Cass. Civ., sez. I, 13 maggio 2009, n. 11141 Separazione, valutazione casa coniugale, consulenza tecnica, famiglia, civile.it (2009-10-26)

Fatto

L.M., premesso che la Corte di appello di Roma aveva pronunciato la separazione personale dal coniuge S.P., proponeva domanda di scioglimento della comunione dei beni acquistati in costanza di matrimonio ed in particolare di divisione dell’appartamento sito in (OMISSIS), dell’appartamento sito in (OMISSIS), delle quote relative alla tipografia Modul Cont s.r.l. e dei titoli azionari risultanti dagli accertamenti dell’anagrafe tributaria, degli arredi della casa coniugale, del deposito bancario su c/c BCI n. (OMISSIS), di due autovetture. Chiedeva inoltre il riconoscimento del valore dei materiali utilizzati per la costruzione della villa in contrada (OMISSIS) e la condanna del convenuto a corrispondere la metà del valore locatizio dell’appartamento e del garage in (OMISSIS) dal 27.7.1990. Premetteva l’attrice che il Tribunale di Roma aveva già riconosciuto in suo favore la metà dei beni e dei titoli acquistati dal S., con sentenza poi annullata dalla Corte di appello perchè pronunciata dal GOA, al di fuori dei limiti di competenza del giudice onorario. Nel costituirsi in giudizio il S. dichiarava di non accettare il contraddittorio in ordine alla domanda di scioglimento della comunione legale tra i coniugi per i beni diversi dall’alloggio di (OMISSIS), nel merito concludendo perchè fosse disposta la vendita all’incanto dell’appartamento di (OMISSIS) ai fini dello scioglimento della comproprietà, con rigetto di tutte le altre domande.

Il Tribunale attribuiva in proprietà esclusiva alla L. l’appartamento in (OMISSIS) ed il locale box che ne costituiva pertinenza, con obbligo di corrispondere al S. la metà del valore a titolo di conguaglio, pari ad Euro 222.626 oltre interessi;

respingeva le ulteriori domande dell’attrice, compensando le spese di lite.

Su appello principale della L., che insisteva sulle domande respinte dal Tribunale (ed incidentale del S. che impugnava il capo di sentenza che aveva attribuito alla L. la proprietà esclusiva dell’alloggio di (OMISSIS), la Corte di appello di Roma con sentenza 12.2.2008 in parziale accoglimento dell’appello principale condannava il S. al pagamento in favore della L. della somma di Euro 33.569,70 (rivalutata secondo Istat dal gennaio 2001 ad oggi; in parziale accoglimento dell’appello incidentale determinava in Euro 370.053,45, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, il conguaglio dovuto dalla L. al S. per l’attribuzione in proprietà esclusiva dell’alloggio di (OMISSIS). Compensava le spese del grado.

Affermava la Corte di merito che nell’assegnazione di un bene in proprietà esclusiva il giudice non incontra nell’art. 720 c.c. alcun limite nella scelta discrezionale del condividente cui attribuire il bene, salvo l’onere di seguire la logica e di indicare i motivi della scelta, mentre la vendita all’incanto è scelta residuale quando nessuno dei condividenti chieda l’assegnazione del bene in proprietà. In ogni caso in sede di appello il S. non aveva espressamente avanzato una richiesta di assegnazione dell’appartamento insistendo invece per un conguaglio maggiore di quanto ritenuto dal Tribunale in suo favore. Nella comparazione dei due interessi contrapposti appariva più meritevole di tutela quello della L. che aveva sempre manifestato la volontà di divenire proprietaria esclusiva dell’alloggio.

Quanto al valore di mercato dell’appartamento, la Corte di appello riteneva che la valutazione espressa dal c.t.u. in primo grado, che era il risultato della media di quattro stime fondate su criteri diversi, andasse modificata, perchè il S. aveva prodotto in primo grado una proposta di acquisto del gennaio 2003 per 568.103 Euro, cauzionata, che la L. non aveva accettato perchè affermava di essere in possesso di una stima di valore maggiore.

Delle quattro stime effettuate dal c.t.u. quella fondata su un’indagine di mercato aveva dato risultati analoghi alla proposta di acquisto e tanto bastava per ritenere che quello fosse il prezzo ricavabile dalla vendita, che andava aumentato del 30% in ragione del notorio aumento del mercato immobiliare in (OMISSIS), tenuto anche conto delle caratteristiche dell’alloggio, posizionato nel quartiere (OMISSIS), fornito di negozi e servito dalla metropolitana, interno ad un condominio con area giardino e campo da tennis, oltre che dotato di un box auto di 44 mq. Su un prezzo attuale di Euro 740.106,90, il conguaglio dovuto dalla L. al S. doveva fissarsi in Euro 370.053,45.

