Corte Costituzionale, sentenza n. 252/2009 del 23/07/2009 Artt. 4, c. 1°, e 5, c. 2°, della legge Regione Marche 29/04/2008, n. 7.

Amministrazione pubblica – Norme della Regione Marche – Modifica all’art. 6 della legge regionale n. 34/1988 – Gruppi consiliari – Personale esterno – Conferimento dell’incarico indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 per il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 22, comma 3bis, lett. b), della legge regionale n. 20/2001 – Conferimento a personale indicato dal Presidente della Giunta, dal Vicepresidente, dagli assessori e dai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 per il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

SENTENZA N. 252

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, con riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all’amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008).

Le due disposizioni censurate modificano, rispettivamente, l’art. 6 della legge della Regione Marche 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) e l’art. 22-bis della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

La prima delle due disposizioni censurate stabilisce che i gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, qualora non siano in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente art. 4 e con spesa a carico del bilancio della Regione: a) di personale comandato dallo Stato ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e della vigente normativa regionale; b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo. L’incarico al personale esterno, prosegue la norma censurata, è conferito dall’ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente con rapporto di lavoro dipendente a termine o con rapporto di lavoro autonomo. La norma poi stabilisce che la durata dell’incarico non può superare quella della legislatura.

E’ qui che interviene la disposizione censurata, introducendo la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La seconda norma censurata (inserita tra le disposizioni transitorie e finali) prevede, a sua volta, che gli uffici delle segreterie particolari della Giunta regionale, per sopperire alle proprie esigenze lavorative, possano essere integrati (oltre che con rapporti di lavoro subordinato a termine, ai sensi dell’art. 22) con due unità di personale esterne all’amministrazione. Con esse è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Anche per tale tipologia di contratti la norma introduce la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La suddetta disposizione statale, nel testo risultante a seguito delle numerose riforme avvicendatesi nel tempo, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, soltanto in presenza di alcuni presupposti di legittimità (l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione). Inoltre, si precisa che gli incarichi in oggetto possano essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ammettendo che si possa prescindere da tale requisito esclusivamente in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Deve darsi atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, una delle norme novellate dalla disposizione censurata, l’art. 6 della legge regionale n. 34 del 1988, ha formato oggetto di due successivi interventi di modifica. L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all’art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari”) ne ha modificato alcuni aspetti marginali. A sua volta, la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), di poco successiva alla prima, ha ridisciplinato integralmente la materia, abrogando, con l’art. 12, la norma censurata e, con l’art. 7, riversandone integralmente il contenuto in altri due articoli della legge novellata, gli articoli 4 e 5.

Anche in seguito a tali sopravvenienze in entrambe le norme è rimasta tuttavia immutata la deroga dal rispetto dai criteri dettati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce il nucleo delle odierne questioni di costituzionalità. Conseguentemente, essendo rimasta sostanzialmente inalterata la disciplina censurata, deve ritenersi ancora sussistente l’interesse dello Stato al ricorso, dovendosi presumere che la stessa medio tempore abbia avuto applicazione.

Tornando alle questioni proposte, secondo la difesa erariale, le deroghe introdotte, dalla normativa di cui si tratta, ai criteri dettati in ambito nazionale dall’art. 7, comma 6, sopra citato contrasterebbero con quelli che, in forza di quanto statuito nell’art. 1 della stessa legge statale indicata come parametro interposto, costituirebbero dei principi fondamentali dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

Esse poi violerebbero anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione (irragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione).

2. – Le questioni, con riferimento all’art. 117 Cost., sono inammissibili. A prescindere dalla circostanza che tale parametro non è indicato in modo chiaro e autonomo nella delibera autorizzatoria, deve rilevarsi che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel ricorso, non indica né quale materia sia quella incisa dalle norme censurate, né la stessa tipologia di competenza legislativa statale – principale o concorrente – a suo dire violata (vedi, per tutte, per l’inammissibilità di ricorsi privi della motivazione sulle materie asseritamente incise dalla normativa impugnata, ordinanza n. 175 del 2009 e sentenza n. 38 del 2007).

3. – Le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono fondate.

Il riconoscimento, a favore dei gruppi consiliari – e, per analogia di situazioni, delle Giunte regionali –, di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni (v. sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), non esime la Regione dal rispetto del canone di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

Questa Corte, infatti, ha dichiarato che «la previsione dell’assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare determina l’inserimento nell’organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza» (sentenza n. 27 del 2008).

