TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 ottobre 2008, n. 54 Regolamento d’esecuzione – LP 4/1997, art. 10 «Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia».

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige n. 47/I.II del 18 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 settembre
2008, n. 3406
Emana
il seguente regolamento:
Regolamento d’esecuzione all’articolo 10
della legge provinciale n. 4 del 13 febbraio 1997
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. I presenti criteri disciplinano gli aiuti che la Provincia
intende concedere ai sensi dell’art. 10 della legge provinciale del
13 febbraio 1997, n. 4 agli organismi di ricerca come definiti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca sviluppo e innovazione.
2. Per organismo di ricerca si intende: «un soggetto senza scopo
di,lucro, quale un’universita’ o un istituto di ricerca,
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il
diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui
finalita’ principale consiste nello svolgere attivita’ di ricerca di
base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel
diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o
il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente
reinvestiti nelle attivita’ di ricerca, nella diffusione dei loro
risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare
un’influenza su simile ente, ad esempio in qualita’ di azionisti o
membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita’ di
ricerca dell’ente medesimo ne’ ai risultati prodotti».

Art. 2
Iniziative e spese ammissibili
1. Sono ammissibili agli aiuti di cui all’art. 1, comma 1 i
progetti presentati dai soggetti di cui all’art. 1, comma 2 che
comportino attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi
della disciplina comunitaria citata.
2. Possono essere ammesse alle agevolazioni tutte le spese
connesse al progetto, ad eccezione di quel- le relative all’acquisto,
alla costruzione o alla ristrutturazione degli immobili. Le spese
relative ad attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno
rappresentare almeno il 20% delle spese ammissibili.

Art. 3
Intensita’ dell’aiuto
Gli aiuti possono coprire fino al 80% delle spese ammissibili, e
saranno quantificate in funzione della natura del progetto.

Art. 4
Garanzie
Qualora il soggetto beneficiano svolga attivita’ sia di natura
economica che non economica, deve essere possibile distinguere
chiaramente i costi imputabili a ciascuna delle due attivita’, per
evitare sovvenzioni incrociate dell’attivita’ economica. La prova
della corretta imputazione deve risultare da una contabilita’
separata.

Art. 5
Accesso ai risultati
I risultati della ricerca sovvenzionata dalla Provincia ai sensi
dell’art. 1, comma 1 dovranno avere ampia diffusione attraverso
l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
Gli eventuali utili saranno interamente reinvestiti nelle attivita’
di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento.

Art. 6
Procedura
Gli aiuti saranno concessi attraverso una procedura negoziale,
nel rispetto di tutte le condizioni di cui agli articoli precedenti.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Bolzano, 1º ottobre 2008
DURNWALDER
(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2008, registro n. 1,
foglio n. 28

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=008R0607&tmstp=1255513775045

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 ottobre 2008, n. 44

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina dell’attivita’ commerciale in provincia di Trento»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige dell’11 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Vista la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina
dell’attivita’ commerciale in provincia di Trento) ed in particolare
l’articolo 29, commi 1 e 4;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 di data
10 ottobre 2008 recante «Riapprovazione con modifiche della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1961 di data 10 agosto 2008
recante «Legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina
dell’attivita’ commerciale in provincia di Trento» – modifiche ed
integrazioni al regolamento di esecuzione approvato con DPGP n.
32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000».
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazione all’articolo 2 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg., nel comma 2 le parole:
«nonche’ alla camera di commercio» sono soppresse.

Art. 2
Modificazioni all’articolo 4 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I Comuni che hanno emanato provvedimenti di revoca o
sospensione delle autorizzazioni previste dalla legge ovvero
provvedimenti di inibizione o sospensione degli effetti delle
comunicazioni ne trasmettono copia, entro trenta giorni, al servizio
provinciale competente in materia di commercio. Allo stesso e’
inviata anche copia delle comunicazioni di cessazione dell’attivita’
trasmessa ai Comuni dai titolari di autorizzazioni»;
b).dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Per i fini di cui all’articolo 19, comma 1, lettera
b) e comma 2, lettera a) della legge, i titolari di esercizi
commerciali al dettaglio sono tenuti a comunicare al Comune,
preventivamente e per iscritto, la data di inizio della sospensione
dell’attivita’ e ad indicare la durata della sospensione stessa
qualora sia superiore a 60 giorni.
3-ter. Il periodo di un anno indicato all’articolo 19, comma
1, lettera b) e comma 2, lettera a), della legge, puo’ essere sospeso
in presenza di istanza motivata da cause di forza maggiore, da
presentare entro la scadenza del periodo medesimo».

Art. 3
Modificazione all’articolo 7 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg, e’ sostituto dal
seguente:
«2. Per quanto concerne i requisiti professionali per
l’attivita’ di commercio su aree pubbliche con connessa
somministrazione di alimenti e bevande, e’ inoltre richiesto, per
questa ultima attivita’, il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9.»

Art. 4
Modificazione all’articolo 10 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. Al comma 2 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. le parole: «e alla
camera di commercio» sono soppresse.

