a livello
nazionale ed internazionale.

Art. 3 Organi degli Istituti non trasformati in fondazioni 1. Sono organi degli Istituti non trasformati in fondazioni: a) il consiglio di indirizzo e verifica; b) il direttore generale; c) il direttore scientifico; d) il collegio sindacale. 2. Il consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni ed e’ composto da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Regione e scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilita’, di cui due designati dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per la sanita’, due designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Presidente della Regione. Il presidente del consiglio di indirizzo e verifica puo’ nominare tra i consiglieri un vicepresidente cui conferire specifiche deleghe. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico ed i componenti del collegio sindacale. 3. Il consiglio ha il compito di: a) definire gli indirizzi strategici dell’Istituto, approvare i programmi annuali e pluriennali di attivita’ e verificarne l’attuazione; b) esprimere parere preventivo obbligatorio al direttore generale sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio, sulle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione di societa’, consorzi, altri enti ed associazioni; c) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico; d) svolgere le funzioni di verifica sulle attivita’ dell’Istituto e sui risultati raggiunti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo il consiglio riferisce al Presidente della Regione ed al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali proponendo le misure da adottare. 4. Il direttore generale e’ nominato dal Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa «Servizi sanitari e sociali» dell’Assemblea regionale di concerto con il Presidente dell’Assemblea regionale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ed e’ scelto da un elenco di candidati che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta’ dichiarati idonei a seguito di avviso pubblico. L’incarico di direttore generale ha natura esclusiva, ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed e’ disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale secondo lo schema-tipo approvato dall’Assessorato regionale della sanita’. Il direttore generale rappresenta legalmente l’Istituto, esercita tutti i poteri di gestione ed e’ responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Istituto, incluse l’organizzazione e la gestione del personale. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11, terzo comma, del decreto legislativo n. 288/2003; gli incarichi hanno natura esclusiva ed una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, si concludono in ogni caso con il cessare dell’incarico del direttore generale che li ha nominati e possono essere rinnovati ma non prorogati. Tali incarichi sono disciplinati da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, fermi restando gli effetti di cui all’art. 16, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 5. Il direttore scientifico e’ nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d’intesa con il Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 288/2003 e dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, ed il relativo incarico, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, e’ disciplinato da un contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale ed ha natura esclusiva. Qualora l’incarico di direttore scientifico sia conferito ad un professore universitario questi e’ tenuto a collocarsi in aspettativa senza retribuzione dalla Universita’. Il direttore scientifico dell’Istituto promuove e coordina l’attivita’ di ricerca scientifica di cui e’ il responsabile e gestisce il relativo budget la cui misura non puo’ comunque essere inferiore ai finanziamenti destinati all’Istituto per l’attivita’ di ricerca; tale gestione e’ concordata annualmente con il direttore generale in relazione alle direttive stabilite dal consiglio di indirizzo e verifica ed in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico-scientifico ed esprime parere obbligatorio ma non vincolante in ordine agli atti concernenti le attivita’ cliniche e scientifiche nonche’ alle assunzioni ed all’utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell’ambito delle attivita’ stesse, sui quali il direttore generale opera nell’ambito esclusivo delle sue competenze. Il trattamento economico del direttore scientifico non puo’ superare quello del direttore generale dell’Istituto. 6. Il collegio sindacale dura in carica tre anni, e’ nominato dal direttore generale ed e’ composto da tre membri di cui uno designato dall’Assessore regionale per la sanita’, uno dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed uno dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del collegio sindacale e’ eletto dai sindaci nella prima seduta. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o fra i funzionari dello Stato che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali in enti pubblici o privati. Il collegio sindacale di ogni Istituto vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, sulla regolare tenuta della contabilita’ e sulla conformita’ del bilancio alle risultanze delle scritture contabili effettuando periodicamente verifiche di cassa. I componenti del collegio sindacale svolgono, anche individualmente, atti di ispezione e controllo senza preavviso. Il consiglio di indirizzo e verifica determina il compenso ed il rimborso spese dei componenti del collegio sindacale in misura tale da non superare quanto previsto dalla normativa vigente per i membri dei collegi sindacali delle aziende unita’ sanitarie locali.

Art. 4
Organizzazione e funzionamento degli Istituti
trasformati in fondazioni
1. In conformita’ all’art. 3 del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, lo statuto degli Istituti trasformati in fondazioni
disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, separando
le funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di
amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un
direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra
soggetti esterni allo stesso e dalle funzioni di direzione
scientifica, affidate ad un direttore scientifico, nominato dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d’intesa
con il Presidente della Regione.

