REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 ottobre 2008, n. 46

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Approvazione del regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita’ della ricettivita’ turistica))»

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2594 di data 10 ottobre 2008 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modifiche del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita’ della ricettivita’ turistica))», E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Inserimento dell’art. 7-bis nel decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. 1. Dopo l’art. 7 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., e’ inserito il seguente: «Art. 7-bis (Pertinenze degli esercizi alberghieri). – 1. La distanza tra la casa madre e le pertinenze non deve superare i 200 metri, misurata secondo le modalita’ stabilite all’art. 7. In caso di realizzazione di parcheggi o di garage, ove risulti impossibile il rispetto di tale misura per ragioni di carattere strutturale o urbanistico, la distanza massima puo’ essere derogata dal comune in cui ha sede l’esercizio alberghiero. 2. Nelle pertinenze e’ consentita anche la prestazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ove tale servizio sia qualificabile come accessorio in quanto aggiuntivo a quello fornito nell’immobile costituente l’esercizio alberghiero.».

Art. 2
Modifica dell’art. 14 del decreto del presidente della provincia 25
settembre 2003, n. 28-149/Leg.
1. Il comma 3 dell’art. 14 del decreto del presidente della
provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., e’ sostituito dal
seguente:
«3. L’unita’ abitativa si considera dotata di bagno privato
completo se la medesima e’ fornita di almeno un lavandino, una vasca
o una doccia ed un wc; per le unita’ abitative senza bagno privato il
bagno completo ad uso comune deve essere dotato dei requisiti minimi
previsti dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno
delle abitazioni private.».

Art. 3 Modifiche dell’art. 15 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. 1. All’art. 15 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui all’art. 9, comma 2, della legge provinciale le strutture accessorie comuni a due o piu’ esercizi alberghieri costituiscono parametri per la relativa classifica qualora rispettino le seguenti caratteristiche: a) accessibilita’ diretta dall’esercizio alberghiero; b) dotazione accessoria dimensionata alla capacita’ ricettiva degli esercizi alberghieri interessati». b) il comma 3 e’ abrogato; c) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. L’allegata tabella D-bis fissa le condizioni minime per l’attribuzione ad un esercizio alberghiero della classifica

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 18 Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Principi
1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della
Costituzione e dell’art. 2, comma 2, lettera l), dello statuto, pone
la persona al centro delle politiche educative, dell’istruzione e
della formazione e garantisce la piena realizzazione della liberta’
individuale e dell’integrazione sociale, nonche’ il diritto
all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. La Regione
garantisce altresi’ l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative.
2. La Regione concorre a garantire i livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell’art. 117, comma
2, lettera m), della Costituzione quale fondamento necessario per il
conseguimento del successo scolastico e formativo e per l’inserimento
nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunita’ di genere,
etnia, scelte civili e religiose.
3. La Regione determina l’allocazione delle funzioni
amministrative in coerenza con il principio di sussidiarieta’
previsto dall’art. 118, comma 1, della Costituzione e favorisce
l’integrazione di sistema e gli apporti funzionali di soggetti del
terzo settore e di privati.
4. La Regione, ai sensi dell’art. 29 della Costituzione,
riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo
dei figli e riconosce altresi’ la funzione delle associazioni dei
genitori all’interno del sistema educativo regionale di istruzione e
formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e
delle identita’ individuali.

Art. 2 Sistema educativo regionale 1. La presente legge disciplina il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, delle disposizioni comunitarie e nazionali ed in correlazione con le politiche regionali relative al diritto allo studio, al lavoro, all’inclusione e alla promozione sociale. 2. Ai fini della presente legge, il «Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento» (di seguito sistema educativo regionale) e’ costituito dall’insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunita’ educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, funzionale all’espansione e alla conseguente generalizzazione dell’offerta formativa e di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita, nonche’ gli interventi relativi a supportare le persone nella formulazione e nell’attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali. 3. La Regione e gli enti locali sostengono la valorizzazione dell’autonomia scolastica e perseguono il rafforzamento dell’offerta formativa, anche attraverso azioni di orientamento scolastico-formativo e professionale, favorendo inoltre l’articolazione del sistema educativo nel suo complesso nell’intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli ed ai territori montani.

