REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 7 Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 24 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione del Veneto con la presente legge garantisce adeguate cure palliative ai malati in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita, volte ad assicurare agli stessi ed ai loro familiari una migliore qualita’ di vita, nonche’ l’accessibilita’ a trattamenti antalgici efficaci disciplinando il sistema di tutela delle persone con dolore.

Art. 2 Nucleo e rete per le cure palliative 1. Le cure palliative sono erogate secondo i desideri del malato e dei suoi familiari odi chi esercita la patria potesta’, prevalentemente a domicilio o in strutture residenziali dedicate alle cure palliative, limitando il ricorso al ricovero ospedaliero. 2. Le aziende unita’ locali socio sanitarie (ULSS) garantiscono l’offerta di cure palliative a livello di singolo distretto, tramite un nucleo specificatamente dedicato che opera in accordo con il medico di medicina generale e con il concorso delle associazioni di volontariato impegnate nello stesso ambito. Qualora particolari condizioni lo rendessero piu’ vantaggioso, possono essere individuati nuclei interdistrettuali. 3. Il nucleo di cure palliative e’ formato da medici con esperienza in cure palliative, psicologi, infermieri e operatori socio sanitari, dedicati alle cure dei malati in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita. 4. In presenza di condizioni particolarmente complesse riferite ai malati o ai loro familiari, il nucleo di cure palliative puo’ avvalersi del contributo di assistenti sociali, riabilitatori ed educatori per specifici aspetti di cura e assistenza. 5. Il nucleo di cure palliative, che opera secondo le modalita’ individuate dal comma 2: a) individua il bisogno del malato e della sua famiglia; b) provvede alle modalita’ di intervento e di assistenza adeguate all’evoluzione della patologia, secondo efficacia e nel rispetto della dignita’ della persona; c) gestisce la rete per le cure palliative nel rispetto dei desideri del malato e della continuita’ delle cure; d) fornisce consulenza a tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che ospitano temporaneamente o stabilmente malati in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita. 6. La rete per le cure palliative e’ formata dai servizi domiciliari, ambulatoriali e residenziali; i servizi residenziali dedicati alle cure palliative sono denominati hospice. 7. La realizzazione e la gestione dei servizi di rete, o di parte di questi, possono essere affidate dalle aziende ULSS a terzi, fermo restando che gli ingressi sono decisi dal nucleo di cure palliative di riferimento.

Art. 3
Cure palliative pediatriche
1. In ragione del numero contenuto dei casi e della specificita’
delle competenze necessarie, l’assistenza ai minori in stato di
inguaribilita’ avanzata o a fine vita e’ affidata al Centro di
riferimento regionale di cure palliative e terapia antalgica
pediatrica, gia’ istituito presso l’Azienda ospedaliera di Padova con
deliberazione della Giunta regionale n. 4029 del 19 dicembre 2003
«Attivazione della rete regionale di assistenza ai minori con
patologia inguaribile – terminale e istituzione del Centro di
riferimento regionale di cure palliative e terapia antalgica
pediatrica presso l’Azienda ospedaliera di Padova» pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) n. 16 del 2004.
2. I pediatri di libera scelta, per i propri assistiti, e le
aziende ULSS, con proprio personale medico e infermieristico
afferente alle unita’ operative di pediatria e debitamente formato
alle cure palliative pediatriche, ogni qualvolta si presenti un
minore in stato d’inguaribilita’ avanzata o a fine vita collaborano
con il Centro di cui al comma 1.

Art. 4 Disposizioni attuative 1. Con regolamento regionale sono definiti: a) gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale dei nuclei per le cure palliative, in rapporto alla popolazione e alla sua distribuzione sul territorio, con riferimento all’assistenza domiciliare; b) la tariffazione specifica delle giornate di cura erogate a livello domiciliare, in hospice e per le prestazioni nel regime ambulatoriale, rivolte all’adulto e al minore. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo’ modificare e integrare gli standard e la tariffazione definiti dal regolamento di cui al comma 1 al fine di adeguarli alla normativa sopravvenuta.

Art. 5 Hospice 1. L’hospice e’ una struttura di ricovero specifica per le cure palliative organizzata secondo gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale previsti dalla normativa vigente. 2. Il ricovero in hospice e’ deciso dal nucleo di cure palliative. 3. Le aziende ULSS si dotano di uno o piu’ hospice in ragione della popolazione assistibile secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43 «Regolamento recante: (Definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 2007. In ogni caso, per consentire ad ogni malato in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita di essere ricoverato in un hospice, secondo le proprie necessita’ di cura, e’ garantito l’accesso presso le strutture di altre aziende, in base ad una valutazione di priorita’ fondata sulle condizioni cliniche e sociali.

