Corte Costituzionale, ordinanza n. 256/2009 del 23/07/2009 Estradizione – Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Applicazione di misure cautelari – Impugnazione di fronte al Tribunale del riesame – Preclusione.

ORDINANZA N. 256

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promosso dal Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, nel procedimento penale a carico di C. A. ed altri con ordinanza del 7 gennaio 2008, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima seria speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 gennaio 2008 (r.o. n. 118 del 2008), il Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui «preclude l’impugnazione della misura cautelare imposta di fronte al tribunale del riesame competente»;

che il rimettente riferisce che nei confronti di C. A., cittadino moldavo, C. A., cittadino moldavo, R. N., cittadino moldavo, e I. R., cittadino russo, indagati in Austria per il reato di furto, l’Autorità giudiziaria austriaca aveva emesso ordine di cattura, avviando, al contempo, la procedura prevista per il «mandato di arresto europeo»;

che, essendo stata effettuata dall’Autorità austriaca segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS), i predetti cittadini stranieri erano stati arrestati dalla polizia giudiziaria e messi a disposizione della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che, in data 6 dicembre 2007, a seguito dell’interrogatorio da parte del presidente, aveva convalidato l’arresto e adottato autonomo provvedimento di applicazione della custodia cautelare in carcere;

che, nella successiva udienza del 19 dicembre 2007, il collegio aveva deliberato una nuova convalida degli arresti e fissata udienza al 24 gennaio 2008 per decidere sulla consegna ai sensi dell’art. 17 della citata legge n. 69 del 2005;

che avverso i provvedimenti della Corte di appello gli arrestati avevano proposto richiesta di riesame innanzi al Tribunale rimettente;

che, ad avviso di questo giudice, la questione sarebbe rilevante poiché, avendo la Corte di cassazione, in due precedenti sentenze (n. 45252 del 2005 e n. 17170 del 2007), escluso la proponibilità del riesame avverso i provvedimenti applicativi di misure coercitive adottate nel corso della procedura per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, il giudizio non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale prospettata;

che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, il giudice rimettente assume che l’art. 22 della legge n. 69 del 2005 ha previsto, attraverso il ricorso alla Corte di cassazione, la quale decide, anche nel merito, entro quindici giorni dalla ricezione degli atti, un’autonoma procedura per impugnare «i provvedimenti che decidono sulla consegna della persona interessata»;

che la Corte di cassazione interpreterebbe tale norma nel senso di escludere che sia proponibile ricorso al tribunale del riesame;

che si tratterebbe di interpretazione non condivisibile, perché «frutto della sussunzione, sic et simpliciter, dell’istituto del mandato di arresto europeo nell’istituto dell’estradizione», laddove nella procedura passiva di consegna per il mandato d’arresto europeo sarebbero, in realtà, individuabili due distinti momenti, in quanto «al tradizionale provvedimento di consegna allo Stato estero, regolato dal codice di procedura penale, si affianca l’applicazione di una misura cautelare che, a differenza dell’estradizione del cittadino già detenuto, incide su diritti fondamentali dei cittadini»;

che, pertanto, l’art. 22 della legge n. 69 del 2005, impedendo a chi è arrestato in forza di un mandato di arresto europeo di far valutare la propria posizione dal tribunale del riesame, violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost., ponendosi in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa;

che, in particolare, l’esclusione dell’impugnazione al tribunale del riesame determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla persona sottoposta a custodia cautelare con un’ordinanza emessa dall’Autorità italiana nel corso di un procedimento interno, sia perché i termini previsti dalla legge per la decisione della Corte di cassazione sullo status libertatis sono più lunghi rispetto a quelli previsti per il tribunale del riesame, sia perché maggiori sono i costi legali previsti per il ricorso in cassazione;

che ulteriore disparità di trattamento – oltre che violazione del diritto di difesa – sarebbero prodotte dalla privazione di un grado di giudizio per chi è sottoposto a misura cautelare nella procedura di consegna per il mandato d’arresto europeo e che dispone di un solo controllo di merito, rispetto a chi vi è sottoposto nel corso di un procedimento interno e che dispone del mezzo d’impugnazione del riesame al tribunale; né varrebbe, a ripristinare l’equilibrio, «l’artificio di far giudicare la Cassazione sia nel merito che sul diritto», essendo pur sempre mancanti i tre gradi di giudizio;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il Tribunale a quo è chiamato a pronunciarsi su una richiesta di riesame proposta nei confronti di una ordinanza applicativa di misura coercitiva adottata, nel corso di una procedura per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, di seguito alla convalida dell’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 69 del 2005;

