REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 dicembre 2008, n. 69 Modifica del regolamento di esecuzione sull’ordinamento del commercio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 27 gennaio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4399 del 24 novembre 2008; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera c) del comma 1 dell’art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’ sostituita: «c) miglioramento del servizio da rendere agli utenti, da attuarsi prevedendo tipologie strutturali degli impianti, adeguati alle esigenze dell’utenza;». 2. La lettera f) del comma 1 dell’art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ abrogato. 3. La lettera b) del comma 2 dell’art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’ sostituito: «b) analisi critica delle disfunzioni e degli squilibri emergenti e formulazione di indicazioni operative per la razionalizzazione della rete attraverso operazioni di trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti;».

Art. 2
1. Il comma 1dell’art. 20 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’
sostituito:
«1. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende un
complesso unitario costituito da uno o piu’ apparecchi di erogazione
di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e
accessori, nonche’ da almeno un locale ufficio, da un deposito e da
un locale per i servizi igienici. I distributori di carburante ad uso
privato interno e quelli situati in localita’ montane o isolate e
funzionanti esclusivamente con apparecchiatura self-service a
pagamento anticipato (pre-payment), non necessitano di locali
ufficio, deposito e servizi igienici.».
2. Il comma 2 dell’art. 20 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’
cosi’ sostituito:
«2. La domanda di autorizzazione all’installazione e al
trasferimento e alla modifica di impianti, deve essere presentata
assieme ad un’autocertificazione corredata della documentazione
prescritta e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro
tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato,
iscritto al relativo albo professionale o abilitato ai sensi delle
specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea,
attestanti il rispetto delle prescrizioni, delle disposizioni e degli
indirizzi di cui all’art. 16, comma 2, della legge.».
3. Il comma 4 dell’art. 20 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’
cosi’ sostituito:
«4. L’autorizzazione all’esercizio degli impianti di
distribuzione di carburanti, con esclusione di quelli privati
interni, consente di porre in vendita in locali attrezzati e nel
rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, tutti i prodotti
indicati nella tabella speciale riservata ad essi. Consente inoltre
gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei
veicoli a motore di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. La
superficie di vendita non puo’ essere superiore a quella delle
piccole strutture di vendita di cui all’art. 4 della legge.».
4. Il comma 5-bis dell’art. 20 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’
abrogato.

Art. 3 1. Il comma 1 dell’art. 20-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’ sostituito: «1. Per garantire l’ampliamento della rete distributiva del gas metano, tutti i nuovi impianti da realizzarsi in zone servite dalla rete di gas metano, anche a seguito di trasferimento, devono prevedere l’erogazione del gas metano. Qualora la zona non sia servita dalla rete di gas metano, l’impianto deve prevedere l’erogazione del gas di petrolio liquefatto (GPL) o di altri prodotti a basso impatto ambientale. L’installazione di distributori per l’erogazione del gas metano, ovvero del gas di petrolio liquefatto (GPL) e di altri carburanti a basso impatto ambientale costituisce criterio di priorita’, in caso di domande concorrenti, per la realizzazione di nuovi impianti in localita’ montane o isolate. L’obbligo di installazione del gas metano o del gas di petrolio liquefatto non sussiste nel caso di impianti aventi funzione di pubblica utilita’ o comunque realizzati in comuni montani o nelle localita’ isolate privi o carenti di impianti di distribuzione di carburante. Le disposizioni di cui sopra hanno carattere transitorio e trovano applicazione per un periodo di tre anni dalla data della loro entrata in vigore, salvo proroga da parte della Giunta provinciale.».

Art. 4
1. La lettera f) del comma 1 dell’art. 22 del decreto del
Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e
successive modifiche, e’ abrogato.

Art. 5 1. Le domande di autorizzazione all’installazione e al trasferimento e alla modifica di impianti presentate prima della data di entrata del presente regolamento, sono esaminate e decise sulla base delle previdenti disposizioni. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 1° dicembre 2008 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 1 (Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0140&tmstp=1258100416680

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 12-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pontecorvo (Frosinone); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 settembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Ernesto Raio e’ nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli
organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 3 novembre 2009

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-12&task=dettaglio&numgu=264&redaz=09A13586&tmstp=1258100210334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Portogruaro e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 12-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Portogruaro (Venezia); Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Portogruaro (Venezia) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Antonino Gulletta e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 3 novembre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-12&task=dettaglio&numgu=264&redaz=09A13585&tmstp=1258100210334

