REGIONE VALLE D’AOSTA .LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell’Office regionali del turismo.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 24 del 16 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’ ed oggetto
1. Al fine di razionalizzare e rendere organici i servizi di
informazione, accoglienza ed assistenza turistica su tutto il
territorio regionale, uniformandone gli attuali livelli qualitativi,
e al fine di consolidare e promuovere un’immagine unitaria e
complessiva del sistema turistico Valle d’Aosta, la presente legge
detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di
informazione, accoglienza ed assistenza turistica.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, i servizi di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica sono svolti dall’Office regional
du tourisme – Ufficio regionale del turismo, per il tramite degli
uffici territoriali offices du tourisme – Uffici del turismo. I
predetti servizi sono svolti ed organizzati nel rispetto degli
standard minimi di qualita’ stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.

Art. 2
Istituzione dell’Office regional du tourisme – Ufficio regionale del
turismo
1. A far data dal 1° luglio 2009, e’ istituito l’Office regional
du tourisme – Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato
Office regional, ente strumentale della Regione per lo svolgimento
dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, sono soppresse le Aziende di
informazione ed accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives
(AIAT), istituite ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 15
marzo 2001, n. 6 (Riforma dell’organizzazione turistica regionale.
Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e
direttive per l’esercizio dell’attivita’ commerciale) e abrogazione
delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14,
2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28
luglio 1994, n. 35).
2. L’Office regional, ente del comparto unico regionale, e’
dotato di personalita’ giuridica di diritto pubblico, di autonomia
amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria,
nei limiti stabiliti dalla presente legge. L’Office regional e’
sottoposto alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite
dell’assessorato regionale competente in materia di turismo, di
seguito denominato assessorato competente.
3. L’Office regional opera nel rispetto delle direttive
regionali, le quali costituiscono strumento di programmazione e di
indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici e degli assi
di intervento prioritari nel periodo di riferimento. Le direttive
sono approvate con cadenza triennale dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, e possono essere aggiornate nel
corso del triennio.
4. In attuazione delle direttive approvate con le modalita’ di
cui al comma 3, la Giunta regionale approva entro il 15 novembre di
ogni anno, su proposta dell’Office regional, di concerto con
l’assessorato competente e sentito il Consiglio permanente degli enti
locali, il piano operativo annuale, il quale costituisce documento di
pianificazione analitica e puntuale per la definizione, in relazione
a ciascuno degli ambiti di intervento dell’Office regional, delle
attivita’ da svolgere nell’anno di riferimento. Il piano operativo
annuale prevede iniziative che valorizzino le specificita’ di ogni
parte del territorio regionale, comprese le localita’ a minor
vocazione turistica, tenendo conto delle proposte delle conferenze
permanenti territoriali di cui all’art. 5.

Art. 3
Funzioni dell’Office regional
1. L’Office regional:
a) istituisce e gestisce gli Offices du tourisme – Uffici del
turismo, di seguito denominati Offices du tourisme, che ne
costituiscono le articolazioni territoriali, e assicura per il loro
tramite i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza
turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative comunque
funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela
turistica;
b) assicura, ai fini della proposta del piano operativo annuale
di cui all’art. 2, comma 4, per il tramite degli Offices du tourisme,
la raccolta ed il coordinamento delle istanze dei soggetti
istituzionali ed economici operanti nel settore turistico a livello
locale, organizzati nelle conferenze permanenti territoriali di cui
all’art. 5;
c) organizza, anche in collaborazione con la Regione, i comuni,
le comunita’ montane, le pro loco, i consorzi di operatori turistici
ed ogni altro soggetto interessato, pubblico o privato,
manifestazioni, spettacoli, convegni ed eventi di interesse
turistico, sulla base di una programmazione annuale, definita nel
piano operativo dell’anno di riferimento;
d) realizza e diffonde materiale illustrativo ed informativo
atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della Valle
d’Aosta e dei diversi ambiti territoriali di riferimento degli
Offices du tourisme;
e) assicura, per il tramite degli Offices du tourisme, la
rilevazione e la trasmissione all’assessorato competente dei dati
statistici relativi al movimento turistico, secondo le modalita’
stabilite dai competenti organi statali e regionali, operando
adeguati controlli sulla correttezza e tempestivita’ dei dati forniti
dagli operatori;
f) gestisce, in collaborazione con l’assessorato competente, il
Portale turistico regionale, garantendo, per il tramite degli Offices
du tourisme, l’inserimento e l’aggiornamento dei contenuti
informativi;
g) stipula, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle
direttive di cui all’art. 2, comma 3, convenzioni per la gestione e
l’erogazione di servizi per conto di terzi a favore della clientela
turistica e/o per la messa a disposizione in favore di terzi di spazi
nell’ambito degli Offices du tourisme;
h) collabora, su richiesta dell’assessorato competente, per
l’attuazione di iniziative di promozione turistica;
i) promuove ed attua iniziative di formazione volte ad elevare
la professionalita’ degli addetti ai servizi di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica, al fine di uniformarne ed
incrementarne la qualita’ e l’efficienza.

Art. 4
Offices du tourisme
1. Gli Offices du tourisme svolgono attivita’ di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica, assicurando i seguenti servizi
minimi:
a) informazioni sulle attrattive di interesse turistico
dell’ambito territoriale di riferimento, degli ambiti limitrofi e, in
generale, dell’intero territorio regionale e distribuzione del
relativo materiale illustrativo;
b) informazioni sulla disponibilita’ delle strutture di
interesse turistico e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari
di visita e di escursioni personalizzate;
c) informazioni sulle strutture ricettive e sulla relativa
disponibilita’, oltre che sugli appartamenti ammobiliati resi
disponibili per la locazione turistica dai relativi proprietari.
2. Gli Offices du tourisme adottano il medesimo segno distintivo,
le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta
regionale.

Art. 5 Conferenze permanenti territoriali 1. Presso gli Offices du tourisme possono costituirsi in conferenza permanente, su iniziativa e tramite il coordinamento del comune o dei comuni territorialmente interessati, le imprese, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto, pubblico o privato, aventi interesse in ambito turistico, con sede o comunque operanti nell’ambito territoriale di riferimento del relativo Office. 2. Nell’ambito delle conferenze istituite ai sensi del comma 1, i soggetti partecipanti rappresentano esigenze e problematiche di interesse turistico relative all’ambito territoriale di riferimento, elaborando proposte e osservazioni che inoltrano, per il tramite dell’Office du tourisme di appartenenza, all’Office regional per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera b). 3. I rappresentanti delle conferenze permanenti territoriali sono convocati dal direttore generale dell’Office regional entro il mese di settembre di ciascun anno, al fine della predisposizione del piano operativo annuale di cui all’art. 2, comma 4, nonche’ al termine delle stagioni invernale e estiva, per l’analisi e la valutazione delle attivita’ di animazione locale svolte e dei servizi turistici resi nell’ambito territoriale di riferimento.

Art. 6
Organi dell’Office regional
1. Sono organi dell’Office regional:
a) il direttore generale;
b) l’organo di controllo.

Art. 7
Direttore generale
1. Il direttore generale e’ nominato con deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in
materia di turismo, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e
dotati di competenze professionali o gestionali adeguate alla natura
e alla specificita’ dell’incarico.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e’ a tempo pieno
ed esclusivo, regolato da contratto di lavoro di diritto privato nel
quale sono disciplinati la durata, non superiore a cinque anni, i
casi di risoluzione anticipata, le modalita’ ed i criteri di
valutazione dell’attivita’ svolta, nonche’ il trattamento economico,
onnicomprensivo, determinato dalla Giunta regionale con la
deliberazione di nomina. L’incarico di direttore generale e’
incompatibile con la titolarita’ di cariche pubbliche elettive ed e’
rinnovabile alla scadenza.
3. In virtu’ dell’esclusivita’ del rapporto, l’incarico di
direttore generale e’ incompatibile con lo svolgimento di altra
attivita’ lavorativa, autonoma o dipendente. Per i lavoratori
dipendenti, l’incompatibilita’ si intende rimossa con il collocamento
in aspettativa, senza retribuzione, in conformita’ a quanto previsto
dai rispettivi contratti di lavoro.
4. Il direttore generale e’ il legale rappresentante dell’Office
regional e ne assicura il funzionamento e la gestione tecnica,
amministrativa e contabile, della quale e’ responsabile. In
particolare, il direttore generale:
a) adotta i regolamenti interni di organizzazione, di
funzionamento e di contabilita’ dell’office regional, nel rispetto
della normativa vigente ed in conformita’ a quanto stabilito dalla
presente legge;
b) propone la determinazione della dotazione organica
dell’Office regional all’approvazione della Giunta regionale per il
tramite dell’assessorato competente;
c) adotta il bilancio di previsione annuale, il conto
consuntivo e le relative relazioni illustrative, nonche’ le
successive variazioni di bilancio, trasmettendoli, per
l’approvazione, alla Giunta regionale per il tramite dell’assessorato
competente;
d) predispone, in collaborazione con l’assessorato competente,
e propone alla Giunta regionale, per il tramite del medesimo
assessorato, il piano operativo annuale di cui all’art. 2, comma 4,
entro il 15 ottobre di ogni anno;
e) cura i rapporti con la Regione e con i soggetti, pubblici e
privati, operanti in ambito turistico;
f) stipula i contratti collettivi di lavoro decentrati, previa
autorizzazione da parte della Giunta regionale alla quale trasmette,
per il tramite dell’assessorato competente, il testo concordato con
le organizzazioni sindacali.
5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per
qualunque causa, il direttore generale e’ sostituito, sino alla
nomina del nuovo direttore, da altro dipendente dell’Office regional
di qualifica dirigenziale ovvero, in mancanza, da un dipendente di
categoria D, secondo quanto disposto dal regolamento interno di
organizzazione e funzionamento, il quale stabilisce altresi’
l’ammontare del trattamento economico eventualmente dovuto al
sostituto.
6. L’accertamento di gravi violazioni di legge o di regolamento,
di gravi e reiterate irregolarita’ amministrative, di violazioni
delle direttive di cui all’art. 2, comma 3, o, senza giustificato
motivo, delle previsioni del piano operativo annuale di cui al comma
4 del medesimo articolo, nonche’ l’accertamento di gravi disfunzioni
o mancanze tali da compromettere il regolare funzionamento
dell’Office regional costituisce giusta causa di recesso dal
contratto di lavoro del direttore generale.

