REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 14 Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla centrale regionale di acquisto.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni
collegate alla legge finanziaria 2007)
1. Il comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e’ sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della
spesa per l’acquisto di beni e servizi standardizzabili degli enti
del servizio sanitario regionale, la Regione costituisce la centrale
regionale di acquisto.».
2. Al comma 5-ter dell’art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «alla struttura
regionale competente in materia di gare e contratti» sono sostituite
dalle seguenti: «alla Regione».
3. Al comma 3 dell’art. 8 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «la struttura
regionale competente in materia di gare e contratti predispone, di
concerto con le altre strutture regionali competenti,» sono
sostituite dalle seguenti: «la Regione predispone».
4. Al comma 3 dell’art. 8 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «alla Regione ed agli
enti di cui all’art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti
del servizio sanitario regionale».
5. Il comma 5 dell’art. 8 della legge regionale n. 14/2907 e
successive modifiche ed integrazioni e’ abrogato.
6. Al comma 2 dell’art. 9 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni le parole: «per la Regione e» e
le parole: «mentre e’ facoltativa per gli enti di cui all’art. 7 i
quali possono aderire, secondo le modalita’ stabilite dalla centrale
regionale di acquisto, a singole convenzioni mediante la emissione di
ordinativi di fornitura ovvero al sistema delle convenzioni mediante
provvedimento dell’organo di vertice dell’amministrazione; in tal
caso, detti enti si obbligano, per il periodo di tempo indicato nel
medesimo provvedimento, ad avvalersi delle convenzioni stipulate
dalla centrale regionale di acquisto e contribuiscono all’analisi del
fabbisogno di beni e servizi standardizzabili di cui all’art. 8,
comma 3» sono soppresse.
7. Il comma 3 dell’art. 10 della legge regionale n. 14/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e’ abrogato.

Art. 2
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Liguria – legge finanziaria 2003).
1. Al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e
successive modifiche e integrazioni le parole: «possono aderire» sono
sostituite dalle seguenti: «cosi’ come individuati con provvedimento
della giunta regionale in attuazione dell’art. 25 della legge
regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge
finanziaria 2006)), ad esclusione di quelli di cui all’art. 7, comma
1, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni,
e gli enti strumentali della Regione aderiscono».
2. Dopo il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 13/2003
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni
aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle gare
bandite o ai contratti stipulati di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini della stipulazione dei contratti di cui al comma 1
si tiene conto dei parametri prezzo qualita’ contenuti nelle
convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della
vigente normativa.».

Art. 3
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (istituzione
del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della
societa’ dell’informazione in Liguria)
1. Dopo la lettera i-ter) del comma 3, dell’art. 3 della legge
regionale n. 42/2006 e successive modifiche ed integrazioni e’
inserita la seguente:
«i-quater) Centrale regionale di acquisto.».

Art. 4
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle
attivita’ contrattuali regionali in attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni
e integrazioni).
1. L’art. 5 della legge regionale n. 5/2008 e successive
modificazioni e integrazioni e’ abrogato.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 11 maggio 2009
BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0513&tmstp=1255513775044

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 13 Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in
materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed
integrazioni)
1. Dopo il comma 2 dell’art. 18-bis della legge regionale n.
31/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui
all’art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422/1997
e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione puo’ avviare
le procedure concorsuali per l’affidamento di servizi di trasporto
ferroviario aventi le caratteristiche di cui all’art. 18-ter, anche
nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento dei
beni mobili ed immobili strumentali al servizio medesimo, trasferiti
alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997.
2-ter. Per le funzioni istruttorie di carattere
tecnico-amministrativo finalizzate al perfezionamento delle procedure
di cui al comma 3, la Regione si avvale del soggetto aggiudicatario
del servizio di trasporto ferroviario, ferma restando l’adozione dei
provvedimenti amministrativi da parte degli enti pubblici
competenti.».
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 11 maggio 2009
BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0512&tmstp=1255513775044

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 28 aprile 2009, n. 12

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Disposizioni relative all’assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del
25 aprile 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Personale dedicato alla ricerca
1. Il personale dedicato alla ricerca in attivita’ presso gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e’ assimilabile a
quello dedicato all’assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di
equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2
Ulteriori modifiche all’art. 5 della legge regionale 3 aprile 2007,
n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)
1. Il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 14/2007, gia’
sostituito dal comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 28 aprile
2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), e’
sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall’art. 1,
comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007), le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati
provvedono nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni
per gli anni 2009, 2010 e 2011 e con le modalita’ previste dal comma
3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei
differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente
comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale:
a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che
versi in una delle seguenti condizioni:
1) presti servizio da almeno tre anni, anche non
continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti
stipulati prima del 31 dicembre 2008;
2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data del 31
dicembre 2008;
b) gia’ utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, e che alla stessa data abbia gia’ espletato attivita’
lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008, presso la stessa azienda
o lo stesso Ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma
5, con salvaguardia delle procedure gia’ definite ai sensi del
predetto comma;
c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) purche’ ricorrano le
condizioni di cui alla lettera a) e siano in possesso dei requisiti
previsti dalle norme per l’accesso al pubblico impiego.».