Art. 6
Tutela specifica per il malato in stato di inguaribilita’ avanzata o
a fine vita
1. Ogni malato in stato di inguaribilita’ avanzata o a fine vita
ha diritto ad avere un operatore referente, denominato case-manager,
individuato tra il personale che compone il nucleo di cure
palliative, con compiti:
a) di facilitazione comunicativa tra lui e il resto degli
operatori che lo curano;
b) di organizzazione dell’accesso alle prestazioni sanitarie e
sociali che si rendessero necessarie.
2. Per le particolari condizioni cliniche in cui versa e per la
disabilita’ di cui soffre, il malato deve poter accedere a percorsi
agevolati, diagnostici e curativi, che si rendessero necessari anche
presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
provvisoriamente accreditate, ai sensi dell’art. 22, comma 6, della
legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»,
di seguito denominate preaccreditate, non appartenenti alla rete dei
servizi di cure palliative.

Art. 7 Programmi di sviluppo delle cure palliative 1. La Regione promuove programmi specifici di sviluppo delle cure palliative presso le aziende ULSS, riservando la priorita’ a progetti di riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati negli ultimi tre mesi di vita dei malati con riconversione delle risorse ospedaliere verso la domiciliarita’ delle cure. 2. La valutazione dei programmi e dei progetti, nonche’ l’entita’ dei relativi finanziamenti, e’ affidata alla struttura della Giunta regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, che si avvale del supporto tecnico del Coordinamento e della Commissione di cui all’art. 9.

Art. 8 Tutela per le persone con dolore 1. Presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private preaccreditate: a) ogni persona ha diritto di dichiarare il proprio dolore al fine di accedere ai trattamenti necessari per risolverlo o contenerlo; b) la persona con dolore riceve informazioni esplicite sull’accesso al trattamento antalgico; c) la persona con dolore e’ tutelata da un referente medico e infermieristico, appositamente individuati, ai quali rivolgersi qualora permanga lo stato di sofferenza.

Art. 9 Coordinamento regionale e Commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore 1. E’ istituito presso la Giunta regionale un Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, di seguito denominato Coordinamento, facente capo alla struttura, regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari che: a) definisce linee guida e raccomandazioni per conseguire, nell’intero territorio regionale, livelli uniformi di erogazione e accesso alle cure palliative e ai trattamenti antalgici; b) fornisce i supporti tecnici e formativi per il personale dipendente e convenzionato impegnato stabilmente, o prevalentemente, nelle cure palliative e nella lotta al dolore; c) offre consulenza metodologica alle aziende ULSS per la stesura e realizzazione di programmi di cure palliative e di lotta al dolore; d) valuta l’attuazione delle indicazioni regionali per lo sviluppo delle cure palliative e la lotta al dolore sull’intero territorio regionale, dandone adeguata informazione; e) supporta tecnicamente la programmazione regionale destinata allo sviluppo delle cure palliative e della lotta al dolore; f) trasmette, con cadenza annuale, alla Giunta regionale una relazione analitica di descrizione sull’esito delle cure palliative e sulla gestione dei servizi erogati dalle reti per le cure palliative, nonche’ sui programmi e sulle iniziative di lotta al dolore regionali e presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private preaccreditate. 2. Il Coordinamento e’ composto da: a) un dirigente medico, esperto in organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, in qualita’ di responsabile; b) un medico esperto in cure palliative; c) un medico esperto in terapia antalgica; d) un medico oncologo; e) un infermiere; f) personale amministrativo e di segreteria. 3. Ai lavori del coordinamento possono partecipare esperti individuati con decreto del dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, su indicazione del dirigente responsabile del coordinamento. 4. I componenti del coordinamento sono designati dalla Giunta regionale; alla designazione non si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi». 5. I componenti del coordinamento durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. 6. Al fine di fornire un supporto tecnico al coordinamento, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, e’ istituita la commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, di seguito denominata commissione. 7. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento della commissione garantendo che ai lavori della stessa, che possono anche essere articolati in gruppi di lavoro, partecipino rappresentanti delle associazioni di volontariato impegnate nella fornitura e promozione delle cure palliative.

Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Per le parti non incompatibili con la presente legge
continuano a trovare applicazione:
a) la deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2000,
n. 2989 «Adempimenti regionali ex art. 1 del decreto legge 28
dicembre 1998, n. 450 convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n.
39», pubblicata nel BUR n. 94 del 2000;
b) la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2003, n.
309 «Documento di indirizzo e coordinamento alle Aziende socio –
sanitarie venete denominato «Contro il dolore» per l’attuazione delle
linee – guida, approvate in sede di conferenza Stato – Regioni il 24
maggio 2001, per la realizzazione dell’«Ospedale senza dolore» –
Approvazione», pubblicata nel BUR n. 31 del 2003;
c) la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2008, n.
1090 «Sviluppo dei programmi di lotta al dolore ai sensi delle
deliberazioni giuntali n. 309/2003 e n. 71/2006: raccomandazioni per
la valutazione e il trattamento del dolore: introduzione del dolore
come parametro vitale; creazione della rete aziendale dei referenti
del dolore», pubblicata nel BUR n. 48 del 2008;
d) la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2008, n.
1608 «Approvazione del documento "Indicatori per le cure palliative".
Istituzione del sistema informativo regionale per le cure
palliative», pubblicata nel BUR n. 62 del 2008;
e) la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2008, n.
1609 «Approvazione del documento "Tutela dei diritti dei malati
inguaribili e a fine vita e dei malati con dolore"», pubblicata nel
BUR n. 62 del 2008.
2. La Giunta regionale nel dare attuazione alla presente legge
puo’, sentita la competente commissione consiliare, modificare,
integrare e sostituire le deliberazioni di cui al comma 1.
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui
all’art. 4, comma 1, il nucleo di cure palliative e’ composto, per
una popolazione fino a centomila abitanti, almeno da:
a) un medico con esperienza nelle cure palliative;
b) uno psicologo;
c) tre infermieri;
d) due operatori socio-sanitari.
4. L’Osservatorio e la commissione regionali per le cure
palliative e la lotta al dolore, gia’ istituiti con la deliberazione
della Giunta regionale 17 gennaio 2006, n. 71 «Provvedimenti
regionali in tema di cure palliative e di lotta al dolore ex DGR n.
2989/2000, 309/2003, 1910/2004: costituzione dell’Osservatorio
regionale per le cure palliative e per la lotta al dolore»,
pubblicata nel BUR n. 21 del 2006, continuano a svolgere i loro
compiti sino alla loro naturale scadenza o comunque fino alla nomina
dei componenti del coordinamento e della commissione di cui all’art.
9.

Art. 11
Norma finanziaria
1. Le spese per attivare e sviluppare nelle aziende ULSS la
disponibilita’ di cure palliative, con l’adeguata creazione di una
rete di servizi, nonche’ l’accessibilita’ ai trattamenti antalgici,
quantificate in euro 5.000.000,00 per ogni esercizio del triennio
2009-2011, sono imputate sull’UPB U0140 «Obiettivi di piano per la
sanita» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
2. Le spese derivanti dall’attuazione dell’art. 9, quantificate
in euro 200.000,00 a decorrere dall’esercizio 2009, si fa fronte con
le risorse allocate nell’UPB U0023 «Spese generali di funzionamento»
del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 19 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0502&tmstp=1258100416681

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 6 Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell’ambiente» e successive modificazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 25 del 24 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Introduzione dell’art. 5.1 nella legge regionale
16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni
1. Dopo l’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e
successive modificazioni e’ introdotto il seguente articolo:
«Art. 51 (Disposizioni particolari in materia di autorizzazione
allo scarico finale di acque depurate). – 1. La Regione e’
l’autorita’ competente alla autorizzazione allo scarico finale di
acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a) l’opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente
prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto
caratterizzata da un valore strategico regionale;
b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella
in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale
opera di scarico.
2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione prevista al
comma 1, d’intesa con le province interessate.
3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non
ottenga una o piu’ intese previste entro trenta giorni dalla
ricezione della relativa richiesta da parte dei una o piu’ province
competenti, convoca nei successivi otto giorni la conferenza di
servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modificazioni, per l’assunzione della determinazione
conclusiva del procedimento.
4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma
3 sono disciplinati dall’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni ed, in particolare, ai fini
dell’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, dal
comma 6-bis del medesimo art. 14-ter.».

