DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Volturara Irpina e nomina del commissario straordinario.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 243 del 19-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Volturara Irpina (Avellino); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 21 luglio 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Volturara Irpina (Avellino) e’ sciolto.

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volturara Irpina (Avellino) e’ sciolto.

Art. 2. La dott.ssa Silvana Tizzano e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 5 ottobre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-19&task=dettaglio&numgu=243&redaz=09A12116&tmstp=1256291390537

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Tione degli Abruzzi e nomina del commissario straordinario.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 243 del 19-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tione
degli Abruzzi (L’Aquila);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 luglio
2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tione degli Abruzzi (L’Aquila) e’ sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianluca Braga e’ nominato commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 5 ottobre 2009
NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-19&task=dettaglio&numgu=243&redaz=09A12115&tmstp=1256291390536

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2009 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3816).

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 del 16-10-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e’ stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell’11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell’8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell’11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009 e n. 3799 del 6 agosto 2009; Viste le note del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 e 17 settembre 2009, nonche’ le note del Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno del 20 luglio e 1° settembre 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza relativo alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, recante: «Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia»; Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 settembre 2009; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2008, con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ la nota del 28 settembre 2009 del Commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734 nonche’ le note del presidente della regione Siciliana del 20 luglio 2009; Visto l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e’ stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l’art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008, con il quale e’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e’ stato prorogato lo stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, e l’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale gli stati d’emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009, nonche’ l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni e la nota del sindaco di San Giuliano di Puglia del 23 settembre 2009; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno e’ autorizzato al trattamento dei sedimenti dragati dai corsi d’acqua con processi di selezione, vagliatura e detossicizzazione approvati da ISPRA e dall’Istituto Superiore di Sanita’, al fine di renderli conformi ai requisiti previsti dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 ed essere avviati a riutilizzo con il ricorso alle procedure ordinarie e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 5, comma 2, ed al punto 12.2.3 del medesimo decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. I medesimi sedimenti, conformi ai parametri di colonna B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere destinati come copertura giornaliera di discariche per rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi.

Art. 2.

1. L’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, e’ abrogato.

Art. 3. 1. Il Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza di protezione civile n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e’ autorizzato a derogare all’art. 252, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi previsti dall’Accordo di programma del 31 marzo 2008, compresi nel sito di interesse nazionale di Porto Marghera-Venezia.

Art. 4.

1. Il presidente della regione Siciliana, Commissario delegato ai
sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, e’ autorizzato, per il
superamento della situazione emergenziale determinatasi a seguito
degli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008, ad
utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di
protezione civile di cui all’art. 138, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, annualita’ 2007, in deroga a quanto ivi
previsto.

Art. 5. 1. All’art. 3, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 cosi come sostituito dall’art. 11, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791 del 15 luglio 2009, e’ aggiunto il seguente periodo: «nonche’ al rimborso delle spese sostenute per l’affitto di un alloggio da destinare a sede di servizio, in luogo delle spese da sostenere per l’alloggio di lavoro alberghiero».

Art. 6.

1. Per l’attuazione dell’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004,
e successive modificazioni ed integrazioni e’ autorizzata la spesa di
euro 750.000,00, a carico del Fondo di protezione civile.

Art. 7.

1. All’art. 1, comma 6, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3745 del 5 marzo 2009, le parole «a favore del Fondo
di protezione civile», sono sostituite dalle seguenti, «a favore
della contabilita’ speciale n. 5146, intestata al Capo della Missione
Amministrativo Finanziaria ex ordinanza del Presidente del Consiglio
n. 3756/2009».
2. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3804 del 28 agosto 2009, dopo le parole:
«Relativamente ai canoni ed alle somme gia’ dovuti e non corrisposti
ai consorzi, i comuni provvedono» sono aggiunte le seguenti parole:
«in ogni caso» e dopo le parole: «secondo quanto disposto
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del
5 febbraio 2009.» e’ aggiunto il seguente periodo: «Solo
successivamente ai predetti pagamenti potranno essere ripetute le
somme accertate come non dovute».

Art. 8.