Quanto alla domanda di scioglimento della comunione relativamente ai beni diversi dall’alloggio, pure avanzata dalla L., la dichiarazione del S. di non accettare il contraddittorio si fondava sul fatto che la domanda di divisione era stata avanzata dopo un’istanza di sequestro ante causarti dell’alloggio e che il giudizio di merito non poteva avere oggetto più ampio di quello cautelare, ma era infondata, posto che il sequestro era stato chiesto in vista del giudizio di scioglimento della comunione ed a tale scioglimento si riferiva la citazione introduttiva. Nel merito la Corte riteneva che l’alloggio in (OMISSIS) non fosse caduto in comunione, perchè acquistato dal S. nel (OMISSIS), prima della riforma del diritto di famiglia che aveva stabilito il regime di comunione legale dei coniugi. Le quote della tipografia Modul Cont s.r.l. ed i titoli azionari erano stati ceduti rispettivamente nel 1989 e nel 1988, mentre la documentazione relativa al conto corrente bancario era ferma al 1985. Si trattava di vicende anteriori non solo allo scioglimento della comunione, ma anche all’inizio del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, sì che non poteva presumersi che tali somme fossero state utilizzate dal S. per fini diversi da quelli di cui all’art. 186 c.c. e neppure che non vi fosse il tacito consenso del coniuge ex art. 184 c.c.. Quanto alla domanda di riconoscimento del valore dei materiali per la costruzione della villa in contrada (OMISSIS), doveva condividersi l’assunto dell’appellante che il denaro utilizzato per l’edificazione della villa fosse oggetto di comunione, perchè l’immobile era stato costruito nel periodo in cui già vigeva il regime di comunione dei beni e dunque con presunto impegno di spesa di entrambi i coniugi. Il credito della L. poteva essere determinato con riferimento alla c.t.u. esperita nel contraddittorio delle parti nell’ambito del giudizio conclusosi con la sentenza del G.O.A. poi annullata dalla Corte di appello per incompetenza dell’organo giudicante rispetto ai criteri di ripartizione degli affari civili tra i magistrati onorari e togati. Su un costo al dicembre 2000 di vecchie L. 130 milioni, la quota di pertinenza della L. era pari a l. 65.000.000 e quindi ad Euro 33.569,70, da rivalutarsi secondo Istat. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la L. deducendo un unico motivo articolato in due profili. Resiste con controricorso il S., che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

1. Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Con il primo profilo del motivo la ricorrente principale deduce violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c., nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione.

Nel riformare la decisione di primo grado in ordine al conguaglio da essa dovuto al S. per la metà di sua spettanza dell’alloggio di (OMISSIS) ad essa attribuito in proprietà esclusiva, la Corte di appello avrebbe disatteso la c.t.u. esperita in primo grado, per fondarsi su un documento, la proposta di acquisto di cui in narrativa, meramente indiziario, la cui inattendibilità era stata riconosciuta dal c.t.u. di primo grado, anche perchè quella proposta di acquisto era stata poi ritirata in quanto l’offerente si era avveduto che l’alloggio presentava numerosi vizi. La Corte poi nell’elevare il valore di stima così determinato del 30%, in base al notorio andamento del mercato immobiliare in (OMISSIS), avrebbe violato il principio stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il notorio non potrebbe riguardare che i fatti acquisiti alla conoscenza della collettività e dunque non l’andamento del prezzo di un immobile, che postula specifiche conoscenze di natura tecnica.

Con il secondo profilo dell’unico motivo la ricorrente deduce che le quote della tipografia Modul Cont s.r.l. ed i titoli azionari non erano stati ceduti nel 1988 e 1989, in quanto dalla relazione della Guardia di Finanza versata in atti si ricavava soltanto che il S. negli anni 1987, 1988 e 1989 aveva riscosso dividendi su titoli azionari, senza che vi fossero elementi per ritenere che tali titoli fossero stati ceduti. Ancora non sarebbe vero che la documentazione relativa al conto corrente bancario BCI fosse ferma al 1985. Il ricorso per separazione risaliva al 4.7.1989 e la cessione delle quote della tipografia era avvenuta il 5.8.1989, quindi dopo il deposito del ricorso. Quote ed azioni sociali erano state acquistate in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale. La comproprietà delle quote discendeva ex lege. Per le stesse ragioni anche il saldo attivo del conto corrente rientrava nella comunione.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale il S. deduce violazione degli artt. 158 e 159 c.p.c.., con riferimento al vizio di costituzione del giudice ed all’estensione della nullità a tutti gli atti del procedimentoex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonchè contraddittorietà della motivazione relativamente all’utilizzazione di un atto di un procedimento dichiarato nullo per vizio di costituzione del giudice e quindi travolto dalla nullità derivata.