che l’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari emessi nel corso della procedura per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è disciplinata dall’art. 9, comma 7, della medesima legge n. 69 del 2005, secondo cui «si applicano le disposizioni dell’articolo 719 del codice di procedura penale» in tema di procedura di estradizione passiva, ove si prevede che in questi casi sia proponibile solo il «ricorso per cassazione per violazione di legge»;

che, tuttavia, il Tribunale rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità non la citata norma dell’art. 9, ma la norma dell’art. 22 della stessa legge, della quale non deve fare applicazione, in quanto disciplina altra specie di ricorso per cassazione, quello cioè previsto nei confronti dei provvedimenti che decidono sulla consegna;

che i due ricorsi sono ben distinti tra loro, quanto a finalità, oggetto e ambito di proponibilità, avendo il primo ad oggetto provvedimenti limitativi della libertà personale di natura cautelare, emessi nel corso della procedura per soddisfare specifiche esigenze cautelari della medesima (essenzialmente il pericolo che la persona richiesta si sottragga all’eventuale provvedimento di consegna) e potendo essere proposto solo per violazione di legge; mentre il secondo ha ad oggetto il provvedimento che, decidendo sulla richiesta di consegna avanzata dall’Autorità estera mediante il mandato d’arresto europeo, rappresenta l’atto conclusivo della procedura, ed è proponibile anche per il merito;

che – a prescindere da ogni altro possibile rilievo – la fallace individuazione della norma oggetto di censura comporta, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis, ordinanze n. 79 del 2008, n. 461, n. 459 e n. 384 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=256&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=

Corte Costituzionale, sentenza n. 254/2009 del 23/07/2009 Ambiente – Codice dell’ambiente emanato in attuazione della delega

SENTENZA N. 254

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

Considerato in diritto

1. – Le Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia hanno proposto in via principale, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5 e 7, e 132 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

Stante la loro connessione oggettiva, i suddetti ricorsi devono essere riuniti ai fini di un’unica pronuncia.

2. – Riservata ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i medesimi ricorsi, in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento in giudizio dell’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a., in applicazione dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il giudizio di costituzionalità in via principale si svolge «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale» (da ultimo, sentenza n. 405 del 2008).

3. – Le norme impugnate appartengono alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, intitolata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche» e, in particolare, alla sua sezione II «Tutela delle acque dall’inquinamento».

Tutte le predette disposizioni sono riconducibili alla materia «tutela dell’ambiente».

Si tratta, infatti, di disposizioni aventi finalità di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, risanamento dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello stato delle acque, perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate, mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. Sono scopi che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque.

4. – Passando all’esame delle singole questioni, la Regione Piemonte impugna gli artt. 117 (che disciplina il piano di gestione) e 121 (che disciplina il piano di tutela delle acque) del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., e dei princìpi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione anche sotto l’aspetto della violazione di princìpi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali.

Ad avviso della ricorrente i predetti parametri costituzionali sarebbero violati per due ordini di motivi.

L’art. 121 prevede la definizione degli obiettivi a scala di distretto da parte dell’Autorità di bacino entro il 31 dicembre 2006 nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento e l’adozione, entro il 31 dicembre 2007, da parte delle Regioni e sulla base degli obiettivi fissati dall’Autorità di bacino, del piano regionale di tutela delle acque, sottoposto alla verifica del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché al parere vincolante dell’Autorità di bacino e da approvare definitivamente dalla Regione entro il 31 dicembre 2008. Il successivo art. 122 stabilisce che le Regioni provvedano affinché siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico: il calendario ed il programma di lavoro per la presentazione del piano, almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce; una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell’ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce; copia del progetto del piano di tutela, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce. Dall’esame contestuale delle due norme discenderebbe: a) l’intrinseca contraddittorietà, la sostanziale inottemperanza alla direttiva 2000/60/CE, l’ingiustificata innovazione del quadro normativo ed amministrativo vigente; b) il contrasto con i principi della legge di delega indicati nel primo motivo del ricorso (e cioè: emanazione di decreti legislativi finalizzati ai soli scopi di riordino, coordinamento ed integrazione della disciplina previgente, rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali, corretta applicazione del principio di sussidiarietà, attuazione della disciplina comunitaria) ed altresì dell’ulteriore criterio direttivo dell’«adozione di misure che assicurino la tempestività e l’efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale».

