REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 6 Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25, recante: «Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 28 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All’art. 1, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati), le parole «all’art. 32» sono sostituite con le parole «all’art. 31». 2. All’art. 7, comma 4, della legge regionale n. 18 luglio 2008, n. 25, il secondo periodo e’ soppresso.

Art. 2 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 19 febbraio 2009 IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 6 marzo 2009, n. 7 Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6
del 13 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Visto l’art. 117, terzo comma della Costituzione;
Visto l’art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo
unico delle leggi sanitarie);
Visto l’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 854 (Decentramento dei servizi dell’alto
commissariato per l’igiene e la sanita’ pubblica);
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175 (norme in materia di
pubblicita’ sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle
professioni sanitarie);
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 16 settembre 1994, n.
657 (regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche
estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicita’
sanitaria);
Visto l’accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003 tra il
Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, che introduce una classificazione tipologica delle strutture
veterinarie pubbliche e private, in studi veterinari con o senza
accesso di animali, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie,
ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi e, per ciascuna
tipologia, definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni
veterinarie, demandando alle regioni la disciplina delle modalita’ di
rilascio delle autorizzazioni sanitarie, nonche’ l’accertamento e la
verifica del rispetto dei requisiti minimi;
Visto la deliberazione della giunta regionale 6 giugno 2005, n.
625 (linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture
veterinarie pubbliche e private), che recepisce l’accordo
Stato-regioni del 26 novembre 2003;
Considerato:
1) La necessita’ di introdurre la classificazione tipologica
delle strutture veterinarie pubbliche e private come disposto
dall’accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003.
2) L’opportunita’ di una maggiore tutela dell’utenza
accrescendo il vincolo all’ottemperanza a requisiti strutturali resi
cogenti, snellendo nel contempo le procedure di apertura delle
strutture veterinarie con l’introduzione di una dichiarazione di
inizio attivita’, in luogo della procedura di autorizzazione
sanitaria del sindaco resa previo nulla osta del competente servizio
veterinario.
3) L’opportunita’ di prevedere un’attivita’ di vigilanza e
controllo da parte delle aziende (unita’ sanitarie locali) U.S.L. e
le relative sanzioni.
Art. 1
F i n a l i t a’
1. La Regione Toscana tutela il diritto dei cittadini ad una
corretta e completa informazione sulle prestazioni rese dalle
strutture di cura per animali e il diritto alla effettiva
qualificazione delle strutture stesse in rapporto alla tipologia di
appartenenza, perseguendo la promozione e la diffusione della cultura
del rispetto per gli animali.
2. La Regione promuove, altresi’, la semplificazione dei
procedimenti amministrativi connessi all’esercizio delle attivita’ di
cura degli animali e stabilisce i criteri per la diversificazione del
servizio offerto ai cittadini nell’ambito di tali attivita’.

Art. 2
Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente legge si applica alle strutture veterinarie
pubbliche e private aventi sede sul territorio regionale e destinate
all’esercizio dell’attivita’ libero professionale veterinaria. Essa
disciplina:
a) le tipologie di struttura veterinaria ed i relativi
requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed
organizzativi;
b) il procedimento amministrativo per l’apertura delle
strutture veterinarie;
c) gli obblighi conseguenti all’apertura di strutture
veterinarie finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza
dell’informazione ai cittadini detentori di animali;
d) i criteri per lo svolgimento di attivita’ accessorie a
quelle di cura nell’ambito delle strutture veterinarie e per la
coesistenza di tali attivita’;
e) i termini e le modalita’ per l’adeguamento ai requisiti
minimi di cui alla lettera a) e per la verifica del loro
mantenimento.

Art. 3
Classificazione delle strutture veterinarie
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario,
generico o specialista, esplica la propria attivita’ professionale in
forma privata e personale, con o senza accesso di animali;
b) studio veterinario associato: studio veterinario con o senza
accesso di animali nel quale due o piu’ medici veterinari, generici o
specialisti, esplicano la loro attivita’ professionale in forma
privata ed indipendente, con la condivisione di ambienti comuni;
c) ambulatorio veterinario: struttura avente individualita’
propria e organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni
professionali, con accesso di animali, da uno o piu’ medici
veterinari, generici o specialisti, senza degenza di animali oltre
quella giornaliera;
d) clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: struttura
avente individualita’ propria ed organizzazione autonoma in cui
vengono fornite prestazioni professionali da piu’ medici veterinari,
generici o specialisti, con possibilita’ di degenza di animali oltre
quella giornaliera e di assistenza medico-chirurgica di base e/o di
tipo specialistico;
e) ospedale veterinario: struttura avente individualita’
propria ed organizzazione autonoma nella quale vengono fornite
prestazioni professionali da piu’ medici veterinari, generici o
specialisti, con possibilita’ di degenza di animali oltre quella
giornaliera, servizio di pronto soccorso garantito nell’arco delle
ventiquattro ore, presenza continuativa di almeno un medico
veterinario e servizio di diagnostica di laboratorio;
f) laboratorio veterinario di analisi: struttura veterinaria
dove si possono eseguire, per conto terzi e con richiesta
veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico,
chimico, ematologico, immunologico, microbiologico, citologico ed
istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio dei
relativi referti.