Art. 8 Organo di controllo 1. L’organo di controllo e’ nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni. 2. L’organo di controllo puo’ essere costituito in forma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso, il collegio e’ costituito da tre membri. I revisori sono scelti tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilita’ pubblica iscritti nel registro dei revisori contabili. I compensi spettanti ai componenti dell’organo di controllo sono stabiliti nella deliberazione di nomina. 3. All’organo di controllo spetta la verifica sulla regolarita’ della gestione amministrativa e contabile dell’Office regional, del cui esito riferisce alla Regione, per il tramite dell’assessorato competente, formulando eventuali rilievi e suggerimenti. 4. L’organo di controllo puo’, in qualunque momento, effettuare ispezioni e controlli ed accedere ai documenti dai quali traggono origine le spese dell’Office regional. 5. L’organo di controllo e’ tenuto a fornire alla Regione, per il tramite dell’assessorato competente, informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta, ogni altra informazione o notizia cui abbia accesso nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 9
Vigilanza
1. La Regione, per il tramite dell’organo di controllo e
dell’assessorato competente, esercita la vigilanza sul regolare
funzionamento dell’office regional e sulla conformita’ dell’attivita’
svolta alle direttive di cui all’art. 2, comma 3, e al piano
operativo annuale di cui al comma 4 del medesimo articolo.
2. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione puo’
disporre verifiche, anche in loco, e formulare specifiche richieste
al direttore generale.

Art. 10 Finanziamento dell’Office regional 1. Le entrate dell’Office regional sono costituite: a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali; b) da redditi e proventi patrimoniali; c) da eventuali finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti locali; d) da eventuali assegnazioni finanziarie da parte della Regione per l’attuazione di specifiche iniziative promozionali su richiesta della Regione medesima; e) dai corrispettivi percepiti da soggetti pubblici e privati per le gestioni e lo svolgimento delle attivita’ economiche di cui all’art. 3, comma 1, lettera g). 2. L’assegnazione del fondo annuale di cui al comma 1, lettera a), e’ disposta con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio della Regione e sulla base del bilancio preventivo e del piano operativo annuale di riferimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all’esercizio di competenza. Alla liquidazione delle risorse in dotazione al fondo si procede in due soluzioni, una a titolo di acconto e l’altra a saldo, in relazione alle esigenze di cassa dei due enti e alla progressiva attuazione del piano operativo annuale di cui all’art. 2, comma 4.

Art. 11 Gestione finanziaria e contabile 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, l’Office regional propone all’assessorato competente e, per il suo tramite, alla Giunta regionale, per l’approvazione, il bilancio di previsione per l’anno successivo, redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi di unita’, universalita’, veridicita’, pareggio finanziario e pubblicita’. 2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi. 3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, fatte salve le eccezioni previste per legge. 4. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e rappresenta l’unita’ temporale della gestione; dopo il 31 dicembre non possono piu’ effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto. 5. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. 6. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. 7. La gestione finanziaria e’ unica e sono vietate le gestioni di entrate e di spese non iscritte in bilancio. 8. Il bilancio di previsione e’ redatto in pareggio finanziario complessivo. 9. La dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio e la relazione illustrativa dell’attivita’ svolta nell’anno ed e’ proposto all’approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento. La relazione illustrativa deve contenere, oltre alle informazioni relative al bilancio, anche quelle relative al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive di cui all’art. 2, comma 3, e le informazioni riferite all’attuazione delle attivita’ programmate di cui al piano operativo dell’anno di riferimento. 10. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio e si conclude con la dimostrazione del contenuto contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo. 11. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. 12. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli indirizzi e le direttive tecniche concernenti ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile dell’office regional.

Art. 12
Personale dell’Office regional
1. Il personale dell’Office regional appartiene al comparto unico
regionale ed il relativo rapporto di lavoro e’ regolato dai contratti
collettivi stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni
sindacali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge
regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della
disciplina del personale).

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0541&tmstp=1257585499799

DECRETO 15 settembre 2009, n. 154

Regolamento recante disposizioni per l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche’ nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’, adottato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 258 del 5-11-2009

IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto l’articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 256-bis, comma 2, lettera a); Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell’interno del 29 gennaio 1999, n. 85, recante le norme di attuazione dell’articolo 5 del predetto decreto-legge n. 9 del 1992; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti»; Tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali; Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2067/2009, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 27 agosto 2009; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS/2242.12982.D (22)5, del 14 settembre 2009; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di sicurezza sussidiaria che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o societa’ di gestione portuale, dalle societa’ ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, a norma dell’articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Restano esclusi dall’applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 18 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale):
«Art. 18 (Servizi di vigilanza che non richiedono
l’impiego di personale delle forze di polizia). – 1. Ferme
restando le attribuzioni e i compiti dell’autorita’ di
pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre
autorita’ eventualmente competenti, e’ consentito
l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di
vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria
nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni
delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, nonche’ nell’ambito delle linee di
trasporto urbano, per il cui espletamento non e’ richiesto
l’esercizio di pubbliche potesta’ o l’impiego di
appartenenti alle Forze di polizia.
2. Il Ministro dell’interno, ai fini di cui al comma 1,
stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalita’
per l’affidamento dei servizi predetti, nonche’ i requisiti
dei soggetti concessionari, con particolare riferimento
all’addestramento del personale impiegato, alla
disponibilita’ di idonei mezzi di protezione individuale
per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto
di ogni disposizione di legge o regolamento in materia,
incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature
tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi’ da
assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di
sicurezza e di quelle del rispetto della dignita’ della
persona.
3. (Soppresso).
3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire
l’attuazione del presente articolo e’ istituito un fondo
pari a 1.500.000 euro a decorrere dall’anno 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
– Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca:
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza» ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1931, n. 146.
– Si riporta il testo dell’art. 256-bis, comma 2,
lettera a), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza):
«Art. 256-bis. – 1. Omissis.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza
complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari
giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi
provveda la forza pubblica, le attivita’ di vigilanza
concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle
stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie
metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al
pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad
integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; ».
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Si riporta il testo dell’art. 5 del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per
l’adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle
attrezzature delle Forze di polizia):
«Art. 5 (Servizi in aree aeroportuali non richiedenti
l’impiego di personale delle Forze di polizia). – 1. Ferme
restando le attribuzioni e i compiti dell’autorita’ di
pubblica sicurezza e dell’autorita’ doganale, nonche’ i
poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle
disposizioni vigenti agli organi locali
dell’Amministrazione della navigazione aerea, e’ consentito
l’affidamento in concessione dei servizi di controllo
esistenti nell’ambito aeroportuale, per il cui espletamento
non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o
l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno, con proprio
decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e
le modalita’ per l’affidamento in concessione dei servizi
predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le
caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di
rilevazione eventualmente adoperate, nonche’ ogni altra
prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare
svolgimento delle attivita’ aeroportuali.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
determina altresi’ gli importi dovuti all’erario dal
concessionario e quelli posti a carico dell’utenza a
copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio
reso.
4. In caso di necessita’ l’autorita’ di pubblica
sicurezza o il direttore dell’aeroporto possono richiedere
che siano attuate da parte del concessionario particolari
misure di controllo.
4-bis. All’art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425,
le parole: “(Francia e Svizzera)” sono
sostituite dalle seguenti: “(Francia, Svizzera e
Austria)”.».
– Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministro dell’interno, del
29 gennaio 1999, n. 85, reca: «Regolamento recante norme di
attuazione dell’art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in
concessione dei servizi di sicurezza» ed e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1999, n. 77.
– Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, reca:
«Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al
miglioramento della sicurezza nei porti» ed e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2008, n. 261,
supplemento ordinario.
– Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 31 marzo 2004 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’UE serie L n. 129/6, del 29 aprile
2004), reca: «Miglioramento della sicurezza delle navi e
degli impianti portuali».
– Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, reca:
«Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee» ed e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84.
Nota all’art. 1:
– Per il testo dell’art. 18 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, si vedano le note alle premesse.

