REGIONE SICILIA LEGGE 20 novembre 2008, n. 16 Misure urgenti per fronteggiare l’aumento dei carburanti nei settore della pesca nonche’ per il rilancio competitivo del settore.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia
n. 54 del 24 novembre 2008)
L’ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Monitoraggio della qualita’ delle acque e degli ambiti marini
1. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e comunica,
con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento della pesca
dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell’artigianato e della pesca gli esiti delle campagne di
monitoraggio per la qualita’ delle acque marine e degli ambienti
litoranei allo scopo di conoscere lo stato di equilibrio degli
ecosistemi marino-costieri.

Art. 2
Fermo di emergenza temporaneo
1. Per fronteggiare la crisi riguardante il settore della pesca
anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, e’
concesso, per impresa e per una durata di trenta giorni, l’arresto
temporaneo delle attivita’ di pesca per tutte le imbarcazioni, da
effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, con esclusione delle
fattispecie previste dal decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, i cui
effetti sono stati fatti salvi dal comma 4 dell’art. 1 della legge 2
agosto 2008, n. 129. Il periodo di interruzione dall’attivita’ di
pesca, certificato dalle Capitanerie di porto competenti per
territorio, derivante dall’applicazione dell’art. 81 del Regolamento
CE n. 40 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.U.E. n. 19 del 23
gennaio 2008, e’ conteggiato ai fini della quantificazione dei giorni
di arresto temporaneo .
2. In conseguenza del fermo d’emergenza di cui al comma 1,
l’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la
pesca e’ autorizzato a concedere alle imprese di pesca la
compensazione economica di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e
comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio
2008. E’, inoltre, autorizzata l’erogazione di un’indennita’
giornaliera, pari al minimo monetario garantito stabilito nel
contratto nazionale di lavoro per il marinaio esercente la pesca
costiera ravvicinata, a ciascun membro dell’equipaggio e che risulti,
in base al ruolino, imbarcato alla data di inizio dell’interruzione
tecnica.
3. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2, nonche’ per gli oneri
da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell’art. 180
della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32, e’ autorizzata per
l’esercizio finanziario 2008 la spesa complessiva di 12.500 migliaia
di euro da destinare: quanto a 5.600 migliaia di euro per gli
interventi previsti dall’art. 6, comma 1, lettera b) e comma 2, del
decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008, quanto
a 6.658 migliaia di euro alla corresponsione dell’indennita’
giornaliera ai componenti degli equipaggi; quanto a 242 migliaia di
euro agli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi
dell’art. 180 della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32. Con
successivo decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l’artigianato e la pesca sono definiti i periodi di
intenzione tecnica nonche’ le modalita’ di erogazione dei benefici,
di cui ai commi 1 e 2.
4. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca e’ autorizzato a concedere sino al limite
massimo di 1000 migliaia di euro alle imprese di pesca siciliane
tenute all’uso obbligatorio del sistema di localizzazione satellitare
denominato «Bluebox», un contributo «una tantum» finalizzato alla
parziale copertura delle spese di gestione del servizio e di
manutenzione. Per le finalita’ di cui al presente comma e’
autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 la spesa di 1.000
migliaia di euro.
5. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca e’ autorizzato a concedere un contributo
alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi siciliani,
quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo
di gasolio nel biennio 2007-2008, come si evince dal libretto consumo
carburante. Per le finalita’ del presente comma e’ autorizzata la
spesa di 100 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009, il
cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 nelle
disponibilita’ dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1002.
6. Con successivo decreto dell’Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca sono definite le
modalita’ di erogazione del contributo di cui ai commi 4 e 5.
7. Gli aiuti di cui ai commi 2, 4 e 5 sono concessi in regime di
aiuti «de minimis» nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24
luglio 2007, pubblicato nella G.U.U.E. n. 193 del 25 luglio 2007.

Art. 3
Tracciabilita’
1. Al fine dell’applicazione della normativa comunitaria di
settore, per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, le
direzioni dei mercati ittici della Sicilia trasmettono, con cadenza
mensile, al Dipartimento pesca un modulo debitamente compilato
contenente i dati sulla quantita’, qualita’ e prezzo, in funzione
della provenienza e del luogo di cattura del prodotto ittico locale.