Art. 5
Modificazioni all’articolo 13 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «comprese
quelle relative alle destinazioni d’uso» sono inserite le seguenti:
«ed a condizione che le due attivita’ siano riconducibili al medesimo
soggetto»;
b) al comma 5, nel primo periodo, dopo la parola: «legnami»
sono aggiunte le seguenti: «strumenti ed articoli musicali, prodotti
dell’editoria specializzata con esclusione di testi scolastici ed
universitari e dei testi di narrativa per adulti»;
c) al comma 5, nel secondo periodo, le parole: «salvo che nel
caso in cui i prodotti posti in vendita al consumatore finale siano
esposti in un reparto a se’ stante, accessibile anche dai locali
destinati alla vendita all’ingrosso purche’ separato mediante pareti
divisorie; in quest’ultimo caso la superficie da riportare
nell’autorizzazione o nella comunicazione e’ quella del locale
utilizzato per la vendita al dettaglio» sono soppresse;
d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su
piu’ reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle
tecniche di prestazione del servizio impiegate puo’ affidare, con
atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, uno o piu’
di tali reparti ad un soggetto perche’ lo gestisca in proprio per il
periodo di tempo convenuto.
Il titolare deve darne preventiva comunicazione al comune
indicando la data ed il numero di registrazione dell’atto; alla
comunicazione deve allegare una planimetria del locale di vendita con
l’esatta individuazione del reparto affidato in gestione e la
relativa superficie.
Il gestore del reparto di vendita deve essere in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 6 della legge, fare denuncia
dell’esercizio dell’attivita’ al Registro delle imprese presso la
camera di commercio e presentare apposita dichiarazione all’ufficio
dell’imposta sul valore aggiunto.
Con riferimento alle grandi strutture di vendita, come definite
con l’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge, gia’ insediate o
destinate ad essere insediate all’esterno dei centri storici, la
facolta’ di affidare reparti in gestione separata e’ ammessa per un
numero massimo di due di tali reparti e per una superficie
complessiva non superiore alla percentuale del 25 per cento della
superficie di vendita totale dell’esercizio.
Sono fatte salve le fattispecie esistenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento purche’, entro la stessa data, il
titolare dell’esercizio commerciale ed il gestore del reparto di
vendita abbiano presentato la prevista rispettiva comunicazione e
denuncia dell’esercizio dell’attivita»;
e) in fine al comma 8 e’ aggiunto il seguente periodo: «Per
quanto riguarda le medie strutture di vendita, cosi’ come definite
con l’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge, l’utilizzo
esclusivo delle tabelle speciali non e’ sottoposto ai vincoli di
programmazione commerciale stabiliti con la deliberazione di cui
all’articolo 3, comma 1 della legge stessa»;
f) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
«8-bis. In attuazione della disposizione di cui all’articolo
30, comma 3 bis della legge, negli esercizi di commercio al dettaglio
che pongono in vendita bevande alcoliche e super alcoliche, devono
essere affissi idonei e ben visibili cartelli indicanti il divieto di
vendita di tali bevande ai minori di anni sedici.
8-ter. L’esercizio effettivo dell’attivita’ di vendita delle
medie e grandi strutture e’ in ogni caso subordinato al possesso del
certificato di cui all’articolo 24 e seguenti del DPR 6 giugno 2001,
n. 380 nonche’ alla normativa in materia igienico sanitaria,
antincendi e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Ferme
restando le disposizioni ed i provvedimenti previsti dalla normativa
in materia igienico sanitaria, antincendi e sull’eliminazione delle
barriere architettoniche, nel caso di accertamento di esercizio
effettivo dell’attivita’ di vendita in assenza del suddetto
certificato il Sindaco ordina la sospensione immediata dell’attivita’
fino al suo ottenimento.
8-quater. Il rilascio delle autorizzazioni relative
all’ampliamento e al trasferimento di medie e di grandi strutture di
vendita e’ subordinato all’avvenuto effettivo avvio dell’attivita’ in
conformita’ a quanto previamente autorizzato per quanto riguarda la
superficie di vendita e l’ubicazione dei locali.».

Art. 6
Modificazioni all’articolo 14 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).al comma 1, alla lettera c) e’ aggiunto il seguente periodo:
«Fanno eccezione i portici qualora appartengano al demanio o qualora
siano prospicienti gli spazi pubblici e siano gravati di servitu’ di
uso pubblico a carattere permanente, regolarmente intavolate ed
approvate dal Consiglio comunale mediante apposita convenzione»;
b) in fine al comma 4 e’ aggiunto il seguente periodo:
«L’autorizzazione e’ rilasciata anche se trattasi di esercizi di
vicinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge.».

Art. 7
Inserimento dell’articolo 16-bis nel decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. Dopo l’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. e’ aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Orario notturno occasionale). – 1. In occasione di
particolari eventi promossi ed organizzati in collaborazione con
l’ente pubblico, i Comuni possono autorizzare la protrazione
dell’orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche
durante l’orario notturno per un massimo di due giornate nel corso
dell’anno. I Comuni fissano le modalita’ ed i criteri nonche’
l’ambito temporale per la protrazione dell’orario di apertura
limitatamente anche ad individuate porzioni del territorio
comunale.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0030&tmstp=1255513775044

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 ottobre 2008, n. 43

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilita’, servizio di tesoreria, entrate e spese dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa (legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 – articolo 34, comma 8)».