La Corte di appello di Roma con la sentenza 13.6.2003 aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata dal G.O.A., per vizio di costituzione del giudice trattandosi di causa che, ai sensi dell’art. 48 previgente Ord.Giud., avrebbe dovuto essere decisa dal collegio e non da un giudice onorario. Il vizio di costituzione del giudice aveva travolto tutti gli atti del procedimento e quindi anche la c.t.u. svolta in primo grado in quel giudizio. La Corte di appello nella sentenza impugnata aveva invece ritenuto di non applicare l’effetto estensivo della nullità alla c.t.u. La Corte di merito avrebbe anche reso una motivazione contraddittoria perchè da un lato aveva dato atto della nullità e dall’altro aveva utilizzato la c.t.u..

Con il secondo motivo del ricorso incidentale il S. deduce violazione dell’art. 752 c.c. e difetto di motivazione con riguardo alla condanna al 50% dell’esborso per l’acquisto dei materiali per la costruzione della villa in (OMISSIS), acquisita per accessione ex art. 934 c.c. al suolo di cui il S. era proprietario iure hereditatis soltanto nella misura di un sesto. La condanna avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti di un sesto dell’esborso per l’acquisto dei materiali di costruzione. Il terreno sul quale venne costruita la villa, infatti, apparteneva in origine ai genitori del S.. Morto il padre, la quota del 50% del de cuius veniva ereditata dal S., dalla di lui sorella e dalla madre per un terzo ciascuno, con conseguente proprietà di un sesto dell’intero terreno in capo al ricorrente.

Poichè la villa costruita accedeva al terreno, era alla proprietà di quest’ultimo che occorreva far riferimento per stabilire il debito del ricorrente incidentale, rispondendo ogni erede nei limiti della quota ereditaria.

3. Muovendo dal ricorso principale e con riferimento al primo profilo dell’unico motivo va rilevato che la censura di difetto di motivazione in ordine alla determinazione del valore dell’alloggio in (OMISSIS) oggetto di divisione è inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto di determinare tale valore in misura difforme dalla stima operata dal c.t.u. in primo grado, che costituiva a sua volta la media di quattro diverse stime riferite rispettivamente al valore residuo della costruzione sommata al valore dell’area nella quota di pertinenza, alle quotazioni di mercato del Listino Borsa Immobiliare di Roma nel secondo quadrimestre del 2004, al valore di mercato secondo indagini di mercato in loco per beni di analoghe caratteristiche, al presumibile reddito mensile ricavabile. La Corte ha considerato la terza delle quattro valutazioni, ritenendola più attendibile perchè coincidente con un’offerta di acquisto effettuata da un terzo e cauzionata.

Si tratta all’evidenza di una valutazione in fatto, adeguatamente motivata, come tale incensurabile in questa sede di legittimità.

Invero la stima di un bene da dividere, risolvendosi in giudizio di fatto, è rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento e insindacabile in sede di legittimità, se immune da errori logici e giuridici (Cass. 10.5.1966, n. 1203). Il motivo non è fondato neppure nella parte in cui censura l’adeguamento della stima al momento della pronuncia della Corte di appello effettuato ipotizzando un aumento di valore dell’immobile nella misura del 30% in ragione del fatto notorio costituito dall’incremento del prezzo degli immobili nel comune di (OMISSIS). E’ vero infatti che questa Corte ha più volte affermato che “il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile;

pertanto tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati come la determinazione del valore corrente degli immobili, trattandosi di valore variabile nel tempo e nello spazio, anche nell’ambito dello stesso territorio, in relazione alle caratteristiche del bene stesso” (Cass. 28.3.1997, n. 2808; Cass. 27.3.2003, n. 4556; Cass. 5.4.2005, n. 7044). Nella specie peraltro la Corte di appello ha tenuto conto dell’aumento di valore degli immobili nell’area di (OMISSIS), verificatosi negli ultimi anni, circostanza che effettivamente rientra nella comune esperienza avendo interessato l’intero territorio nazionale e non soltanto l’Italia, ed ha poi considerato una serie di elementi relativi alla collocazione dell’immobile nel quartiere (OMISSIS), adeguatamente servito da metropolitana ed autobus, fornito di negozi, ed alle caratteristiche specifiche dell’appartamento, sito in un condominio con giardino e tennis, e dotato di box auto della superficie di mq. 44, che lo rendeva particolarmente appetibile, sì che ha collegato gli elementi desumibili dal notorio con i dati relativi all’immobile, desunti dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio.

Si tratta dunque di valutazione effettuata dal giudice sulla base di specifici elementi di fatto, desunti dagli atti, nella quale la Corte di merito ha fatto ricorso al notorio soltanto in ordine alla circostanza, in sè rientrante nel patrimonio della comune conoscenza, del generale incremento di valore degli immobili intervenuto negli ultimi anni nell’intero territorio nazionale.