Art. 3
Procedure selettive per il personale dedicato alla ricerca
1. Gli IRCCS di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma
1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e successive modificazioni e
integrazioni, al fine del perseguimento delle loro attivita’ di
ricerca, possono procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo
indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico,
compatibilmente con le loro disponibilita’ finanziarie e nell’ambito
di un apposito piano predisposto dall’Ente, approvato dalla Giunta
regionale e dal Ministero della salute.
2. Il reclutamento avviene mediante pubblica selezione sulla base
dei vigenti regolamenti.
3. Per il triennio 2009-2011, il servizio prestato dal personale
degli IRCCS impiegato per l’attuazione dei programmi di ricerca o in
possesso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e’
equiparato, esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli, a
quello prestato a tempo determinato o di ruolo, sulla base dei
rispettivi profili professionali.
4. Le precedenti disposizioni si applicano anche al personale che
svolge attivita’ di ricerca presso le Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale. In tali casi, il piano di assunzione e’
approvato esclusivamente dalla Giunta regionale.

Art. 4
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 28 aprile 2009
Burlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0493&tmstp=1255513775043

REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 5

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 25 del 25 giugno 2009)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-11629 del 22
giugno 2009;

Emana
il presente regolamento
Art. 1
Finalita’
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 11,
comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in
materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione
interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione
sulle acque piemontesi del Lago Maggiore onde garantire la sicurezza
della navigazione e della balneazione, la salvaguardia
dell’ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo
socio-economico delle comunita’ locali, favorendo il turismo in forme
compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2
Circolazione delle unita’ di navigazione
1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla
riva, la navigazione e’ consentita soltanto ai natanti a vela, a
remi, a pedale, alle tavole a vela, ai battelli in servizio regolare
di linea alle unita’ intente alla pesca professionale e
dilettantistica. Tali unita’ a motore devono essere condotte ad una
velocita’ consona all’esercizio della pesca alla traina.
2. Alle unita’ a motore e’ consentito l’attraversamento della
fascia di cui al comma 1, per la via piu’ breve (perpendicolarmente
alla costa), ad una velocita’ non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).
3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocita’ diurna
e notturna delle unita’ di navigazione non puo’ superare il limite
massimo di 45 km/h (25 nodi circa), tranne che per le unita’
esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per
le quali la velocita’ notturna massima consentita e’ di 14 km/h (7
nodi circa).
4. E’ comunque fatto obbligo ai conducenti delle unita’ di
navigazione di regolare la velocita’ del mezzo in modo da non
costituire pericolo per le persone e per le altre unita’, tenendo
conto della densita’ del traffico, della visibilita’ e dello stato
del lago.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:
a) alle unita’ adibite in operazioni di soccorso, alle unita’
in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della
Guardia di Finanza, delle Forze dell’Ordine, della provincia, dei
comuni e della Regione;
b) alle unita’ con targa temporanea ed operative appositamente
autorizzate dalle competenti autorita’;
c) alle unita’ in servizio di trasporto pubblico di linea e
non;
d) alle unita’ adibite a operazioni di controllo, assistenza e
giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle unita’ da
competizione autorizzate ai sensi dell’art. 16, comma 1, oltre la
fascia lacuale di cui al comma 1, e’ ammesso il superamento della
velocita’ massima di 45 km/h (25 nodi circa).
7. E’ vietata la navigazione a motore nel tratto di lago situato
tra l’Isola di San Giovanni e l’antistante costa, in localita’
Pallanza, in Comune di Verbania.
8. Sono escluse dal divieto di cui al comma 7 le unita’ aventi
luogo di attracco o di stazionamento nello specchio acqueo
interessato, le unita’ in servizio pubblico non di linea
limitatamente all’accesso alle strutture ricettivo turistiche; tali
unita’ devono accedervi ad una velocita’ non superiore a 5 km/h (3
nodi circa), nonche’ le unita’ di cui al comma 5, lettere a) e d).