Inoltre, a giudizio della ricorrente, riducendosi il piano di tutela a piano di settore attuativo del piano di gestione adottato dall’Autorità di bacino distrettuale: a) si priva il primo della forza che – nel previgente sistema – gli derivava dall’essere stralcio del piano di bacino e quindi sovraordinato alle pianificazioni di settore; b) si determina un «declassamento» della pianificazione regionale a favore di quella di bacino che è lesivo del principio di sussidiarietà. Tale declassamento, inoltre, è irragionevole, sia in considerazione dell’inutile sovrapposizione che si crea tra strumenti di pianificazione che hanno, tra l’altro, tempi di approvazione tra loro assolutamente incongruenti, sia con riferimento al fatto che il necessario approccio unitario e sistemico è sufficientemente garantito dalla fissazione da parte delle Autorità di bacino degli obiettivi su scala di distretto e delle priorità degli interventi, nonché dal parere vincolante che le stesse debbono esprimere sulla conformità dei piani di tutela regionali ai predetti obiettivi e priorità.

4.1. – La questione sollevata rispetto all’art. 117 del d.lgs. n. 152 del 2006 è inammissibile, perché non sorretta da specifica motivazione. Infatti gli argomenti svolti dalla Regione Piemonte si riferiscono tutti al solo art. 121 del medesimo decreto legislativo.

4.2. – Inammissibile è anche la questione sollevata nei confronti dell’art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006 in riferimento agli artt. 5, 97, 114, 117, 119 e 120 Cost., perché nessuno dei motivi indicati dalla ricorrente può essere ricondotto a tali parametri costituzionali, attenendo, invece, agli artt. 3, 76 e 118 della Costituzione.

4.3. – La questione è inammissibile anche con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 76 Cost., perché l’asserita lesione di tale parametro è motivata con l’impossibilità di coordinare tra loro i termini previsti dall’art. 121 e quelli previsti dal successivo art. 122, ma la ricorrente non indica i motivi per i quali la pretesa violazione – sotto questo aspetto – dell’art. 76 ridonderebbe in lesione di prerogative che la Costituzione riconosce alle Regioni.

4.4. – Con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 3 e 118 Cost., la questione, invece, non è fondata.

In effetti, i dubbi sulla funzionalità del sistema di pianificazione sorgerebbero proprio dalla collocazione del piano di tutela delle acque allo stesso livello del piano di bacino e di quello di gestione, come preteso dalla ricorrente. Una simile scelta, infatti, introdurrebbe elementi di frammentazione nel sistema di pianificazione disciplinato dal d.lgs. n. 152 del 2006.

Quest’ultimo, all’art. 54, adotta le stesse definizioni di “bacino idrografico”, “sottobacino” e “distretto idrografico” enunciate nella direttiva 2000/60/CE, secondo cui “bacino idrografico” è il «territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce», “sottobacino” è il «territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d’acqua» e “distretto idrografico” è la «area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere».

Il d.lgs. n. 152 del 2006, prevede poi, quali strumenti di pianificazione: il piano di bacino distrettuale (art. 65), il piano di gestione (art. 117) ed il piano di tutela delle acque (art. 121).

Il piano di bacino distrettuale è definito dall’art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006 come «piano territoriale di settore» e «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato». La procedura per la sua emanazione è la seguente: la Conferenza istituzionale permanente (organo dell’Autorità di bacino composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni il cui territorio è compreso nel distretto idrografico di cui si tratta) stabilisce indirizzi, metodi e criteri; l’Autorità di bacino redige il piano di bacino; la Conferenza istituzionale permanente lo adotta ed infine esso è approvato con d.P.C.m. (artt. 65 e 66).

Il piano di gestione è definito dall’art. 117 come «articolazione interna del Piano di bacino distrettuale» e «piano stralcio del Piano di bacino» medesimo. È emanato con la stessa procedura e dalle stesse autorità già viste a proposito del piano di bacino. Esso, dunque, si pone sullo stesso piano giuridico del piano di bacino, concerne lo stesso ambito territoriale e si distingue dal piano di bacino perché ha ad oggetto esclusivamente la tutela delle acque (e non anche del suolo).

