MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 16 luglio 2009 Modalita’ di contribuzione nel settore dell’edilizia, per l’anno 2009.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 14-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
prevede che i datori di lavoro esercenti attivita’ edile sono tenuti
al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale
sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti
collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo
stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull’ammontare di
dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della
previdenza sociale ed all’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro
di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una
riduzione del 9,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come
sostituito dall’art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo
procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di
cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita’ che, con decreto
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata
per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato
comma 2;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2008, con il quale, per
l’anno 2008, la riduzione di cui al citato comma 2 e’ stata fissata
all’11,50 per cento;
Tenuto conto che dalle rilevazioni elaborate dagli Enti interessati
sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di
applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge
n. 341 del 1995, si rileva, rispetto al periodo precedente, un
aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito
contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva;
Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di
confermare, per l’anno 2009, la riduzione di cui al citato comma 2
dell’art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell’11,50 per
cento ;
Visto l’art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Decreta:

La riduzione prevista dall’art. 29, comma 2, del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, e’ confermata, per l’anno 2009, nella misura
dell’11,50 per cento.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

Il direttore generale
per le politiche previdenziali
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Geroldi

Il Ragioniere Generale dello Stato
del Ministero dell’economia
e delle finanze
Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi della
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 366

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://apps.facebook.com/restaurantcity/?pf_ref=x1020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 24 settembre 2009 Apertura dello sportello FIT con i fondi PON ricerca e competitivita’, nelle aree dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 14-10-2009

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
che istituisce presso il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato il Fondo speciale rotativo per l’innovazione
tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita’ dei ricercatori»;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, contenente direttive per la
concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per
l’innovazione tecnologica;
Vista la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle
attivita’ produttive, che individua i soggetti gestori per
l’istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 46;
Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e
Competitivita’ 2007 – 2013 per le regioni dell’obiettivo Convergenza
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6882 del 21
dicembre 2007 ed in particolare gli obiettivi operativi 4.1.1.3 «Aree
tecnologico-produttive per la competitivita’ del Sistema (Azione 2
“Progetti di Innovazione per la valorizzazione delle specifiche
potenzialita’ delle aree Convergenza”) e 4.2.1.1
“Rafforzamento del sistema produttivo” (Azione 1
“Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del
sistema produttivo”)» previsti rispettivamente dagli Assi
prioritari 1 e 2 del medesimo PON;
Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo
economico relativo all’adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001
alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere il riposizionamento competitivo del
sistema produttivo e la valorizzazione delle specifiche competenze
delle aree dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia,
Sicilia), gli interventi di cui al presente decreto sono destinati ad
agevolare programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti
eventualmente anche attivita’ non preponderanti di ricerca
industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo e
riferiti a unita’ produttive ubicate nei territori dell’obiettivo
Convergenza, per i quali almeno il 75% dei costi riconosciuti
ammissibili sia sostenuto nell’ambito delle medesime unita’
produttive.
2. Ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), per attivita’ di
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s’intendono quelle
rivolte rispettivamente:
a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende
la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la
ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie
generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale
mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota
e dimostrativi, nonche’ di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti,
processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a
prodotti e processi produttivi purche’ tali interventi comportino
sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello
sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per
scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti
tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e’ necessariamente
il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’
troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e
di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di
dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la
deduzione dei redditi, cosi’ generati, dai costi ammissibili. Lo
sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine
o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
3. Le risorse disponibili per l’attuazione degli interventi di cui
al presente decreto sono pari a 200 milioni di Euro, di cui:
a) 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell’Asse 1 del PON
Ricerca e Competitivita’ 2007-2013 e destinate ai programmi di cui
alla lettera a) del successivo art. 3, comma 1;
b) 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell’Asse 2 del
medesimo PON Ricerca e Competitivita’ 2007-2013, destinate ai
programmi di cui alla lettera b) del successivo art. 3, comma 1.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente
decreto tutti i soggetti di cui all’art. 3 della direttiva.