Art. 4 Requisiti delle strutture veterinarie 1. Fatti salvi i requisiti specifici previsti dal comma 2, e dagli articoli 5, 6, 7 e 8, in tutti i locali dove e’ previsto l’accesso di animali il pavimento e le pareti fino a due metri di altezza sono rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile. 2. Le strutture veterinarie che rivolgono la loro attivita’ agli animali da reddito sono dotate, in relazione alla tipologia di attivita’ svolta, di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonche’ di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi delle patologie che richiedono il movimento controllato degli animali. 3. I locali destinati alla degenza, indipendentemente dalla durata della medesima, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti sul benessere animale e dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

Art. 5 Studio veterinario 1. Lo studio veterinario nel quale non sia previsto l’accesso di animali e’ dotato almeno di locale adibito ad attivita’ professionale e di servizio igienico. 2. Lo studio veterinario nel quale sia previsto l’accesso di animali possiede i seguenti requisiti minimi: a) requisiti strutturali: 1) sala di attesa; 2) area per adempimenti amministrativi; 3) sala per l’esecuzione delle prestazioni; 4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni; 5) servizio igienico; b) requisiti impiantistici: 1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi; 2) impianto idrico; c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta.

Art. 6
Ambulatorio veterinario
1. L’ambulatorio veterinario possiede i seguenti requisiti
minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi:
3) locale per l’attivita’ clinica;
4) locale per l’attivita’ chirurgica;
5) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
farmaci, attrezzature, strumentazioni;
6) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e
nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi
medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo
di un medico veterinario con qualifica di direttore sanitario,
qualora nell’ambulatorio operino piu’ medici veterinari oppure, in
ipotesi di gestione singola, il titolare della struttura non sia
medico veterinario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalita’ di
accesso alla struttura.

Art. 7
Clinica-casa di cura veterinaria
1. La clinica-casa di cura veterinaria possiede i seguenti
requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attivita’ clinica;
4) locale per l’attivita’ chirurgica;
5) area per la diagnostica radiologica;
6) area per il laboratorio di analisi interno;
7) spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
farmaci, attrezzature, strumentazioni;
8) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la
degenza degli animali;
9) locale separato per il ricovero di animali con malattie
trasmissibili;
10) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e
nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi
medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo
del direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalita’ di
accesso alla struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario durante l’orario
di apertura al pubblico ed in caso di animali in degenza.

Art. 8
Ospedale veterinario
l. L’ospedale veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) locale per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attivita’ clinica;
4) locale per l’attivita’ chirurgica;
5) locale per la diagnostica radiologica;
6) locale per il laboratorio di analisi interno;
7) locale per il pronto soccorso e la terapia intensiva;
8) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
farmaci, attrezzature, strumentazioni;
9) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la
degenza degli animali;
10) locale separato per il ricovero di animali con malattie
trasmissibili;
11) servizi igienici;
12) locali ad uso personale;
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e
nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi
medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo
del direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalita’ di
accesso alla struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario e servizio di
pronto soccorso nell’arco delle ventiquattro ore.
2. Qualora il laboratorio d’analisi interno operi anche per conto
terzi, la struttura deve possedere i requisiti minimi prescritti per
il laboratorio veterinario di analisi di cui all’art. 9.

Art. 9
Laboratorio veterinario di analisi
1. Il laboratorio veterinario di analisi possiede i seguenti
requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) locale per l’accettazione dei campioni;
2) locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche;
3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione della
vetreria;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
reagenti, attrezzature, strumentazioni;
5) servizi igienici;
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nel locale per
l’accettazione dei campioni e nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e reagenti in relazione
alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi: identificazione e comunicazione
all’utenza del nominativo del direttore sanitario, affissione orario
d’apertura e modalita’ di accesso alla struttura.
2. Nei locali destinati all’attivita’ di laboratorio, i pavimenti
e le pareti fino a due metri di altezza devono essere rivestiti in
materiale lavabile e disinfettabile.
3. Nei laboratori veterinari di analisi non e’ consentito alcun
tipo di attivita’ clinica e chirurgica su animali.