Art. 2. Servizi di sicurezza sussidiaria 1. Ai fini di cui all’articolo 1 e nell’ambito delle strutture ivi indicate, possono essere svolti direttamente dagli enti o societa’ di gestione portuale, dalle societa’ ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l’impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi: a) servizi di vigilanza dei beni di proprieta’ o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione al personale di bordo; b) servizi di videosorveglianza e teleallarme; c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri; d) controllo del materiale di «catering» e delle provviste di bordo nelle aree di produzione o confezionamento; e) vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering; f) scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e treni); g) vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta – navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. – ai relativi depositi e controllo degli accessi a bordo; h) controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza – bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. – ed eventuali situazioni di criticita’; i) controllo delle autorizzazioni – tesserini portuali, badge, titoli di viaggio – che consentono l’accesso alle aree del sedime portuale agli equipaggi delle navi, al personale portuale ed a qualsiasi soggetto che abbia necessita’ di accedere a tali aree; j) ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalle societa’ di gestione portuale, dalle societa’ ferroviarie, dalle societa’ dei servizi di trasporto in concessione, per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia. 2. Nell’ambito dei piani di sicurezza delle stazioni ferroviarie e di quelli riguardanti i porti, elaborati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, approvati dai prefetti, comprendenti anche servizi di vigilanza e di controllo esercitati a mezzo della forza pubblica, gli enti o societa’ di gestione portuale, le societa’ ferroviarie e le societa’ dei servizi di trasporto in concessione possono, inoltre, svolgere direttamente, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l’impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi: a) controllo del bagaglio a mano e delle cose portate dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante l’utilizzo di portali metal-detector (WTMD), metal-detector portatili (HHMD) e controlli a campione radioscopici, manuali (tecnica del pat-down) e con l’utilizzo di rilevatori di tracce di esplosivi (ETDS) o unita’ cinofile; b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso; c) controllo ai varchi carrabili e pedonali dei sedimi portuali, delle stazioni ferroviarie e delle autolinee in concessione e dei relativi depositi, compresa la verifica dei titoli di accesso alle singole aree, ove previsti; d) controllo dei veicoli all’imbarco; e) vigilanza presso i terminal passeggeri e merci. 3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia competenti, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia dei comparti di specialita’ delle Forze di polizia, che procedono agli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potesta’. 4. Possono essere inoltre affidati alle guardie particolari giurate che fanno servizio a bordo dei treni o delle navi compiti di collaborazione al personale addetto all’esercizio, alla custodia ed alla manutenzione dei servizi di bordo, con esclusione delle attivita’ di polizia ferroviaria e della navigazione. 5. Tutte le strutture di sicurezza privata e le guardie particolari giurate che prestano servizio negli ambiti indicati dal presente decreto hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la massima attenzione all’osservazione di quanto possa avere rilievo per la sicurezza dei cittadini e sono tenute a: a) munire le proprie centrali operative di idonei collegamenti con quelle dei competenti organi di polizia, utilizzando sistemi di trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio di dati e di notizie; b) nelle attivita’ di vigilanza o controllo, segnalare immediatamente al competente organo di polizia le notizie di rilievo per l’ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza dei cittadini, secondo le direttive all’uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza; c) nelle attivita’ di video-sorveglianza e teleallarme, conservare e mettere immediatamente a disposizione dell’autorita’ di pubblica sicurezza e degli organi di polizia giudiziaria i supporti tecnici contenenti dati di interesse per la prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive all’uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 3. Condizioni e modalita’ per lo svolgimento 1. I servizi indicati nell’articolo 2, commi 1 e 2, possono essere svolti, previo accertamento da parte del prefetto della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4, dall’autorita’ portuale, dagli enti o societa’ di gestione dei servizi portuali, dalle societa’ ferroviarie e dalle societa’ concessionarie degli altri servizi di trasporto, che li espletano direttamente o mediante propria articolazione organizzativa, a norma dell’articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero possono essere affidati ad istituti di vigilanza in possesso della licenza di cui all’articolo 134 del predetto testo unico. In entrambi i casi, i servizi sono espletati a mezzo di guardie particolari giurate. 2. Le modalita’ di espletamento dei servizi sono approvate dal Questore, sulla base delle direttive tecnico-operative all’uopo impartite dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, in relazione a quanto previsto dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508 e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526. 3. Il prefetto, all’esito degli accertamenti di cui al comma 1, impartisce le prescrizioni eventualmente necessarie. Analoghe prescrizioni possono essere imposte dal Questore all’atto dell’approvazione delle modalita’ di espletamento dei servizi, di cui al comma 2. 4. Ove si verifichino situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, l’autorita’ di pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria e richiede ai soggetti affidatari dei servizi di controllo l’attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni, anche se non siano contemplate dal presente decreto.

Nota all’art. 3:
– Si riporta il testo degli articoli 133 e 134 del
citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 133. – Gli enti pubblici, gli altri enti
collettivi e i privati possono destinare guardie
particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta’
mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta’ stesse.».
«Art. 134. – Senza licenza del Prefetto e’ vietato ad
enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprieta’ mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non puo’
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall’art. 11 del presente testo unico, nonche’ dall’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo’ essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta’ individuale.».
– Il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952,
convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508, reca:
«Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate»
ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1935,
n. 272.
– Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144,
convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526, reca:
«Disciplina degli Istituti di vigilanza privata» ed e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1936, n.
300.

Art. 4. Requisiti degli organismi affidatari e del personale 1. L’espletamento dei servizi di cui all’articolo 2 e’ subordinato alla verifica dei requisiti coerenti con i servizi da espletare, con le medesime procedure previste per l’affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale ed a tal fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti di cui all’allegato A) al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell’interno, recante norme di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di concessione dei servizi di sicurezza. 2. In particolare, sono richiesti: a) nell’ipotesi di servizi espletati direttamente ex articolo 133 del T.U.L.P.S.: l’assenza delle condanne o degli altri elementi previsti dall’articolo 11 del T.U.L.P.S., dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nei confronti del soggetto concessionario, dell’institore, del direttore tecnico e di chiunque detenga nella societa’ o impresa interessata poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, nonche’ di coloro che siano parte dell’assetto proprietario od organizzativo della societa’ o impresa o che detengano una quota di controllo superiore al cinque per cento del capitale; b) nell’ipotesi di servizi espletati tramite impresa di sicurezza ex articolo 134 del T.U.L.P.S.: i requisiti previsti dall’ordinamento vigente; c) l’affidamento della responsabilita’ dei servizi di sicurezza sussidiaria ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale per poter operare il coordinamento e l’organizzazione dei servizi, cui attribuire la responsabilita’ dei controlli di sicurezza; d) l’impiego di guardie particolari giurate in possesso dei requisiti personali, attitudinali e addestrativi previsti dal successivo comma 3; e) un piano di formazione professionale o di riqualificazione del personale conforme all’articolo 6; f) la documentata garanzia in ordine all’efficienza dei mezzi, all’efficacia e funzionalita’ degli apparati di comunicazione, all’adozione di protezioni individuali efficienti per il personale operante. 3. L’approvazione della nomina a guardia particolare giurata per l’esercizio delle attivita’ di sicurezza sussidiaria previste dal presente decreto e’ subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti personali e professionali previsti dall’articolo 138 del T.U.L.P.S. e degli altri previsti dall’allegato A) al presente decreto. 4. I requisiti di cui al comma 2 sono accertati con le modalita’ indicate dall’articolo 257-quinquies, del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La preparazione professionale del direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e per la gestione delle apparecchiature tecniche di cui all’articolo 5. 5. Per la nomina delle guardie particolari giurate i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono comunicati al Prefetto, al quale deve essere altresi’ comunicata ogni successiva variazione entro i trenta giorni successivi.

Nota all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’allegato A del citato decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto
con il Ministro dell’interno, del 29 gennaio 1999, n. 85:

«Allegato A
(Art. 5, comma 1)

