Regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 291/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 144, paragrafo
1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) In virtù dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la
Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione
dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e
dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica
di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia
e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo
di adesione all’Unione europea ( 2 ), approvato con decisione
2006/333/CE del Consiglio ( 3 ), nonché in base all’accordo
tra la Comunità europea e il governo del Canada
sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo
XXIV, paragrafo 6, del GATT ( 4 ), approvato con decisione
2007/444/CE del Consiglio ( 5 ), la Comunità si è impegnata
ad aprire su base annua un contingente per l’importazione
di orzo da birra di 50 000 tonnellate.
(2) Le modalità di gestione del suddetto contingente sono
attualmente stabilite dal regolamento (CE)
n. 1215/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008,
relativo all’apertura e alla gestione del contingente tariffario
comunitario all’importazione di orzo da birra proveniente
dai paesi terzi e recante deroga al regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 6 ).
(3) L’applicazione del principio «primo arrivato, primo servito
» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a
fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che il
contingente in questione sia gestito secondo il metodo
indicato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione
devono essere applicate conformemente agli articoli
308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1,
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 ).
(4) Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di
gestione all’altro, è necessario che l’articolo 308 quater,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, non
si applichi nel periodo contingentale compreso tra il 1 o
gennaio e il 31 dicembre 2010.
(5) Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice
doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ( 8 ),
prevede, all’articolo 166, una vigilanza doganale per le
merci immesse in libera pratica che beneficiano di un
dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso per
fini particolari. È opportuno accertarsi che l’orzo da birra
importato nell’ambito del contingente tariffario sia destinato
alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti
legno di faggio, in conformità degli impegni internazionali
sottoscritti dalla Comunità.
(6) Occorre prevedere una cauzione di livello elevato a garanzia
della corretta gestione del contingente, valida durante
tutto il periodo in cui ha luogo la trasformazione.
(7) Tenuto conto della qualità specifica dell’orzo importato
dagli Stati Uniti nell’ambito del presente contingente, è
necessario diminuire l’importo della cauzione per le importazioni
accompagnate da un certificato di conformitÃ
concordato con il governo degli Stati Uniti in base alla
procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli
63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(8) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n.
1215/2008 e sostituirlo con un nuovo regolamento. È
tuttavia opportuno che tale regolamento rimanga d’applicazione
per i titoli d’importazione emessi per i periodi
contingentali d’importazione precedenti a quelli previsti
dal presente regolamento.
L 291/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009
( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
( 2 ) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.
( 3 ) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.
( 4 ) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.
( 5 ) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.
( 6 ) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 20.
( 7 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
( 8 ) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per l’organizzazione
comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento apre un contingente tariffario di
importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice
NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in
fusti contenenti legno di faggio. Il contingente reca il numero
d’ordine 09.0076.
2. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è gestito
conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo
1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nel periodo contingentale
compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2010
non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto
regolamento.
3. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è aperto su
base annuale dal 1 o gennaio al 31 dicembre («periodo contingentale
d’importazione»). Il dazio all’importazione nell’ambito
del contingente tariffario è di 8 EUR/t.
Articolo 2
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:
a) «semi danneggiati», i semi di orzo, di altri cereali o di avena
selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti
dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o
qualsiasi altro danno materiale;
b) «semi di orzo sano, leale e mercantile», i semi di orzo o i
pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali
definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal
gelo o dai funghi.
Articolo 3
1. Il beneficio del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è
concesso solo a condizione che l’orzo importato risponda ai
seguenti criteri:
a) peso specifico: 60,5 kg/hl o più;
b) semi danneggiati: 1 % o meno;
c) tenore di umidità: 13,5 % o meno;
d) semi d’orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.
2. I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati
mediante uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell’importatore,
dall’ufficio doganale d’immissione in libera pratica; oppure
b) un certificato di conformità dell’orzo importato rilasciato da
un organismo governativo del paese d’origine e riconosciuto
dalla Commissione.
Articolo 4
1. In conformità dell’articolo 166 del regolamento (CE)
n. 450/2008, l’orzo importato nell’ambito del presente contingente
è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:
a) sia trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione
in libera pratica; e
b) il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti
contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della
trasformazione dell’orzo in malto.
La trasformazione dell’orzo importato in malto si considera
eseguita quando l’orzo è stato sottoposto a macerazione.