Infine, il piano di tutela delle acque è definito dall’art. 121 come «specifico piano di settore» e concerne il singolo bacino idrografico. La procedura per la sua emanazione è la seguente: l’Autorità di bacino definisce gli obiettivi su scala di distretto; la Regione adotta il piano; questo è trasmesso al Ministero dell’ambiente ed all’Autorità di bacino per le verifiche di competenza; le Regioni approvano il piano.

Orbene, se i piani di tutela delle acque fossero stati qualificati come piani stralcio della pianificazione di bacino, essi avrebbero rischiato di sostituirsi irragionevolmente – per quanto di loro competenza, e cioè per la tutela delle acque – ai piani di bacino, svuotandoli di importanza e compromettendo così la coerenza del complessivo sistema ideato dal legislatore (non è inutile ricordare che la stessa direttiva 2000/60/CE, all’art. 2, concepisce il distretto idrografico come «principale unità per la gestione dei bacini idrografici»).

5. – La Regione Calabria propone, in riferimento all’art. 118 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 119 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui attribuisce il compito di attuare le politiche dei prezzi dell’acqua alle «Autorità competenti», e dell’art. 121, comma 4, lettera h), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non specifica i soggetti competenti a dare attuazione alle disposizioni di cui allo stesso art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici.

Ad avviso della ricorrente, la lesione del menzionato parametro costituzionale deriverebbe dalla genericità dell’espressione «Autorità competenti» (tale da ingenerare incertezza in ordine all’effettiva titolarità dei poteri in questione) e dal fatto che, se la predetta espressione non fosse interpretabile come equivalente a «Regioni e Province autonome», le norme impugnate comporterebbero la sottrazione a Regioni e Province autonome di attività amministrative di loro competenza.

5.1. – La questione non è fondata, poiché le due disposizioni censurate non hanno la potenzialità lesiva che la ricorrente attribuisce loro.

In effetti, esse nulla dicono a proposito della distribuzione delle competenze in materia di politiche dei prezzi dell’acqua. Sono evidentemente altre le norme che individuano le autorità titolari del potere di fissare quei prezzi. Le norme in oggetto si limitano, invece, a dettare alcuni dei criteri che quelle autorità dovranno rispettare e, pertanto, non sono idonee ad operare alcuna attribuzione o sottrazione di competenze.

6. – La Regione Calabria impugna l’art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, deducendo che tale norma, prevedendo che le Regioni adottano i programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di ciascun bacino idrografico «in conformità alle indicazioni di cui all’allegato 1 alla parte terza del presente decreto», violerebbe l’art. 118 Cost., perché il predetto allegato 1 è talmente dettagliato da rendere l’attività della Regione espressione, non di autonomia amministrativa, bensì di funzione operativa ed ausiliaria rispetto ai desiderata dello Stato.

6.1. – La questione non è fondata.

L’attività conoscitiva che la norma censurata attribuisce alle Regioni si affianca a quella, di identica natura, prevista dal precedente art. 118 (che assegna alle Regioni il compito di attuare appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico, a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo e di quelli necessari all’analisi economica dell’utilizzo delle acque). Essa è strettamente funzionale all’elaborazione dei piani di tutela delle acque previsti dal successivo art. 121 che le Regioni debbono adottare e che debbono contenere, tra l’altro, anche i risultati di tali attività conoscitive.

Ora, vertendosi in materia di tutela dell’ambiente, lo Stato è legittimato a fissare i criteri che le Regioni debbono osservare nella predisposizione dei programmi in questione, appunto perché i dati acquisiti grazie alle attività conoscitive sono decisivi per l’individuazione e la predisposizione degli strumenti di tutela dei corpi idrici. Non è contestabile che la specificazione delle caratteristiche da monitorare attenga direttamente alla tutela dell’ambiente, poiché la scelta di un aspetto piuttosto che di un altro influisce direttamente nella definizione del tipo e del grado della tutela del segmento dell’ecosistema rappresentato dalle acque. Anzi, la stessa attività di monitoraggio costituisce in sé e per sé una misura di tutela dell’ambiente.