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
DELLE IMPRESE DI SICUREZZA

1. Le imprese di sicurezza per poter operare i controlli
di sicurezza negli aeroporti italiani devono essere in
possesso dei requisiti elencati nella presente scheda:
1.1. Requisiti professionali.
Le imprese di sicurezza devono possedere un’esperienza
di attivita’ similare e/o esperienza nel settore
aeroportuale e devono prevedere:
a) l’affidamento della responsabilita’ dei controlli di
sicurezza ad un direttore tecnico che abbia una idonea
formazione professionale e giuridica documentata per poter
operare il coordinamento e l’organizzazione dei servizi di
sicurezza;
b) l’assunzione di personale che deve possedere i
requisiti personali e professionali previsti nell’allegato
B;
c) il piano di formazione professionale del personale
deve essere conforme alla scheda “Programma di
formazione professionale del personale addetto alla
sicurezza”;
d) i criteri di controllo attitudinale del personale;
e) un sistema di riqualificazione del personale;
f) un piano di controllo interno di qualita’;
g) possesso dell’autorizzazione ex art. 133 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in caso di servizi
direttamente gestiti da societa’ di gestione aeroportuale,
ex art. 134 se trattasi di soggetti terzi.
1.2. Requisiti finanziari.
Le imprese di sicurezza devono essere in possesso di un
piano finanziario che dia idonee garanzie per
l’espletamento dei servizi di sicurezza avuti in
concessione per poter far fronte in qualsiasi momento ai
suoi impegni effettivi e potenziali per un periodo di
ventiquattro mesi a decorrere dall’inizio delle operazioni.
A tal fine devono dimostrare l’inesistenza di una
dichiarazione di insolvenza giudiziaria, presentare un
piano economico per almeno i primi due anni di attivita’ e
idonea fidejussione.
1.3. Le imprese di sicurezza devono avere la propria
sede sociale nel territorio nazionale e comunque
nell’ambito del territorio provinciale di competenza della
prefettura che ha rilasciato l’autorizzazione e di cui
all’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
1.4. Le imprese devono garantire la continuita’ del
servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti sulla
base della normativa vigente in materia di servizi pubblici
essenziali.
1.5. Capitale sociale.
La maggioranza del capitale sociale deve essere e
rimanere di proprieta’ esclusiva di cittadini dell’Unione
europea. Il controllo effettuato sulle imprese deve sempre
essere esercitato da cittadini dell’Unione europea.
Inoltre devono dimostrare che il loro capitale netto e’
pari ad almeno 50.000 euro.
1.6. Requisiti tecnici.
Le imprese di sicurezza che espletano i controlli di
sicurezza dei bagagli a mano, dei bagagli da stiva e dei
passeggeri, devono utilizzare apparecchiature di sicurezza
necessarie e che rispondono ai parametri tecnici stabiliti
nell’allegato C “Parametri tecnici dei sistemi di
sicurezza”.
1.7. Le imprese devono essere assicurate,
proporzionalmente al rischio massimo dell’attivita’ svolta,
in materia di responsabilita’ civile in caso di incidenti
per il personale e per i passeggeri e il danneggiamento dei
bagagli e delle merci.
1.8. Le imprese di sicurezza e i singoli addetti,
qualora ritengono ai fini della sicurezza di dover operare
ulteriori controlli non rientranti nella loro attribuzione,
devono richiedere tali interventi ai locali organi di
Polizia.
1.9. Le imprese devono mettere a disposizione dei
funzionari incaricati dei controlli tutta la documentazione
dell’impresa sia tecnica che amministrativa e permettere di
accedere ai propri locali ed apparecchiature per eventuali
accertamenti.».
– Per il testo dell’art. 5 del decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, si vedano le note alle premesse.
– Per il testo degli articoli 133 e 134 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note all’art.
3.
– Si riporta il testo degli articoli 11 e 138 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 11. – Salve le condizioni particolari stabilite
dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia
debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva
della liberta’ personale superiore a tre anni per delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi e’ sottoposto all’ammonizione o a misura di
sicurezza personale o e’ stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi
ha riportato condanna per delitti contro la personalita’
dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti
contro le persone commessi con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina
o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorita’,
e a chi non puo’ provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella
persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,
le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere
revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego
della autorizzazione.».
«Art. 138. – Le guardie particolari devono possedere i
requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell’Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta’ ed avere adempiuto
agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identita’;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
Il Ministro dell’interno con proprio decreto, da
adottarsi con le modalita’ individuate nel regolamento per
l’esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni,
provvede all’individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha
validita’ biennale, il prefetto rilascia altresi’, se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a
tassa ridotta, con validita’ di pari durata.
Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia
particolare giurata di cittadini di altri Stati membri
dell’Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
delle verifiche effettuati nello Stato membro d’origine per
lo svolgimento della medesima attivita’. Si applicano le
disposizioni di cui all’art. 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell’Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d’armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale
30 ottobre 1996, n. 635, del Ministro dell’interno. Si
osservano, altresi’, le disposizioni degli articoli 71 e
256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
destinate rivestono la qualita’ di incaricati di un
pubblico servizio.».
– Si riporta il testo dell’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni
criminali di tipo mafioso, anche straniere):
«Art. 10. – 1. Le persone alle quali sia stata applicata
con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche’ concessioni di beni demaniali allorche’
siano richieste per l’esercizio di attivita’
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche’ di costruzione e
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l’esercizio del
commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita’ imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita’ europee, per lo svolgimento di attivita’
imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche’ il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita’,
puo’ disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo’ essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e’ confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche’ nei confronti di imprese, associazioni,
societa’ e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all’interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia’
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia’
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo’
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e’
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo’ disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche’ non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.».
– Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative
della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia nonche’ disposizioni concernenti i poteri del
prefetto in materia di contrasto alla criminalita’
organizzata):
«Art. 4. – 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici e gli altri soggetti di cui all’art. 1, devono
acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le
concessioni o erogazioni indicati nell’allegato 3, il cui
valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere
e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento
di attivita’ imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita’ imprenditoriali;
c) superiore a 200 milioni di lire per l’autorizzazione
di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
2. E’ vietato, a pena di nullita’, il frazionamento dei
contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto
allo scopo di eludere l’applicazione del presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di
informazioni e’ inoltrata al prefetto della provincia nella
quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le
imprese, le associazioni, le societa’ o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di
concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello
stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi
di cui all’allegato 4.
4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni
richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla
ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la
sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati
nelle lettere d) ed e) dell’allegato 4, delle cause di
divieto o di sospensione dei procedimenti indicate
nell’allegato 1, nonche’ le informazioni relative ad
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa’ o
imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell’interno, dispone le necessarie
verifiche nell’ambito della provincia e, ove occorra,
richiede ai prefetti competenti che le stesse siano
effettuate nelle rispettive province.
5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4
siano di particolare complessita’, il prefetto ne da’
comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata
e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi
trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma
urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le
amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al
prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3.
Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma
urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le
informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale
caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva.
6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma
del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle societa’ o imprese interessate,
le amministrazioni cui sono fornite le relative
informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare
o autorizzare i contratti o subcontratti, ne’ autorizzare,
rilasciare o comunque consentire le concessioni e le
erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza
di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di
divieto indicata nell’allegato 1 o gli elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all’autorizzazione del
subcontratto, l’amministrazione interessata puo’ revocare
le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere
gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’
conseguite.».
– Si riporta il testo dell’art. 257-quinquies del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635:
«Art. 257-quinquies. – 1. Per l’accertamento della
sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4
dell’art. 257 e della permanenza dei requisiti di qualita’
e funzionalita’ degli istituti, il prefetto si avvale degli
organismi di qualificazione e certificazione costituiti o
riconosciuti dal Ministero dell’interno a norma dell’art.
260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per
le finalita’ di vigilanza di cui all’art. 249, quinto
comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente
regolamento, per l’accertamento delle condizioni di
sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di
parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro
dell’interno, sentita la commissione di cui all’art.
260-quater, tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le
attivita’ di cui all’art. 134 della legge e,
particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione
alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per
veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile,
apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento
od equipaggiamento indispensabile per la qualita’ e la
sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale,
determinati secondo quanto previsto dall’art. 86, comma
3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-05&task=dettaglio&numgu=258&redaz=009G0161&tmstp=1257585195623

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2009

Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 257 del 4-11-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e in particolare, l’art. 5, comma 2, lettera
e) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere
di emanare direttive per assicurare l’imparzialita’, il buon
andamento e l’efficienza degli uffici pubblici;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che all’art. 2 prevede
che il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga della
Presidenza per l’esercizio, in forma organica e integrata, tra
l’altro, delle funzioni di coordinamento dell’attivita’ di
comunicazione istituzionale;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita’ di informazione e di comunicazione istituzionali» che,
all’art. 11, attribuisce al Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la funzione
di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali
che realizzano programmi di comunicazione istituzionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» che all’art. 11, comma 4, prevede che, per
l’attuazione delle iniziative di comunicazione, le amministrazioni
dello Stato si avvalgono del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale
struttura centrale di servizio;
Visto l’art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante «Testo unico della radiotelevisione», che disciplina le
modalita’ di destinazione delle somme per l’acquisto di spazi
pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di
comunicazione istituzionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008 con il quale l’on. Paolo Bonaiuti e’ stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo
Bonaiuti, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi
compresa l’attuazione delle relative politiche;
Ritenuto di formulare alcuni indirizzi interpretativi ed
applicativi del citato art. 41 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n.177, alle amministrazioni dello Stato;
Sentita l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

E m a n a
la seguente direttiva:

Premessa.
Con la presente direttiva si intendono fornire criteri
interpretativi ed operativi nell’applicazione dell’art. 41 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di uniformare
l’azione delle Amministrazioni statali, per le quali il Dipartimento
per l’informazione e l’editoria svolge la funzione di centro di
orientamento ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150. L’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni ha segnalato, infatti, orientamenti differenziati da
parte delle Amministrazioni dello Stato, relativamente al rispetto
degli obblighi di destinazione previsti dalla legge per l’acquisto di
spazi per fini di comunicazione istituzionale.
L’art. 41, primo comma, del predetto decreto legislativo n. 177 del
2005 prevede che «le somme che le amministrazioni pubbliche o gli
enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di
massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore
dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale
operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e
periodici.». Si fa presente inoltre che, stante la disposizione del
comma 4 del medesimo art. 41, quest’ultima percentuale e’ aumentata
al 60% nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica
digitale. A tal fine e’ utile precisare che la fase di transizione,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 10 settembre 2008, sara’ completata nel 2012,
quando, in tutto il territorio nazionale, le trasmissioni televisive
saranno in tecnica digitale.
1. Criteri di applicazione dell’art. 41 del decreto legislativo n.
177 del 2005.
1.1 Spese per l’acquisto di spazi pubblicitari.
Le spese destinate dalle Amministrazioni pubbliche per l’acquisto
di spazi pubblicitari per fini di comunicazione istituzionale, sono
quelle relative alle somme impegnate per l’acquisto, a titolo
oneroso, di qualunque spazio atto a veicolare avvisi o messaggi
attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, rivolto
alla generalita’ dei cittadini, allo scopo di:
a) illustrare le attivita’ delle istituzioni e il loro
funzionamento;
b) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la
conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e
di modernizzazione degli apparati nonche’ la conoscenza dell’avvio e
del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonche’ quella
dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo visibilita’ ad eventi
di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Non rientrano, pertanto, in tale ambito le spese pubblicitarie
connesse a forme di pubblicita’ obbligatoria, quali, ad esempio,
quelle per pubblicazione del bilancio, di avvisi di gara, di bandi di
concorso, etc. in osservanza di precisi obblighi di legge ovvero al
fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali.
Analogamente non rientrano in tale ambito le spese sostenute dalle
Amministrazioni pubbliche per l’acquisto di spazi a seguito di
provvedimenti amministrativi emanati per ragioni di necessita’ ed
urgenza.
Ai sensi del citato art. 41 sono altresi’ esclusi gli oneri
relativi alla produzione degli strumenti pubblicitari come, ad
esempio, le spese sostenute per la stampa di manifesti, depliant, le
spese per la creativita’, le spese tipografiche, cartacee ed
informatiche. Sono altresi’ escluse le spese sostenute per la
produzione e l’edizione di testate giornalistiche registrate a norma
di legge, le spese per convegni o eventi, quelle effettuate a titolo
di sponsorizzazione e quelle relative a partecipazione a fiere,
mercati e mostre.
1.2 Periodo di riferimento.
Il periodo di riferimento per il calcolo delle percentuali di cui
al citato art. 41 e’ l’anno solare. Le spese da inserire nel calcolo
sono quindi tutte quelle impegnate, per le quali quindi sia stata
assunta una obbligazione giuridicamente perfezionata, durante
l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare.
1.3 Mezzi di comunicazione utilizzati.
Rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’art. 41 le spese
relative all’acquisto di spazi sulla stampa quotidiana e periodica,
anche in forma elettronica; su Internet; sui mezzi di diffusione
radiotelevisiva; nell’ambito della diffusione di opere presso le sale
cinematografiche; sulle reti mobili di comunicazione elettronica
nonche’ le spese per l’acquisto di spazi per le pubbliche affissioni,
salvo quanto previsto dal paragrafo che segue.
Ai fini dell’applicazione delle quote di destinazione di cui
all’art. 41 non sono da computare le spese sostenute per la
diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di
comunicazione tramite pubbliche affissioni su spazi di proprieta’ di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
1.4 Rispetto delle quote di destinazione – Totale.
Il valore complessivo delle spese sostenute per l’acquisto di spazi
per fini di comunicazione istituzionale di cui al punto 1.1
effettuate sui mezzi di comunicazione di cui al punto 1.3 costituisce
il totale su cui calcolare le quote di destinazione previste
dall’art. 41.
1.5 Rispetto delle quote di destinazione – Stampa.
Nell’ambito della percentuale, di cui al primo comma del predetto
art. 41, riferita ai quotidiani ed i periodici devono essere intese
le spese destinate all’acquisto di spazi su quotidiani e periodici,
anche elettronici, diffusi al pubblico, nei territori dei Paesi
membri dell’Unione europea. Ai fini del rispetto della suddetta
percentuale di destinazione, sono equiparati gli acquisti di spazi
sulle emittenti radiofoniche che trasmettono quotidianamente propri
programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per almeno il 25% delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, di cui sia stato
accertato il possesso dei requisiti. Tali soggetti equiparati sono
individuati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria – e pubblicati sul sito
del Dipartimento stesso.
Ai fini del rispetto delle percentuali di destinazione in favore di
giornali quotidiani e periodici le amministrazioni possono includere
l’acquisto di spazi per la pubblicita’ istituzionale sulle testate
italiane all’estero in relazione al tipo di messaggio e ai
destinatari, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 3, della
legge n. 150/2000.
1.6 Rispetto delle quote di destinazione – Emittenza locale.
Nell’ambito della percentuale, di cui al primo comma del predetto
art. 41, riferita all’emittenza privata televisiva locale e
radiofonica locale devono essere intese le spese per l’acquisto di
spazi sulle emittenti che, nei territori dei Paesi membri dell’Unione
europea, siano caratterizzate dai seguenti parametri, in relazione
all’ambito di diffusione dell’esercizio dell’attivita’ di
radiodiffusione:
«ambito locale radiofonico»: irradiazione del segnale fino a una
copertura massima di quindici milioni di abitanti;
«ambito locale televisivo»: diffusione in uno o piu’ bacini,
comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche’ con
copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale.
2. Obblighi di comunicazione delle amministrazioni dello Stato.
2.1 Capitoli di bilancio.
Si ricorda altresi’ che le amministrazioni statali, ivi compresa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli enti pubblici, inclusi
gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, hanno l’obbligo
di individuare distinti capitoli di bilancio su cui far gravare le
spese di comunicazione istituzionale di cui all’art. 41 del decreto
legislativo n. 177 del 2005. In ogni caso successivamente
all’approvazione del Bilancio preventivo dello Stato le
amministrazioni centrali provvederanno a comunicare, secondo le
modalita’ stabilite dall’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, la denominazione dei capitoli su cui gravano le spese
di comunicazione istituzionale ed il relativo stanziamento.
2.2 Obblighi di comunicazione.
Il comma 3 del predetto art. 41 prevede che le amministrazioni
pubbliche e gli enti pubblici anche economici diano comunicazione
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni delle somme
impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicita’ istituzionale, di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorita’, anche
attraverso I Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla
diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui
diversi mezzi di comunicazione di massa. Per l’attuazione delle
disposizioni previste dalla norma, le amministrazioni pubbliche o gli
enti pubblici anche economici nominano un responsabile del
procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni
stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non
imputabili, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.
Competente all’accertamento, alla contestazione e all’applicazione
della sanzione e’ l’Autorita’.
La norma e’ molto chiara anche con riferimento al soggetto che ha
l’obbligo di rispettare le percentuali di spesa previste: si tratta
di ogni pubblica amministrazione individuabile come soggetto
giuridico autonomo.
In ogni amministrazione quindi, ai sensi del comma 3 del citato
art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, deve essere
individuato un responsabile del procedimento in ordine sia alla
comunicazione dei dati di spesa all’Autorita’, sia al rispetto delle
percentuali di destinazione previste. Al fine di ovviare alla
problematica, sollevata da molte amministrazioni in fase di
applicazione della norma, relativa alla non corrispondenza tra colui
che e’ individuato come responsabile della comunicazione e chi,
invece, e’ responsabile della spesa il rispetto dell’effettiva
applicazione delle percentuali, previste dai commi 1 e 4 del citato
art. 41, deve essere assicurato dai responsabili di ogni singolo
centro di spesa che risponderanno di eventuali sanzioni.
Ogni Amministrazione comunichera’ all’Autorita’, come da delibera
dell’AGCOM n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005, entro il 31 marzo di ogni
anno, le percentuali relative alle spese dell’ultimo esercizio
finanziario concluso, in conformita’ ai modelli telematici resi
disponibili attraverso l’accesso al sistema all’indirizzo Internet
www.roc.infocamere.it
Roma, 28 settembre 2009