4. Il secondo profilo del motivo è inammissibile.

La ricorrente censura le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello in ordine ai beni che potevano ritenersi in comunione tra i coniugi al momento del suo scioglimento per effetto della separazione. Contesta gli accertamenti in fatto compiuti dalla Corte di merito affermando che non risponderebbe a verità, sulla scorta delle indagini della Guardia di Finanza, che la cessione delle quote della Tipografia Modul Cont s.r.l. fosse avvenuta nel 1989 e quella dei titoli azionari nel 1988, anteriormente all’inizio del giudizio di separazione, con conseguente presunzione di utilizzo da parte del S. delle somme ricavate per i fini di cui all’art. 186 c.c..

Del pari contesta che la documentazione relativa ai movimenti del conto corrente bancario fosse ferma al 1985, circostanza da cui la Corte di merito ha tratto conclusioni analoghe in ordine alla mancata dimostrazione dell’esistenza di beni in comunione all’atto della proposizione della domanda di separazione.

Il quesito formulato dalla ricorrente è nei seguenti termini: “Dica la Suprema Corte se (nella fattispecie de qua in ordine alla valutazione dei beni de residuo rientranti nella comunione legale) il mancato, errato o deficiente esame da parte del Giudice di punti decisivi della controversia, avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata e, quindi, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5″.

L’art. 366 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 ed applicabile al presente giudizio ratione temporis, nel caso di motivo in cui si denunci il vizio di motivazione stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la “censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass. S.U., 1.10.2007, n. 20603).

Nel caso di specie la formulazione del quesito è del tutto generica perchè non contiene alcun riferimento preciso alle doglianze sviluppate nell’esposizione del motivo, traducendosi in una mera parafrasi del disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del tutto avulsa da ogni riferimento allo specifico contenuto della censura.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato che il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. 5.12.2008, n. 28855; Cass. 18.4.2001, n. 5682;

Cass. 30.11.1988, n. 6501). Non rileva a tale proposito che tale c.t.u. fosse stata esperita in un giudizio di cui è stata successivamente dichiarata la nullità per vizio di costituzione del giudice – nella specie perchè trattavasi di controversia di competenza del giudice collegiale decisa dal giudice monocratico non togato. Ciò che conta, infatti, è che l’accertamento peritale sia stato ritualmente acquisito nel presente giudizio e che su di esso vi sia stato il contraddittorio tra le parti, circostanza che il ricorrente incidentale non ha in alcun modo contestato.

6. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

La Corte di appello ha determinato la somma dovuta dal S. a titolo di rimborso del valore del 50% dei materiali impiegati per la costruzione della villa in contrada (OMISSIS), acquisita in proprietà per accessione da lui e dai comproprietari del terreno su cui insisteva, sul presupposto che il denaro utilizzato per la costruzione da parte dei coniugi fosse in comunione.

Sostiene il ricorrente incidentale che il debito su di lui gravante dovrebbe essere determinato nei limiti della quota di proprietà del terreno, derivante dalla successione del padre, e quindi nella misura di un sesto, atteso che egli ha ereditato il 50% del terreno insieme alla sorella ed alla madre.

Il motivo peraltro si fonda su un’eccezione, essere il ricorrente incidentale tenuto nei limiti della quota di proprietà del terreno pari ad 1/6 in virtù della successione ereditaria, che risulta formulata per la prima volta in questa sede di legittimità.

In proposito va sottolineato che nella narrativa del ricorso, a p. 6, il S. afferma di aver dedotto nel terzo motivo di appello che le opere realizzate sul terreno di (OMISSIS) accedevano ad un terreno per metà di proprietà della madre e per l’altra metà pervenuto in successione, come tale escluso da qualsiasi forma di comunione coniugale, a quest’ultima ed ai due figli del de cuius, padre del S..

E’ peraltro evidente che il motivo di appello era diretto a contestare che il terreno su cui era stata realizzata la costruzione fosse oggetto della comunione tra i coniugi. Non era stata dedotta, secondo quanto risulta dalla lettura del controricorso, la circostanza che iure hereditario il S. rispondesse del debito per il valore dei materiali usati per la costruzione su suolo altrui, oggetto di accessione ex art. 934 c.c., nei limiti della quota ereditaria e tantomeno che la quota ereditaria fosse pari ad un sesto.