Si aggiunga che una disposizione analoga a quella oggetto della presente questione era già contenuta nell’art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), ora abrogato dall’art. 175 del d.lgs. n. 152 del 2006, che, al comma 1, stabiliva che «Le Regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di ciascun bacino idrografico» ed al comma 2 aggiungeva che «I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all’allegato 1 e resi operativi entro il 31 dicembre 2000». E l’allegato 1 al d.lgs. n. 152 del 1999 era altrettanto analitico dell’allegato 1 al d.lgs. n. 152 del 2006.

7. – L’art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 è impugnato dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell’ambiente «per le verifiche di competenza».

7.1. – La Regione Piemonte deduce la lesione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost., con «violazione dei princìpi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della p.a. anche sotto l’aspetto della violazione di princìpi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali», perché la norma censurata subordina le potestà regionali di pianificazione e programmazione alla supervisione ed al controllo di organismi statali «in contrasto con l’assetto costituzionale e con il quadro complessivo delle rispettive attribuzioni amministrative scaturite dal d.lgs. n. 112 del 1998».

La questione è inammissibile, perché nella motivazione del ricorso sul punto (peraltro stringatissima, riducendosi alle espressioni riportate fra virgolette) non è specificato quale, tra i numerosissimi parametri costituzionali genericamente invocati, sarebbe leso dalla norma censurata.

7.2. – Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Puglia denunciano la violazione dell’art. 76 della Costituzione.

In particolare, le Regioni Emilia-Romagna e Liguria affermano che l’art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 esorbiterebbe dai limiti della legge di delega n. 308 del 2004, la quale imponeva di valorizzare e non di restringere il ruolo delle Regioni, mentre la norma impugnata modifica in senso sfavorevole alle Regioni il quadro delle competenze amministrative esistente prima della riforma, perché il previgente (ed ora abrogato) art. 44 del d.lgs. n. 152 del 1999 non prevedeva che il piano deliberato dalle Regioni soggiacesse a controllo ministeriale.

Rispetto al medesimo parametro costituzionale, la Regione Puglia sostiene che l’art. 121, comma 2, sottoponendo le potestà di pianificazione e programmazione (spettanti in via esclusiva alle Regioni) alla verifica ed al controllo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e delle Autorità di bacino, sopprimendo gli organi già esistenti e arbitrariamente creandone di nuovi, contrasterebbe con la legge di delega che imponeva di rispettare le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali e il ruolo da essi assunto in materia ambientale e di perseguire l’obiettivo della semplificazione amministrativa ed organizzativa e la piena operatività degli organi amministrativi già esistenti.

La questione non è fondata.

Con sentenza n. 225 del 2009 questa Corte ha già affermato che la legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di emanare norme innovative.

Inoltre, i criteri indicati in apertura dall’art. 1, comma 8, della legge di delega [a) princìpi e norme comunitarie, b) art. 117 Cost., c) legge n. 59 del 1997 e conseguente d.lgs. n. 112 del 1998, d) principio di sussidiarietà] debbono essere valutati e coordinati alla luce degli ulteriori criteri espressi dalla medesima legge, nel senso che il legislatore delegato era abilitato ad apportare modifiche coerenti con uno dei princìpi direttivi indicati nelle lettere progressive che compongono i commi 8 e 9 dell’art. 1. Pertanto non è sufficiente, al fine di ritenere illegittima una disposizione del d.lgs. n. 152 del 2006, la mera deduzione dell’effetto riduttivo di attribuzioni regionali. A tal fine sono necessarie, invece, la puntuale indicazione, caso per caso, delle funzioni che sarebbero state riallocate a livello centrale e la dimostrazione che lo spostamento di competenze non sia coerente con alcun principio direttivo indicato nei commi 8 e 9 dello stesso art. 1 della legge di delega, primi tra tutti quelli del rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e dell’art. 117 della Costituzione.

Rispetto alla previsione contenuta nell’art. 1, comma 8, lettera m), della legge di delega n. 308 del 2004, va detto che, se essa richiedeva al legislatore delegato – com’era, peraltro, del tutto ovvio – la «riaffermazione del ruolo delle Regioni», ciò doveva però sempre intendersi «ai sensi dell’art. 117 della Costituzione». La disposizione, quindi, nulla aggiunge alle prerogative regionali già desumibili da quel precetto costituzionale.