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Bonaiuti

Registrata alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 83

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-04&task=dettaglio&numgu=257&redaz=09A12998&tmstp=1257584864844

DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2009, n. 153

Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche’ disposizioni in materia di indennita’ di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 257 del 4-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, nonche’ in materia di processo civile ed in particolare l’articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche’ disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, ed in particolare l’articolo 4; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale 1. In attuazione dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche’ disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente decreto legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate: «farmacie», e alle correlate modificazioni delle disposizioni recate dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono: a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita’ del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 2) la preparazione, nonche’ la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza; c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalita’ di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; e) l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attivita’ di prescrizione e diagnosi, nonche’ il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; f) la effettuazione di attivita’ attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche’ ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalita’ sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali, e in base a modalita’, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 3. L’adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 e’ subordinata all’osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita’ dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale. 4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di cui al comma 2 e’ disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresi’ i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attivita’ di cui al comma 2. 5. Il Servizio sanitario nazionale promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attivita’ di cui al comma 2.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell’esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, nonche’
in materia di processo civile»:
«Art. 11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonche’ disposizioni concernenti i Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti). – 1. Ferme restando le
competenze regionali, il Governo e’ delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu’ decreti legislativi finalizzati
all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza
socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione
delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare
integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio
della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto
delle attivita’ del medico di medicina generale, anche con
l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine
di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria
della popolazione realizzati a livello nazionale e
regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli
piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di
prevenzione delle principali patologie a forte impatto
sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima
istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa
l’attivita’ di prelievo di sangue o di plasma mediante
siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in
farmacia di visite ed esami specialistici presso le
strutture pubbliche e private convenzionate, anche
prevedendo la possibilita’ di pagamento delle relative
quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e
di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attivita’ di
cui al presente comma da parte del Servizio sanitario
nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita’ da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralita’ di cui agli
articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al
fine di riservare la corresponsione dell’indennita’ annua
di residenza prevista dall’art. 115 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni
di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle
farmacie e all’ampiezza del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del
presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione
tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica
amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli
stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che
siano o debbano essere gia’ nella disponibilita’ di altri
enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono
tenuti unicamente ad indicare presso quali enti,
amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati
o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura
comporti alcuna penalizzazione.».
– La legge 8 marzo 1968, n. 221, reca: «Provvidenze a
favore dei farmacisti rurali».
– Si riporta il testo dell’art. 4 della legge 30
dicembre 1991, n. 412:
«Art. 4 (Assistenza sanitaria). – 1. Il Governo
determina, con effetto dal 1° gennaio 1992, i livelli di
assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di
uniformita’ sul territorio nazionale nonche’ gli standard
organizzativi e di attivita’ da utilizzare per il calcolo
del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
assistenziale per l’anno 1992. Il provvedimento e’
adottato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato ai
termini dell’articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,
sulla base dei seguenti limiti e principi:
a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel
rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive
comunitarie e, limitatamente alle modalita’ di erogazione,
degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
b) gli standard organizzativi e di attivita’ sono
determinati a fini di calcolo del parametro capitario di
finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per
le regioni e le unita’ sanitarie locali;
c) il parametro capitario per ciascun livello di
assistenza e’ finanziato in rapporto alla popolazione
residente. La mobilita’ sanitaria interregionale e’
compensata in sede nazionale;
d) per favorire la manovra di rientro e’ istituito,
nell’ambito delle disponibilita’ del Fondo sanitario
nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzarsi per
sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli
standard di riferimento;
e) in ogni caso e’ garantita la somministrazione
gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle
leggi vigenti. La verifica dell’andamento della spesa ed il
rispetto dell’uniformita’ delle prestazioni e’ effettuata
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al
Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini
dell’adozione di eventuali misure correttive.
2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio
di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario
regionale, possono dichiarare la decadenza delle
convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le
case di cura e rideterminare il fabbisogno di attivita’
convenzionate necessarie per assicurare i livelli
obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23
ottobre 1985, n. 595 . Le convenzioni possono essere
stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite
da persone fisiche e da societa’ che erogano prestazioni
poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico
in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per
immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia
radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in
vitro. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al
regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui
all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde
personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei
servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali
da parte del personale che ivi opera.
3. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di
quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il
modello delle aree funzionali omogenee con presenza
obbligatoria di day hospital, conservando alle unita’
operative che vi confluiscono l’autonomia funzionale in
ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una
efficace integrazione e collaborazione con altre strutture
affini e con uso in comune delle risorse umane e
strumentali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di
partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento e’
elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento
lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni
farmaceutiche e’ determinata in lire 3.000 e in lire 1.500
per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in
fleboclisi e in confezione monodose. Tale quota e’ dovuta
da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e
gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta
vitalizia, nonche’, ai sensi dell’articolo 5 della legge 3
aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi per servizio. La
quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di
medicina fisica e di riabilitazione e’ determinata nella
misura del 50 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1992,
per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie,
esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, e’
dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere,
all’atto della prestazione, dagli assistiti non esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria. E’ soppresso
l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di
partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per
prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e’
fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di
ciascuna branca specialistica oltre al pagamento della
quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
alla spesa per le cure termali e’ determinata nella misura
del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo
di partecipazione alla spesa farmaceutica e’ fissato in
lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota
fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul
prezzo di vendita al pubblico delle specialita’ medicinali
in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al
7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell’IVA. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i prezzi delle
specialita’ medicinali collocate nelle classi di cui
all’articolo 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure
percentuali: specialita’ medicinali con prezzo fino a lire
15.000: 1 per cento; specialita’ medicinali con prezzo da
lire 15.001 a lire 50.000: 2 per cento; specialita’
medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.
La riduzione non si applica ai prezzi delle specialita’
medicinali determinati con il metodo di cui al
provvedimento del CIP n. 29 del 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 1990, ai prezzi
dei farmaci di cui alla parte A dell’allegato alla
direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed
inclusi nell’art. 10, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a quelli di
biotecnologia da DNA ricombinante. Per le cessioni
effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano al
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel
1992 non si da’ luogo all’ammissione nel prontuario di
nuove specialita’ che rappresentino modifiche di confezione
o di composizione o di forma o di dosaggio di specialita’
gia’ presenti nel prontuario e che comportino un aumento
del costo per ciclo terapeutico. Le ricette a carico del
Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni
con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a
controllo, anche con riscontri presso gli assistiti,
adottando il codice fiscale come numero distintivo del
cittadino, incrociando i dati di esenzione con quelli
fiscali e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito
nelle verifiche fiscali a cura dell’amministrazione
finanziaria, adottando metodiche che permettano
l’evidenziazione delle ricette per gli esenti,
formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di
farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci
per giornata di degenza per le distinte unita’ operative
ospedaliere, riorganizzando le farmacie ospedaliere e
procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali
gare di appalto, adottando la numerazione progressiva sui
bollini autoadesivi delle specialita’ medicinali ed
effettuando dall’interno dell’Osservatorio dei prezzi e
delle tecnologie il controllo incrociato tra i dati delle
forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di
liquidazione alle farmacie, con le seguenti azioni
repressive, anche a cura dei carabinieri dei Nuclei
antisofisticazione e sanita’, in caso di accertate anomalie
di danno del Servizio sanitario nazionale, restando
attribuiti alla responsabilita’ regionale gli ulteriori
ritardi nella adozione generalizzata della lettura ottica
delle prescrizioni mediche e la conseguente mancata
attivazione delle Commissioni professionali di verifica
previste dal contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
amministratori straordinari sono responsabili della piena
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 6,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative alle
sanzioni a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso
abusivo delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa
sanitaria. I comuni e le unita’ sanitarie locali sono
tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica
gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per motivi di reddito.
5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella
parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di
cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri
settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e
autonoma capacita’ impositiva ovvero adottano, in
condizioni di uniformita’ all’interno della regione, le
altre misure previste dall’art. 29 della legge 28 febbraio
1986, n. 41.
6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei
livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi
finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali,
ivi comprese quelle riguardanti modalita’ di pagamento e di
remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e
prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed
associazioni volontarie di mutua assistenza aventi
personalita’ giuridica, consorzi e societa’ di servizi.
7. Con il Servizio sanitario nazionale puo’ intercorrere
un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e’ incompatibile
con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale
con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro
con il Servizio sanitario nazionale e’ altresi’
incompatibile con l’esercizio di altre attivita’ o con la
titolarita’ o con la compartecipazione delle quote di
imprese che possono configurare conflitto di interessi con
lo stesso. L’accertamento delle incompatibilita’ compete,
anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse,
all’amministratore straordinario della unita’ sanitaria
locale al quale compete altresi’ l’adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita’ devono
cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al
personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, e’ garantito il passaggio, a domanda, anche in
soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In
corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla
riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle
posizioni soprannumerarie. L’esercizio dell’attivita’
libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio
sanitario nazionale e’ compatibile col rapporto unico
d’impiego, purche’ espletato fuori dell’orario di lavoro
all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle
stesse, con esclusione di strutture private convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale di cui
all’art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. Per detto personale all’accertamento
delle incompatibilita’ provvedono le autorita’ accademiche
competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli
78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di
definizione degli accordi convenzionali di cui all’art. 48,
L. 23 dicembre 1978, n. 833, e’ definito il campo di
applicazione del principio di unicita’ del rapporto di
lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.
8. E’ abolito il controllo dei comitati regionali di
controllo sugli atti delle unita’ sanitarie locali e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonche’ degli enti di cui all’art. 41, secondo comma, legge
23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti ospedalieri di cui
all’art.1, comma 13, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unita’
sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri
riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di
bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della
consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del
personale, la deliberazione di programmi di spese
pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l’attuazione
dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo
e’ assicurato direttamente dalla regione, che e’ tenuta a
pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro
quaranta giorni dal ricevimento dell’atto. I provvedimenti
come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.
617, e’ esteso anche ai provvedimenti riguardanti i
programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e
l’attribuzione dei contratti e delle convenzioni. Il
termine di trenta giorni previsto dall’articolo 18, D.P.R.
31 luglio 1980, n. 617 , e’ modificato in quaranta giorni.
9. E’ istituita la struttura tecnica interregionale per
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che
rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e’ costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei
Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e’ disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. A tale fine e’ autorizzata la spesa annua nel limite
massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.
10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all’art.
7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate,
a decorrere dal 1° gennaio 1992, con riferimento alle
tariffe vigenti nell’anno 1981 incrementate della
variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo
per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981
e 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un
incremento delle tariffe non inferiore al 70 per cento di
quelle vigenti al 31 dicembre 1991. A partire
dall’esercizio finanziario 1992, le somme di cui
all’articolo 69, primo comma, lettere b), c) ed e), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle
unita’ sanitarie locali, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, per essere totalmente
utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte
corrente.
11. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per
cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all’art.
19, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il
finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci
conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto articolo
19, le regioni e le province autonome possono assumere
mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti
massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti
disposizioni.
12. Quanto disposto dall’art. 2, comma 6, della legge 28
luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle
istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano
prestazioni di natura sanitaria direttamente o
convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
o dalle unita’ sanitarie locali.
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di
manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle
attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete
sono autorizzate per l’anno 1992 ad assumere mutui
decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello
massimo stabilito in applicazione dell’art.13, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse
finalita’, per l’anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico nonche’ gli istituti
zoo-profilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre
mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita’, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da
ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
e da ciascun istituto zoo-profilattico sperimentale. Le
operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli
istituti di credito ordinario speciale individuati da
apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti
oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per
l’anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale –
parte in conto capitale – allo scopo vincolata.
14. Per le finalita’ previste dal decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all’art. 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono
integrati di lire 30 miliardi, per l’anno 1991, di lire 60
miliardi per l’anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni
1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si
provvede per il 1991 con quota parte delle risorse
accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e
per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo
sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita’.
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici
sperimentali e l’Istituto superiore di sanita’ possono
essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una
apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
del Ministro della sanita’, previo conforme parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di definizione della disponibilita’ per i mutui.
16. Nell’ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e’ costituita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione
tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli
andamenti di spesa nelle distinte regioni in attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
L’attuazione delle disposizioni e’ condizione preliminare
per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza
esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
17. Per l’anno 1992, in attesa della approvazione del
piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario
nazionale destinata alla prevenzione e’ fissata in una
misura non inferiore al 6 per cento.
18. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini che non abbiano
ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di
laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della
prestazione usufruita. E’ compito dell’amministratore
straordinario della unita’ sanitaria locale stabilire le
modalita’ piu’ idonee al recupero delle somme dovute.
– Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca:
«Riordino della disciplina in materia sanitaria».
– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
la revisione delle discipline in materia di sanita’, di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale):
«Art. 1 (Sanita’). – 1. Ai fini della ottimale e
razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale, del perseguimento della migliore
efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di
equita’ distributiva e del contenimento della spesa
sanitaria, con riferimento all’art. 32 della Costituzione,
assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