2. Per garantire il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1,
nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inadempimento
di tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione
presso le autorità doganali competenti. L’importo della
cauzione è di 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra
siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato
dal Federal Grain Inspection Service (Servizio federale di ispezione
dei cereali, in appresso «FGIS»), la cauzione è ridotta a
10 EUR/t.
3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è immediatamente svincolata
se alle autorità doganali competenti è fornita la prova
che:
a) la qualità dell’orzo, stabilita in base al certificato di conformitÃ
o di analisi, è conforme ai criteri di cui all’articolo 3,
paragrafo 1; e
b) l’obbligo della trasformazione di cui al paragrafo 1 è stato
adempiuto entro il termine prestabilito.
7.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/15
Articolo 5
I certificati rilasciati dal FGIS per l’orzo da birra destinato alla
fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di
faggio, il cui modello è riportato in allegato al presente regolamento,
sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nell’ambito
della procedura di cooperazione amministrativa di cui
agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Se i
parametri analitici indicati nel certificato di conformità rilasciato
dal FGIS risultano conformi ai criteri di qualità per l’orzo da
birra indicati nell’articolo 3, sono prelevati campioni sul 3 %
almeno dell’orzo importato per ogni porto d’entrata e per
ogni campagna di commercializzazione. La riproduzione dei
timbri autorizzati dal governo degli Stati Uniti d’America è
comunicata agli Stati membri con i mezzi più idonei.
Articolo 6
Il regolamento (CE) n. 1215/2008 è abrogato. Esso continua
tuttavia ad applicarsi ai titoli d’importazione rilasciati per l’anno
2009, fino alla loro scadenza.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0014:0017:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1063/2009 della Commissione, del 6 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 291/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0012:0013:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1062/2009 del Consiglio, del 26 ottobre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012 e che abroga il regolamento (CE) n. 824/2007

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 291/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L’approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Nell’ultimo decennio il livello di autosufficienza
dell’UE per i prodotti della pesca è sceso dal
57 % al 36 %. È nell’interesse della Comunità sospendere
parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a
questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari
adeguati. Al fine di non compromettere la produzione
comunitaria di prodotti della pesca assicurando
al contempo un adeguato approvvigionamento delle industrie
di trasformazione dell’UE, tali contingenti tariffari
dovrebbero essere aperti in funzione della maggiore o
minore sensibilità del prodotto in questione sul mercato
comunitario. È pertanto opportuno procedere all’apertura
di tali contingenti tariffari per il periodo 2010-2012,
applicando una riduzione o la soppressione dei dazi doganali.
(2) Il regolamento (CE) n. 824/2007 del Consiglio, del
10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione
di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni
prodotti della pesca per il periodo 2007-2009 ( 1 ), dovrebbe
essere sostituito dal presente regolamento al fine
di garantire all’industria comunitaria condizioni di approvvigionamento
adeguate per il periodo 2010-2012.
(3) È opportuno garantire l’uguaglianza e la continuità di
accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti
contingenti, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote
previste a tutte le importazioni dei prodotti in
questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento
dei contingenti stessi.
(4) Al fine di assicurare l’efficacia della gestione comune dei
contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati
membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi
necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive.
Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta
collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,
quest’ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il
ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare
gli Stati membri di conseguenza.
(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario ( 2 ), instaura
un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue
l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni
di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari
aperti dal presente regolamento dovrebbero essere
gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base
a tale sistema.
(6) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n.
824/2007 con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
(7) Data l’urgenza della questione è importante accordare
un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto
I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti
nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato
sull’Unione europea ed ai trattati istitutivi delle ComunitÃ
europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in
allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle
aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza
dei volumi indicati.
2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte
dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore
dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento
fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura ( 3 ).
L 291/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009
( 1 ) GU L 184 del 14.7.2007, pag. 1.
( 2 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
( 3 ) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti a norma
degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento
(CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano
in stretta collaborazione per garantire l’adeguata gestione e
il controllo dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 824/2007 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010 fino al
31 dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0008:0011:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

7.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/1

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
viste le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e le regolamentazioni adottate ai sensi dell’articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni
di tali regolamentazioni che permettono di derogare al
principio generale della sostituzione di ogni restrizione quantitativa
o misura di effetto equivalente con le sole misure previste
da tali regolamentazioni,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del
20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime
comune applicabile alle esportazioni ( 1 ), è stato modificato
in modo sostanziale e a più riprese ( 2 ). A fini di
razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione
di tale regolamento.
(2) La politica commerciale comune dovrebbe essere basata
su principi uniformi, tra l’altro per quanto riguarda
l’esportazione.
(3) È quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile
alle esportazioni della Comunità.
