DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 14-10-2009

testo in vigore dal: 15-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (Legge comunitaria 2007) con cui e’ stata conferita delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie; Vista la legge del 15 febbraio 1963, n. 281, recante disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205; Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, ed in particolare l’articolo 30; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 marzo 2001, n. 49; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare; Viste le linee guida emanate dal Ministero della salute con nota del 27 aprile 2007, prot. DGSA.VII/3298/P in materia di importazioni ed esportazioni di additivi, premiscele e mangimi che li contengono non conformi alle norme UE; Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 marzo 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi di seguito denominato: «regolamento». 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE)
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’art. 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56,
supplemento ordinario, cosi’ recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). –
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia’ previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1, e’ esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all’art.
2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l’espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita’ e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’art. 1.».
– La legge del 15 febbraio 1963, n. 281, e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82.
– La legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento
ordinario.
– Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n.
306, supplemento ordinario.
– Il regolamento (CE) n. 183/2005 e’ pubblicato nella
G.U.C.E. 8 febbraio 2005, n. L 35.
– La legge 9 marzo 2001, n. 49, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59.
– Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
– Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n.
261, supplemento ordinario.
Nota all’art. 1:
– Per il regolamento (CE) n. 183/2005, vedi note alle
premesse.

Art. 2.

Autorita’ competente

1. Le Autorita’ competenti di cui al presente decreto sono il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le
regioni, le province autonome e le Aziende unita’ sanitarie locali,
negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 3.

Violazioni relative alla registrazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi che non effettua la notifica all’autorita’ competente ai
fini della registrazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a),
del regolamento, e’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi che non fornisce all’autorita’ competente le informazioni
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), del regolamento entro 30
giorni dalla variazione, e’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato l’operatore del settore dei
mangimi che continua la propria attivita’ anche in caso di
sospensione o revoca della registrazione da parte dell’autorita’
competente di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento e’ soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000
a euro 18.000.

Art. 4. Violazioni relative al riconoscimento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore dei mangimi che esercita una o piu’ attivita’ di cui all’articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b), c), del regolamento, senza il prescritto riconoscimento da parte dell’autorita’ competente, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore dei mangimi che non comunica all’autorita’ competente qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nelle attivita’, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b) e c), del regolamento, compresa l’eventuale chiusura, entro trenta giorni dalla variazione, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.700 a euro 10.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore dei mangimi che continua la propria attivita’ anche in caso di sospensione o revoca del riconoscimento di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.

Art. 5.

Violazioni relative ad obblighi specifici

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni
correlate che non rispetta i requisiti generali di cui all’Allegato –
Parte A, Allegato I, del regolamento e’ soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione
primaria ed operazioni correlate, che non rispetta i requisiti
generali di cui all’Allegato II del regolamento e’ soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 3.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione
primaria ed operazioni correlate, che omette di predisporre le
procedure di autocontrollo o che non fornisce prova all’autorita’
competente della loro predisposizione ai sensi degli articoli 6 e 7
del regolamento, e’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’allevatore che non si
conforma alle disposizioni di cui all’allegato III del regolamento,
per l’alimentazione di animali produttori di alimenti e’ soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a
euro 1.500.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi che viola le prescrizioni dell’articolo 5, comma 6, del
regolamento, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
6. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo, quando accerta la violazione di una
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l’autorita’
competente per i controlli fissa un termine entro il quale
l’operatore del settore dei mangimi deve adeguarsi alle prescrizioni
del regolamento. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato,
l’operatore del settore dei mangimi e’ soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

Art. 6.

Violazioni relative alle importazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore
dei mangimi che importa mangimi da Paesi terzi in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento, e’
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 30.000.

Art. 7.

Sanzioni accessorie

1. Per le violazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente
decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre
all’autorita’ competente per la registrazione o il riconoscimento
l’adozione del provvedimento di immediata sospensione della
registrazione o del riconoscimento di cui all’articolo 14 del
regolamento, da comunicare all’interessato.
2. La sospensione della registrazione o del riconoscimento di uno
stabilimento termina con l’avvenuto adeguamento dello stesso ai
requisiti previsti dal regolamento e non puo’ comunque eccedere i
dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo
provvedimento.
3. In presenza di gravi e reiterate violazioni di cui al comma 1 e
nei casi previsti dall’articolo 15 del regolamento, la registrazione
o il riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 5 e 10 del
regolamento sono revocate.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita’ previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende
unita’ sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle proprie
competenze, all’accertamento delle violazioni amministrative e alla
irrogazione delle relative sanzioni.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti
di autonomia e le relative norme di attuazione.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e le disposizioni ivi contenute, nonche’ le
eventuali successive modifiche, sono notificate, ai sensi
dell’articolo 30 del regolamento, alla Commissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2009

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell’esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Alfano, Ministro della giustizia
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-14&task=dettaglio&numgu=239&redaz=009G0151&tmstp=1256289216204