Era in ogni caso onere del S. riportare compiutamente il motivo di gravame che assume non adeguatamente esaminato dal giudice di appello, sì che non è comunque soddisfatto il requisito di autosufficienza del ricorso.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale , sez. VI , 26 giugno 2009 , n. 35149 Avvocati, errore, ignoranza norme, responsabilità civile (2009-10-23)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente –

Dott. SERPICO Francesco – Consigliere –

Dott. IPPOLITO Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –

Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 27 novembre 2006 della Corte di appello

di Genova;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.

Giovanni Conti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l’annullamento

con rinvio.

Fatto

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova dichiarava inammissibile, in quanto non corredato da motivi, l’appello proposto personalmente da A.A. avverso la sentenza in data 1 febbraio 2000 del Tribunale di Genova con la quale egli era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione perchè responsabile del reato continuato di cui all’art. 572 c.p. (capo A: maltrattamenti in danno della figlia minore An. e della moglie E. F.; in (OMISSIS)), artt. 582 e 585 c.p. e art. 577 c.p., comma 2 (capo B: lesioni personali volontariamente cagionate alla moglie; in (OMISSIS)), artt. 582 e 585 c.p., art. 577 c.p., comma 1, n. 1 (capo C:

lesioni personali volontariamente cagionate alla figlia minore; in (OMISSIS)).

Osservava la Corte di appello che la prospettazione da parte della difesa di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore che aveva impedito la presentazione dei motivi di impugnazione non era confortata da alcuna prova.

Ricorre personalmente per cassazione l’imputato, che denuncia l’erroneo mancato riconoscimento di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore in relazione alla richiesta di rimessione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p., deducendo che tale omissione era dovuta al comportamento negligente del precedente difensore di fiducia, che, contrariamente a ogni sua aspettativa, non si era attivato; situazione di mancata difesa, questa, che era stata puntualmente documentata nella richiesta di rimessione in termini e che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della richiesta stessa, alla luce dei novellati art. 111 Cost. e art. 175 c.p.p. e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Diritto

Ad avviso della Corte il ricorso è fondato.

E’ documentato in atti che l’ A., detenuto, presentò all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale ove era ristretto, in due riprese, dichiarazione di appello riservando i motivi al difensore di fiducia avv. Vittorio …, che l’aveva assistito in primo grado.

Più precisamente, una prima dichiarazione di appello, con riserva dei motivi al predetto difensore, venne proposta dall’imputato in data 4 novembre 1999, ritenendo egli, non comparso, che il giudizio di primo grado fosse stato in sua assenza definito in quella udienza;

e, successivamente, in data 7 febbraio 2000, dopo la udienza conclusiva del 1 febbraio, altra dichiarazione di appello, con analoga riserva dei motivi, venne proposta dallo stesso, che anche in questa occasione aveva rinunciato a comparire.

Il ricorrente sostiene che i motivi non vennero presentati per mancata attivazione del predetto difensore, presente anche nel giudizio di appello, che, da lui interpellato, aveva comunicato di ritenere che non fossero decorsi i termini di impugnazione, non essendo stato notificato l’avviso di deposito della sentenza;

adempimento che però all’evidenza non doveva essere espletato, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), dato che la sentenza venne depositata nei termini previsti dalla legge: infatti la sentenza, pronunciata il 1 febbraio 2000, venne depositata il 10 febbraio successivo, sicchè dal quindicesimo giorno dalla data della pronuncia (v. art. 544 c.p.p., comma 2) decorreva il termine di impugnazione, senza necessità di alcuna formalità di avviso di deposito.

Nella sentenza impugnata la Corte di appello, senza prendere posizione circa la configurabilità di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore, osserva che

Cassazione Sezioni Unite Penali ordinanza 13 ottobre 2009, n.21661 Diffamazione, internet, televisione, newsgroup, competenza territoriale (2009-10-23)

Pres. Carbone – est. Salmè

Ritenuto in diritto

1. Il problema dell’individuazione del giudice del luogo ove è sorta l’obbligazione risarcitoria, competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c. in relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti della personalità mediante l’uso di mezzi di comunicazione di massa, ha formato oggetto di ripetuti interventi di questa corte, inizialmente con riferimento alla stampa, periodica e non (Cass. n. 6148/1992, 3733/1995, 5374/1995, 7037/1997, 5299/1999, 13042/1999, 4599/2000, 10120/2000). Dopo aver osservato che l’evento dannoso non può ritenersi localizzato esclusivamente nel luogo in cui il titolare del diritto leso ha il suo domicilio, ma deve considerarsi verificato in tutti i luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa, anche se non può disconoscersi che il luogo del domicilio sia quello in cui l’evento dannoso assume maggiore rilevanza, si è, tuttavia, ritenuto che la diffusione dell’evento su tutto il territorio nazionale impone, in ossequio al principio affermato dall’art. 25 Cost., di limitare la scelta della competenza ad un luogo certo e individuabile in base a un criterio oggettivo unico che non può che essere quello in cui il periodico è pubblicato perché in detto luogo la notizia stampata diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l’altrui diritto.