(4) In tutti gli Stati membri le esportazioni sono quasi totalmente
liberalizzate. In tali condizioni è possibile prendere
in considerazione, sul piano comunitario, il principio
secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non
sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte
salve le deroghe previste dal presente regolamento e le
misure che gli Stati membri possono adottare conformemente
al trattato.
(5) La Commissione dovrebbe essere informata quando, a
seguito di un’eccezionale evoluzione del mercato, uno
Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure
di salvaguardia.
(6) È essenziale, a livello comunitario e in seno a un comitato
consultivo, segnatamente sulla base delle suddette
informazioni, procedere all’esame delle condizioni delle
esportazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi
della situazione economica e commerciale nonché, ove
occorra, delle misure da adottare.
(7) Può essere necessario esercitare un controllo di talune
esportazioni o istituire, a titolo di precauzione, misure
conservative, intese a far fronte a pratiche imprevedibili.
Le esigenze di rapidità ed efficacia giustificano che la
Commissione sia autorizzata a decidere in merito a queste
ultime misure, senza pregiudicare l’ulteriore atteggiamento
del Consiglio, cui spetta di decidere la politica
conforme agli interessi della Comunità.
(8) Le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi
della Comunità dovrebbero essere adottate nel rispetto
degli obblighi internazionali esistenti.
(9) È opportuno che gli Stati membri possano, a determinate
condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di
salvaguardia.
(10) È auspicabile che, durante il periodo di applicazione delle
misure di salvaguardia, possano aver luogo consultazioni,
al fine di esaminare gli effetti di tali misure e verificare se
sussistono le condizioni della loro applicazione.
7.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/1
( 1 ) GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25.
( 2 ) Cfr. allegato II.
(11) Sembra necessario consentire agli Stati membri che sono
vincolati da impegni internazionali che stabiliscano, in
caso di difficoltà di approvvigionamento reali o potenziali,
un meccanismo di ripartizione di prodotti petroliferi
tra le parti contraenti, di adempiere agli obblighi
suddetti nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni
comunitarie prese al medesimo scopo. Tale autorizzazione
dovrebbe essere applicata, fino all’adozione, da
parte del Consiglio, di misure appropriate consecutive
agli impegni assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati
membri.
(12) Il presente regolamento dovrebbe contemplare tutti i prodotti,
sia industriali che agricoli. Esso dovrebbe essere
applicato in modo complementare con le regolamentazioni
relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli
nonché con le regolamentazioni specifiche adottate a
sensi dell’articolo 308 del trattato, applicabili alle merci
risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Conviene
tuttavia evitare che le disposizioni del presente
regolamento costituiscano un doppione di quelle delle
suddette regolamentazioni ed in particolare delle clausole
di salvaguardia in essi previste,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
PRINCIPIO FONDAMENTALE
Articolo 1
Le esportazioni della Comunità europea verso i paesi terzi sono
libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad
eccezione di quelle applicate conformemente alle disposizioni
del presente regolamento.
CAPO II
PROCEDURA COMUNITARIA DI INFORMAZIONE E DI
CONSULTAZIONE
Articolo 2
Quando uno Stato membro, a seguito di un’eccezionale evoluzione
del mercato, ritiene che potrebbero essere necessarie misure
di salvaguardia ai sensi del capo III, ne dà comunicazione
alla Commissione, che provvede ad informare gli altri Stati
membri.
Articolo 3
1. Le consultazioni possono essere avviate in ogni momento,
sia su richiesta di uno Stato membro sia per iniziativa della
Commissione.
2. Le consultazioni devono aver luogo entro il quarto giorno
lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Commissione,
della comunicazione di cui all’articolo 2 e comunque
prima di instaurare qualsiasi misura a norma degli articoli 5,
6 e 7.
Articolo 4
1. Le consultazioni si effettuano in seno a un comitato consultivo,
in prosieguo denominato «il comitato», composto di
rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione.
2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente;
questi comunica tempestivamente agli Stati membri ogni utile
elemento di informazione.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
a) sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione,
nonché su vari elementi della situazione economica e commerciale
per il prodotto in causa;
b) se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.
Articolo 5
La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle dati
statistici sull’evoluzione del mercato di un determinato prodotto,
al fine di determinarne la situazione economica e commerciale
e di controllarne a tal fine le esportazioni, conformemente
alle legislazioni nazionali e secondo modalità da essa
indicate. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
per dar seguito alle domande della Commissione e le comunicano
i dati richiesti. La Commissione ne informa gli altri Stati
membri.