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/II del 25 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1 , numero 1 , del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale
e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
Visto l’art. 34, comma 8, della legge provinciale 3 settembre
1993, n. 23;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 di data 8
agosto 2008 concernente «Approvazione del regolamento» recante
«Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001,
n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilita’,
servizio di tesoreria, entrate e spese dell’Agenzia provinciale per
l’assistenza e la previdenza integrativa- legge provinciale 3
settembre 1993, n. 23 – art. 34, comma 8)»;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazioni dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1 . All’art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 12
marzo 2001 , n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ abrogato;
b) dopo l’art. 8 e’ inserito il seguente:
«Art. 8-bis Preventivo di cassa – 1. Ogni anno a seguito della
comunicazione da parte della Provincia del volume dei trasferimenti
di cui e’ programmato il pagamento nel corso dell’esercizio, il
dirigente dell’agenzia approva un preventivo di cassa, non soggetto
all’approvazione della Giunta provinciale, riferito al primo anno di
validita’ del bilancio, articolato per tipologie di entrata e di
spesa, finalizzato ad assicurare l’equilibrio tra le riscossioni ed i
pagamenti.»

Art. 2
Modificazioni dell’art. 9 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. Al comma 1 dell’art. 9 del decreto del Presidente della
Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) gli elenchi dei capitoli di spesa, per i quali possono
operarsi le variazioni compensative di cui all’art. 17, comma 3,
lettera b);»;
b) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
«f) una relazione sulla gestione degli investimenti
finanziari per l’esercizio a cui il bilancio di previsione si
riferisce, che illustri lo scenario di previsione dei mercati
finanziari, gli obiettivi da perseguire in termini di redditivita’ e
rischiosita’ del portafoglio nonche’ la conseguente strategia che il
gestore dovra’ assumere nel rispetto delle direttive della Giunta
provinciale emanate ai sensi dell’art. 45, comma 2 e in coerenza con
le esigenze finanziarie e di cassa dell’agenzia.»

Art. 3
Modificazioni dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. All’art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 12
marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «, nonche’ quelle relative ai residui
passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai
creditori, con reiscrizione, in tal caso, in appositi capitoli» sono
soppresse;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati;
c) al comma 6 le parole «al bilancio» sono sostituite dalle
seguenti: «al documento tecnico».

Art. 4
Modificazione dell’art. 16 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. Al comma 3 dell’art. 16 del decreto del Presidente della
Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., le parole: «al bilancio di
previsione» sono sostituite dalle seguenti: «al documento tecnico».

Art. 5
Modificazione dell’art. 17 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. La lettera e) del comma 3 dell’art. 17 del decreto del
Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., e’ abrogata.

Art. 6
Sostituzione dell’art. 22 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. L’art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo
2001, n. 4-55/Leg., e’ sostituito dal seguente:
«Art. 22. Servizio di tesoreria – 1. Il servizio di tesoreria
dell’agenzia e’ svolto dalla banca alla quale e’ stato affidato il
servizio di tesoreria della Provincia ed e’ regolato dalla medesima
convenzione.».

Art. 7
Modificazione dell’art. 25 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. Il comma 1 dell’art. 25 del decreto del Presidente della
Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., e’ sostituito dal seguente:
«1. L’entrata e’ accertata quando l’agenzia appura la ragione
del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua
il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa
scadenza.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0024&tmstp=1255513775044

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 15

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attivita’ contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni) e alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualita’ del lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle
attivita’ contrattuali regionali in attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni
ed integrazioni).
1. Dopo il comma 1 dell’art. 18 della legge regionale n. 5/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’acquisizione del documento unico di regolarita’
contributiva (DURC) presso gli istituti o gli enti abilitati al
rilascio, provvede il dirigente di cui al comma 1, anche attraverso
strumenti informatici.
1-ter. Nelle procedure relative a contratti a carattere
continuativo e periodico, il DURC e’ acquisito, nelle forme di cui al
comma 1-bis, quando intercorrano piu’ di centottanta giorni tra la
stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento dei lavori o
tra il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a
forniture e servizi ovvero tra due successivi stati di avanzamento
dei lavori o accertamento delle prestazioni effettuate relative a
forniture e servizi.
Verificandosi tali evenienze il DURC e’ acquisito d’ufficio nei
successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza dei predetti
periodi.
1-quater. Gli adempimenti di acquisizione del DURC di cui al
comma 1-ter sono, altresi’, estesi alle procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture contemplate all’art. 24.».

Art. 2
Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali
per la sicurezza e la qualita’ del lavoro)
1. Al comma 3 dell’art. 6 della legge regionale n. 30/2007 e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «il documento
unico di regolarita’ contributiva» sono sostituite dalle seguenti:
«acquisiscono il documento unico di regolarita’ contributiva, anche
attraverso strumenti informatici, conformemente alla vigente
normativa statale e regionale».
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 11 maggio 2009
BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0514&tmstp=1255513775044