Tale conclusione è stata poi estesa anche all’ipotesi di lesione alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, individuandosi il luogo nel quale sorge l’obbligazione risarcitoria nella località ove sono situati gli studi televisivi nei quali viene realizzato e diffuso il programma televisivo, poiché è in tale luogo ed in tale momento che la notizia diviene pubblica e perciò idonea a pregiudicare l’altrui diritto, cosi realizzandosi l’illecito nella sua interezza, come fatto costituito dal comportamento e dall’evento dannoso ad esso collegato da nesso di causalità non potendosi fare applicazione dell’art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, secondo la quale, per i reati di diffamazione attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa, trattandosi di norma speciale relativa alla competenza in materia penale in ordine a specifica ipotesi di reato, che non può essere invocata in relazione all’individuazione del giudice competente in materia di controversie civili.

2. L’orientamento ora indicato ha formato oggetto di riesame, in un primo momento, con riferimento all’ipotesi di offesa della reputazione realizzata con l’utilizzazione di un sito o un newgroup internet (Cass. n. 6591/2002), rispetto alla quale, essendo inutilizzabile il criterio del luogo di prima pubblicazione, sono stati anche esclusi sia quello dell’immissione della notizia diffamatoria nella rete (che, fino all’accesso al sito dei visitatori, non costituisce ancora evento dannoso: Cass. 17 novembre 2000, Dulberg), sia quello dell’accesso del primo visitatore (perché di difficilissima se non impossibile individuazione), e, per entrambe le ragioni esposte, anche quello del luogo in cui è situato il server (che può essere collocato in qualsiasi parte del mondo) in cui il provider alloca la notizia. Non potendosi, inoltre, neppure ritenere che la lesione della reputazione possa verificarsi in tutti i luoghi in cui è avvenuta la diffusione della notizia, perché l’individuazione del giudice competente sarebbe conseguentemente rimessa all’assoluta libertà dell’attore, invece di essere ancorata ad elementi oggettivi predeterminati, come richiesto dall’art. 25 Cost., l’esigenza di fissazione di un criterio unico e certo di determinazione del luogo ove sorge l’obbligazione risarcitoria conseguente a lesione della reputazione con notizie diffuse in internet è soddisfatta con l’indicazione come competente del giudice del luogo di domicilio del soggetto che è stato effettivamente (e non solo potenzialmente) danneggiato, perché, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, in tale luogo si sono principalmente verificati gli effetti pregiudizievoli dell’offesa alla reputazione. Alla stessa conclusione è pervenuta Cass. n. 22586/2004 con riferimento alla lesione della reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, sulla base di un’argomentazione che recepisce e completa, anche dal punto di vista sistematico, quelle esposte con l’ordinanza n. 6591/2002, nonché Cass. n. 18665/2005 (avente ad oggetto la diffusione di notizie offensive da parte di un’agenzia di stampa) e n. 22525/2006 (in ipotesi di corrispondenza inviata contemporaneamente a più destinatari).

3. Mentre gli orientamenti riassunti in precedenza, avendo dato luogo, con specifico riferimento alla lesione della reputazione a mezzo trasmissioni televisive (Cass. n. 9369/2000 e n. 22586/2004), a un “contrasto” diacronico, potrebbero ritenersi una naturale evoluzione della giurisprudenza, un reale contrasto sincronico, che sollecita l’intervento compositivo di queste sezioni unite, si è verificato riguardo alla individuazione della competenza sulle domande risarcitorie per lesione della reputazione a mezzo pubblicazioni a stampa. Infatti, mentre Cass. n. 18544/2007 ha fatto applicazione del criterio del domicilio del danneggiato, estendendo il principio elaborato dalla giurisprudenza più recente al di là delle fattispecie concrete in relazioni alle quali è stato enunciato, Cass. n. 12234/2007, ritenendo decisiva la diversa natura del mezzo di comunicazione ha riaffermato il tradizionale criterio del luogo ove è avvenuta la stampa (nella specie di un quotidiano).

4. Ritengono queste sezioni unite, con riferimento all’ipotesi oggetto del presente ricorso (lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva), ma sulla base di argomentazioni che rendono il principio estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, che la competenza in tali casi debba essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato.

