MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 23 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Conferimento al consorzio per la valorizzazione e la tutela dei vini a D.O.C. «San Severo», in San Severo, dell’incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull’applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di D.O

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare
gli articoli 19, 20 e 21, concernenti disposizioni sui consorzi
volontari di tutela e consigli interprofessionali per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e’ stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire
l’attivita’ dei consorzi volontari di tutela e dei consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto 5 giugno 2006, con il quale, ai sensi della citata
normativa, e’ stato da ultimo confermato al consorzio per la
valorizzazione e la tutela dei vini a D.O.C. «San Severo», con sede
in San Severo (Foggia), viale Due Giugno n. 166, costituito per la
tutela dei vini a D.O.C «San Severo», l’incarico a svolgere le
funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli
interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;
Vista l’istanza presentata in data 1° giugno 2009 dal citato
consorzio di tutela, intesa ad ottenere l’autorizzazione a svolgere
le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei
riguardi delle denominazioni di origine controllata citate, ai sensi
dell’art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della
documentazione prescritta dall’art. 4 del predetto decreto n.
256/1997;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 15 settembre 2009
sulla predetta richiesta;
Considerato che dall’esame della documentazione prodotta e’
risultato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i
requisiti previsti dall’art. 19, comma 1, lettera a), b), c), d)
della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l’incarico
a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «San Severo», le funzioni
di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull’applicazione
della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di
D.O., ai sensi dell’art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei Vini a D.O.C.
«San Severo», con sede in San Severo (Foggia), viale Due Giugno n.
166, gia’ incaricato con il decreto 5 giugno 2006, richiamato in
premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di
cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine
citata, nonche’ di proposta e di consultazione nei confronti della
pubblica amministrazione, e’ conferito l’incarico a svolgere, nei
riguardi dei vini a D.O.C. «San Severo», le funzioni di vigilanza nei
confronti dei propri affiliati sull’applicazione della normativa di
riferimento nazionale e comunitaria in materia di D.O., ai sensi
dell’art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

Il presente incarico ha la validita’ di tre anni a decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e
comporta per il Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei Vini
a D.O.C. «San Severo», l’obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti
previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento
all’incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le
comunicazioni di cui all’art. 4, paragrafo 5, del decreto
ministeriale n. 256/1997.
Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il
Ministero procedera’ alla verifica della sussistenza dei requisiti di
cui all’art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del
consorzio per la valorizzazione e la tutela dei Vini a D.O.C. «San
Severo» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il
Ministero procedera’ alla sospensione dell’incarico attribuito con
l’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 25 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Riconoscimento, alla sig.ra Diniz Carla Andreia, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell’art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto l’art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998 che estende
l’applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell’Unione
europea in quanto piu’ favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente
l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
Visto l’art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi’ come
modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;
Vista l’istanza del 23 luglio 2008 con la quale la sig.ra Diniz
Carla Andreia, cittadina italiana, nata a Belo Horizonte – Minas
Gerais (Brasile) il 1 ottobre 1969, ha chiesto al Ministero della
giustizia, il riconoscimento del titolo di «formação de psicologo»
rilasciato dal «Centro universitario Newton Paiva» di Belo
Horizonte-MG (Brasile) in data 20 marzo 2000, ai fini dell’esercizio
in Italia della professione di psicologa;
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Ministero della giustizia –
Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della
giustizia civile – Ufficio III – libere professioni;
Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui
all’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del
24 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del
titolo di studio in possesso dell’interessata;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di
«formação de psicologo», rilasciato in data 20 marzo 2000 dal «Centro
universitario Newton Paiva» di Belo Horizonte-MG (Brasile), alla
sig.ra Diniz Carla Andreia, nata a Belo Horizonte-MG (Brasile) il 1
ottobre 1969, cittadina italiana, e’ riconosciuto quale titolo
abilitante all’esercizio in Italia della professione di psicologo.
2. La dott.ssa Diniz Carla Andreia e’ autorizzata ad esercitare in
Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di
«psicologo», successivamente all’iscrizione all’albo degli psicologi,
sez. A dell’ordine territorialmente competente, che provvede ad
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze
linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad
informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2009