Art. 10
Strutture veterinarie mobili
1. Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il
raggiungimento degli obiettivi istituzionali delle aziende unita’
sanitarie locali (USL) e per il soccorso di animali feriti o in gravi
condizioni; tali strutture sono utilizzate per lo svolgimento di
attivita’ organicamente collegate ad una o piu’ strutture
veterinarie.
2. Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili
e disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio,
aerazione e luminosita’ adeguate, nonche’ dotazioni sufficienti per
l’attivita’ prevista.

Art. 11 Attivita’ accessorie 1. E’ consentita, all’interno delle strutture veterinarie, la cessione di beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale. 2. La cessione di cui al comma 1 puo’ essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: a) effettuazione esclusivamente sotto la responsabilita’ del medico veterinario nei riguardi del detentore dell’animale in cura; b) divieto di pubblicita’ all’esterno della struttura veterinaria; c) assoggettamento agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti per la prestazione professionale sanitaria. 3. E’ vietato all’interno delle strutture veterinarie lo svolgimento di attivita’ diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di allevamento, fatta eccezione per l’attivita’ di toelettatura animale a condizione che: a) l’attivita’ sia svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati da quelli destinati all’attivita’ sanitaria; b) i locali adibiti all’attivita’ di toelettatura siano dotati individualmente dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 1; c) sia adottata ogni misura idonea a garantire la permanenza delle condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione veterinaria.

Art. 12
Avvio dell’attivita’ della struttura veterinaria
1. Il titolare di studio veterinario di cui all’art. 5, comma 1,
puo’ iniziare l’attivita’ previa comunicazione al servizio
veterinario dell’azienda U.S.L. competente per territorio e, per
conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici
veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione
deve essere sottoscritta da tutti gli associati.
2. Per le strutture veterinarie di cui all’art. 5, comma 2, e
agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura puo’ iniziare
l’attivita’ previa presentazione di una dichiarazione di inizio
attivita’ al comune in cui ha sede la struttura, con cui si attesta
la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 4 e dei
requisiti specifici previsti rispettivamente dall’art. 5, comma 2, e
dagli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui
al comma 2, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni,
modalita’ e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a
conformare l’attivita’ ed i suoi effetti alla normativa vigente entro
un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni
4. Il comune comunica l’avvio dell’attivita’ della struttura
veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario dell’azienda
U.S.L. competente per territorio, nonche’, per conoscenza, all’ordine
professionale provinciale dei medici veterinari.
5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla dichiarazione di
cui al comma 2, da inviare anche in formato digitale compatibilmente
con gli standard adottati a livello regionale, e’ allegata la
documentazione indicata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 13
Variazioni della denominazione e cessazione dell’attivita’
1. In caso di variazione della denominazione e di cessazione
dell’attivita’ dello studio veterinario di cui all’art. 5, comma 1,
il titolare ne da’ comunicazione al servizio veterinario dell’azienda
U.S.L. competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine
professionale provinciale dei medici veterinari.
2. In caso di variazione della denominazione o della ragione
sociale e di cessazione dell’attivita’ di una struttura veterinaria
di cui all’art. 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare
comunica l’avvenuta variazione o cessazione al comune ed al servizio
veterinario dell’azienda U.S.L. competenti per territorio, nonche’,
per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici
veterinari.
3. Alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, da inviare anche in
formato digitale compatibilmente con gli standard adottati a livello
regionale, e’ allegata la documentazione indicata con la
deliberazione di cui all’art. 12, comma 5.
4. La variazione della tipologia di struttura e’ comunque
soggetta agli adempimenti di cui all’art. 12.

Art. 14
Norma transitoria
1. La disciplina dei requisiti stabiliti dalla presente legge si
applica in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di
ampliamento o di trasformazione di strutture gia’ esistenti. Per
ampliamento si intende un aumento della superficie pari ad almeno il
10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende
la variazione della tipologia della struttura gia’ autorizzata, con o
senza lavori sugli edifici o parti di essi.
2. Le aziende U.S.L., effettuano una verifica delle strutture
veterinarie gia’ autorizzate entro il termine di un anno dall’entrata
in vigore della presente legge. Qualora risulti necessario, l’azienda
USL assegna alla struttura un termine di adeguamento ai requisiti
stabiliti dalla presente legge non superiore a due anni dalla data
della verifica.
3. La verifica della permanenza dei requisiti stabiliti dalla
presente legge viene comunque effettuata con periodicita’ almeno
quinquennale.
4. I procedimenti amministrativi di cui agli articoli 12 e 13, in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conclusi sulla base della deliberazione della giunta regionale 6
giugno 2005, n. 625 (linee guida relative ai requisiti minimi delle
strutture veterinarie pubbliche e private).