Art. 3. Programmi ammissibili, spese ammissibili e agevolazioni concedibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto: a) programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita’ non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo riferiti ai seguenti settori tecnologici: 1) energia da fonti rinnovabili: sviluppo di impianti e relativi componenti, innovativi e/o a piu’ basso costo, per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 2) efficienza energetica: sviluppo di tecnologie, di componenti e di prodotti innovativi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e per il risparmio energetico; 3) nanotecnologie: sviluppo di soluzioni nanotecnologiche da parte delle imprese appartenenti a tutti i settori potenzialmente utilizzatori; 4) ICT: sviluppo di soluzioni di integrazione sistemica tra produttori di tecnologie dell’informazione della comunicazione e produttori di materiali, in particolare di quelli innovativi. b) programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita’ non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo riferiti a tutti i settori tecnologici con l’esclusione di quelli di cui alla lettera a). 2. Alle agevolazioni possono essere ammessi i programmi comportanti costi non inferiori ad euro 1.000.000,00. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 1, i costi imputabili al programma sostenuti in unita’ produttive non ubicate nei territori delle regioni dell’obiettivo Convergenza non sono ritenuti agevolabili. 3. Con riferimento alla durata dei programmi ammissibili, si applica quanto previsto all’art. 5 della direttiva, fatti salvi eventuali termini di ultimazione piu’ restrittivi imposti dall’utilizzo delle predette risorse comunitarie del PON Ricerca e Competitivita’ 2007-2013. 4. Le agevolazioni sono concesse in relazione ai costi di cui all’art. 5, comma 4 della direttiva, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilita’ delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013. 5. La misura e le modalita’ per la concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dall’art. 4 della direttiva.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le
modalita’ di cui ai successivi commi 5 e 6 a partire dal sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino al
centottantesimo giorno dalla medesima data.
L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del
termine sopra indicato, comportera’ la chiusura anticipata dello
«sportello».
2. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o
successivamente al termine finale di cui al comma 1 non saranno prese
in considerazione.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilita’ finanziarie. Il
Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «Ministero»)
comunichera’, mediante avviso a firma del direttore generale della
Direzione generale per l’incentivazione delle attivita’
imprenditoriali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse e
restituira’, a spese degli istanti che ne facciano richiesta e le cui
domande non siano state soddisfatte, la documentazione dagli stessi
inviata.
4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande
presentate nell’ultimo giorno utile e istruite con esito positivo
sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai
rispettivi costi ritenuti agevolabili. La riduzione proporzionale
dell’agevolazione concedibile operera’ sul contributo alla spesa e,
ove necessario, sul finanziamento agevolato ovvero sul contributo in
conto interessi.
5. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la scheda
tecnica, i cui modelli sono riportati negli allegati 1 e 2 al
presente decreto, devono essere compilati utilizzando esclusivamente,
pena l’invalidita’ della domanda, lo specifico software predisposto
dal Ministero, disponibile all’indirizzo
http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46, secondo le
istruzioni ivi contenute, allegando, in formato elettronico non
modificabile, il Piano di sviluppo del programma secondo lo schema di
cui all’allegato 3 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativa alle dimensioni dell’impresa secondo lo schema di cui
all’allegato 4. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la
scheda tecnica devono essere stampati su carta comune in formato A4,
utilizzando la specifica funzione di stampa prevista dal software; le
relative pagine devono essere poste nella corretta sequenza e rese
solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il
timbro dell’impresa richiedente. Sull’ultima pagina di ciascun
singolo documento deve essere apposta la firma del legale
rappresentante della societa’ o di un suo procuratore speciale con le
modalita’ previste dall’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia del
documento di identita’. La domanda, in bollo e completa degli
allegati previsti, deve essere presentata, pena l’invalidita’, nei
termini di cui al comma 1 e a mezzo raccomandata A/R, al gestore
concessionario prescelto tra quelli indicati nell’allegato 5 al
presente decreto. Quale data di presentazione della domanda si assume
la data di spedizione
6. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da piu’ soggetti,
il modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere
sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
richiedenti, i quali provvederanno a designare uno dei soggetti
medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la
documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con
il Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, al modulo per la
richiesta delle agevolazioni devono essere allegate le schede
tecniche compilate da ciascuno dei soggetti richiedenti.

Art. 6.