Art. 5
Comitato tecnico-scientifico
1. Presso ogni Istituto e’ costituito un comitato
tecnico-scientifico con funzioni consultive e di supporto
tecnico-scientifico all’attivita’ clinica e di ricerca.
2. Il comitato e’ presieduto dal direttore scientifico che nomina
i componenti dello stesso sentito il consiglio di indirizzo e
verifica. Il comitato, cui partecipa di diritto il direttore
sanitario, e’ composto da altri sette componenti di cui quattro
scelti tra i responsabili di strutture complesse e/o semplici, uno
tra il personale medico dirigente, uno tra il personale delle
professioni sanitarie con incarichi dirigenziali ed un esperto
esterno. I componenti del comitato restano in carica per una durata
non superiore a quella del direttore scientifico.
3. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi
motivo un componente del comitato tecnico-scientifico, questo sara’
sostituto da altro soggetto di nuova nomina in coerenza con le
disposizioni di cui al comma 2 per il residuo periodo del mandato dei
componenti in carica.
4. Il comitato tecnico-scientifico viene informato dal direttore
scientifico sull’attivita’ dell’Istituto e formula pareri e proposte
sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello
stesso, nonche’, in via preventiva, sulle singole iniziative di
carattere scientifico.
5. Al componente esterno del comitato tecnico-scientifico spetta
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e debitamente
documentate per la partecipazione alle riunioni del comitato secondo
i criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e verifica.

Art. 6
Comitato etico
1. Il comitato etico indipendente opera in adempimento dei
decreti ministeriali 15 luglio 1997 «Recepimento delle linee guida
dell’Unione europea di buona pratica clinica per l’esecuzione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali», 18 marzo 1998 «Modalita’
per l’esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle
sperimentazioni cliniche» e 12 maggio 2006 «Requisiti minimi per
l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento dei comitati
etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali» e loro
successive modifiche ed integrazioni.
2. Il comitato etico e’ nominato dal consiglio di indirizzo e
verifica dell’Istituto e la sua composizione e’ disciplinata dal
decreto ministeriale 12 maggio 2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Il comitato valuta sotto il profilo etico i programmi di
sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell’Istituto;
fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore
generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e
verifica, formula proposte sulle materie di propria competenza.
4. Il comitato etico dura in carica fino all’insediamento del
consiglio di indirizzo e verifica successivo a quello che lo ha
nominato e nella prima seduta elegge il proprio presidente. Le
modalita’ ed i criteri di rimborso delle spese sostenute per la
partecipazione alle riunioni del comitato etico sono stabilite dal
consiglio di indirizzo e verifica.

Art. 7 Regolamento di organizzazione e funzionamento 1. Il direttore generale adotta il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto sulla base dello schema-tipo allegato all’Atto di intesa del 1° luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e lo trasmette all’Assessorato regionale della sanita’ ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Entro quaranta giorni dal ricevimento l’Assessorato regionale della sanita’ ed il Ministero approvano il Regolamento di organizzazione e funzionamento previa adozione da parte dell’Istituto delle modifiche che in sede istruttoria siano ritenute necessarie. 2. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento e’ adottato previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale impiegato nell’Istituto.

Art. 8
Patrimonio, finanziarnenti, gestione contabile
e patrimoniale ed attivita’ contrattuale
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 7 e 10 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, al patrimonio, ai finanziamenti,
alla gestione contabile e patrimoniale nonche’ all’attivita’
contrattuale ed ai controlli degli Istituti trasformati o non
trasformati in fondazione si applicano le norme statali e regionali
vigenti in materia per le aziende unita’ sanitarie locali.
2. E’ fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati alla
ricerca scientifica per fini diversi.

Art. 9 Attivita’ strumentali 1. Gli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione possono esercitare attivita’ diverse da quelle istituzionali, purche’ compatibili con le funzioni di cui all’art. 2, per le quali, previa autorizzazione dell’Assessore regionale per la sanita’, possono stipulare accordi e convenzioni e costituire e/o partecipare a consorzi e societa’ di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In nessun caso, eventuali perdite economiche dei predetti soggetti pubblici e privati possono essere poste a carico della gestione degli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione, ne’ essere poste direttamente o indirettamente a carico della Regione. 2. I proventi derivanti dalle attivita’ strumentali sono destinati in misura prevalente all’attivita’ di ricerca scientifica e di qualificazione del personale.