Orbene, a parte la considerazione che la citata disposizione statale, contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001, non comprime affatto l’autonomia delle Regioni, ma si limita a stabilire dei criteri oggettivi di professionalità, che non mettono in discussione il carattere discrezionale della scelta dei collaboratori, c’è da dire che la Regione, per accentuare tale carattere ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni.

Nella legislazione della Regione Marche, d’altro canto, non sono rinvenibili criteri di valutazione idonei a garantire che la scelta dei collaboratori esterni avvenga, nell’ipotesi in esame, secondo i canoni della buona amministrazione.

Non è richiamabile al riguardo, ad esempio, la disposizione di cui all’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 27 del 2008 – che, peraltro, è disposizione successiva a quella impugnata – la quale si limita a dettare, per la individuazione dei collaboratori esterni, un criterio di preferenza in favore di quelli eventualmente già impiegati in precedenza, senza fissare alcun requisito attitudinale. Non lo è la disposizione di cui all’art. 10 del regolamento interno del Consiglio, secondo il quale il conferimento di un incarico a persone estranee all’amministrazione deve essere corredato da un dettagliato curriculum dell’interessato, dato che tale norma riguarda solo le consulenze tecnico professionali e le attività di studio. Né si può utilizzare la previsione dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2001 che détta criteri generici e non riferibili al personale di cui al successivo art. 22, comma 3-bis, della stessa legge. Neppure, infine, si può ricorrere alla disposizione di cui all’art. 48 della legge regionale statutaria n. 1 del 2005, che è riferibile solo agli incarichi richiedenti una alta professionalità e non a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. – In conclusione, entrambe le norme censurate, nel dispensare le amministrazioni dall’osservanza della disposizione di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. La Regione Marche, nel disciplinare in modo autonomo le modalità di selezione del personale esterno destinato a collaborare con i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta, non ha previsto alcun criterio selettivo alternativo a quelli dettati dalla legge statale. È consentito così l’accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione, in modo irragionevole e in violazione del canone di buon andamento della pubblica amministrazione.

Deve, dunque, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008, nella parte in cui, dette norme, consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

5. – Le indicate ragioni di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008 valgono anche per gli interventi di modifica della stessa introdotti dai citati art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2008 e dall’art. 7, comma 4, lettera b), della successiva legge regionale n. 27 del 2008.

Come si è detto, in entrambi i sopra descritti interventi di riforma, è stata sostanzialmente riprodotta, all’interno delle disposizioni concernenti il ricorso a personale esterno, la stessa deroga, per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni, al rispetto dei requisiti soggettivi stabiliti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, deroga che costituisce, come si è visto, il nucleo centrale della odierna questione di costituzionalità.

Pertanto, in conformità con quanto statuito da questa Corte in un analogo caso di avvicendamento nel tempo di norme sostanzialmente identiche (sentenza n. 74 del 2009) la pronuncia di illegittimità, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere estesa, in via consequenziale, a tali disposizioni sopravvenute, nella parte in cui – per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni – prevedono la deroga al possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

dichiara altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all’art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari”) e dell’art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della Regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=252&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 5 Modifica dell’art. 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto: «Riordino e ridefinizione delle comunita’ montane», come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 3 del 16 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 8 luglio 2002,
n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunita’ montane), come
modificato dalla legge regionale n. 27 giugno 2008, n. 19, il secondo
periodo e’ sostituito dal seguente: «Ciascun consiglio comunale
elegge, tra i propri componenti, un solo consigliere comunitario».

Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 10 febbraio 2009
IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0271&tmstp=1255513775046

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 4 Interventi in favore delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 3 del 16 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione Molise, al fine di mantenere vivi i legami sociali
e culturali con le comunita’ molisane presenti in altre regioni
italiane, riconosce e sostiene le associazioni di molisani, che hanno
sede ed operano al di fuori del territorio regionale da almeno tre
anni, e le funzioni che esse svolgono per promuovere e rinsaldare i
legami con la propria terra di origine.
2. Sono consentite associazioni miste composte da cittaclini
molisani e di altre regioni.