Art. 2
Clausola d’urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 19 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0501&tmstp=1258100416681

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2009, n. 79

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della legge regionale n. 6/2003, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/ Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009)
IL PRESIDENTE

Premesso che l’art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6,
«Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica», individua gli interventi a sostegno alle
locazioni;
Visto il proprio decreto 27 maggio 2005, n. 0l49/Pres. con il
quale e’ stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell’art. 6
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi
a sostegno delle locazioni»;
Visto il proprio decreto 18 dicembre 2006, n, 0393/Pres., con il
quale sono state approvate le modifiche al Regolamento sopra citato;
Atteso che l’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione Tributaria») convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, il quale introduce,
per gli immigrati, quali requisiti minimi per beneficiare dei
contributi di cui all’art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo), il possesso del certificato storico di
residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella medesima Regione;
Rilevato che, per effetto delle disposizioni introdotte di cui
sopra, si rende opportuno armonizzare il testo regolamentare alla
normativa nazionale;
Ritenuto altresi’ di apportare ulteriori modifiche formali e
sostanziali al regolamento di cui trattasi finalizzate alla soluzione
di aspetti problematici emersi in fase di applicazione, nonche’ volte
a rendere piu’ agevole l’interpretazione del dato testuale;
Visto l’art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il
quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere
vincolante della Commissione consiliare competente;
Vista la deliberazione 30 dicembre 2008, n. 2939, con la quale la
Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento
recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della
legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a
sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della
Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., e successive modifiche ed
integrazioni» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla
Commissione consiliare competente;
Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale
n. 6/2003, la IV Commissione consiliare permanente, nella seduta n.
24 del 27 gennaio 2009, ha espresso all’unanimita’, parere favorevole
riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 2939/2008;
Ritenuto opportuno in sede di prima applicazione di fissare per
l’anno 2009 il termine perentorio del 31 luglio per la presentazione
delle domande di contributo da parte dei Comuni al fine della
ripartizione dei fondi disponibili per l’anno in corso in
considerazione dell’approsimarsi della scadenza di cui all’art. 6,
comma 3, del proprio decreto n. 0149/Pres./2005;
Atteso che in data 13 marzo 2009 e’ stata comunicata, per
opportuna conoscenza, alla IV Commissione consiliare permanente la
proposta di deliberazione relativa alle modifiche al Regolamento di
esecuzione dell’art. 6 della legge regionale n. 6/2003;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n.
638 con la quale ha approvato in via definitiva il regolamento
recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della
legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle
locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio
2005, n. 0149/Pres. e successive modifiche ed integrazioni»;
Ritenuto pertanto di adottare le modifiche al sopra citato
regolamento concernente gli interventi’ a sostegno delle locazioni;
Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n.
638;
Decreta:
1. E’ emanato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento di
esecuzione dell’art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente
gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del
Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. e successive
modifiche ed integrazioni» nel testo allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0472&tmstp=1258100416681

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2009, n. 77

Legge Regionale n. 20/2006, art. 10. Regolamento recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale in attuazione dell’art. 10 della legge regionale n. 20/2006.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia dell’8 aprile 2009)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale n. 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in
materia di cooperazione sociale), con particolare riferimento
all’art. 10, comma 2, il quale prevede che spettano alla Regione
funzioni di regolamentazione, anche con riferimento alla
determinazione delle condizioni per l’applicazione degli interventi
contributivi a favore delle cooperative sociali contemplati all’art.
14 della legge regionale in parola, al fine di garantirne l’armonia
con la normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
Visto il regolamento emanato con proprio decreto 25 febbraio
2008, n. 067/Pres., recante norme concernenti interventi per
l’incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell’art.
10 della legge regionale n. 20/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria);
Ritenuto di abrogare il regolamento emanato con proprio decreto
n. 067/Pres./2008 e di sostituirlo con un nuovo testo regolamentare
con cui si stabiliscono regimi di aiuto in applicazione del
summenzionato regolamento (CE) n. 800/2008;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 gennaio 2009, n.
55, con cui e’ stato approvato in via preliminare il Regolamento
recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della
cooperazione sociale, in attuazione dell’art. 10 della legge
regionale n. 20/2006 nel testo allegato alla deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
Visto il parere della competente II Commissione permanente del
Consiglio regionale, di cui alle note di data 17 febbraio 2009 del
Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della II
Commissione permanente del Consiglio regionale, espresso nella seduta
del 17 febbraio 2009 ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
regionale n. 20/ 2006;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui
all’estratto del processo verbale n. 6/2009 relativo alla riunione n.
3 del 18 febbraio 2009, espresso ai sensi dell’art. 34, comma 2,
lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e
norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia);
Ritenuto di procedere all’emanazione del Regolamento recante
norme concernenti interventi per l’incentivazione della cooperazione
sociale, in attuazione dell’art. 10 della legge regionale n. 20/2006;
Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n.
525;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento recante norme concernenti
interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale, in
attuazione dell’art. 10 della legge regionale n. 20/2006», nel testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0404&tmstp=1258100416681