Infine, l’art. 1, comma 9, lettera c) – che detta, tra gli altri criteri, quello di «valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale» –, non imponeva al legislatore delegato l’obbligo di conservare le precedenti competenze degli organismi in questione, ma solamente che, nell’intervenire sulla disciplina del settore, il Governo dovesse comunque riconoscere un ruolo e attribuire competenze ad organismi a composizione mista statale-regionale (v. sentenza n. 232 del 2009).

Alla luce di tali precisazioni, l’art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 non è lesivo dei limiti posti dalla legge di delega n. 308 del 2004.

Anzitutto, la norma in esame non sopprime alcun organo e non ne crea di nuovi.

Quanto, poi, al fatto che tra i principi della legge delega violati ci sarebbe quello del rispetto delle attribuzioni regionali in materia di ambiente, si rinvia a quanto già detto a proposito dell’analogo argomento svolto dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria.

La previsione di un controllo da parte del Ministero dell’ambiente circa il rispetto dei criteri generali cui si deve attenere la pianificazione, lungi dal confliggere con i princìpi della legge delega, si pone esattamente nel senso precisato dall’art. 1, comma 9, lettera c), della legge n. 308 del 2004, che indicava, tra le finalità degli emanandi decreti legislativi, quello di «rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici», imponendo così un coordinamento tra gli strumenti di pianificazione e le autorità coinvolte.

7.3. – Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Puglia denunciano anche la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Le Regioni Emilia-Romagna e Liguria si limitano a riprodurre il testo della norma censurata e a lamentare che essa lederebbe le prerogative delle Regioni stabilite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. La doglianza è inammissibile a causa della genericità della sua motivazione, non essendo individuate tra le attribuzioni regionali enunciate nei due parametri costituzionali invocati, quelle lese dalla norma in esame.

La Regione Puglia denuncia, a sua volta, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., perché l’art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, in una materia attribuita alla competenza legislativa concorrente («governo del territorio»), comporta la concentrazione in capo allo Stato di nuove e complesse funzioni amministrative, in mancanza di esigenze di esercizio unitario e quindi in contrasto con i principi di differenziazione e sussidarietà.

La questione non è fondata, perché la norma è riconducibile all’àmbito materiale della tutela dell’ambiente e dispone, rispetto ad uno strumento di pianificazione (il piano di tutela delle acque) che si collega ad altri più ampi (il piano di bacino e quello di gestione) di competenza di altre autorità, una forma di verifica diretta ad accertare la conformità del primo a criteri generali indispensabili per assicurare la necessaria coerenza tra i vari strumenti di pianificazione.

8. – La Regione Calabria censura l’art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006, deducendo che tale norma, regolamentando le attività che le Regioni debbono intraprendere al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di tutela, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., perché introduce norme non di principio in una materia oggetto di competenza legislativa concorrente («governo del territorio»), e l’art. 118 Cost., perché limita eccessivamente la discrezionalità amministrativa regionale.

8.1. – La questione non è fondata.

L’art. 122 individua le iniziative che le Regioni debbono intraprendere al fine di promuovere l’informazione e la partecipazione di tutte le parti interessate all’attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di tutela. Precisamente, la norma stabilisce che le Regioni debbono: garantire l’accesso ai documenti ed alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di tutela; pubblicare e rendere disponibili una serie di documenti (calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano, valutazione globale provvisoria sui problemi prioritari per la gestione delle acque, copia del progetto del piano di tutela); concedere un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazione scritta sulla predetta documentazione.

La norma in oggetto, dunque, disciplinando gli strumenti attraverso i quali i cittadini e gli altri soggetti interessati possono interloquire nella procedura di emanazione del piano di tutela, è strettamente connessa con il piano medesimo perché disciplina un segmento del procedimento all’esito del quale viene emanato il piano. Dato che quest’ultimo è un fondamentale strumento di tutela ambientale, anche la disciplina dettata dall’art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006 appartiene all’ambito materiale della tutela dell’ambiente.

Si aggiunga che la norma censurata trova un preciso corrispondente nell’art. 14 della direttiva 2000/60/CE che da essa si differenzia solamente per il fatto di riferire i medesimi oneri di informazione e consultazione ai piani di gestione dei bacini idrografici (mentre invece l’art. 122 li riferisce ai piani di tutela delle acque).