Art. 4
Conferimento al fondo di rotazione IRCAC
1. Il fondo di rotazione istituito presso l’Istituto regionale
per il credito alle cooperative (IRCAC) con l’art. 3 della legge
regionale n. 7 febbraio 1963, n. 12 ed incrementato con l’art. 37
della legge regionale n. 9 maggio 1986, n . 23 e’ ulteriormente
incrementato di 500 migliaia di euro.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2008, la spesa di 500 migliaia di euro.

Art. 5
Consiglio regionale della pesca – modifica della composizione
1. Al comma 1 dell’art. 147 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, come modificato con l’art. 6 della legge regionale n. 8
novembre 2007, n. 21, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente
lettera:
«c-bis) il direttore generale dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente o suo delegato».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0312&tmstp=1255507370471

REGIONE SICILIA LEGGE 20 novembre 2008, n. 15 Misure di contrasto alla criminalita’ organizzata.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia
n. 54 del 24 novembre 2008)
L’ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Laboratori della legalita’
I . La Regione, al fine di contribuire alla promozione civica
degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche primarie (quarte
e quinte classi) e secondarie di primo grado attraverso appositi
finanziamenti finalizzati all’attivazione di laboratori di studio e
approfondimento dei valori della legalita’, dell’etica pubblica e
dell’educazione civica, con particolare riguardo al rispetto del
decoro urbano e alla tutela del patrimonio architettonico, artistico
e monumentale dei comuni. Tali laboratori possono essere realizzati
anche in rete con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e
private, associazioni, fondazioni. Gli stessi inoltre possono
avvalersi delle testimonianze orali e scritte di personalita’ che si
siano distinte nella lotta al crimine nonche’ dei documenti ufficiali
che siano particolarmente significativi nell’ambito della lotta alla
mafia.
2. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione e’ autorizzato ad erogare, entro il 31 ottobre
di ogni anno, agli istituti scolastici che ne facciano richiesta,
fino a 5 migliaia di euro per l’istituzione dei laboratori di cui al
comma 1.
3. Gli istituti scolastici hanno l’obbligo di rendicontare le
somme percepite entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata o
insufficiente rendicontazione l’istituto e’ escluso dai finanziamenti
per i tre anni successivi.
4. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il direttore
dell’ufficio scolastico regionale, disciplina le modalita’ di
rendicontazione dei fondi erogati e quelle di svolgimento dei
laboratori di cui al comma 1.
5. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2009, la spesa annua di 1.000
migliaia di euro.
6. Gli oneri discendenti dal comma 5, valutati in 1.000 migliaia
di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2 gennaio
5.2, accantonamento 1001.

Art. 2
Conto unico per gli appalti
1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro,
bandi di gara prevedono, pena la nullita’ del bando, l’obbligo per
gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul
quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative
all’appalto. L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per
tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di
bonifico bancario. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al
presente comma comporta la risoluzione per inadempimento
contrattuale.
2. I bandi di gara prevedono, pena la nullita’ degli stessi, la
risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalita’ organizzata.
3.Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di
cui al commi 1 e 2.

Art. 3
Istituzione delle zone franche per la legalita’ (ZFL)
1. Il Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro
dell’intemo, istituisce per ogni provincia una o piu’ zone franche
per la legalita’ (ZFL), per un territorio avente una popolazione
residente non inferiore a cinquantamila abitanti.
2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste
estorsive o richieste provenienti dalla criminalita’ organizzata,
tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attivita’
economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la
Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla
suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti
sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi
all’attivita’ d’impresa:
a) imposte sui redditi;
b) contributi previdenziali;
c) imposta comunale sugli immobili.
3. Per i contributi previdenziali e l’imposta comunale sugli
immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2,
e’ rimborsato quanto dovuto e versato.
4. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione,
anche al di fuori delle zone franche per la legalita’, che denunciano
richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalita’
organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento
dell’attivita’ economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a
giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2.
5. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della
procedura di cui all’art. 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato
istitutivo della Comunita’ europea, le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti «de minimis».
6. L’elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44. e’
esente, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, della medesima
legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive.
7. Per le finalita’ di cui al presente articolo, e’ autorizzata,
a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 e per un quinquennio, la
spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di
euro.
8. Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1001.

Art. 4
Costituzione di parte civile della Regione
1. E’ fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in
tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio
territorio.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0311&tmstp=1255507370471

REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 14 aprile 2009, n. 5 «Intervento straordinario societa’ Astir S.p.A.»