1. Al fine di contenere le spese derivanti dagli adempimenti di
natura amministrativa connesse agli interventi post-sisma nel comune
di San Giuliano di Puglia, i privati ed i consorzi impegnati
nell’attuazione del Piano di ricostruzione sono tenuti ad avvalersi
dei soggetti individuati dal sindaco del medesimo comune mediante la
stipula di apposite convenzioni.
2. Nelle ipotesi in cui i soggetti privati ed i consorzi non si
avvalgono delle convenzioni di cui al comma 1, il sindaco di San
Giuliano e’ autorizzato a decurtare dal contributo richiesto, la
somma spesa in eccedenza.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-16&task=dettaglio&numgu=241&redaz=09A12196&tmstp=1256290992225

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 del 16-10-2009

Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
ottobre 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi a seguito delle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di
Messina;
Considerata l’urgenza di provvedere immediatamente a porre in
essere tutte le idonee misure di messa in sicurezza dell’area
interessata dagli eventi sopra citati;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di procedere alla realizzazione,
in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere
straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita
nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensi’
richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Vista la nota in data 8 ottobre 2009 del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
Acquisita l’intesa della Regione siciliana con nota n. 9173 in data
8 ottobre 2009;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione siciliana e’ nominato Commissario
delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla
presente ordinanza.
2. I comuni interessati dagli eventi meteorologici di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009
sono: Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina
le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri
Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa
Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.
3. Il Commissario delegato si avvale del sindaco di Messina in
qualita’ di soggetto attuatore a cui saranno attributi specifici
compiti con apposito provvedimento del medesimo Commissario.
4. Il Commissario delegato puo’ altresi’ avvalersi di ulteriori
soggetti attuatori, nel limite massimo di tre unita’, cui affidare
specifici settori d’intervento sulla base di direttive di volta in
volta impartite dal Commissario medesimo.
5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita’.
6. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Commissario delegato
provvede:
a) al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi
interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente
documentate;
b) all’accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di
pericolo;
c) alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al
ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o
danneggiati dalla catastrofe nonche’ alla complessiva risistemazione
dell’area coinvolta dagli eventi, con relativo cronoprogramma;
d) all’espletamento di tutte le altre attivita’ strettamente
connesse al superamento del contesto emergenziale.
7. Il Commissario delegato e’ autorizzato a rimborsare le spese
sostenute nelle fasi di prima emergenza, ivi comprese quelle relative
al ripristino di mezzi e materiali nonche’ gli oneri relativi alle
prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia,
dall’Ufficio territoriale del Governo di Messina, dalla regione
siciliana, dalla provincia di Messina, dalla Croce Rossa Italiana,
con oneri posti a carico delle risorse di cui all’art. 4.
8. Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera c),
relativo agli edifici privati, il Commissario delegato, sentite le
comunita’ locali coinvolte, quanto alla lettera a), definisce:
a) le condizioni per il ripristino e/o ricostruzione ovvero la
delocalizzazione degli immobili in base alle prescrizioni normative
vigenti, all’economicita’ dell’intervento da porre in essere ed alle
esigenze derivanti dal mantenimento della coerenza edilizia
complessiva dell’area colpita dagli eventi, purche’ in regola con la
vigente normativa edilizia;
b) il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la
concessione di contributi in favore della popolazione le cui unita’
immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi.
9. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le
opere necessarie a rimuovere i rischi ed a prevenire il ripetersi di
danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di
eventi analoghi a quelli verificatisi, nonche’ le piu’ urgenti
indagini e attivita’ progettuali per avviare il riassetto
idrogeologico delle aree interessate.
10. Il Commissario delegato, per le attivita’ di cui alla presente
ordinanza si avvale degli Uffici regionali, nonche’ della
collaborazione degli Enti pubblici anche locali e delle
Amministrazioni periferiche dello Stato.
11. Il Commissario delegato e’ autorizzato ad avvalersi di quattro
consulenti, dal medesimo designati, aventi specifica competenza nelle
materie di interesse della presente ordinanza. Con separato
provvedimento del Commissario delegato, d’intesa con il Dipartimento
della protezione civile, verra’ definito il compenso da corrispondere
ai predetti consulenti, con oneri posti a carico dell’art. 4.
12. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri verranno definite le ulteriori iniziative in favore della
popolazione colpita dagli eventi calamitosi per il definitivo ritorno
alle normali condizioni di vita.
13. Il Commissario delegato assicura, altresi’, la gestione
unitaria delle iniziative previste dalla presente ordinanza con
quelle di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3668 del 17 aprile 2008, anche rimodulando la pianificazione degli
interventi ed avvalendosi delle risorse ancora disponibili ai sensi
dell’art. 3 della medesima ordinanza. A far data dalla pubblicazione
del presente provvedimento cessano le funzioni del Commissario
delegato nominato ai sensi dell’art. 1, comma 1 della citata
ordinanza n. 3668/2008.

Art. 2.

