REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 6

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago d’Orta (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione piemonte
n. 25 del 25 giugno 2009)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-11628 del 22
giugno 2009;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita’
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 11,
comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in
materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione
interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione
sulle acque del Lago d’Orta onde garantire la sicurezza della
navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell’ecosistema
lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle
comunita’ locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la
protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2 Circolazione delle unita’ di navigazione 1. E’ vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unita’ da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unita’ in servizio di trasporto pubblico. 2. E’ vietata la residenza a bordo delle unita’ da diporto. 3. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 100 dalla riva, la navigazione e’ consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unita’ intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unita’ a motore devono essere condotte ad una velocita’ consona all’esercizio della pesca alla traina. 4. Alle unita’ a motore e’ consentito l’attraversamento della fascia di cui al comma 3, per la via piu’ breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocita’ non superiore a 7 km/h (4 nodi circa). 5. E’ vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unita’ nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonche’ nella fascia ad esse esterna di metri 100. 6. Sono vietati l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico. 7. Ai residenti dell’Isola di S. Giulio e’ consentita la navigazione a motore nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola di S. Giulio e la sponda orientale del Lago ad una velocita’ non superiore ai 4 nodi (7 km/h ) nella fascia lacuale compresa tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocita’ previsti all’art. 3, comma 2.

Art. 3
Limitazioni alla velocita’ delle unita’ di navigazione
1. Al di fuori dello specchio d’acqua, di cui all’art. 2, comma
3, e’ obbligo dei conducenti delle unita’ di navigazione regolare la
velocita’ in modo la non costituire pericolo per le persone e per le
altre unita’.
2. In ogni caso la velocita’ non puo’ superare il limite massimo
di 20 nodi (37 km/h ) nelle ore diurne e di 4 nodi (7 km/h ) nelle
notturne, fatto salvo le unita’ in servizio di trasporto pubblico di
linea nonche’ le unita’ in prova o in collaudo debitamente
autorizzate dalla competente autorita’.
3. La velocita’ dei mezzi pubblici nello specchio d’acqua del
lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa deve essere
non superiore a 4 nodi.

Art. 4 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano alle unita’ di vigilanza, soccorso nonche’ unita’ operative appositamente autorizzate dalla competente autorita’. 2. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, non si applicano, alle unita’ adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l’obbligo, per tali unita’, di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita’. 3. Le deroghe di cui al comma 1, non si applicano alle unita’ in servizio pubblico nelle zone di cui all’art. 2, comma 3.

Art. 5 Segnalazione dello specchio d’acqua 1. Le fasce oggetto di divieto e di limiti alla navigazione, di cui agli articoli precedenti, sono opportunamente delimitate da boe gialle di forma sferica.

Art. 6
Norme di comportamento in navigazione
1. Il conduttore deve regolare la velocita’ del natante in modo
da poter adempiere, in ogni memento, ai suoi doveri in relazione alle
condizioni della navigazione e deve eseguire ogni manovra
tempestivamente in maniera da non generare confusioni.
2. I cambiamenti di rotta e di velocita’ non devono creare
pericoli di collisione.
3. In navigazione hanno precedenza le seguenti unita’:
a) unita’ adibite al servizio pubblico di linea;
b) unita’ addette ai servizi di pronto soccorso di ordine
pubblico e di vigilanza;
c) unita’ impegnate in operazioni di pesca professionale.
4. Le unita’ a motore ed a vela hanno l’obbligo di tenersi almeno
ad 50 metri dalle unita’ adibite al pubblico servizio di linea e
dalle unita’ impegnate in operazioni di pesca professionale.
5. E’ vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unita’ in
servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di
attracco nonche’ ostacolare le unita’ impegnate in operazioni di
pesca professionale.
6. E’ vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50
metri, le unita’ trainanti sciatori nautici.
7. E’ vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai
luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.