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Campania, in qualita’ di socio unico, provvede ad
assegnare alla societa’ Astir S.p.A la somma di somma di euro
17.102.286,03 a titolo di intervento finanziario straordinario, per
garantire i livelli occupazionali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
stabiliti in euro 17.102.286,03, si fa fronte, in termini di
competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2009, con lo
stanziamento di apposito capitolo, di nuova istituzione, denominato:
«Intervento straordinario in favore della societa’ ASTIR S.p.A.»,
dell’unita’ previsionale di base (UPB) 1.1.5 dello stato di
previsione della spesa per l’anno finanziario 2009, con prelievo di
detta somma dalla UPB 6.23.57 che si riduce di pari importo.
3. E’ demandata alla Giunta regionale l’adozione degli atti
necessari per ricondurre alla normalita’ l’attivita’ gestionale della
Societa’ ASTIR S.p.A. al fine del conseguimento dell’oggetto sociale.
4. E’ demandata altresi’ alla Giunta regionale ogni iniziativa
finalizzata a verificare l’esistenza di responsabilita’ in merito
alla gestione, all’amministrazione ed anche al recupero di eventuali
somme nei confronti del socio di minoranza della ex RECAM S.p.A.

Art. 2
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
14 Aprile 2009
BASSOLINO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0436&tmstp=1255507370471

REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 4 Legge elettorale

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Principi
1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale
sono eletti a suffragio universale e diretto. Le lezioni del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si
svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente
della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere
dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio,
ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla
cessazione stessa.
2. All’elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, cosi’ come integrate
dall’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad
eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli
articoli che seguono o da questi ultimi derogate.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente
legge, le altre disposizioni statali o regionali. anche di natura
regolamentare, vigenti in materia.
4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio
proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con
applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative
alla lista regionale per l’elezione del Consiglio regionale contenute
nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di
cui all’art. 7 di quest’ultima, s’intendono riferite ai candidati
alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 2
Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale
1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta
regionale sono presentate all’Ufficio centrale regionale nel rispetto
delle forme e dei termini fissati dall’articolo 1, comma 3, della
legge n. 43/1995 e dall’art. 9 della legge n. 108/1968.
2. La presentazione della candidatura e’ accompagnata, a pena di
esclusione, dal certificato d’iscrizione del candidato nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla
dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole
liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una
coalizione di liste. Tale dichiarazione e’ efficace solo se
corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai
presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o
che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla
carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.
3. La candidatura non e’ ammessa se non e’ accompagnata dalla
dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di
cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall’art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
si applicano. in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
9, l0 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni,
intendendosi sostituito l’Ufficio centrale regionale all’Ufficio
centrale circoscrizionale.
5. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore
dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se
conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni
dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun
Ufficio centrale circoscrizionale l’avvenuta ammissione, in almeno
tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso,
subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di
Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda,
comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali
circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in
applicazione dell’art. 11 della legge n.108/1968.

Art. 3
Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni
di liste
1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui
all’art. 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullita’, essere
accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei
candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale
dichiarazione e’ efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della
sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il
medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se
sussistono le ulteriori condizioni di legge.
2. In deroga a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, della legge
n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le
liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o
di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in
corso alla data della indizione delle elezioni.
3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti
nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se
collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo
contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale ad esse collegato e’ a capo del
gruppo di liste.
4. Piu’ gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo
candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi
collegato e’ a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti
alla coalizione del Presidente eletto partecipano all’attribuzione
del premio di maggioranza.

Art. 4
Scheda elettorale
1. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta
regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su
un’unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui
fianco sono riportati, racchiusi in un piu’ ampio rettangolo, il
contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di
liste riunite in coalizione con cui il candidato e’ collegato.
Ciascun elettore puo’, con un unico voto, votare per un candidato
alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
2. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda
a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del
candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore puo’ altresi’
votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non
collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo
rettangolo.
3. L’elettore puo’ esprimere, nelle apposite righe della scheda,
uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed
il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di
espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di
genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della
stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
4. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato
Presidente e la preferenza per piu’ di una lista, viene ritenuto
valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e’ approvato il modello di scheda, formato secondo le
indicazioni contenute nel presente articolo.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0435&tmstp=1255507370470