e la gratuita’ del servizio nei limiti e secondo i criteri
previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo
della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e’ delegato ad emanare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu’ decreti legislativi con l’osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
contributivi, di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base del principio dell’uguaglianza di trattamento
dei cittadini, anche attraverso l’unificazione
dell’aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro
un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le
elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi
nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso
l’introduzione di limiti e modalita’ personalizzate di
fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, attribuendo alle regioni e alle province
autonome la competenza in materia di programmazione e
organizzazione dell’assistenza sanitaria e riservando allo
Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria
nazionale, la determinazione di livelli uniformi di
assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di
finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio
territoriale e strutturale, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede
direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita’
sanitarie locali come aziende infraregionali con
personalita’ giuridica, articolate secondo i principi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad
eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro,
devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti
nell’apposito registro previsto dall’art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione,
nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di
indirizzo per l’impostazione programmatica delle attivita’,
l’esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo
con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
le verifiche generali sull’andamento delle attivita’ per
eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono
attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento
territoriale. Il direttore generale, che deve essere in
possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
professionalita’ ed esperienza gestionale e organizzativa,
e’ nominato con scelta motivata dalla regione o dalla
provincia autonoma tra gli iscritti all’elenco nazionale da
istituire presso il Ministero della sanita’ ed e’ assunto
con contratto di diritto privato a termine; e’ coadiuvato
da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario
in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti
anch’essi con contratto di diritto privato a termine, ed e’
assistito per le attivita’ tecnico-sanitarie da un
consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
e da altri sanitari laureati, nonche’ da una rappresentanza
dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
provincia autonoma di Bolzano e’ istituito apposito elenco
provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di bilinguismo e riserva
proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
d’Aosta e’ istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
regione stessa nel rispetto delle norme in materia di
bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita’ sanitarie locali,
attraverso un aumento della loro estensione territoriale,
tenendo conto delle specificita’ delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione
spettanti al direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza
sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della
peculiarita’ della categoria di assistiti di cui all’art.
37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le
attivita’ rivolte agli individui in termini di prestazioni,
stabilendo comunque l’individuazione della soglia minima di
riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il
parametro capitario di finanziamento da assicurare alle
regioni e alle province autonome per l’organizzazione di
detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite
dalla legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni
che vengono trasferite alle regioni e alle province
autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
Ministero della sanita’ cui rimangono funzioni di indirizzo
e di coordinamento, nonche’ tutte le funzioni attribuite
dalle leggi dello Stato per la sanita’ pubblica. Le stesse
norme debbono prevedere altresi’ il riordino dell’Istituto
superiore di sanita’, dell’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonche’
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono
comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l’attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio
1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale
del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente di cui all’art. 51
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni; imputare alle regioni e alle province
autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli
di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli
standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
regioni e le province autonome potranno far fronte ai
predetti effetti finanziari con il proprio bilancio,
graduando l’esonero dai ticket, salvo restando l’esonero
totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
limite del 6 per cento l’aliquota dei contributi al lordo
delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
per cento l’aliquota dei tributi regionali vigenti;
stabilire le modalita’ ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell’arco di un triennio,
alla revisione e al superamento dell’attuale regime delle
convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il
servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei
consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di
acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o
consortili, secondo principi di qualita’ ed economicita’,
che consentano forme di assistenza differenziata per
tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai
cittadini migliore assistenza e liberta’ di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da
emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse
disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli
ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che
in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento
della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire
personalita’ giuridica e autonomia di bilancio,
finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per
gli altri presidi delle unita’ sanitarie locali, che la
relativa gestione sia informata al principio dell’autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per
centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
appropriate forme di incentivazione per il potenziamento
dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei
lungodegenti;
o) prevedere nuove modalita’ di rapporto tra Servizio
sanitario nazionale ed universita’ sulla base di principi
che, nel rispetto delle attribuzioni proprie
dell’universita’, regolino l’apporto all’attivita’
assistenziale delle facolta’ di medicina, secondo le
modalita’ stabilite dalla programmazione regionale in
analogia con quanto previsto, anche in termini di
finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell’ambito di
tali modalita’ va peraltro regolamentato il rapporto tra
Servizio sanitario nazionale ed universita’ per la
formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e
per le specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende
infraregionali e agli ospedali dotati di personalita’
giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio
mobiliare e immobiliare gia’ di proprieta’ dei disciolti
enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei
comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale
dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni
dell’art. 2 della presente legge, individuando in
particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di
efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di
ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa
selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
si perverra’ soltanto per pubblico concorso, configurando
il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il
personale medico e per le altre professionalita’ sanitarie,
quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
specifica idoneita’ nazionale all’esercizio delle funzioni
di direzione e rinnovabile, definendo le modalita’ di
accesso, le attribuzioni e le responsabilita’ del personale
dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale
medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici,
diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle
attivita’ di tirocinio e formazione di tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei
cittadini nei confronti del servizio sanitario anche
attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti, favorendo la presenza e l’attivita’ degli stessi
all’interno delle strutture e prevedendo modalita’ di
partecipazione e di verifica nella programmazione
dell’assistenza sanitaria e nella organizzazione dei
servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
s) definire i principi ed i criteri per la
riorganizzazione, da parte delle regioni e province
autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali
di prevenzione, di cui all’art. 22 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento
tecnico dei servizi delle unita’ sanitarie locali, nonche’
di consulenza e supporto in materia di prevenzione a
comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al
Ministero dell’ambiente; prevedere che i servizi delle
unita’ sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui
agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale,
igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro, igiene e sanita’ pubblica, veterinaria
in riferimento alla sanita’ animale, all’igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e
all’igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad
attivita’ di ricerca di biomedica finalizzata, alle
attivita’ di ricerca di istituti di rilievo nazionale,
riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia,
dell’Istituto superiore di sanita’ e dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), nonche’ ad iniziative centrali previste da leggi
nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e
rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
di previsione del Ministero della sanita’;
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle
misure attribuite alla competenza delle regioni e delle
province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da
parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti
legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanita’, disponga,
previa diffida, il compimento degli atti relativi in
sostituzione delle predette amministrazioni regionali o
provinciali;
v) prevedere l’adozione, da parte delle regioni e delle
province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di
lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando,
secondo le modalita’ previste dall’art. 4, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni
professionali di verifica. Qualora il termine per
l’attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro
della sanita’, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
espresso entro trenta giorni il Ministro provvede
direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme
dell’art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
concernenti l’ammissione nel prontuario terapeutico
nazionale di nuove specialita’ che rappresentino modifiche
di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
specialita’ gia’ presenti nel prontuario e che comportino
un aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
dell’espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell’ambito dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere
emanate, con uno o piu’ decreti legislativi, fino al 31
dicembre 1993.».
Note all’art. 1:
– Per l’art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 si
veda nelle note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle
prestazioni assistenziali). – 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e’ disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’art. 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita’
delle organizzazioni sindacali e’ basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
a) prevedere che la scelta del medico e’ liberamente
effettuata dall’assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita’ annuale ed e’
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita’ di revoca della
scelta da parte dell’assistito nel corso dell’anno nonche’
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita’;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita’ di esercizio
della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita’ in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita’ libero-professionale siano definite nell’ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all’azienda unita’ sanitaria locale l’avvio dell’attivita’
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell’accesso a tutte le
attivita’ incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita’
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell’assistito o
l’esercizio di attivita’ libero-professionale al di fuori
delle modalita’ e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l’immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita’ e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita’ previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l’attivita’ assistenziale per l’intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana
attraverso il coordinamento operativo e l’integrazione
professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l’attivita’ dei
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
della guardia medica e della medicina dei servizi,
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalita’ attraverso le quali le
unita’ sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di
attivita’ e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
gli obiettivi e i programmi di attivita’ del distretto;
g) disciplinare le modalita’ di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita’ del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) disciplinare l’accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell’ambito degli accordi regionali, in
modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell’attestato o del diploma di cui all’art. 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo
equipollente prevedendo altresi’ che la graduatoria annuale
evidenzi i medici forniti dell’attestato o del diploma, al
fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti
in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l’attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che
tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il
conseguimento dell’attestato;
i) regolare la partecipazione di tali medici a
societa’, anche cooperative, anche al fine di prevenire
l’emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita’ di stabilire specifici
accordi con i medici gia’ titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita’ e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita’ con cui la convenzione possa
essere sospesa, qualora nell’ambito della integrazione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
nella organizzazione distrettuale, le unita’ sanitarie
locali attribuiscano a tali medici l’incarico di direttore
di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti
inconciliabili con il mantenimento della convenzione.
1-bis. Le aziende unita’ sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
utilizzano, a esaurimento, nell’ambito del numero delle ore
di incarico svolte alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attivita’ di guardia medica e
di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
possono individuare aree di attivita’ della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi di un
rapporto d’impiego. A questi fini, i medici in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, addetti a tali attivita’, i quali al
31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a
tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al
compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo
sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche
definite e approvate nel rispetto dei principi di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e previo giudizio di idoneita’
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more
del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere
adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati
addetti alla emergenza sanitaria territoriale con
l’attivita’ dei servizi del sistema di emergenza-urgenza
secondo criteri di flessibilita’ operativa, incluse forme
di mobilita’ interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e’
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l’assistenza
farmaceutica per conto delle unita’ sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita’ medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l’unita’
sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del
prodotto erogato, al netto della eventuale quota di
partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito. Ai fini
della liquidazione la farmacia e’ tenuta alla presentazione
della ricetta corredata del bollino o di altra
documentazione comprovante l’avvenuta consegna
all’assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva
lettera c) non possono essere riconosciuti interessi
superiore a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita’ di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche’
l’individuazione di modalita’ differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell’assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b), e le modalita’ di collaborazione delle farmacie in
programmi particolari nell’ambito delle attivita’ di
emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di
educazione sanitaria.
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
individuati i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli
specialisti ambulatoriali medici e delle altre
professionalita’ sanitarie, al fine dell’attribuzione del
trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati
in ruolo ai sensi dell’art. 34 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime
convenzionale dai medici della guardia medica, della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel
caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo sia nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo
introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
a tali medici e’ data facolta’ di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia’ costituita
presso l’Ente nazionale previdenza ed assistenza medici
(ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell’inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
comma e’ valutato con riferimento all’orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici e delle altre
professionalita’ sanitarie dipendenti dalla azienda
sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita’ e’
istituita, senza oneri a carico dello Stato, una
commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della
sanita’, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale e da
rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
individuare modalita’ idonee ad assicurare che l’estensione
al personale a rapporto convenzionale, di cui all’art. 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dei limiti di eta’ previsti dal comma 1 dell’art. 15-nonies
dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale
medesimo. L’efficacia della disposizione di cui
all’art.1-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 199, n. 502, come introdotto dall’art.13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e’ sospesa fino
alla attuazione dei provvedimenti collegati alle
determinazioni della Commissione di cui al presente comma.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti
degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private, a norma dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sentito il
Consiglio superiore di sanita’, sono definiti i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l’esercizio delle attivita’ sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private e la periodicita’ dei
controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L’atto di
indirizzo e coordinamento e’ emanato entro il 31 dicembre
1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l’adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l’applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l’osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita’
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l’articolazione delle strutture sanitarie
in classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l’obbligo di controllo della qualita’
delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l’adeguamento delle strutture
e dei presidi gia’ autorizzati e per l’aggiornamento dei
requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita’ delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. Le unita’ sanitarie locali, in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono
inoltre individuare aree di attivita’ specialistica che, ai
fini del miglioramento del servizio richiedano
l’instaurarsi di un rapporto d’impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attivita’ ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita’, nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dell’art. 17, legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della sanita’ di concerto con i Ministri del
tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi,
le procedure e le modalita’ per lo svolgimento dei giudizi
di idoneita’. In sede di revisione dei rapporti
convenzionali in atto, l’accordo collettivo nazionale
disciplina l’adeguamento dei rapporti medesimi alle
esigenze di flessibilita’ operativa, incluse la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita’
interaziendale, nonche’ i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del
corso biennale di formazione specifica in medicina generale
possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per
l’inclusione nella graduatoria regionale dei medici
aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina
generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora
il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia
stato rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno stesso, a
causa del ritardo degli adempimenti regionali. L’attestato
di superamento del corso biennale e’ prodotto
dall’interessato, durante il periodo di validita’ della
graduatoria regionale, unitamente alla domanda di
assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento
dell’attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale.
9. (Abrogato).»
– Il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196 reca:
«Codice in materia protezione dei dati personali».
– Si riporta il testo del comma 9 dell’art. 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«9. E’ istituita la struttura tecnica interregionale per
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che
rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e’ costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei
Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e’ disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. A tale fine e’ autorizzata la spesa annua nel limite
massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003».

Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni 1. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la lettera m) e’ aggiunta, in fine, la seguente: «m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione.»; b) al comma 2: 1) alla lettera a) dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita’ stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis), fermo restando che l’adesione delle farmacie pubbliche e’ subordinata all’osservanza dei criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita’ dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale»; 2) alla lettera b) le parole: «il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «la dispensazione dei prodotti»; 3) dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: «b-bis) provvedere a disciplinare: 1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita’ del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L’azienda unita’ sanitaria locale individua la farmacia competente all’erogazione del sevizio per i pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio in cui sussiste condizione di promiscuita’ tra piu’ sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della farmacia piu’ vicina, per la via pedonale, all’abitazione del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non partecipare all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata, per i pazienti residenti o domiciliati nella relativa sede, l’azienda unita’ sanitaria locale individua la farmacia competente sulla base del criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al servizio puo’ prevedere: 1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 1.2) la preparazione, nonche’ la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; 1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi di formazione; 3) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalita’ di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; 4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi regionali definiscono le condizioni e le modalita’ di partecipazione delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la partecipazione alle campagne di prevenzione puo’ prevedere l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; 5) l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attivita’ di prescrizione e diagnosi, nonche’ il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; 6) le modalita’ con cui nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche’ ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; le modalita’ per il ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali e in base a modalita’, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 7) i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attivita’ di cui alla presente lettera; 8) la promozione della collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attivita’ di cui alla presente lettera; »; 4) alla lettera c) le parole da: «, e le modalita’ di collaborazione» fino a: «di informazione e di educazione sanitaria» sono soppresse; 5) dopo la lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «c-bis) l’accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attivita’ da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all’accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall’accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello regionale disciplinano le modalita’ e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresi’, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.».

Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle
prestazioni assistenziali). – 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e’ disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita’
delle organizzazioni sindacali e’ basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
a) prevedere che la scelta del medico e’ liberamente
effettuata dall’assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita’ annuale ed e’
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita’ di revoca della
scelta da parte dell’assistito nel corso dell’anno nonche’
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita’;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita’ di esercizio
della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita’ in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita’ libero-professionale siano definite nell’ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all’azienda unita’ sanitaria locale l’avvio dell’attivita’
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell’accesso a tutte le
attivita’ incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita’
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell’assistito o
l’esercizio di attivita’ libero-professionale al di fuori
delle modalita’ e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l’immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita’ e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita’ previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l’attivita’ assistenziale per l’intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana
attraverso il coordinamento operativo e l’integrazione
professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l’attivita’ dei
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
della guardia medica e della medicina dei servizi,
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalita’ attraverso le quali le
unita’ sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di
attivita’ e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
gli obiettivi e i programmi di attivita’ del distretto;
g) disciplinare le modalita’ di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita’ del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) disciplinare l’accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell’ambito degli accordi regionali, in
modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell’attestato o del diploma di cui all’art. 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo
equipollente prevedendo altresi’ che la graduatoria annuale
evidenzi i medici forniti dell’attestato o del diploma, al
fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti
in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l’attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che
tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il
conseguimento dell’attestato;
i) regolare la partecipazione di tali medici a
societa’, anche cooperative, anche al fine di prevenire
l’emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita’ di stabilire specifici
accordi con i medici gia’ titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita’ e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita’ con cui la convenzione possa
essere sospesa, qualora nell’ambito della integrazione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
nella organizzazione distrettuale, le unita’ sanitarie
locali attribuiscano a tali medici l’incarico di direttore
di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti
inconciliabili con il mantenimento della convenzione.
m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui
all’art.11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo
decreto legislativo di attuazione.
1-bis. Le aziende unita’ sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
utilizzano, a esaurimento, nell’ambito del numero delle ore
di incarico svolte alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attivita’ di guardia medica e
di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
possono individuare aree di attivita’ della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi di un
rapporto d’impiego. A questi fini, i medici in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, addetti a tali attivita’, i quali al
31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a
tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al
compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo
sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche
definite e approvate nel rispetto dei principi di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e previo giudizio di idoneita’
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more
del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere
adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati
addetti alla emergenza sanitaria territoriale con
l’attivita’ dei servizi del sistema di emergenza-urgenza
secondo criteri di flessibilita’ operativa, incluse forme
di mobilita’ interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e’
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l’assistenza
farmaceutica per conto delle unita’ sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita’ medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai
Piani socio sanitari regionali e previa adesione del
titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita’
stabilite dalle singole Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla
lettera b-bis), fermo restando che l’adesione delle
farmacie pubbliche e’ subordinata all’osservanza dei
criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell’interno, in base ai quali garantire il rispetto delle
norme vigenti in materia di patto di stabilita’ dirette
agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica e senza incrementi di personale nei limiti
previsti dai livelli di assistenza;
b
) per la dispensazione dei prodotti di cui alla lettera a)
l’unita’ sanitaria locale corrisponde alla farmacia il
prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota
di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito. Ai fini
della liquidazione la farmacia e’ tenuta alla presentazione
della ricetta corredata del bollino o di altra
documentazione comprovante l’avvenuta consegna
all’assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva
lettera c) non possono essere riconosciuti interessi
superiore a quelli legali;
b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e
private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita’
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta. L’azienda unita’ sanitaria locale individua la
farmacia competente all’erogazione del servizio per i
pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel
territorio in cui sussiste condizione di promiscuita’ tra
piu’ sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della
farmacia piu’ vicina, per la via pedonale, all’abitazione
del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non
partecipare all’erogazione del servizio di assistenza
domiciliare integrata, per i pazienti residenti o
domiciliati nella relativa sede, l’azienda unita’ sanitaria
locale individua la farmacia competente sulla base del
criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al
servizio puo’ prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
1.2) la preparazione, nonche’ la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie
allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie,
individuate con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire
l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa
partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi
programmi di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita’ di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello
rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee
guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le
specifiche patologie, su prescrizione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche
avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi
regionali definiscono le condizioni e le modalita’ di
partecipazione delle farmacie ai predetti servizi di
secondo livello; la partecipazione alle campagne di
prevenzione puo’ prevedere l’inserimento delle farmacie tra
i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
5) l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito
dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell’ambito dell’autocontrollo , nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni
caso esclusa l’attivita’ di prescrizione e diagnosi,
nonche’ il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe
o dispositivi equivalenti;
6) le modalita’ con cui nelle farmacie gli assistiti
possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, e provvedere al pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino, nonche’ ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate; le modalita’ per il ritiro dei referti
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia protezione dei dati personali e in base a
modalita’, regole tecniche e misure di sicurezza, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita’ di cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche
e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, in riferimento alle attivita’ di cui alla
presente lettera;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita’ di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche’
l’individuazione di modalita’ differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell’assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b);
c-bis) l’accordo collettivo nazionale definisce i
principi e i criteri per la remunerazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali di cui all’art. 11 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello
nazionale, entro il limite dell’accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita’ da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; all’accertamento della predetta
diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla
base di certificazioni prodotte dalle singole regioni,
ilComitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12
dell’Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter )fermi restando i limiti di spesa fissati
dall’accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo
alla singola regione di importo non superiore a quello
accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della
lettera c-bis), gli accordi di livello regionale
disciplinano le modalita’ e i tempi dei pagamenti per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi
regionali definiscono, altresi’, le caratteristiche
strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche
minime in base alle quali individuare le farmacie con le
quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla
fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo
limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati
dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le
ha richieste.
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
ai sensi dell’art. 8 della legge 15marzo 1997, n. 59, sono
individuati i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli
specialisti ambulatoriali medici e delle altre
professionalita’ sanitarie, al fine dell’attribuzione del
trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati
in ruolo ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime
convenzionale dai medici della guardia medica, della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel
caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo sia nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo
introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
a tali medici e’ data facolta’ di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia’ costituita
presso l’Ente nazionale previdenza ed assistenza medici
(ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell’inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
comma e’ valutato con riferimento all’orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici e delle altre
professionalita’ sanitarie dipendenti dalla azienda
sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita’ e’
istituita, senza oneri a carico dello Stato, una
commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della
sanita’, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale e da
rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
individuare modalita’ idonee ad assicurare che l’estensione
al personale a rapporto convenzionale, di cui all’art. 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dei limiti di eta’ previsti dal comma 1 dell’art. 15-nonies
dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale
medesimo. L’efficacia della disposizione di cui
all’art.15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’art. 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e’ sospesa fino
alla attuazione dei provvedimenti collegati alle
determinazioni della Commissione di cui al presente comma.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti
degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private, a norma dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sentito il
Consiglio superiore di sanita’, sono definiti i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l’esercizio delle attivita’ sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private e la periodicita’ dei
controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L’atto di
indirizzo e coordinamento e’ emanato entro il 31 dicembre
1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l’adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l’applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l’osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita’
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l’articolazione delle strutture sanitarie
in classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l’obbligo di controllo della qualita’
delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l’adeguamento delle strutture
e dei presidi gia’ autorizzati e per l’aggiornamento dei
requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita’ delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. Le unita’ sanitarie locali, in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono
inoltre individuare aree di attivita’ specialistica che, ai
fini del miglioramento del servizio richiedano
l’instaurarsi di un rapporto d’impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attivita’ ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita’, nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dell’art. 17, legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della sanita’ di concerto con i Ministri del
tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi,
le procedure e le modalita’ per lo svolgimento dei giudizi
di idoneita’. In sede di revisione dei rapporti
convenzionali in atto, l’accordo collettivo nazionale
disciplina l’adeguamento dei rapporti medesimi alle
esigenze di flessibilita’ operativa, incluse la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita’
interaziendale, nonche’ i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del
corso biennale di formazione specifica in medicina generale
possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per
l’inclusione nella graduatoria regionale dei medici
aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina
generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora
il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia
stato rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno stesso, a
causa del ritardo degli adempimenti regionali. L’attestato
di superamento del corso biennale e’ prodotto
dall’interessato, durante il periodo di validita’ della
graduatoria regionale, unitamente alla domanda di
assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento
dell’attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale.»

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-04&task=dettaglio&numgu=257&redaz=009G0162&tmstp=1257584864844