Art. 3
Norme di comportamento in navigazione
1. Tutte le unita’ che governano hanno l’obbligo di tenersi
almeno a metri 50 dalle unita’ in servizio pubblico di linea nonche’
di osservare particolare prudenza in prossimita’ degli scali del
servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle
scuole a vela, motonautiche e di sci nautico e nelle aree lacuali
destinate a specifiche attivita’ (sci nautico, moto d’acqua, corridoi
di uscita, ecc.).
2. A tutte le unita’ di navigazione e’ consentito
l’attraversamento delle rotte del servizio di trasporto pubblico di
linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo
alla navigazione delle unita’ stesse.
3. E’ vietato:
a) ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita dai porti nonche’
l’approdo ai pontili delle unita’ in servizio pubblico di linea e
non;
b) ostacolare le unita’ impegnate in operazioni di pesca
professionale nonche’ le unita’ o i soggetti impegnati in
manifestazioni autorizzate;
c) seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50 le unita’
trainanti sciatori nautici e a distanza inferiore a 100 metri le
unita’ svolgenti attivita’ di traino di paracadute ascensionale o che
effettuino kitesurf o il traino di mezzi diversi dallo sci nautico;
d) accedere con qualsiasi unita’ nelle zone riservate alla
balneazione, ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica
appositamente individuate dalle competenti autorita’ e in quelle
occupate da canneti.
e) l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro
tipo di aeromobile o di mezzi, anche ultra leggeri, per il volo
libero da diporto sportivo;
f) avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o
dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.
4. Non e’ consentita la navigazione ad unita’ da competizione
fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione
Italiana Motonautica (FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi
dell’art. 17.
5. 1 divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in
caso di soccorso ai mezzi in servizio della Protezione civile, dei
Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell’Ordine
o agli organi di vigilanza nonche’ in caso di manifestazioni
autorizzate.

Art. 4
Servizio di trasporto pubblico di linea
1. Le unita’ di linea in entrata nei porti devono sempre dare la
precedenza alle unita’ di linea in uscita e, se necessario, devono
fermarsi ed attendere, all’esterno dei porti ovvero ad una distanza
di sicurezza, le unita’ di linea che manovrano per l’uscita dal
porto.
2. Le unita’ di linea devono manovrare in entrata ed in uscita
dai porti, dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri
del motore e con scafo dislocante.
3. L’arrivo e la partenza dai porti delle unita’ di linea deve
avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza
dall’imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.

Art. 5
Sci nautico
1. L’esercizio dello sci nautico puo’ essere effettuato:
a) per conto proprio;
b) per conto terzi con motoscafi noleggiati o locati al
pubblico;
c) dalle scuole di sci nautico, societa’ sportive ed altri
sodalizi nautici.
2. E’ vietato l’esercizio dello sci nautico nello specchio
d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva
antistante piu’ prossima (lido di Carciano – Hotel Lido Palace).
3. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e
per conto terzi (a mezzo di unita’ noleggiate o locate al pubblico)
si osservano le seguenti norme:
a) la pratica dello sci nautico e’ consentita dalle ore 8 sino
al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri
150 sia dalla costa sia dalle isole;
b) i conduttori delle unita’ sono assistiti da persona
incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore
nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;
c) sulle unita’, oltre al conducente ed all’accompagnatore
esperto di nuoto, puo’ essere trasportato un numero massimo di
occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli
occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire
esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonche’
entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 150 dalla
costa;
e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e
lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;
f) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di
dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del
motore nonche’ devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto
soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;
g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un
autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri
50;
h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) la velocita’ massima raggiungibile e’ di 45 km/h (25 nodi
circa);
l) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di
dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle
normative vigenti in materia;
m) il conduttore deve avere con se’ patente nautica valida
qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unita’.
4. Le scuole di sci nautico, le societa’ sportive e gli altri
sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialita’ «discipline
classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocita’ e wakeboard»
osservano le seguenti norme:
a) all’interno di apposite aree assentite in concessione alla
Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8 sino al
tramonto, con tempo favorevole, e’ ammesso il superamento della
velocita’ massima di 45 km/h (25 nodi circa). All’interno di tali
aree possono navigare solo unita’ riconosciute dalla FISN idonee
all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa
certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione
federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti
sportivi relativi alle singole specialita’. Per la pratica dello sci
nautico specialita’ «velocita» e’ ammissibile una sola zona lacuale
predeterminata;
b) all’interno delle aree di cui alla lettera a), possono
essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento
dell’attivita’ sportiva;
c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate:
lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimita’ delle loro
imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in
prossimita’ dei pontili di approdo dei battelli che effettuano
servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono essere
opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;
d) per l’attivita’ agonistica e di addestramento svolta al di
fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al
comma 3;
e) le unita’ di navigazione devono riportare evidenti
contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro
nautico della medesima federazione;
f) il conduttore deve avere con se’ patente nautica valida ed
essere abilitato quale pilota dalla FISN.

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