9. – La Regione Calabria propone, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale anche dell’art. 123 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La norma impone alle Regioni di trasmettere al Ministero dell’ambiente determinati atti e, precisamente: la copia del Piano di tutela definitivamente approvato e tutti i successivi aggiornamenti; le relazioni sintetiche concernenti l’attività conoscitiva di cui all’art. 118 (relativa ai dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico, a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo e di quelli necessari all’analisi economica dell’utilizzo delle acque) e i programmi di monitoraggio della qualità e quantità dei corpi idrici ex art. 120; una relazione triennale sui progressi realizzati nell’attuazione delle misure di cui all’art. 116.

La ricorrente afferma che, in tal modo, si introduce una norma non di principio in una materia oggetto di competenza legislativa concorrente («governo del territorio»), poiché diretta a determinare o individuare modalità, tempi ed oggetti specifici delle informazioni che le Regioni debbono trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

9.1. – La questione non è fondata.

In primo luogo, occorre considerare che quelli previsti dall’art. 123 sono adempimenti accessori connessi con l’attuazione dei piani di tutela e degli altri programmi di misure di tutela delle acque, onde la materia è anche qui quella della tutela dell’ambiente.

In secondo luogo, la norma in esame prescrive che la documentazione inviata dalle Regioni al Ministero venga poi inoltrata da quest’ultimo alla Commissione europea. Tale adempimento trova corrispondenza nella direttiva 2000/60/CE che, all’art. 15, impone agli Stati membri di trasmettere alla suddetta Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, relazioni sintetiche circa le caratteristiche del distretto idrografico, dell’impatto antropico, dell’analisi economica dell’utilizzo idrico, relazioni circa i programmi di monitoraggio, relazioni relative ai progressi realizzati nell’attuazione del programma di misure previsto. Gli oneri – gravanti sulle Regioni – di trasmissione al Ministero della documentazione in questione sono, dunque, la conseguenza (inevitabile perché derivante dagli obblighi comunitari) dell’attribuzione (non contestata dalle Regioni) delle competenze amministrative in tema di predisposizione del piano di tutela delle acque e di accertamenti conoscitivi relativi ai vari dati rilevanti per la predisposizione dei piani medesimi.

10. – Ad avviso della Regione Emilia-Romagna, l’art. 124, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, attribuendo all’Autorità d’ambito poteri autorizzatori in materia di scarichi (in particolare, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue termali), violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., perché, oltre ad attribuire irragionevolmente tali poteri autorizzatori ad organismi privi delle necessarie strutture tecniche, lederebbe la competenza attribuita in materia al comune dall’art. 45 del d.lgs. n. 152 del 1999 e dalla legislazione regionale.

10.1. – La questione è inammissibile.

La ricorrente non specifica quale sarebbe l’ambito materiale al quale dovrebbe essere ricondotto l’art. 124, onde non è possibile verificare neppure se vi sia una violazione del riparto di competenze stabilito dall’art. 117 della Costituzione.

11. – La Regione Liguria impugna l’art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, attribuendo – con una disposizione di dettaglio cedevole – alla Provincia o all’Autorità d’ambito la competenza in tema di autorizzazione agli scarichi in pubbliche fognature, la norma violerebbe «la competenza legislativa regionale».

11.1. – Su tale questione deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, perché, con deliberazione n. 460 del 16 aprile 2009, la Giunta regionale della Liguria ha rinunciato al ricorso in relazione all’impugnazione del comma 7 dell’art. 124 ed il Presidente del Consiglio dei ministri non è costituito nel relativo giudizio.

12. – La Regione Calabria censura, in riferimento all’art. 120 Cost., l’art. 132 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui conferisce i poteri sostitutivi statali in caso di mancata effettuazione, da parte delle Regioni, dei controlli previsti dalla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, ad un Ministro (precisamente, quello dell’ambiente e della tutela del territorio) invece che all’organo di vertice del Governo nazionale.

12.1. – La questione non è fondata.

La ricorrente censura l’art. 132 sotto un unico profilo e, precisamente, come si è detto, per il fatto che esso prevede che il potere sostitutivo sia esercitato da un Ministro invece che dall’organo di vertice del Governo nazionale.

Orbene, anzitutto va considerato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, l’esistenza di una disciplina generale del potere sostitutivo statale – cioè: l’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), pure richiamato dalla ricorrente –, di per sé non esclude l’operatività di disposizioni speciali che quel potere disciplinano per specifiche materie (sentenza n. 240 del 2004). Onde la previsione contenuta nel citato art. 8 della legge n. 131 del 2003 non deve necessariamente applicarsi ad ogni ipotesi di potere sostitutivo previsto dalla legge ove quest’ultima disciplini espressamente in maniera diversa l’esercizio (pur sempre da parte del Governo) del potere sostitutivo.