Art. 10
Vigilanza e controllo
1. Ferma restando la vigilanza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213 e
dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la Regione esercita
il controllo sugli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in
fondazione secondo le disposizioni regionali vigenti in materia di
controllo degli atti delle aziende unita’ sanitarie locali.
2. L’Assessorato regionale della sanita’ accerta annualmente il
raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in
coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione stessa,
sulla base della verifica di una relazione dettagliata a firma del
direttore generale, previo parere del comitato tecnico-scientifico e
del collegio sindacale, che gli Istituti provvedono a trasmettere
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento,
nonche’ mediante controlli ispettivi con cadenza almeno annuale.

Art. 11
I.R.C.C.S.
«Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina
1. Gli organi dell’I.R.C.C.S. con personalita’ giuridica di
diritto pubblico non trasformato in fondazione «Centro Neurolesi
Bonino-Pulejo», con sede a Messina, riconosciuto con decreto
ministeriale 4 marzo 2006, restano in carica fino alla nomina, da
effettuarsi entro il 31 marzo 2009, dei nuovi organi dell’Istituto
con le modalita’ di cui alla presente legge.

Art. 12 Personale dipendente 1. Il reclutamento del personale degli Istituti di diritto pubblico trasformati o non trasformati in fondazione avviene in conformita’ alla vigente normativa in materia ed alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Art. 13 Personale del «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessorato regionale della sanita’ approva la pianta organica del personale dell’I.R.C.C.S. di diritto pubblico «Centro Neurolesi BoninoPulejo» di Messina. 2. Entro centottanta giorni dall’approvazione della pianta organica il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 giugno 2008 presso il «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina proveniente dalla Azienda unita’ sanitaria locale n. 5 o dalla Universita’ degli studi di Messina puo’ optare per mantenere il rapporto di lavoro con l’ente di provenienza.

Art. 14 Disposizioni di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e dell’Atto di intesa del 1° luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004.

Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione Siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 dicembre 2008.
LOMBARDO
Assessore regionale per la sanita’: Russo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0314&tmstp=1258184268365

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2009, n. 1 Legge finanziaria regionale 2009 – Rettifica ed Errata Corrige.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 2 – Parte terza del 31 gennaio 2009)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alla Legge Regionale 13 gennaio 2009, n. 1,
recante: «Legge finanziaria regionale 2009». (Legge pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise- parte prima- del 16
gennaio 2009, n. 1).
«Il testo dell’articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 1
del 13 gennaio 2009 ad oggetto: "Legge finanziaria regionale 2009" e’
rettificato sostituendo l’espressione "articolo 1153 del codice
civile" con l’espressione "articolo 1253 del codice civile"».
ERRATA CORRIGE
Comunicato relativo alla Legge Regionale 13 gennaio 2009, n. 1,
recante: «Legge finanziaria regionale 2009». (Legge pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise- parte prima- del 16
gennaio 2009, n. 1).
Con riferimento alla Legge Regionale di cui sopra, pubblicata nel
suindicato Bollettino Ufficiale alla pag. 13- comma 9- alla lettera
B) USI INDUSTRIALI- alla tabella di riferimento -,
Dove e’ scritto:
«Usi industriali superiore a 1.200.000 mc. annui euro 0,0062 per
metro cubo».
Leggasi:
«Usi industriali superiore a 1.200.000 mc. annui euro 0,0052 per
metro cubo»
come pubblicato per mero errore materiale.
Per maggiore chiarezza e trasparenza si ripropone la
pubblicazione dell’intero comma 9, dell’art. 3 della legge regionale
13 gennaio 2009, n. 1, recante «Legge finanziaria regionale 2009»:
9. A partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutti i veicoli di proprieta’ della Regione Molise sono esenti
dal pagamento della Tassa automobilistica regionale per tutto il
periodo in cui tali veicoli siano di proprieta’ dell’Amministrazione
regionale a norma dell’articolo 1153 del codice civile.
A partire dal 1° gennaio 2009 l’addizionale regionale all’accisa
sul consumo di gas naturale e’ determinata come segue:
A) USI CIVILI

Parte di provvedimento in formato grafico

B) USI INDUSTRIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

Sono abrogate le disposizioni non compatibili con la presente
norma. In caso di modifiche della normativa statale produttive di
effetti sull’importo della predetta addizionale, la Giunta regionale
potra’, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 7/1997,
adeguare prontamente gli importi con proprio provvedimento,
sottoponendo immediatamente la relativa proposta di legge regionale
al Consiglio regionale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0300&tmstp=1258184268365