DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152 Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 257 del 4-11-2009

testo in vigore dal: 4-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 2009, n. 108, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali; Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione 1. Il termine indicato all’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, e’ prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. 2. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009, relativo alla erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 300.000. 3. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore dell’Afghanistan. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 1.000.000. 4. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000. 5. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del trattamento economico per il personale inviato in missione. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 2.927.905. 6. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, gli Uffici dei rappresentanti speciali dell’Unione europea, nonche’ le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del relativo trattamento economico. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200. 7. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell’Africa subsahariana. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 1.300.000. 8. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell’Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan. Alle attivita’ di cui al presente comma si applica l’art. 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009. 9. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009. 10. Per quanto non diversamente previsto alle attivita’, alle iniziative e ai programmi di cui al presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009. Per quanto non diversamente previsto alle attivita’ e alle iniziative di cui al comma 8 si applica l’articolo 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009. 11. Per le finalita’ e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6 e 8, il Ministero degli affari esteri puo’ conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche’ a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita’ e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita’ tra uomo e donna, a persone di nazionalita’ locale, ovvero di nazionalita’ italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita’ richieste. 12. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita’ di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

Art. 2.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.481.907 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto
2009, n. 108.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 40.529.448 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unita’ navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n.
108 del 2009.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.804.039 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 2, comma 3, della
legge n. 108 del 2009.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 26.833.717 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 2009, di seguito
elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 5.156.192 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all’articolo 2, comma 5, della legge n. 108 del 2009.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 169.596 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all’articolo 2, comma 6, della legge n. 108 del 2009.
7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 131.382 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 108 del 2009.
8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 36.522 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell’Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all’articolo
2, comma 8, della legge n. 108 del 2009.
9. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.068 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD
CONGO, di cui all’articolo 2, comma 9, della legge n. 108 del 2009.
10. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 41.348 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all’articolo 2, comma 10, della legge n. 108 del
2009.
11. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.304 per la prosecuzione delle
attivita’ di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all’articolo 2, comma 11, della legge n. 108 del 2009.
12. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 219.607 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all’articolo 2, comma 12, della legge n. 108 del 2009.
13. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 33.324 per la proroga della
partecipazione di personale militare all’operazione militare
dell’Unione europea denominata Atalanta e la spesa di euro 4.707.722
per la partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto
della pirateria, di cui all’articolo 2, comma 13, della legge n. 108
del 2009.
14. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 4.310.077 per l’impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui
all’articolo 2, comma 14, della legge n. 108 del 2009.
15. E’ autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 23.788 per la
cessione e posa in opera, a titolo gratuito, a cura del Ministero
della difesa, di materiali di addestramento a favore delle Forze
armate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
16. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.250.963 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 2, comma 16,
della legge n. 108 del 2009.
17. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 427.060 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 16.170 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 2, comma 17,
della legge n. 108 del 2009.
18. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 35.020 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 2, comma
19, della legge n. 108 del 2009.
19. E’ autorizzata, a decorrere dal l° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 283.410 per la proroga della
partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all’articolo 2, comma 20, della
legge n. 108 del 2009.
20. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.246.246 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, di cui all’articolo 2, comma 21, della legge n.
108 del 2009, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l’efficienza delle unita’ navali cedute dal Governo italiano al
Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione
sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno
dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
21. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 422.455 e di euro 158.856 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all’articolo 2, comma 22, della legge n. 108 del 2009.
22. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 195.382 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all’articolo 2, comma 23, della legge n. 108
del 2009.
23. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 42.597 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission
in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 2, comma 24, della legge
n. 108 del 2009.
24. E’ autorizzata, a decorrere dal l° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 70.301 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita’ di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati
Arabi Uniti, di cui all’articolo 2, comma 25, della legge n. 108 del
2009.
25. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 99.339 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 108 del 2009.
26. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 122.522 per la proroga della
partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana
ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la
spesa di euro 10.025 per la proroga della partecipazione di personale
appartenente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri
italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint
Enterprise nei Balcani, di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
n. 108 del 2009.

Art. 3.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo
3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico,
relativamente all’impiego in missioni internazionali o in altre
situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di
riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato
elettronico ai sensi dell’articolo 66, comma 8, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso
dell’interessato e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le
terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le
trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento puo’ contenere
anche il consenso del militare per la donazione degli organi.
3. All’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «ai figli superstiti» sono inserite le seguenti: «,
ai genitori,».
4. Le somme iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2009
ai sensi dell’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e
dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel
conto residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2010.
5. L’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si
interpreta nel senso che le disposizioni dell’articolo 82, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i
requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per
l’accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di
reversibilita’ o indirette.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza
impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni
banditi dal medesimo Corpo.
7. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale
interforze della rappresentanza militare, nonche’ dei consigli
centrali, intermedi e di base dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio
permanente e volontario, e’ prorogato fino al 30 luglio 2011.