Il direttore generale: Leonardi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 15 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009, alla regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, il quale prevede che il Ministro del lavoro della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze puo’ disporre, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita’, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita’ e di
disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali nel limite complessivo di spesa di € 600 milioni di
euro per l’anno 2009 a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 1993, n. 236;
Visto l’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.
2, come modificato dall’art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, il quale prevede la possibilita’, nell’ambito
delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente, di
prorogare, anche senza soluzione di continuita’, i trattamenti gia’
concessi ai sensi dell’art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
Visti, altresi’, i commi 2, 3, 6, 7 dell’art. 7-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione;
Visto l’accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, regioni e province autonome;
Vista la successiva intesa dell’8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 che prevede:
l’assegnazione di 4 miliardi di euro a favore del Fondo sociale
per l’occupazione e formazione, di cui 0,980 miliardi per l’anno
2009;
la ripartizione delle predette risorse complessive in 2,950
miliardi di euro al centro nord e 1,050 al Mezzogiorno;
Visto il decreto interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, con
il quale, in attuazione dell’accordo governativo del 16 aprile 2009,
sono state assegnate alla regione Lombardia risorse finanziarie pari
ad € 70 milioni per la concessione o la proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di
mobilita’, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori
coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale;
Viste le note del 22 e 28 maggio 2009, con le quali la regione
Lombardia chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali un’integrazione alle risorse di cui al capoverso
precedente, in considerazione delle problematiche occupazionali
dell’area di riferimento;
Visto l’allegato accordo governativo del 27 luglio 2009, con il
quale sono state attribuite alla regione Lombardia, ad integrazione
delle risorse di cui all’accordo del 16 aprile 2009, risorse
finanziarie pari ad € 250 milioni per la concessione o proroga in
deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita’, di
disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed
indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’integrazione delle risorse
finanziarie gia’ assegnate con il decreto interministeriale n. 46449
del 7 luglio 2009 per la concessione o proroga in deroga alla vigente
normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria
e/o straordinaria, di mobilita’, di disoccupazione speciale ai
lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella regione Lombardia;
Considerato che, dei 980 milioni di euro assegnati – con delibera
CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 – a valere sul FAS per gli ammortizzatori
sociali in deroga per l’anno 2009, sono stati destinati:
€ 674 milioni alle regioni e province autonome con decreto
interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009;
€ 20 milioni all’intervento, per l’anno 2009, di cui all’art. 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009;
€ 25 milioni al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della
CIGS per cessazione di attivita’, per l’anno 2009, stanziati
dall’art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 78;
€ 40 milioni all’intervento, per l’anno 2009, di cui all’art. 1,
comma 6, del citato decreto-legge n. 78;
Considerato, pertanto, che la residua disponibilita’ sulle risorse
FAS destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009
e’ pari ad € 221;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnate alla regione Lombardia ulteriori risorse finanziarie
pari ad € 250 milioni per la concessione o proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita’, di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione
degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese
ubicate nella regione medesima.

Art. 2.

L’onere aggiuntivo, pari ad € 250 milioni, gravera’:
a) per € 221 milioni sulle risorse FAS destinate – con delibera
CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 – agli ammortizzatori sociali in deroga
per l’anno 2009;
b) per € 29 milioni, a carico del Fondo per l’occupazione, sullo
stanziamento di cui all’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’ finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l’Istituto nazionale della
previdenza sociale e la regione Lombardia sono tenuti a controllare e
monitorare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al
Ministro dell’economia e delle finanze.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli

Il Ministro dell’economia
e delle finanze

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11845&tmstp=1256288754573

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 15 settembre 2009 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le societa’ appartenenti al gruppo Tecnosistemi.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
Visto l’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come modificato dall’art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
Visto l’accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 5 maggio
2009, relativo alle societa’ appartenenti al Gruppo Tecnosistemi per
le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 19,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni, ai fini della concessione della proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla
vigente normativa;
Viste le note delle regioni interessate, con le quali, ad
integrazione del verbale di accordo del 5 maggio 2009, le predette
regioni si assumono l’impegno all’erogazione della propria quota
parte del sostegno al reddito (30%) che sara’ concesso in favore dei
lavoratori delle societa’ appartenenti al Gruppo Tecnosistemi;
Viste le istanze di proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale presentate dalle societa’ appartenenti al
Gruppo Tecnosistemi;
Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro – a carico del fondo
per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni – previsto dall’art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Vista la tabella allegata che individua, tra l’altro, sulla base
dei dati INPS, l’ammontare medio della contribuzione figurativa e del
trattamento CIGS decurtato del 10% per l’ipotesi di prima proroga e
del 30% per l’ipotesi di seconda proroga;
Vista la circolare dell’INPS n. 57 del 13 marzo 2007;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della
proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.
2, come modificato dall’art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e’ autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale, definito
nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un
numero massimo di sessantatre unita’ lavorative della societa’
Tecnosistemi S.p.A., unita’ in Milano, Torino, Roma, Napoli,
Catanzaro, Taranto, Carini, Cagliari.
La misura del predetto trattamento e’ ridotta del 10% per il
periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo
dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009.
A valere sullo stanziamento di cui all’art. 2, comma 36, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l’occupazione viene
imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al
reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente
normativa.
Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR –
regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE
calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima
puo’ essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei
fondi nazionali.
Il trattamento di CIGS, sulla base dell’allegata tabella, da porsi
a carico del Fondo per l’Occupazione e’ determinato sulla base dei
seguenti riferimenti:

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 981.953,28. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 4954477909. Art. 2. Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un numero massimo di nove unita' lavorative della societa' Eudosia S.p.A., unita' in Milano e Sale (Alessandria). La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'Occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 140.279,04. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 49533499150. Art. 3. Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un numero massimo di centodue unita' lavorative della societa' Tecno Field Services (TFS), unita' in Milano, Torino, Genova, Padova, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Taranto, Catanzaro, Palermo e Cagliari. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'Occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.589.829,12. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 4963747642. Art. 4. Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un numero massimo di dieci unita' lavorative della societa' Tecnosistemi Facility Management (TFM), unita' in Milano, Torino, Roma e Napoli. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 155.865,60. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 4960726637. Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11843&tmstp=1256279374251 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.