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2009

Individuazione di eventi straordinari ed eccezionali, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, per la concessione delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile e modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 262 del 10-11-2009

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 settembre 2002, n. 207;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre 2002 recante la «Disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 marzo 2003, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l’istituzione di un
attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione
civile;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
28 aprile 2009, recante «Disposizioni attuative ai sensi dell’art.
10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 12 agosto 2009, n. 186;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 con il quale sono
state introdotte «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e
ulteriori disposizioni di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 24 settembre 2007, n. 222, recante la «dichiarazione di
"Grande Evento" relativa alla Presidenza italiana del G8 nell’anno
2009», che ha previsto lo svolgimento del vertice internazionale
presso l’Arcipelago dell’Isola de La Maddalena;
Visto l’art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi di protezione civile», convertito con modificazioni dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale la sede del Vertice
succitato e’ stata trasferita dall’Isola de La Maddalena a L’Aquila;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
2009 recante la «dichiarazione dell’eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha
interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni
dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 aprile 2009, n.
80;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in
ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data
6 aprile 2009 la provincia de L’Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 aprile 2009, n. 81;
Ritenuto che gli interventi posti in essere dal Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, Capo del Dipartimento
della protezione civile, hanno coinvolto sinergicamente tutte le
componenti del Sistema nazionale di protezione civile ed hanno
consentito la pronta soluzione dell’emergenza, riportando a normali
condizioni di vita le popolazioni della regione Campania;
Ritenuto che l’evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo in
data 6 aprile 2009 e’ stato fronteggiato dal Sistema nazionale di
protezione civile con ampia dimostrazione di efficacia ed efficienza
degli interventi di pronto intervento, di soccorso ed assistenza alla
popolazione;
Ritenuto che il trasferimento del Vertice del G8 in tempi
strettissimi della sede dall’Isola de La Maddalena a L’Aquila, ha
coinvolto in modo massiccio le componenti del Sistema nazionale di
protezione civile per l’organizzazione dell’evento e per
l’accoglienza delle delegazioni;
Ritenuto pertanto di dover tributare un riconoscimento a tutti
coloro che hanno operato nelle zone interessate dagli eventi su
individuati o che siano stati comunque coinvolti, a qualsiasi titolo,
nella gestione degli eventi stessi;
Ritenuto che la straordinarieta’ e l’eccezionalita’ dei predetti
interventi del Sistema nazionale di protezione civile rientrano nella
fattispecie di cui all’art. 2, comma 4, del succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, e che
pertanto la partecipazione agli eventi stessi sia meritevole di
concessione dell’attestazione di pubblica benemerenza del
Dipartimento della protezione civile;
Ritenuto di dover apportare al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2008 alcune modifiche resesi necessarie in
sede di prima applicazione;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 2,
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre 2008 sono di seguito individuati gli eventi straordinari ed
eccezionali, per i quali e’ concessa l’attestazione di pubblica
benemerenza del Dipartimento della protezione civile:
a) rifiuti Campania 2008, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 con
il quale sono state introdotte «Misure straordinarie per fronteggiare
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile», denominato
«RFT Campania 2008»;
b) Grande evento G8 «From La Maddalena to L’Aquila», decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre
2007, n. 222, recante la «dichiarazione di "Grande Evento" relativa
alla Presidenza italiana del G8 nell’anno 2009», denominato «G8
L’Aquila 2009»;
c) sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante «dichiarazione dello
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che
hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia de L’Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 2009, n. 81,
denominato «Sisma Abruzzo 2009».
2. Ai fini del riconoscimento dell’attestato di pubblica
benemerenza per gli eventi di cui al comma 1, le segnalazioni devono
essere formulate, esclusivamente per via gerarchica, dalle
organizzazioni nazionali o centrali, ovvero tramite le Federazioni
nazionali di categoria, con le modalita’ contenute nell’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 e
nell’art. 12, comma 4, del decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile, entro il termine perentorio di centottanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione dalla
proposta di conferimento per gli eventi indicati nel presente
articolo.

Art. 2.

1. All’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2008, meglio citato in premessa, la frase «e
devono recare sul retro il simbolo ®» e’ sostituita da «quale
modello registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.».
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e reso disponibile, con i relativi allegati, nel
sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile,
all’indirizzo «http://www.protezionecivile.it».

Roma, 21 ottobre 2009

Il Sottosegretario di Stato: Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-10&task=dettaglio&numgu=262&redaz=09A13480&tmstp=1258099981774