Art. 2
Istituzione dell’albo regionale delle associazioni
dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale competente in
materia di rapporti con i molisani nel mondo l’albo regionale delle
associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del
territorio regionale, di seguito denominato: «albo».
2. La domanda di iscrizione all’albo e’ inoltrata alla Presidenza
della Giunta regionale e deve contenere:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto
dell’associazione da cui si evinca che essa:
1) svolga attivita’ a vantaggio della locale comunita’ di
molisani;
2) non persegua scopi di lucro o di propaganda partitica;
3) sia gestita con metodo democratico;
4) assegni le proprie cariche mediante elezione;
b) relazione, a firma del legale rappresentante
dell’associazione, che documenti l’attivita’ svolta nel triennio
precedente la domanda di iscrizione.
3. Possono essere iscritte all’albo regionale le associazioni che
abbiano un numero di soci non inferiore a 40.
4. L’iscrizione all’albo e’ disposta, previa istruttoria compiuta
nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione presso
l’assessorato regionale competente in materia di rapporti con i
molisani nel mondo, con provvedimento dirigenziale.
5. Qualora un’associazione perda uno dei requisiti indicati ai
commi 2 e 3, con provvedimento dirigenziale ne e’ disposta la
cancellazione dall’albo.

Art. 3
Interventi
1. Alle associazioni iscritte all’albo di cui al’art. 2 la Giunta
regionale concede contributi per sostenere le attivita’ ordinarie,
nonche’ per la realizzazione di progetti, di manifestazioni e di
iniziative conformi alle finalita’ della legge regionale n. 2 ottobre
2006, n. 31 (interventi della Regione a favore dei «Molisani nel
mondo»).
2. Sono esclusi dai contributi di cui al comma 1 gli interventi
rientranti tra quelli previsti dal Capo II della citata legge
regionale n. 31/2006.

Art. 4
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri finanziari per
l’esercizio finanziario in corso.
2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi
approvative del bilancio.

Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 10 febbraio 2009
IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0270&tmstp=1255513775046

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 3

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Modifiche ed integrazioni agli artt. 2, 3, 4, 6 ed 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18, ad oggetto: «Interventi a favore delle Societa’ operaie – Societa’ operaie di mutuo soccorso operanti nel Molise».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 3 del 16 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18 (Interventi a favore delle Societa’ operaie – Societa’ operaie
di mutuo soccorso operanti in Molise), e’ sostituito dal seguente:
«1. E’ istituita, presso l’Assessorato regionale alle Politiche
sociali, la Consulta per la mutualita’ integrativa.».
2. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«2. Alla Consulta per la mutualita’ integrativa competono il
parere sui progetti e sugli interventi previsti all’art. 7 nonche’
gli altri compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.».
3. Il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«3. La Consulta per la mutualita’ integrativa, presieduta
dall’Assessore alle politiche sociali o da un suo delegato, e’
costituita dai seguenti componenti:
a) il direttore della Direzione generale competente;
b) il responsabile del Servizio programmazione politiche
sociali e coordinamento terzo settore;
c) il responsabile del Servizio assistenza socio-sanitaria;
d) il responsabile del Servizio promozione e tutela
dell’occupazione;
e) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria
che raggruppano le S.M.S. operanti nella regione.».

Art. 2
Modifiche all’art. 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. Il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«1. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale alle politiche
sociali, Servizio programmazione politiche sociali e coordinamento
terzo settore, l’Albo regionale delle Societa’ operaie – Societa’
operaie di mutuo soccorso.».
2. Il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«3. Le istanze devono essere indirizzate alla Direzione generale
regionale competente, Servizio programmazione politiche sociali e
coordinamento terzo settore, che, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento, verifica se la societa’ abbia esercitato ed eserciti
attivita’ mutualistica e persegua i fini dettati dall’art. 1 della
legge 15 aprile 1886, n. 3886, e, qualora sussistano i requisiti,
provvede all’iscrizione all’Albo.».
3. I commi 4 e 5 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 marzo
2000, n. 18, sono abrogati.

Art. 3
Modifiche all’art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. All’art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 24
marzo 2000, n. 18, dopo le parole: «agevolazioni regionali» sono
aggiunte le parole: ”, entro e non oltre il 30 settembre di ogni
anno”.

Art. 4
Integrazione all’art. 6 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. All’art. 6 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, e’
aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le SMS iscritte nell’Albo
regionale presentano le istanze per l’accesso ai benefici di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 entro e non oltre il 30 settembre di
ogni anno.».

Art. 5
Abrogazione dell’art. 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. L’art. 8 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, e’
abrogato.

Art. 6
Rinvio ad atti attuativi
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione,
definisce i criteri e le modalita’ per la concessione dei benefici
previsti dall’art. 6 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18.
2. In fase di prima applicazione le istanze per l’accesso ai
benefici dli cui all’art. 4 sono presentate entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bolletino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 10 febbraio 2009
IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0269&tmstp=1255513775046