Art. 4.
Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-04&task=dettaglio&numgu=257&redaz=009G0168&tmstp=1257584864844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Castel Campagnano e nomina del commissario straordinario.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 255 del 2-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castel Campagnano (Caserta); Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Castel Campagnano (Caserta) e’ sciolto.

Art. 2. La dott.ssa Daniela Chemi e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 12 ottobre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-02&task=dettaglio&numgu=255&redaz=09A12822&tmstp=1257584540569

Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2009, n. 11913 ( CIVILE – Scioglimento del matrimonio: obblighi verso l’altro coniuge e mutamento della situazione economica del beneficiario )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Sig. La.Co. , con ricorso 12 dicembre 2002 al tribunale di Roma, notificato alla ex moglie sig.ra Ca. An. Ma. , chiedeva che fosse revocato l’assegno stabilito in favore della convenuta con la sentenza di divorzio, liquidato nella misura di lire 260.000, pari ad euro 135,27, e rideterminato nel (OMESSO) in lire 200.000, essendo mutate le condizioni economiche della Ca. a seguito dell’eredita’ ricevuta dalla madre. Chiedeva che la revoca fosse pronunciata con effetto dal mutamento delle su dette condizioni economiche. La convenuta si costituiva spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo l’aumento dell’assegno. Il tribunale revocava l’assegno a far data dalla domanda giudiziale. Il La. proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di appello in relazione alla decorrenza della revoca dell’assegno, insistendo perche’ fosse pronunciata, come richiesto, con effetto retroattivo, tenuto conto che, diversamente, la ex moglie avrebbe avuto diritto a una quota del T.F.R. – da lui percepita in data (OMESSO) – pur in assenza dei presupposti assistenziali che sono alla base della su detta attribuzione. La Ca. si costituiva eccependo la carenza d’interesse del La. all’impugnazione, stante l’irripetibilita’ degli assegni gia’ percepiti. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 29 settembre 2005, notificata al La. il 18 novembre 2005, respingeva l’impugnazione. Il La. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 17 gennaio 2006, formulando un unico motivo. La Ca. non ha depositato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunciano la violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 9 e vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare che la revoca dell’assegno di divorzio non potesse essere pronunciata dal tempo in cui erano mutate le condizioni economiche dell’avente diritto, bensi’ solo dal momento della domanda. Sarebbe erroneo, infatti, il richiamo all’articolo 445 cod. civ., contenuto nella sentenza con riferimento alla disciplina della somministrazione degli alimenti, in quanto la revoca dell’assegno non inciderebbe solo sulla sua misura, ma sulla sua stessa spettanza e sui diritti connessi (quale quello al T.F.R.). Pertanto, mentre nel caso positivo di persistenza del diritto all’assegno vi potrebbe essere qualche analogia che potrebbe giustificare la stessa regolamentazione rispetto all’assegno alimentare, l’analogia non sussisterebbe in relazione alla revoca dell’assegno di divorzio, stante il collegamento di esso con altri diritti (pensione di reversibilita’ e T.F.R.), cosicche’ non vi sarebbe ragione perche’ la decorrenza della revoca sia regolata allo stesso modo. Si mette in evidenza al riguardo che, nel caso di specie, essendosi verificato il mutamento della situazione economica della controparte nel (OMESSO) ed essendo stato il ricorso per la revoca dell’assegno depositato nel (OMESSO), il decorso della revoca dalla domanda implicherebbe la possibilita’ per la convenuta di chiedere una quota del trattamento di fine rapporto percepito dal ricorrente nel luglio 2002, in contrasto con la atio della norma attributiva di tale diritto, avente carattere assistenziale strettamente collegato con l’assegno di divorzio e senza che alcuna norma vieti la retroattivita’ della revoca dell’assegno. Parimenti erroneo sarebbe il richiamo all’articolo 4 della legge sul divorzio, non essendo l’attribuzione dell’assegno, connessa allo status di coniuge divorziato, assimilabile alla sua revoca.

2. Il ricorso e’ infondato, ancorche’ la motivazione del decreto impugnato vada corretta nei sensi appresso indicati.

Il decreto impugnato ha affermato che la revoca dell’assegno di divorzio non puo’ retroagire a un momento anteriore a quello della domanda in quanto il principio generale in tema di alimenti, applicabile anche alla revoca dell’assegno di divorzio, attesa la natura eminentemente assistenziale del medesimo, e’ quello della decorrenza dalla domanda e non dal (precedente) verificarsi delle condizioni negative del diritto, ai sensi dell’articolo 445 cod. civ., che si riferisce espressamente alla speculare ipotesi della decorrenza dei (dovuti) alimenti. Ha inoltre affermato che, poiche’ ai sensi dall’articolo 4 della legge sul divorzio il termine estremo di decorrenza dell’assegno di divorzio e’ quello della domanda, specularmente tale termine deve essere ritenuto quello massimo di retroattivita’ anche per la revoca dell’assegno.