Art. 15
Sanzioni
1. Il titolare della struttura non adeguata ai requisiti di cui
agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro
6.000,00.
2. Il titolare della struttura che contravvenga alle disposizioni
di cui all’art. 11 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
3. Il titolare della struttura che esponga targhe e insegne
pubblicitarie non conformi alla tipologia di appartenenza e’ soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000,00 a curo 3.000,00.
4. Nel caso in cui l’azienda USL competente per territorio
riscontri inadeguatezze rispetto ai requisiti indicati al comma 1,
essa fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali
inadeguatezze devono essere eliminate; il mancato adempimento entro
tale termine comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 1
da parte dell’organo di vigilanza dell’azienda U.S.L. che ha
effettuato l’accertamento.
5. Il comune esercita la vigilanza sul rispetto delle
disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3.
6. Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative), le
sanzioni di cui alla presente legge sono irrogate dal comune in cui
ha sede la struttura, il quale introita i relativi proventi.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono inoltre oggetto di
segnalazione all’ordine professionale provinciale dei medici
veterinari.
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 6 marzo 2009
MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0357&tmstp=1256888425038

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 5

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 17 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» 1. Dopo il comma 2-bis dell’art. 42, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come aggiunto dall’art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi: «2-ter La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell’art. 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita’, nonche’ per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita’ produttive» e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l’autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale. 2-quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell’art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita», i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o piu’ province. 2. Dopo il comma 1 dell’art. 43, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e’ aggiunto il seguente comma: «1-bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell’art. 52-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita». Sono gasdotti di interesse esclusivamente locale i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione e’ limitata al territorio di un solo comune». 3. Dopo il comma 2 dell’art. 44, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e’ aggiunto il seguente comma: «2-bis. Le province autorizzano, ai sensi dell’art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita», i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o piu’ comuni». 4. Dopo l’art. 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 1 e’ aggiunto il seguente articolo: «Art. 44-bis (Disposizioni applicative in materia di gasdotti). – 1. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento gli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale nonche’ le linee di indirizzo per le autorizzazioni di competenza degli enti locali. 2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 e’ emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore dei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 42, del comma 1-bis dell’art. 43 e del comma 2-bis dell’art. 44. 3. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2607 «Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale», pubblicate nel BUR n. 81 del 15 settembre 2006. 4. I procedimenti relativi ai gasdotti di cui comma 2-quater dell’art. 42, al comma 1-bis dell’art. 43 e al comma 2-bis dell’art. 44, gia’ iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono autorizzati da comuni, province e regione a seconda della rispettiva competenza. La documentazione relativa a tali procedimenti va trasmessa all’ente competente entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo». La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 13 marzo 2009 GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0500&tmstp=1256888425038

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2009, n. 74

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Legge regionale n. 9/2007, art. 96. Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell’art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1º aprile 2009) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e, in particolare: gli articoli 12 e 13 che istituiscono un regime di rigorosa tutela delle specie vegetali ed animali di cui all’allegato IV della direttiva habitat; l’art. 14 che disciplina il prelievo compatibile con la conservazione delle specie di flora e di fauna di cui all’allegato V della direttiva habitat; l’art. 15 che disciplina la cattura o l’uccisione delle specie faunistiche; l’art. 16 che disciplina le deroghe alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche) recante attuazione della direttiva 92/43/CEE; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Visto l’art. 96 della legge regionale n. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) che prevede l’emanazione di un regolamento sulla flora e sulla fauna, previo parere della Commissione consiliare competente, al fine di dare esecuzione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale; Rilevato che piu’ disposizioni del Capo IV (Funzione ambientale e naturalistica) della Sezione I (Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale) della suddetta legge regionale n. 9/2007, demandano al regolamento della flora e della fauna: a) l’individuazione degli elenchi della flora e della fauna di interesse regionale (art. 59); b) l’individuazione delle quantita’ e modalita’ di raccolta di specie diverse da quelle di cui al punto precedente (art. 60); c) l’individuazione delle deroghe ai divieti di raccolta di flora e fauna (art. 61); d) le modalita’ di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo (art. 64); Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2008, n. 1648, con la quale e’ stato approvato in via preliminare il testo del regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell’art. 96 della legge regionale n. 9/2007, denominato «Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell’art. 96 della legge regionale n. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)», predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, nel testo allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai fini dell’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare; Visto il parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2008, n. 1648, espresso dalla IV Commissione consiliare nella seduta n. 16 del 12 novembre 2008; Considerato che nel corso della seduta sono emerse delle osservazioni e sono state avanzate delle proposte di modifica al regolamento sottoposte alla valutazione tecnica degli uffici della competente Direzione centrale; Vista la nota prot. RAF 13/8.1/11116 del 17 febbraio 2009 con la quale e’ stato trasmesso al Presidente della IV Commissione il testo del regolamento come modificato a seguito dei mutamenti normativi sopravvenuti, degli approfondimenti effettuati e delle correzioni formali; Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 558; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell’art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

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Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0471&tmstp=1256888425038