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 29 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Proroga dei termini dell’attivita’ di controllo, effettuata dal personale degli uffici periferici del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sugli operatori iscritti negli elenchi degli organismi denominati ABC Fratelli Bartolomeo s.s. ed Ecosystem International Certificazioni Srl.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
della tutela della qualita’ e della repressione frodi
dei prodotti agro-alimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere
dal 1° gennaio 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre
2008 recante modalita’ di applicazione del Regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio relativo alla produzione ed all’etichettatura
dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica,
l’etichettatura e i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita’
di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto riguarda l’introduzione di modalita’ di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura
biologica;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente
l’attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo
biologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il combinato disposto dall’art. 27, punto 5, lettera c e
dall’art. 42 del Regolamento (CE) n. 834/07, secondo cui, dal 1°
gennaio 2009, gli organismi di controllo operanti nel settore delle
produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo
la versione piu’ recente della norma europea UNI CEI EN 45011 Ed.
1999 o della guida ISO 65;
Visti i decreti del 23 dicembre 2008 di revoca dell’autorizzazione
agli organismi di controllo ABC Fratelli Bartolomeo s.s., Ecosystem
International Certificazioni S.r.l., Sidel Cab S.p.A., Biozoo S.r.l.
e ANCCP S.r.l. ad esercitare l’attivita’ di controllo sul metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visti i decreti del 23 giugno 2009 di autorizzazione agli organismi
di controllo «Biozoo S.r.l.» e «ANCCP S.r.l.» ad effettuare i
controlli sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o
importano da un paese terzo prodotti di cui all’art. 1, comma 2 del
Regolamento (CE) n. 834/2007, e ad eseguire la certificazione nel
settore dell’agricoltura biologica;
Visto il decreto del 25 giugno 2009 di proroga al 30 settembre 2009
dei termini dell’attivita’ di controllo effettuata dal personale
degli uffici periferici dell’Ispettorato Centrale per il Controllo
della qualita’ dei prodotti agroalimentari sugli operatori iscritti
al 31 dicembre 2009 negli elenchi degli organismi denominati ABC
Fratelli Bartolomeo s.s., Ecosystem International Certificazioni Srl
e Sidel cab S.p.A. che al 30 giugno 2009 non abbiano ancora richiesto
il passaggio ad altro Organismo di controllo;
Visto il decreto del 24 settembre 2009 di autorizzazione
all’Organismo di controllo «SIDEL S.p.A.» ad esercitare l’attivita’
di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano
o importano da un paese terzo prodotti biologici o che immettono tali
prodotti sul mercato;
Vista la richiesta di proroga dei termini dell’attivita’ di
controllo effettuata dal personale degli Uffici periferici del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e
della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, presentata da
ABC Fratelli Bartolomeo s.s.;
Considerato che agli atti di questo ufficio risulta che gli
Organismi di controllo ABC Fratelli Bartolomeo s.s. ed Ecosystem
International Certificazioni Srl hanno presentato istanza di
accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011 e la relativa istruttoria
e’ in fase di svolgimento;
Considerata l’opportunita’ di garantire la continuita’ delle
ispezioni e della certificazione nel settore delle produzioni
biologiche per gli operatori che al 31 dicembre 2008 erano sottoposti
al controllo degli Organismi di controllo ABC Fratelli Bartolomeo
s.s. ed Ecosystem International Certificazioni Srl e che al 30
settembre 2009, non avendo richiesto il passaggio ad un altro
Organismo autorizzato, risultano sottoposti al controllo degli uffici
periferici del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Negli articoli 4 e 5 dei decreti del 23 dicembre 2008 di revoca
dell’autorizzazione ad ABC Fratelli Bartolomeo s.s. ed Ecosystem
International Certificazioni Srl ad esercitare l’attivita’ di
controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed
alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari, la data del 30 giugno 2009, gia’ sostituita con la data
del 30 settembre 2009 con decreto del 25 giugno 2009, e’
ulteriormente sostituita con la data del 31 dicembre 2009.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della
sua emanazione ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

L’ispettore generale capo: Serino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11846&tmstp=1256288754577

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 24 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Modifica del decreto 25 marzo 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Vulture» per la quale e’ stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il decreto 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – serie generale – n. 78 del 5 aprile 2005
relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla denominazione «Vulture» per la quale e’ stata inviata istanza
alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di
origine protetta;
Vista la nota del 17 settembre 2009, con la quale il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la
documentazione relativa alla domanda di registrazione della
denominazione «Vulture» modificata in accoglimento delle richieste
della Commissione UE, che annulla e sostituisce quella
precedentemente trasmessa con la nota del 9 marzo 2005, numero di
protocollo 61661;
Ritenuta la necessita’ di riferire la protezione transitoria a
livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in
accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con decreto 25 marzo 2005 alla denominazione «Vulture» per la quale
e’ stata inviata istanza alla Commissione europea per la
registrazione come denominazione di origine protetta, e’ riservata al
prodotto ottenuto in conformita’ al disciplinare di produzione
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all’indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11800&tmstp=1256288754576

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 24 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Modifica del decreto 6 agosto 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del discipliare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino», registrata con regolamento (CE) n. 1236/96 della Commissione del 1 luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il decreto 6 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (serie generale) n. 199 del 25 agosto 2004,
relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino»
registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1°
luglio 1996;
Visto il decreto 27 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 132 del 10
giugno 2009, che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio
accordata con il suddetto decreto del 6 agosto 2004, al prodotto
ottenuto in conformita’ al disciplinare di produzione trasmesso
all’organo comunitario con nota del 15 maggio 2009, numero di
protocollo 7638;
Vista la nota del 21 settembre 2009, con la quale il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso il
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino» modificato in
accoglimento delle richieste della Commissione UE che annulla e
sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 15
maggio 2009, numero di protocollo 7638;
Ritenuta la necessita’ di riferire la protezione transitoria a
livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in
accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al
competente organo comunitario con la citata nota del 21 settembre
2009;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con decreto 6 agosto 2004 alla modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro S.
Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino», registrata con regolamento (CE)
n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, e’ riservata al
prodotto ottenuto in conformita’ al disciplinare di produzione
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all’indirizzo
www.politicheagricole.gov.it
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11799&tmstp=1256288754575