Art. 7
Sci nautico
1. L’esercizio dello sci nautico puo’ essere effettuato:
a) per conto proprio;
b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
c) dalle scuole di sci nautico, societa’ sportive ed altri
sodalizi nautici.
2. E’ vietato l’esercizio dello sci nautico nello specchio
d’acqua compreso tra l’Isola di S. Giulio e la sponda orientale del
lago stesso.
3. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e
per conto terzi (a mezzo di unita’ noleggiate o locate al pubblico)
si osservano le seguenti norme:
a) la pratica dello sci nautico e’ consentita dalle ore 8 sino
al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri
100 sia dalla costa sia dalle isole;
b) i conduttori delle unita’ sono assistiti da persona
incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore
nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;
c) sulle unita’, oltre al conducente ed all’accompagnatore
esperto di nuoto, puo’ essere trasportato un numero massimo di
occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli
occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire
esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonche’
entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 100 dalla
costa;
e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e
lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;
f) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di
dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del
motore nonche’ devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto
soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;
g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un
autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri
50;
h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) la velocita’ massima raggiungibile, in deroga al limite di
velocita’ previsto dall’art. 3, comma 2, e’ di 45 km/h (25 nodi
circa);
l) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di
dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle
normative vigenti in materia;
m) il conduttore deve avere con se’ patente nautica valida
qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unita’.
4. Le scuole di sci nautico, le societa’ sportive e gli altri
sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialita’ «discipline
classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocita’ e wakeboard»
osservano le seguenti norme:
a) all’interno di apposite aree assentite in concessione alla
Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8.00 sino al
tramonto, con tempo favorevole, e’ ammesso il superamento della
velocita’ massima di 37 km/h (20 nodi circa). All’interno di tali
aree possono navigare solo unita’ riconosciute dalla FISN idonee
all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa
certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione
federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti
sportivi relativi alle singole specialita’. Per la pratica dello sci
nautico specialita’ «velocita» e’ ammissibile una sola zona lacuale
predeterminata;
b) all’interno delle aree di cui alla lettera a), possono
essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento
dell’attivita’ sportiva;
c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate:
lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimita’ delle loro
imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in
prossimita’ dei pontili di approdo dei battelli che effettuano
servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono essere
opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;
d) per l’attivita’ agonistica e di addestramento svolta al di
fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al
comma 3;
e) le unita’ di navigazione devono riportare evidenti
contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro
nautico della medesima federazione;
f) il conduttore deve avere con se’ patente nautica valida ed
essere abilitato quale pilota dalla FISN.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0556&tmstp=1256715010452

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 17 aprile 2009, n. 7

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa’ finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 18 del 5 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell’art. 2
1. L’art. 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove
disposizioni concernenti la societa’ finanziaria regionale FINAOSTA
S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), e’
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Natura della societa’ e statuto). – 1. FINAOSTA S.p.A.
agisce, in considerazione delle finalita’ perseguite e per
l’attuazione di indirizzi e strategie di interesse regionale, in
qualita’ di ente strumentale della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste.
2. Socio unico di FINAOSTA S.p.A. e’ la Regione.
3. Le modificazioni dello statuto di FINAOSTA S.p.A. sono
approvate con deliberazione del Consiglio regionale.».

Art. 2 Sostituzione dell’art. 4. 1. L’articolo 4 della legge regionale n. 7/2006 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4 (Gestioni finanziarie). – 1. FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri nelle forme di cui all’art. 5, ovvero per conto della Regione mediante fondi specifici forniti dalla Regione stessa. 2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la societa’ pone in essere con mezzi finanziari propri. Si definisce speciale la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione ai sensi dell’art. 6. FINAOSTA S.p.A. puo’, inoltre, gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione o da FINAOSTA S.p.A. stessa.».

Art. 3 Modificazioni all’art. 6. 1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7/2006, le parole: «o dagli altri enti» sono soppresse.

Art. 4
Modificazione all’art. 7.
1. Al comma 7 dell’art. 7 della legge regionale n. 7/2006, le
parole:
«15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Art. 5 Modificazione all’art. 13 1. Al comma 2 dell’art. 13 della legge regionale n. 7/2006, dopo le parole: «al Presidente del Consiglio» sono aggiunte le parole: «che li invia alle competenti commissioni consiliari».

Art. 6 Introduzione dell’art. 13-bis 1. Dopo l’art. 13 della legge regionale n. 7/2006 e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Atti di indirizzo). – 1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di Finaosta S.p.A. e delle sue partecipate, cui e’ allegato il consuntivo delle attivita’ svolte dalle stesse. 2. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente riguardo alle attivita’ o interventi, che ritiene di particolare rilevanza ed urgenza, di Finaosta S.p.A. o delle sue partecipate».

Art. 7 Modificazioni all’art. 14 1. Al comma 1 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006, le parole: «da un minimo di nove ad un massimo di undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque membri». 2. Il comma 2 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la societa’ e uno da scegliere, d’intesa con la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales, tra i componenti del consiglio della stessa.». 3. Il comma 3 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006 e’ sostituito dal seguente: «3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati fino ad un massimo di tre esercizi e decadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio, fatta salva la possibilita’ di riconferma.». 4. Al comma 9 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006, le parole: «degli azionisti» sono soppresse.

Art. 8
Modificazioni all’art. 15
1. Al comma 1 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006. sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e decadono con l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio».
2. Il comma 2 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006 e’
sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell’art. 2449 del codice civile la Giunta
regionale nomina i membri del collegio sindacale, compresi i sindaci
supplenti.».
3. Il comma 3 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006 e’
abrogato.
4. Al comma 4 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006, le
parole: «degli azionisti» sono soppresse.

Art. 9 Abrogazioni 1. Gli artt. 10, 16 e 17 della legge regionale n. 7/2006 sono abrogati.

Art. 10
Disposizione transitoria
1. Gli organi di FINAOSTA S.p.A. in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge restano in carica fino
all’insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalita’ di cui
alla presente legge.

Art. 11 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31. comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta. Aosta, 17 aprile 2009 ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0497&tmstp=1256715010452

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 6 Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria).

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 15 del 14 aprile 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Abrogazione dell’art. 8
L’art. 8 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina
del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), e’ abrogato.

