REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009).

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della
Regione Sardegna n. 16 del 14 maggio 2009)
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0494&tmstp=1255507370472

REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 17 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009 e disposizioni varie.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 40, del 27 dicembre 2008)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Esercizio provvisorio
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della legge
regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione,
di bilancio e di contabilita’ della Regione autonoma della Sardegna.
Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio
1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), e in deroga al comma 2 del
medesimo articolo, e’ autorizzato l’esercizio provvisono del bilancio
della Regione per l’anno 2009, per un periodo non superiore ai
quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2009, secondo gli stati di
previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di
variazione, le disposizioni e le modalita’ previste nella legge
regionale 5 marzo 2008, n. 4 (Bilancio di previsione per l’anno 2008
e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011), ad esclusione delle
autorizzazioni di spesa una tantum.
2. Gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare i
quattro dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello
stato di previsione della spesa.
3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei
residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2 e dal periodo
interessato all’esercizio provvisorio.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresi’, alle
spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale
deroga e’ da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme
vigenti dispongono in ordine all’entita’ e alla scadenza delle
erogazioni.
5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi
per la riassegnazione dei residui perenti di cui all’articolo 26
della legge regionale n. 11 del 2006, nonche’ agli altri fondi di
riserva di cui all’articolo 24 della stessa legge regionale.

Art. 2
Proroga dei termini
1. I termini di cui all’articolo 4, comma 10, della legge
regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono prorogati
al 31 dicembre 2009.

Art. 3
Programma Leader plus 2000-2006
1. E’ autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 430.000 per
le operazioni di chiusura e di rendicontazione del Programma Leader
plus 2000-2006; alla relativa spesa si fa fronte con lo storno di
pari importo dalla UPB S08.01.002 (Fondo nuovi oneri legislativi),
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 3 della tabella A
allegata alla legge finanziaria 2008 per incrementare la UPB
S01.04.002; le somme non impegnate nel corso dell’esercizio sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio
successivo.

Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della
Sardegna.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Cagliari, 24 dicembre 2008
SORU

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0104&tmstp=1255507370472

REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 16 Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008).

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna – Parte I e II n. 36 del 22 novembre 2008)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’art. 1 della legge regionale n. 15 del 2008
1. All’art. 1, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2008, n.
15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di
dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008), le parole «nel mese
di ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi di settembre,
ottobre e novembre».

Art. 2
Modalita’ d’individuazione
1. I comuni beneficiari sono individuati, nel termine di dieci
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione
della Giunta regionale.

Art. 3
Contributo di solidarieta’ istituzionale
1. Il contributo di solidarieta’ istituzionale previsto dall’art.
3 della legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a
favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in
Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), e’ esteso
alle vittime degli eventi alluvionali di Villagrande del mese di
dicembre 2004.

Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 12.000.000 per l’anno 2008, si fa fronte con la
variazione di bilancio di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2008 e’ introdotta la
seguente variazione:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Le somme non impegnate nell’anno 2008 permangono nel conto
dei residui per essere impegnate nell’anno successivo.

Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della
Sardegna.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Cagliari, 21 novembre 2008
SORU

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0127&tmstp=1255507370471

REGIONE SICILIA LEGGE 20 novembre 2008, n. 17 Norme per la continuita’ del reddito minimo d’inserimento.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana
n. 54 del 24 novembre 2008)
L’ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Norme per la continuita’ del reddito mininio d’inserimento
I . La spesa autorizzata con la tabella «G» della legge regionale
n. 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalita’ di cui alla UPB 7.2.2.6.2,
capitolo 712402, e’ incrementata per l’esercizio finanziario 2008 di
1.500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilita’
della UPB 4 febbraio 2 agosto 2, capitolo 613901, accantonamento 2001
del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
2. Dopo il comma 5 dell’art. 1 della legge regionale 1 9 maggio
2005, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’Amministrazione
regionale puo’ prevedere il rifinanziamento dei cantieri di cui al
comma 2, nella misura massima dell’80 per cento per i comuni con
popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti e del 90 per cento
per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti del
fabbisogno segnalato dai comuni di cui al comma 1, da destinare in
favore dei soggetti di cui al comma 3.
5-ter. Ai fini dell’accesso ai cantieri di servizi di cui al
comma 5-bis i soggetti destinatari devono:
a) avere prestato nell’anno 2008 attivita’ lavorativa
esclusiva nei cantieri di cui al comma 2;
b) dichiarare, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere privi
di qualsiasi altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e di
qualsiasi tipo di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di
Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e
depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per:
l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale che,
se posseduta a titolo di proprieta’, non puo’ eccedere la soglia
minima indicata dal comune;
i terreni agricoli posseduti il cui valore complessivo non
puo’ superare il 25 per cento del limite massimo previsto dall’art.
9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5-quater. La perdita del requisito di cui alla lettera b) del
comma 5 ter comporta la cancellazione dalle liste comunali dei
soggetti destinatari dei programmi di lavoro di cui al comma 2.
5-quinquies. I comuni esercitano il controllo sulle attivita’
di cui al presente articolo, provvedendo al recupero delle somme
indebitamente percepite in caso di accertamento di dichiarazione
mendace o falsita’ negli atti prodotti dai soggetti destinatari
dell’attivita’ lavorativa di cui al comma 2».

Art. 2
Entrata in vigore
1 . La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 novembre 2008.
LOMBARDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0313&tmstp=1255507370471