CAPO III
MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 6
1. Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una
penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e
quando gli interessi della Comunità richiedono un azione immediata,
la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di
propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e
delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare
l’esportazione di un prodotto alla presentazione di un’autorizzazione
di esportazione da concedere secondo le modalità e
nei limiti che essa definisce in attesa dell’ulteriore decisione del
Consiglio in base all’articolo 7.
2. Le misure adottate vengono comunicate al Consiglio e agli
Stati membri; esse sono di immediata applicazione.
L 291/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009
3. Le misure possono essere limitate a talune destinazioni e
alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse non
riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera della Comunità.
4. Quando l’azione della Commissione è stata chiesta da uno
Stato membro, la Commissione adotta una decisione entro un
termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal
ricevimento della domanda. Se la Commissione non dà seguito
a tale domanda, essa comunica senza indugio questa decisione
al Consiglio, che può adottare, a maggioranza qualificata, una
decisione diversa.
5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio le misure
adottate entro un termine di dodici giorni lavorativi successivi
alla loro comunicazione agli Stati membri. Il Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione
diversa.
6. In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1,
la Commissione propone al Consiglio, entro i dodici giorni
lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore della misura da
essa adottata, le misure appropriate a norma dell’articolo 7. Se
il Consiglio non si pronuncia su tale proposta entro sei settimane
dall’entrata in vigore della misura adottata dalla Commissione,
la misura stessa è abrogata.
Articolo 7
1. Quando lo esigano gli interessi della Comunità, il Consiglio,
che delibera su proposta della Commissione a maggioranza
qualificata, può adottare le misure appropriate:
a) per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di
prodotti essenziali e per porvi rimedio;
b) per permettere l’esecuzione degli impegni internazionali contratti
dalla Comunità o da tutti i suoi Stati membri, segnatamente
in materia di commercio di prodotti di base.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a
determinate destinazioni e alle esportazioni da determinate regioni
della Comunità. Esse non interessano i prodotti avviati
verso la frontiera della Comunità.
3. Quando sono instaurate restrizioni quantitative all’esportazione,
si tiene conto in particolare:
a) da un lato, del volume dei contratti stipulati a condizioni
normali prima dell’entrata in vigore di una misura di salvaguardia
a norma del presente capo, e che lo Stato membro
interessato ha notificato alla Commissione conformemente
alle sue disposizioni interne;
b) dall’altro, del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito
con l’instaurazione delle restrizioni quantitative non
deve essere compromessa.
Articolo 8
1. Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli
articoli 6 e 7 si procede in seno al comitato, su richiesta di uno
Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni
allo scopo di:
a) esaminare gli effetti delle misure precitate;
b) verificare se sussistono le condizioni per l’applicazione delle
misure in parola.
2. Quando la Commissione ritiene necessaria l’abrogazione o
la modifica delle misure di cui agli articoli 6 e 7:
a) sempreché il Consiglio non abbia deliberato sulle misure
della Commissione, questa le modifica o le abroga senza
indugio e ne riferisce immediatamente al Consiglio;
b) negli altri casi essa propone al Consiglio l’abrogazione o la
modifica delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 9
Per i prodotti di cui all’allegato I fino all’adozione, da parte del
Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali
assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, questi
sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in
materia dalla Comunità, i meccanismi di crisi relativi ad un
obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente
agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente
all’entrata in vigore del presente regolamento.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che
intendono adottare. Le misure adottate sono comunicate dalla
Commissione al Consiglio e agli altri Stati membri.
7.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/3
Articolo 10
Fatte salve altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento
non osta all’adozione o all’applicazione, da parte degli
Stati membri, di restrizioni quantitative all’esportazione giustificate
da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e
degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del
patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela
della proprietà industriale e commerciale.
Articolo 11
Il presente regolamento non osta all’applicazione delle regolamentazioni
relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli
nonché di regolamentazioni specifiche adottate ai sensi
dell’articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla
trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo
complementare.
Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 non sono applicabili a
quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni, per i quali il
regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la
possibilità di applicare restrizioni quantitative all’esportazione.
Le disposizioni dell’articolo 5 non sono applicabili a quei prodotti
soggetti a tali regolamentazioni per i quali il regime comunitario
degli scambi con i paesi terzi prevede l’esibizione di
un certificato o di un altro titolo di esportazione.
Articolo 12
Il regolamento (CEE) n. 2603/69, come modificato dagli atti di
cui all’allegato II, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente
regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza
contenuta nell’allegato III.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0001:0007:IT:PDF