Art. 2
Modificazioni all’allegato A
1. Alla lettera c) del secondo paragrafo dell’allegato A alla
Legge regionale n. 4/2008, le parole: «e condivisi con gli operatori»
sono soppresse.
2. La lettera d) del secondo paragrafo dell’allegato A alla legge
regionale n. 4/2008 e’ sostituita dalla seguente:
«d) partecipazione, su indicazione del responsabile del
soccorso, alle attivita’ di:
1) rianimazione cardio-polmonare di base (BLSD);
2) intervento su politraumatizzati (BTLS);
3) estricazione dal veicolo;
4) immobilizzazione con uso dei presidi in dotazione;
5) posizionamento e immobilizzazione, secondo tecniche
accreditate, su barella a cucchiaio, su materassino a depressione, su
asse spinale;
6) caricamento dell’infortunato su barella e messa in
sicurezza per il trasporto;
7) trasporto su telo, su sedia portantina;
8) supporto alle attivita’ connesse alla predisposizione e
gestione delle maxiemergenze.».
3. Le lettere e), f), g), h), i), j), k) e l) del secondo
paragrafo dell’allegato A alla legge regionale n. 4/2008 sono
abrogate.

Art. 3
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 6 aprile 2009.
ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0496&tmstp=1256715010452

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2009 Disciplina relativa all’attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia. (Fondo di credito per i nuovi nati).

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 250 del 27-10-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», il quale, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell’anno di riferimento, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita’ giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari; Visto il comma 1-bis del medesimo art. 4, che prevede che il Fondo di cui al precedente comma 1 sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed in particolare il comma 5 dell’art. 19, il quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa’ a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’ quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Considerato che il citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, dispone che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita’ delle garanzie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi e’ stato delegato a esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia; Ritenuta la necessita’ che l’amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto art. 4, commi 1 e 1-bis, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai sensi del citato art. 19, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 di una societa’ a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l’esecuzione di attivita’ relative alla gestione del Fondo; Decreta: Art. 1. Attuazione e gestione del Fondo di garanzia 1. Il Fondo di credito per i nuovi nati, (di seguito: «Fondo») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito: «Dipartimento») e’ destinato alle finalita’ di cui all’art. 2. 2. Il Fondo, dotato di personalita’ giuridica, e’ soggetto patrimoniale autonomo e separato. 3. Il Dipartimento e’ l’amministrazione responsabile degli interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, della prestazione di una societa’ a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l’esecuzione delle seguenti attivita’: a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori; b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo; c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all’art. 8; d) esercizio dell’azione di recupero ai sensi dell’art. 7. 4. Per l’esecuzione delle attivita’ di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal gestore, con il quale vengono stabilite le modalita’ di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche’ le forme di vigilanza sull’attivita’ del gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare: a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e puo’ disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore; b) il gestore e’ tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarita’, la tempestivita’, l’efficienza e l’efficacia del servizio, con la periodicita’ richiesta dal Dipartimento.

Art. 2. Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potesta’ genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potesta’ o affido condiviso e’ ammesso un solo prestito. 2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro e a tasso fisso.

Art. 3. Soggetti finanziatori 1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»): a) le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del medesimo decreto legislativo. 2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema e’ stabilito da un protocollo di intesa tra il Sottosegretario delegato per le politiche della famiglia e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Sullo schema di convenzione tipo e’ acquisito il parere preventivo del Ministero dell’economia e delle finanze. 3. Con il protocollo d’intesa di cui al comma 2 sono disciplinate le modalita’ di adesione dei finanziatori, e’ determinata la tipologia del finanziamento nonche’ il costo massimo dell’operazione di finanziamento garantita dal Fondo, e sono stabilite le regole di gestione del Fondo in conformita’ con quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo e’ concessa nella misura del 50 per cento
del finanziamento ed e’ incondizionata, irrevocabile ed a prima
richiesta.
2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all’intervento del
Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un
importo non inferiore al 10 per cento dell’importo del finanziamento
stesso.
3. La garanzia del Fondo opera nella misura del 50 per cento
dell’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota
capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento
concedibile, per gli oneri determinati secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 3 e per gli interessi contrattuali e di mora
calcolati in misura non superiore al tasso legale.
4. Entro il limite del 20 per cento della disponibilita’ iniziale
del Fondo, la garanzia e’ elevata al 75 per cento, e concessa con le
stesse modalita’ di cui al comma precedente, per i richiedenti con
indicatore ISEE non superiore a euro 15.000.

Art. 5. Ammissione alla garanzia 1. L’ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalita’: a) il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti per ottenere il finanziamento, comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall’art. 2; b) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilita’ del Fondo e comunica al finanziatore l’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo; c) il finanziatore, a pena della sospensione della facolta’ di operare con il Fondo, comunica al gestore l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera a). 2. Nel caso in cui le disponibilita’ del Fondo risultino totalmente impegnate e venga quindi negata l’ammissione alla garanzia, il gestore ne da’ immediata comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore. 3. L’efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalita’, dalla data di erogazione del finanziamento. 4. Con le stesse modalita’ di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l’eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-27&task=dettaglio&numgu=250&redaz=09A12619&tmstp=1256714268752