Si deve, innanzi tutto, condividere il rilievo, comune ad entrambi gli orientamenti in contrasto, che non è possibile indicare come criterio di competenza territoriale fondato sull’identificazione del luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria per lesione di diritti della personalità consumata con l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa quello che attribuisca all’attore la assoluta libertà di convenire il danneggiante in uno qualsiasi dei luoghi in cui la notizia o il giudizio pregiudizievole sono stati diffusi, poiché tale conclusione contrasta con la garanzia costituzionale della precostituzione del giudice, di cui all’art. 25 Cost., la quale richiede che i criteri di competenza siano dettati dalla legge preventivamente e non in vista di singole controversie e abbiano natura generale e oggettiva. Conseguentemente, l’interpretazione dell’art. 20 c.p.c. deve portare al risultato di ancorare la competenza a un luogo certo e ben individuato, escludendo una competenza “ambulatoria”.

Del pari non è accettabile la tesi, sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale le difficoltà di individuazione del luogo in cui sorge l’obbligazione dedotta in giudizio (con riferimento alle offese a mezzo notizie diffuse su internet, per le quali è estremamente difficile per il danneggiato individuare dove il primo visitatore abbia effettuato l’accesso alla rete) dovrebbe portare a ritenere inapplicabile il foro facoltativo e cioè ad abrogare la norma.

5. L’indispensabile premessa dell’identificazione del luogo ove sorge l’obbligazione risarcitoria è l’accertamento della struttura della fattispecie dell’illecito extracontrattuale.

Anche su tale aspetto si è verificata un’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza che, partendo da una concezione dell’illecito aquiliano sovrapponibile a quella dell’illecito penale, i cui elementi sono rappresentati dalla condotta, dal nesso di causalità e dall’evento lesivo, concezione dalla quale derivava l’identificazione del luogo in cui sorgeva l’obbligazione risarcitoria con quello in cui si verifica l’evento, ha successivamente messo in evidenza che la peculiarità dell’obbligazione da illecito civile consiste in ciò che il “fatto” (condotta, nesso di causalità, evento) è condizione necessaria per la nascita dell’obbligazione stessa, ma non è anche condizione sufficiente, essendo necessario che dal “fatto” sia derivato come conseguenza immediata e diretta anche un danno.

In paXcolare, nell’ambito delle lesioni dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti, alla concezione del danno risarcibile come danno-evento, consistente nella lesione in sé del valore costituzionalmente garantito (in tale senso Corte Cost. n. 184/1986 sul danno alla salute) si è sostituita quella di danno-conseguenza nella quale il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, conseguente alla lesione (in tal senso v. anche Corte Cost. n. 233/2003).

Ne deriva che, a differenza da quanto ritenuto dall’orientamento più risalente, l’obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.

6. Ulteriore conseguenza che deriva da una corretta individuazione della struttura dell’obbligazione risarcitoria è non solo l’irrilevanza della mera pubblicazione dello stampato, ove dalla stessa non derivi anche un effettivo pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive dedotte, ma anche, del pari, l’irrilevanza della semplice produzione della trasmissione televisiva, essendo necessaria la messa in onda, così come l’irrilevanza della semplice allocazione della notizia o del giudizio sui server, essendo invece rilevante l’accesso effettivo alla rete.

Rispetto alla televisione e a internet (così come alla messa in rete delle note di agenzie giornalistiche), media che diffondono le notizie e i giudizi “a raggiera” e, sostanzialmente, in modo contestuale, non può quindi operare la presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa, e si pone, come si è effettivamente posta prioritariamente nell’esperienza giurisprudenziale, l’esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo. Tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all’ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.). Pur non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniali si verificano. Inoltre, nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguenze facoltà dell’attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza.

7. La duplice esigenza di attribuire rilievo non alla mera potenzialità dannosa, ma al pregiudizio effettivo, e di individuare un unico luogo certo in cui si possa ritenere sorta l’obbligazione risarcitoria, consente di superare l’indirizzo risalente che, nel caso di lesione della reputazione per mezzo della stampa, ha identificato tale luogo con quella di pubblicazione attribuendo valore decisivo anche in tal caso al domicilio (e alla residenza} dei danneggiato, come luogo in cui certamente e principalmente si è verificato il danno risarcibile (Cass. n. 18544/2007).

L’obiezione che alla conclusione raggiunta è stata a volte opposta, consistente nel rilievo che il domicilio (come la residenza) al momento in cui la notizia o il giudizio lesivo sono stati diffusi può essere diverso da quello al momento della proposizione della domanda è agevolmente superabile con l’osservazione che, indipendentemente dalla natura istantanea o permanente del danno, la relativa obbligazione risarcitoria, il cui oggetto dovrà tenere presente, appunto, la diversa natura dei pregiudizio, comunque nasce nel momento e nel luogo in cui il pregiudizio si è consumato o ha iniziato a consumarsi.

Né l’individuazione della residenza e del domicilio (o della sede dell’ente collettivo) presenta difficoltà di accertamento e prova dei fatti maggiore di quelli posti da qualsiasi altro criterio di collegamento.