Inoltre, la norma censurata prevede comunque che il Ministro dell’ambiente possa provvedere in luogo della Regione solamente previa delibera in tal senso del Consiglio dei ministri. È, pertanto, pienamente soddisfatta la condizione richiesta dall’art. 120 Cost., secondo cui «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» in caso di loro inadempienze.

13. – In considerazione della decisione nel merito delle relative questioni di illegittimità costituzionale, non vi è luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’efficacia degli artt. 117, commi 1 e 2, 121 e 175, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 152 del 2006, avanzata dalla Regione Piemonte e sull’istanza di sospensione del solo art. 121 proposta dalla Regione Puglia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione dell’intero testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché di singole disposizioni dello stesso decreto;

dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus (nei giudizi promossi dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe) e della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET s.r.l, della Ital Green Energy s.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. (nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe);

dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 5, 76, 97, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all’art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 121, comma 4, lettera h), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all’art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 123 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 124, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 132 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

ordinanza letta all’udienza del 5 maggio 2009

ORDINANZA

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dall’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus e da Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente s.p.a.

F.to Francesco AMIRANTE, Presidente

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=254&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=

Corte Costituzionale, sentenza n. 253/2009 del 23/07/2009 Art. 4 della legge Provincia autonoma Trento 06/05/2008, n. 4.

Salute (Tutela della) – Norme della Provincia di Trento – Uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti – Consenso informato – Previsione di consenso scritto dei genitori, predisposizione di apposito modulo ad opera dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, strumenti per favorire l’accesso a terapie alternative, allegazione del consenso scritto a ciascuna prescrizione del farmaco – Lamentata adozione di disciplina in assenza o in difformità di principi e disposizioni emanate dallo Stato, con ostacolo all’esercizio dell’arte medica e trattamento differenziato sul territorio nazionale.

SENTENZA N. 253

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti), per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché con l’art. 9, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

La norma impugnata, al comma 1, subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l’obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l’assenso.

I successivi commi prevedono che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari predisponga il modulo per il consenso informato e che la Provincia individui appositi strumenti per favorire l’accesso a terapie alternative rispetto a quelle indicate al comma 1, disponendo, altresì, che il consenso in forma scritta sia allegato a ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope.

A parere del ricorrente, le disposizioni sopra riportate eccedono dalla competenza legislativa attribuita alla Provincia dall’articolo 9, n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972, in materia di igiene e sanità, nonché da quella ad essa riconosciuta dall’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute, invocabile nella specie «alla luce della clausola di equiparazione di cui all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

2. – La questione è fondata.

Come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 438 del 2008 – in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti), che conteneva una disciplina del tutto simile a quella in esame – il consenso informato riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute.

Consegue da ciò che il legislatore regionale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla relativa concessione, nonché alle forme del suo rilascio, in quanto essi non assumono il carattere di disciplina di dettaglio del principio in esame, ma valgono alla sua stessa conformazione che, in quanto tale, è rimessa alla competenza del legislatore statale.

Le argomentazioni addotte nella richiamata sentenza sono pienamente utilizzabili anche con riferimento alla norma oggetto del presente scrutinio, in quanto l’art. 9 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, nell’attribuire alla Provincia di Trento una competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, non allarga la sfera legislativa della stessa in confronto a quella delle Regioni a statuto ordinario.

La norma statutaria, infatti, nell’individuare i limiti entro i quali si può esercitare la suddetta competenza, richiama l’art. 5 dello statuto, il quale espressamente prevede che il legislatore provinciale deve, tra gli altri, rispettare i «principi stabiliti dalle leggi dello Stato».

Deve essere, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art 4, comma 1, della legge in oggetto in quanto con esso la Provincia, nell’individuare i soggetti che possono accordare il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti nonché le forme del relativo rilascio, ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa.

Anche i successivi commi, stante la loro inscindibile connessione con il comma 1, si pongono in contrasto con gli indicati parametri costituzionali e, pertanto, devono essere del pari dichiarati costituzionalmente illegittimi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=253&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=