Monitoraggio e controlli

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della
Direttiva, i soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte
le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici
disposti dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal
regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di consentire il monitoraggio
dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad
acconsentire ed a favorire lo svolgimento di tutti i controlli
disposti dal Ministero nonche’ dai competenti organi statali, dalla
Commissione europea e da altri organi dell’Unione europea competenti
in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di
verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per
il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito,
in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (CE)
1083/2006, nonche’ dagli artt. 13 e 16 del regolamento (CE)
1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalita’, i tempi e gli
obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita’
di verifica saranno contenute nel decreto di concessione di cui
all’art. 6, comma 8 della direttiva.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad aderire a tutte le forme
di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita’ allo
scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso e’
realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione
dell’art. 69 del regolamento (CE) 1083/2006 e del regolamento (CE)
1828/2006.

Art. 7.

Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente decreto non sono cumulabili
con altre agevolazioni pubbliche, individuate come aiuti di Stato ai
sensi dell’art. 87 del Trattato, concesse per le medesime spese, ivi
incluse quelle concesse a titolo de minimis, secondo quanto previsto
dal regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.

Art. 8. Disposizioni finali Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si applicano le modalita’ e i criteri previsti dalla direttiva. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2009 Il Ministro : Scajola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-14&task=dettaglio&numgu=239&redaz=09A11948&tmstp=1256289216213

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 7 ottobre 2009 Iscrizione, variazione dei prezzi nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 14-10-2009

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla importazione e commercializzazione all’ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull’adeguamento alla
normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti
l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione
nonche’ le attivita’ di accertamento e di controllo delle imposte
riguardante i tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante
l’attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Considerato che l’inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13
luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in
relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni
di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 1° luglio
2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19
dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al
decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;
Viste le istanze con le quali le societa’ British American Tobacco
Italia Spa, Philip Morris Italia Srl, C.T.S. Srl, International
Tobacco Agency Srl, Diadema Spa, Gutab Trading Srl e Manifatture
Sigaro Toscano Spa hanno chiesto l’iscrizione nella tariffa di
vendita di alcuni prodotti di tabacco lavorato;
Vista l’istanza con la quale la societa’ British American Tobacco
Italia Spa ha richiesto di variare il prezzo di vendita di una marca
di sigarette;
Considerato che occorre procedere all’inserimento e alla variazione
di inquadramento di alcune marche di tabacco lavorato, in conformita’
ai prezzi richiesti dalle citate societa’ con le sopraindicate
istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A), allegata al
decreto direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009, alle tabelle B) e D) allegate al
decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, e alla
tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e
successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255
del 2 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite
nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi
prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Art. 2. L'inserimento nella tariffa di vendita della sottoindicata marca di sigarette e' modificato come di seguito riportato: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2009 Il direttore per le accise: Rispoli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 112 Art. 2. L'inserimento nella tariffa di vendita della sottoindicata marca di sigarette e' modificato come di seguito riportato: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2009 Il direttore per le accise: Rispoli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 112 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-14&task=dettaglio&numgu=239&redaz=09A12112&tmstp=1256289216212

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 30 settembre 2009 Variazione di denominazione e di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 14-10-2009

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni,
sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di
monopolio di Stato;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive
modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e
commercializzazione all’ingrosso dei tabacchi lavorati;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull’adeguamento alla
normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti
l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione
nonche’ le attivita’ di accertamento e di controllo delle imposte
riguardante i tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante
attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Considerato che l’inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13
luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in
relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni
di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 1° luglio
2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19
dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al
decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;
Vista l’istanza con la quale la JT International Italia Srl ha
richiesto la modifica della denominazione di una marca di trinciato
per sigarette;
Viste le istanze con le quali la International Tobacco Agency Srl,
la Manifatture Sigaro Toscano Spa e la JT International Italia Srl
hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di
tabacco lavorato;
Considerato che occorre procedere alla variazione dell’inserimento
di alcune marche di tabacco lavorato in conformita’ ai prezzi
richiesti dalle citate scieta’ con le sopraindicate istanze, nella
tariffa di vendita di cui alla tabella A) allegata al decreto
direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
161 del 14 luglio 2009, alla tabella B) allegata al decreto
direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C
allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2
novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della seguente marca di trinciati per sigarette e’
cosi’ modificata:

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Art. 2. L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette, di sigari e di trinciati e' modificato come di seguito riportato: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2009 Il direttore per le accise: Rispoli Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 69 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-14&task=dettaglio&numgu=239&redaz=09A12111&tmstp=1256289216206