In effetti la non retroagibilita’ della revoca dell’assegno di divorzio a un momento anteriore a quello della domanda non va ricollegata alle norme indicate nel decreto, bensi’ al meccanismo di modifica delle statuizioni stabilite defila sentenza di divorzio previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge sul divorzio – a norma del quale qualora sopravvengano giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in Camera di consiglio e, per i provvedimenti riguardo ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, puo’, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalita’ dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 – nonche’ ai principi generali sulla decorrenza dei provvedimenti giurisdizionali e sul giudicato.

Questa Corte (Cass. 7 gennaio 2008, n. 28), a proposito dell’assegno di mantenimento dei figli in regime di separazione, ha enunciato il principio secondo il quale il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 710 c.p.c., rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto siano maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell’assegno. Con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorita’, intangibilita’ e stabilita’, per quanto temporalmente limitata ( ebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non puo’ avere decorrenza anticipata al momento in cui si e’ verificato il fatto innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione.

Analogo principio va affermato, oltre che per l’assegno di separazione, anche per l’assegno di divorzio, la cui modifica e’ onere della parte richiedere tempestivamente, ove se ne verifichino i presupposti.

Le sentenze di divorzio, infatti, cosi’ come quelle di separazione, una volta passate in giudicato, producono i loro effetti sin quando non intervenga un provvedimento giurisdizionale di modifica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 155 ter cod. civ. e articolo 156 cod. civ., u.c. e articolo 710 c.p.c., e articolo 9, comma 1, della legge sul divorzio. Infatti, in forza della disciplina particolare dettata da tali norme, caratteristica peculiare del giudicato relativo a dette sentenze e’ quello di produrre i suoi effetti, quanto ai provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ed alle disposizioni di carattere economico, finche’ non intervenga un provvedimento giurisdizionale modificativo, il quale – secondo i principi generali – non puo’ produrre i suoi effetti con efficacia anteriore alla domanda (salva la facolta’ del giudice, in relazione alle circostanze, di statuirne l’efficacia, in tutto o in parte, da momenti posteriori).

Pertanto, sino al provvedimento giurisdizionale di modifica – e con effetto dal momento della domanda (ovvero dal momento o dai momenti posteriori eventualmente fissati dal giudice) – il giudicato produce tutti i suoi effetti, in positivo e in negativo, nel senso che, per quanto attiene all’assegno di divorzio, che e’ il tema in questione, se esso e’ stato attribuito sara’ dovuto sino a tale momento e, parimenti, sino a tale momento la sua attribuzione comportera’ anche, ove se ne verifichino i presupposti, l’attribuzione di ogni diritto che vi si riconnetta, come quello alla pensione di reversibilita’, in caso di morte dell’obbligato (articolo 9, commi 2 e 3), ed alla quota dell’indennita’ di fine rapporto del coniuge obbligato (articolo 12 bis). Viceversa, se l’assegno di divorzio non e’ stato attribuito, in nessun caso potra’ esserne dovuta la corresponsione – ancorche’ ne siano venuti a sussistenza i presupposti – senza l’emanazione di un provvedimento giurisdizionale di modifica ai sensi dell’articolo 9, il cui effetto non potra’ essere anteriore alla domanda, cosicche’ anche gli ulteriori diritti che vi si riconnettono spetteranno solo ove si maturino dopo tale data.

Corretta in tal senso la motivazione della sentenza ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla va statuito sulle spese non essendosi la parte intimata costituita.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Tribunale di Taranto, Sent. del 02.02.2009 (riconoscimento economico delle mansioni superiori: prova della prevalenza)

Servizio offerto dal dott. Domenico CIRASOLE

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 13.9.2004, Na. Co., premesso di lavorare alle dipendenze dell’Ausl Ta/x con qualifica di coadiutore amministrativo (categoria B) ma di avere svolto dall’1.9.1998 mansioni di collaboratore amministrativo (categoria D), chiedeva condannarsi il datore di lavoro a corrispondere in suo favore la somma di euro 55.624,33 a titolo di differenze retributive conseguenti all’espletamento delle mansioni superiori.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All’odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

La domanda è infondata.
È vero, infatti, che, a norma dell’art. 56 co. 6 d.l.vo 3.2.1993, nel testo sostituito dall’art. 25 d.l.vo 31.3.1998 n. 80, poi modificato dall’art. 15 d.l.vo 29.10.1998 n. 387 e corrispondente ora all’art. 52 co. 5 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, l’assegnazione è nulla,