1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato, ove non sia possibile
l’utilizzazione delle strutture pubbliche, puo’ affidare la
progettazione a liberi professionisti e strutture private,
avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all’art. 5.
2. Il Commissario delegato puo’, ove ritenuto necessario, indire
Conferenze dei servizi, entro sette giorni dall’acquisizione della
disponibilita’ dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il
rappresentante di un’amministrazione invitata risulti assente, o non
dotato di idoneo potere di rappresentanza, la Conferenza e’ comunque
legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di
Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al
fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita’, la determinazione
e’ subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 11 della legge 11
febbraio 2005, n. 15, all’assenso del Ministero competente o
dell’assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia
stato espresso dall’amministrazione statale o dall’amministrazione
regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla
richiesta.
3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza
di servizi di cui al comma precedente, in deroga all’art. 17, comma
24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi
di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato una volta
emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni
altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza
e del verbale d’immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti
alle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in
occasione degli eventi citati in premessa, nonche’ al rimborso degli
oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari
stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso e’ effettuato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 4.

1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi
all’attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si
avvale delle seguenti risorse:
quanto a euro 20.000.000,00 a carico delle risorse assegnate alla
regione Siciliana nell’ambito dei fondi FAS 2000/2006 e PAR-FAS
2007-2013;
quanto a euro 1.096.583,00 a carico del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare a valere sulla disponibilita’
in conto residui di lettera F – esercizio finanziario 2008 – capitolo
7082, macroaggregato 1.2.6, missione 18, programma 3;
quanto a euro 18.903.417.00 a carico del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare a valere sulla disponibilita’
del capitolo 7082, macroaggregato 1.2.6, missione 18, programma 3,
esercizio finanziario 2009;
quanto a euro 20.000.000,00 a carico del Fondo della protezione
civile appositamente integrato dal Ministero dell’economia e delle
finanze.
2. Il Commissario delegato e’ altresi’ autorizzato ad utilizzare le
eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi
comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o
destinati per le finalita’ di cui alla presente ordinanza.
3. Per l’utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e’
autorizzata l’apertura di una apposita contabilita’ speciale
intestata al Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato e’ tenuto a rendicontare le entrate e le
spese sostenute ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.

Art. 5. 1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006 e della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la normativa regionale; legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, art. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 4, 7-bis, 7-ter, 14, 14-bis, 14-ter, 16, 17, 18-quater, 18-quinquies, 19, 20, 21, 24, 24-bis, 24-ter, 32 e 34; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Ai fini del definitivo recupero e/o smaltimento dei materiali
provenienti dal crollo degli edifici nonche’ quelli provenienti dalle
demolizioni degli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi, il
Commissario delegato, d’intesa con l’Agenzia regionale per i rifiuti
e le acque (ARRA – Sicilia), provvede all’individuazione di appositi
siti di stoccaggio provvisorio in deroga agli articoli 190 e 208 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, comunque, nel rispetto
della normativa comunitaria, definendo con ISPRA ed ARPA Sicilia le
modalita’ tecniche di gestione dei menzionati materiali.
2. Ai fini dello stoccaggio provvisorio i materiali di cui al comma
1 sono classificati, ai sensi dell’allegato D della parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con
codice CER 20.03.99.
3. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il
produttore dei rifiuti, in deroga all’art. 183, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono i comuni di cui
all’art. 1, comma 2, che comunicano al Commissario delegato i dati
relativi alle attivita’ di raccolta, trasporto, selezione, recupero e
smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendicontano i relativi
oneri.
4. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni
dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma
1, presenti su aree pubbliche o private, da parte di soggetti in
possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle
procedure di cui all’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti
pericolosi, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a
tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
5. Nelle more della definitiva allocazione ai sensi dell’art. 186,
comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e,
comunque, previa verifica delle caratteristiche ambientali, il
Commissario delegato, d’intesa con l’Agenzia regionale per i rifiuti
e le acque (ARRA – Sicilia) ed Arpa Sicilia, provvede
all’individuazione di siti di deposito dei detriti derivanti dalla
situazione emergenziale che ha interessato aree, agricole o
forestali, esterne ai centri abitati.

Art. 7. 1. Il Commissario delegato e’ autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita’ da destinare all’attuazione delle iniziative necessarie per fronteggiare l’emergenza, anche derivanti dall’invio di messaggi SMS – short message service – attraverso le reti di telefonia mobile, che sono assimilati alle operazioni di cui all’art. 14, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni. Piu’ in particolare il Commissario delegato e’ autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dalla catastrofe. 2. In relazione all’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita’ di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi sono comunicate al Commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalita’ analoga comunicazione e’ effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpito dagli eventi ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi. 3. Il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell’art. 13 del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, promuove la messa a disposizione di servizi di diffusione, attraverso il canale Isoradio, di informazioni di pubblica utilita’ con particolare riferimento alle reti di viabilita’ e di trasporto.

Art. 8. 1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e’ autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita’, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita’, il contributo medesimo e’ stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta’ superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita’ non inferiore al 67%, e’ concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e’ autorizzato, laddove non sia stata possibile l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita’. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-16&task=dettaglio&numgu=241&redaz=09A12195&tmstp=1256290992224