8. Confortano invece le conclusioni raggiunte alcuni rilievi di ordine sistematico tratti dall’analisi di alcune specifiche norme, non certo per affermarne l’applicabilità in via diretta o analogica, ma per enucleare un principio generale in tema di competenza territoriale sulle domande di natura risarcitoria (contrattuali o extracontrattuali) fondato sull’esigenza di riequilibrare sul piano processuale, attraverso la previsione di un foro facoltativo coincidente con il domicilio dell’attore, lo squilibrio tra le paXin causa in favore della parte socialmente più debole.

Può quindi venire in considerazione, innanzi tutto l’art. 30, 4° e 5° comma della legge 6 agosto 1990, n. 223, che individua il giudice territorialmente competente per i reati di diffamazione consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, commessi attraverso l’impiego del mezzo radiotelevisivo, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa. Nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità la Corte Costituzionale, con sentenza n. 42/1996, osservò che la disciplina è giustificata dalla “paXcolare natura, o, se vogliamo, nella paXcolare forza e diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare, anche in relazione all’ampiezza della platea dei destinatari del messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa. Da qui l’esigenza di attenuare l’evidente squilibrio delle posizioni che, nell’azione diffamatoria consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, è dato constatare tra chi, attraverso l’impiego del mezzo radiotelevisivo, commette il reato e chi del reato si trova, invece, a subire le conseguenze lesive. Su questo piano, l’individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, anziché al luogo di consumazione del reato, appare, dunque, giustificata, in quanto strumento destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con minore dispendio di tempo e di risorse economiche”.

Da tali osservazioni si potrebbe anche dedurre che un’interpretazione dell’art. 20 c.p.c., diversa da quella accolta, non essendo giustificata dalla diversa natura, civile o penale, dell’oggetto dei processi, potrebbe far sorgere seri di dubbi di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 3 Cost. e quindi giustifica un’interpretazione della norma processualcivilistica in senso costituzionalmente orientato.

Alla stessa ratio sembrano ispirate, inoltre,: a) varie norme della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge n. 804 del 1971, riprese nel regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001), in paXcolare in tema di crediti alimentari (art. 5, punto 2, conv.), di cause nei confronti dell’assicuratore (art. 8, punto 2 e 9), di domande risarcitorie (art. 5, punto 3 conv., come interpretato dalla Corte di giustizia delle comunità europee, fin dalla sentenza 30 novembre 1976, Mines de potasse d’Alsace e successivamente, con specifico riferimento alle cause di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, con la sentenza 7 marzo 1995, in causa C n. 68/93: sentenze, tuttavia che in alternativa al foro del luogo in cui la vittima assume di avere subito la lesione alla sua reputazione ammettono anche quello del luogo ove è stabilito l’editore o dove la pubblicazione è stata diffusa); b) art. 12 d.lgs. n. 50 del 1992, l’art. 14 del d.lgs. 185 n. 1999, l’art. 1469 n. 19 c.c., in tema di foro del consumatore; c) l’art. 33 della conv. di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata con legge n. 12 del 2004, in tema di azione risarcitoria per morte o lesione conseguenti a disastri aerei.

In conclusione, nell’ordinamento (nel quale accanto alle norme di provenienza nazionale coesistono norme provenienti da fonti normative o negoziali internazionali) appare essere contenuto un principio generale che, in caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, utilizza il foro del danneggiato o, comunque, della parte debole, come misura riequilibratrice e pertanto autorizza l’interprete, nel caso dubbio a preferire analoga soluzione.

In conclusione deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Napoli.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la competenza del tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 7 Modifiche alla legge regionale n. 27 gennaio 1999, n. 2, recante: «Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale».

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 28 febraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Dopo l’art. 8 della legge regionale n. 27 gennaio 1999, n. 2 (norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale) e’ aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Portavoce). – 1. Il Presidente del consiglio regionale puo’ avvalersi, per la durata della carica, di un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. 2. Il portavoce e’ individuato dal Presidente del consiglio regionale fra giornalisti, pubblicisti o esperti in comunicazione e non puo’ esercitare altra attivita’ professionale per tutta la durata dell’incarico. 3. L’incarico e’ disposto con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 4. Il relativo contratto di lavoro si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente del consiglio regionale. Il trattamento economico non puo’ essere superiore alla cifra massima di € 50.000,00 su base annua, onnicomprensiva, da stabilirsi da parte dell’Ufficio di presidenza».

Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in € 50.000,00. Ai medesimi si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 010 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, mediante l’istituzione di apposito capitolo nel preventivo delle spese del Consiglio regionale con deliberazione dell’ufficio di presidenza. 2. Per gli esercizi finanziari 2010 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio.

Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 19 febbraio 2009
IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0299&tmstp=1256888425039