Art. 3 Finalita’ 1. La Regione, in conformita’ alle disposizioni nazionali generali in materia, istituisce un unico Sistema educativo regionale con l’obiettivo di integrare i diversi percorsi educativi e realizzare le seguenti finalita’: a) sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi affinche’ ogni singola persona possa trovare nel sistema educativo regionale le risposte formative adatte alla propria realizzazione; b) facilitare l’accesso al sistema educativo regionale, attraverso un ambiente di apprendimento aperto tutta la vita (longlife learning) e settori di apprendimento ampi e gratificanti (widelife learning); c) favorire l’interazione del sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione, della mobilita’ e degli scambi a livello europeo; d) promuovere standard di qualita’ dell’offerta formativa mediante l’innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l’innovazione dei modelli formativi e delle modalita’ di erogazione dell’offerta; e) favorire la crescita della cultura tecnica e professionale sviluppando in particolare la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta; f) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attivita’ lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilita’ particolari e promuovere la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalita’ e a rischio di esclusione, integrate con le politiche sociali e del lavoro; g) supportare interventi finalizzati al miglioramento qualitativo del sistema educativo regionale.

Art. 4
Soggetti del sistema educativo regionale
1. Sono soggetti attivi del sistema educativo regionale, in
attuazione dell’art. 118 della Costituzione, sulla base dei principi
di sussidiarieta’ e adeguatezza:
a) la Regione, titolare delle funzioni di cui all’art. 5;
b) le province, che svolgono le funzioni di cui all’art. 6;
c) i comuni, che svolgono le funzioni di. cui all’art. 7;
d) le istituzioni scolastiche autonome (ISA);
e) gli organismi di formazione accreditati secondo quanto
disposto dall’art. 75;
f) la comunita’ scolastica, formata dagli studenti, dai docenti e
dagli operatori del sistema educativo regionale e dalle famiglie.

Art. 5
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle
politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere
unitario su base regionale;
b) definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti
delle disponibilita’ di risorse umane e finanziarie, del sistema
educativo regionale, della rete scolastica, dell’offerta complessiva
e coordinata d’istruzione e formazione;
c) suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti
locali interessati, del territorio regionale in ambiti territoriali
ottimali funzionali al miglioramento dell’offerta formativa
complessiva;
d) definizione, nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art.
117, comma 2, lettera m), della Costituzione e in riferimento al
sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard
qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione
degli esiti e dei risultati nonche’ delle figure professionali, delle
qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti;
e) promozione del coordinamento e dell’integrazione tra
l’universita’ e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni e l’attivazione di reti di Istituzioni
scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di
formazione superiore o di poli formativi;
f) attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed
universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per
educatori, formatori ed insegnanti nonche’ promozione di azioni di
sistema e sviluppo della qualita’ per le ISA e gli organismi
formativi accreditati;
g) adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del
Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in
particolare dell’efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA
e dagli organismi formativi;
h) promozione di strumenti per l’adeguamento e lo sviluppo
qualitativo degli edifici scolastici e collaborazione con i comuni e
le province nella programmazione dell’edilizia scolastica;
i) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (MIUR) secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche attraverso
specifici accordi e intese;
j) coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di
programmazione e secondo le proprie competenze, del sistema educativo
regionale, mantenendo l’organizzazione diretta degli interventi di
valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonche’
delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per
l’attuazione delle proprie competenze;
k) definizione, attraverso il piano regionale di cui all’art. 57,
degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni
professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di
cui all’art. 17;
l) sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento
alla corrente programmazione del sistema educativo;
m) definizione dell’offerta formativa complessiva al fine di
rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le
esigenze programmatorie e con gli ordinamenti in atto, con
l’obiettivo di realizzare la complementarieta’ tra la formazione
professionale e l’istruzione secondaria superiore.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0517&tmstp=1256715010452

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 17

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualita’ e della solidarieta’ sociale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica all’art. 2 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 13
(tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle
associazioni che operano nel campo della mutualita’ e della
solidarieta’ sociale).
1. Nell’art. 2 della legge regionale n. 13/1994 le parole: «dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Art. 2 Modifica all’art. 4 della legge regionale n. 13/1994 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 13/1994, e’ aggiunta la seguente: «b-bis) catalogazione, ordinamento, digitalizzazione, nonche’ interventi conservativi e di restauro del patrimonio storico, iconografico, bibliografico e documentale dei soggetti di cui al comma 1.». 2. Al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 13/1994 le parole: «I contributi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui alle lettere b) e b-bis)». La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 11 maggio 2009 BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0516&tmstp=1256715010452

REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 7

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)»

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 25 del 25 giugno 2009)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11630 del 22
giugno 2009;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita’
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 11,
comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in
materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione
interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione
sulle acque del lago di Viverone onde garantire la sicurezza della
navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell’ecosistema
lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle
comunita’ locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la
protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2
Circolazione delle unita’ di navigazione
1. E’ vietata la navigazione alle unita’ a motore dal 2 novembre
al 15 marzo e dalle ore 21 alle ore 7 nel restante periodo dell’anno.
2. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla
riva (segnalata da apposite boe sferiche gialle), la navigazione e’
consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole
a vela, alle unita’ intente alla pesca professionale e
dilettantistica nonche’ alle unita’ a motore delle scuole veliche
durante l’attivita’ didattica. Le unita’ a motore intente alla pesca
professionale e dilettantistica, devono essere condotte ad una
velocita’ consona all’esercizio della pesca alla traina.
3. Alle ulteriori unita’ a motore e’ consentito l’attraversamento
della fascia di cui al comma 2, ad una velocita’ non superiore ai 4
km/h (2 nodi circa), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di
navigazione autorizzati dalla competente autorita’.
4. Oltre la fascia lacuale, di cui al comma 2, la velocita’ delle
unita’ di navigazione non puo’ superare il limite massimo di 20 km/h
(11 nodi circa).
5. E’ fatto obbligo ai conducenti delle unita’ di navigazione di
condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le
persone e per le altre unita’, tenendo conto della densita’ del
traffico, della visibilita’ e dello stato del lago.
6. E’ vietata la navigazione alle unita’ a motore nello specchio
d’acqua compreso nel territorio del Comune di Azeglio (Torino),
nonche’ entro la fascia ad esso esterna riva segnalata da apposite
boe sferiche gialle poste a cura della struttura regionale competente
in materia di navigazione interna.
7. Sono vietati l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di
ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da
diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.
8. E’ vietata la raccolta della flora acquatica.
9. E’ vietata la navigazione alle unita’ mono o bimotore aventi
potenza totale superiore a 80,9 kW (110 CV) per motore a due tempi e
135 kW (185 CV) per motore a quattro tempi, nonche’ di lunghezza
superiore a 6.50 metri e una stazza lorda superiore alle 1,5
tonnellate per entrambe le tipologie.
10. E’ vietata la navigazione alle unita’ da competizione.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 10 non si
applicano:
a) alle unita’ in servizio della Protezione civile, dei Vigili
del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell’Ordine, della
provincia, dei comuni rivieraschi territorialmente competenti nonche’
della Regione Piemonte;
b) alle unita’ operative appositamente autorizzate dai comuni
rivieraschi territorialmente competenti;
c) alle unita’ in servizio di trasporto pubblico di linea e
non;
d) alle unita’, autorizzate dai comuni rivieraschi
territorialmente competenti, adibite a operazioni di controllo,
assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
12. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
unita’ di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente
per la pratica della pesca.
13. Alle unita’ con targa temporanea, oltre la fascia lacuale di
cui al comma 2, e’ ammesso il superamento della velocita’ massima di
20 km/h (11 nodi circa), in deroga a quanto disposto dal comma 4.

Art. 3
Norme di comportamento in navigazione
1. Il conduttore deve regolare la velocita’ del natante in modo
da poter adempiere, in ogni memento, ai suoi doveri in relazione alle
condizioni della navigazione e deve eseguire tempestivamente ogni
manovra in maniera da non generare confusioni.
2. Tutte le unita’ di navigazione che governano hanno l’obbligo
di tenersi almeno a metri 50 dalle unita’ in servizio di trasporto
pubblico di linea e non nonche’ di osservare particolare prudenza in
prossimita’ degli scali del servizio medesimo, dei porti, delle
scuole a vela (Federazione Italiana Vela), motonautiche (Federazione
Italiana Motonautica), sci nautico (Federazione Italiana Sci Nautico)
e nelle aree lacuali destinate per specifiche attivita’ (sci nautico,
moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).
3. A tutte le unita’ di navigazione e’ consentito
l’attraversamento delle rotte delle unita’ in servizio di trasporto
pubblico di linea e non evitando tuttavia, in modo assoluto, di
costituire ostacolo alla navigazione delle unita’ stesse.
4. E’ vietato:
a) ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita dai porti nonche’
l’approdo ai pontili delle unita’ in servizio di trasporto pubblico
di linea e non;
b) ostacolare le unita’ di navigazione impegnate in operazioni
di pesca professionale nonche’ le unita’ o i soggetti impegnati in
manifestazioni autorizzate, ai sensi dell’art. 13;
c) seguire nella scia a distanza inferiore a 50 metri le unita’
trainanti sciatori nautici;
d) seguire o incrociare nella scia, a distanza inferiore a 50
metri, le unita’ non a motore;
e) e’ vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai
luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei;
f) eseguire cambiamenti di rotta e di velocita’ che possono
creare pericoli di collisione.

Art. 4 Sci nautico e altri sport al traino 1. L’esercizio dello sci nautico puo’ essere effettuato: a) per conto proprio; b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico; c) dalle scuole di sci nautico, societa’ sportive ed altri sodalizi nautici. 2. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero), per conto terzi (a mezzo di unita’ noleggiate o locate al pubblico), si osservano le seguenti norme: a) la pratica dello sci nautico e’ consentita dalle ore 9 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti dalla costa almeno 100 metri; b) i conduttori delle unita’ sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito; c) sulle unita’, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, puo’ essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati; d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni, nonche’ entro appositi corridoi di lancio concessi dall’autorita’ competente, oppure oltre i 100 metri dalla costa; e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri; f) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonche’ devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ciascun sciatore trainato; g) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri; h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio; i) e’ ammesso il superamento del limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa) ed il raggiungimento della velocita’ massima di 45 km/h (25 nodi circa); l) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia. m) il conduttore deve avere con se patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unita’. 3. Chiunque intenda posizionare corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, dovra’ preventivamente chiedere apposita autorizzazione all’autorita’ competente. 4. Le scuole di sci nautico, le societa’ sportive e gli altri sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialita’ «Discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocita’ e wakeboard», osservano le seguenti norme: a) all’interno di apposite aree debitamente autorizzate dalla competente autorita’, alla Federazione Italiana Sci Nautico, dalle ore 8 sino al tramonto, con tempo favorevole, e’ ammesso il superamento della velocita’ massima di cui al comma 2, lettera i). In deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 10 possono raggiungere e navigare in tali aree solo unita’ mono motore a quattro tempi riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico idonee all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle specialita’ di che trattasi; b) all’interno di dette aree potranno essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attivita’ sportiva; c) tali aree non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimita’ delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimita’ dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non, nonche’ devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne; d) per l’attivita’ agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree, di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3; e) le unita’ di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed essere iscritte al Registro nautico della medesima federazione; f) il conduttore deve avere con se patente nautica valida ed essere abilitato dalla Federazione Italiana Sci Nautico quale pilota. 5. Le attivita’ comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dalla autorita’ indicata dalla legge regionale n. 2/2008.

Art. 5
Moto d’acqua e mezzi similari
1. La navigazione delle moto d’acqua e degli altri mezzi similari
motorizzati puo’ avvenire, nei giorni feriali, alle seguenti
condizioni:
a) dalle ore 9 alle ore 13, nonche’ dalle ore 15 alle ore 19
nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa;
b) ad una velocita’ massima non superiore a 30 km/h (16 nodi
circa);
c) i conduttori delle unita’ devono essere munite di patente
nautica;
d) durante la navigazione il conduttore dovra’
obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed
idonea muta di salvataggio;
e) e’ vietata la navigazione lungo le rotte delle unita’ in
servizio pubblico di trasporto di linea e non;
f) e’ vietato seguire la scia delle unita’ di navigazione ad
una distanza inferiore ai 100 metri;
g) e’ vietato il deposito delle moto d’acqua e unita’ similari
su spiaggia o su aree demaniali.
2. Le moto d’acqua e mezzi similari possono attraversare a
motore, per la via piu’ breve (perpendicolarmente alla costa), la
fascia costiera, di cui all’art. 2, comma 2, purche’ l’unita’ sia
condotta ad una velocita’ tale da non permettere che il tubo di
scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall’acqua. La
velocita’ non deve comunque superare i 4 km/h (circa 2 nodi).
3. E’ facolta’ delle amministrazioni locali rivierasche assumere
provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme piu’
restrittive, l’uso delle moto d’acqua e d’altri mezzi similari
nell’ambito del proprio territorio comunale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0557&tmstp=1256715010452

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.