COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 8 maggio 2009 Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) – Potenziamento dell’asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti (TEN – T) e vista la decisione n.
884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
suddetta decisione n. 1692/96/CE;
Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e’ definitivamente pronunziato con delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 64/2001) e che e’ stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»),
che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e
private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma
formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all’art. 13, ha, tra
l’altro, recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n.
443/2001;
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto
d’investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di
progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo
Comitato;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti
in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
l’art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, concernente l’«Attuazione della legge n. 443/2001 per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato «1° Programma delle
opere strategiche», che nell’allegato 1 include, nell’ambito del
«Sistema valichi», il «Valico del Brennero», per il quale indica un
costo di 2.582,284 Meuro, e nell’allegato 2, tra le opere che
interessano la provincia autonoma di Bolzano, alla voce «Corridoi
ferroviari» include la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e
valico»;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l’altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita’ di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ chiamato a
svolgere ai fini della vigilanza sull’esecuzione degli interventi
inclusi nel «1° Programma delle infrastrutture strategiche»;
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89, (Gazzetta Ufficiale n.
167/2005) con la quale questo Comitato ha approvato il progetto
preliminare del «Potenziamento asse ferroviario Monaco – Verona:
galleria di base del Brennero» ed ha contestualmente assegnato al
soggetto aggiudicatore GEIE Brenner Basic Tunnel (GEIE BBT) un
finanziamento, in termini di volume di investimento, di 45 milioni di
euro per le attivita’ di fase II di cui all’accordo internazionale
del 30 aprile 2004, relative in particolare alla progettazione
definitiva, alla connessa attivita’ di studi e indagini, al modello
di finanziamento e di concessione e alle altre attivita’ di supporto
alla trasformazione giuridica del GEIE BBT in societa’;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n.
199/2006), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione
del «1° Programma delle infrastrutture strategiche»;
Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10, in corso di pubblicazione,
con la quale questo Comitato ha preso atto dei contenuti della
«Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle
infrastrutture strategiche», al fine di operare una rivisitazione
della delibera n. 130/2006 e una quantificazione dei costi e delle
coperture delle opere gia’ approvate dal Comitato medesimo ed ha
altresi’ preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture
strategiche 2009», che riporta il quadro degli interventi del
Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a partire
dall’anno 2009;
Considerato in particolare che nell’allegato 2 della citata
delibera n. 10/2009, con riferimento all’«Asse ferroviario Monaco –
Verona: galleria di base del Brennero» sono indicati un costo di
3.575 milioni di euro e disponibilita’ pari a 711,825 milioni di
euro;
Considerato che la «Proposta di Piano infrastrutture strategiche
2009» di cui alla citata delibera n. 10/2009 non include, tra gli
interventi ferroviari da avviare nel 2009, la «Galleria di base del
Brennero»;
Considerato che il «Nuovo valico del Brennero» fa parte del
corridoio 1 Berlino – Palermo del TEN – T ed e’ incluso nell’elenco
di progetti prioritari per i quali dovra’ essere dato avvio ai lavori
prima del 2010;
Considerato che nell’allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013 il
«Nuovo valico del Brennero (galleria di base)» e’ riportato nella
tabella 3.1 – opere istruite dalla Struttura tecnica di missione e
sottoposte al CIPE nel periodo 2002-2008;
Considerato che l’opera e’ altresi’ inclusa nel Contratto di
programma – aggiornamento 2008 tra RFI S.p.a. e il Ministero delle
infrastrutture, con due sottoprogetti collocati – rispettivamente –
con il codice 0293 nella tabella A04 opere in corso – sviluppo
infrastrutturale rete alta capacita’, con la denominazione «Nuovo
valico del Brennero (progettazione definitiva e cunicoli
esplorativi)» con un costo di 286 milioni di euro interamente
disponibili, e con il medesimo codice 0293 nella tabella B04 – opere
prioritarie da avviare, con la denominazione «Nuovo valico del
Brennero (realizzazione)» con un costo di 2.714 milioni di euro
interamente da reperire per l’anno 2009 a valere sui fondi della
«legge obiettivo», per un costo complessivo dell’opera di 3.000
milioni di euro;
Considerato che l’intervento di cui sopra e’ ricompreso nella
Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano,
sottoscritta il 13 febbraio 2004;
Considerato che l’art. 1 della citata legge n. 443/2001, come
modificato dall’art. 13 della legge n. 166/2002, e l’art. 163 del
decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilita’
dell’istruttoria e la funzione di supporto alle attivita’ di questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo’
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;
Vista la nota 7 aprile 2009, n. 14571, con la quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha – tra l’altro – chiesto la
iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile del
Comitato dell’argomento «Nota informativa galleria del Brennero» ed
ha contestualmente trasmesso allo scopo la suddetta nota informativa;
Udita la relazione dei Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Prende atto

delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l’aspetto finanziario:
che il programma di realizzazione della galleria di base del
Brennero e’ articolato sulla coerente partecipazione di Italia,
Austria e Unione europea al finanziamento dell’opera;
che il costo complessivo dell’intera opera e’ di 7.150 milioni di
euro;
che il costo della tratta italiana ammonta ora, a seguito della
valutazione di adeguamenti monetari relativi al periodo 2008-2020, a
3.575 milioni di euro;
che risultano disponibilita’ pari a 712,3 milioni di euro;
che, ai fini della conservazione dei contributi comunitari del
Programma TEN – T gia’ assegnati all’opera e della acquisizione di
ulteriori risorse del bilancio europeo, risulta necessario rispettare
i tempi previsti dal cronoprogramma per il completamento della fase
progettuale e l’avvio di quella realizzativa;
che, con riferimento al fabbisogno residuo di 2.862,7 milioni di
euro, sono in corso approfondimenti sulla possibilita’ di ricorrere a
modalita’ di copertura finanziaria sulla base dei tiraggi per
ciascuno degli anni di costruzione dell’opera e verifiche con la Bei;
sotto l’aspetto attuativo:
che sono in corso di realizzazione le opere propedeutiche nelle
aree ove sono stati predisposti i relativi cantieri;
che sul lato italiano e’ in corso di realizzazione il cunicolo
esplorativo, il cui avanzamento ha raggiunto il 35% rispetto ad una
lunghezza totale di 10,4 km;
che sul lato austriaco e’ stato predisposto il progetto, che
verra’ appaltato nei prossimi tre mesi;
che il progetto definitivo e’ stato presentato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 31 marzo 2008 e la Conferenza
di servizi si e’ conclusa con esito positivo il 31 luglio 2008;
che sono previsti i seguenti adempimenti:
predisposizione dell’allegato infrastrutture al documento di
programmazione economico-finanziaria, con indicazione formale del
fabbisogno finanziario aggiornato della parte italiana e con
elaborazione di un «primo modello finanziario» cui seguira’ un piano
finanziario «predisposto secondo le indicazioni della Disposizione
Eurostat novembre 2004»;
entro il 30 maggio 2009: trasmissione a questo Comitato del
progetto definitivo dell’opera con l’indicazione dei criteri di
copertura finanziaria dell’opera;
entro il 10 giugno 2009: sottoposizione del citato allegato
infrastrutture alla Conferenza Stato-Regioni e al CIPE;
entro luglio 2009: approvazione del documento di programmazione
economico-finanziaria, nel quale sara’ indicata la quota italiana di
finanziamento dell’opera, destinata a garantire l’impegno italiano
nella realizzazione dell’opera;
entro il 30 settembre 2009: individuazione, nel disegno di legge
finanziaria, delle modalita’ di copertura del suddetto finanziamento,
sia in termini di competenza che di cassa;
che successivamente alla conclusione dei suddetti adempimenti
dovra’ essere sottoscritto un nuovo atto convenzionale tra Italia e
Austria;
che l’entrata in esercizio e’ prevista tra il 2020 e il 2022 e
non, come indicato nella delibera n. 89/2004, nel 2016;
Raccomanda

il rispetto dei tempi previsti in sede comunitaria per il
completamento della fase progettuale e l’avvio della fase
realizzativa dell’opera, prima del 2010.
Roma, 8 maggio 2009
Il vice Presidente
Tremonti

Il segretario del CIPE
Micciche’
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 55.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11778&tmstp=1255248807044

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINAZIONE 7 ottobre 2009 Autorizzazione all’immissione in commercio della specialita’ medicinale per uso umano «Focetria». (Determinazione/C n. 309/2009).

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

Specialita’ medicinale «Focetria», vaccino pandemico A(H1N1)v,
autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione
europea con decisione C(2009) 7585 del 29 settembre 2009 ed inserita
nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/07/385/001 7,5 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso
intramuscolare- siringa preriempita (vetro) – 0,5 ml – 1 siringa
preriempita;
EU/1/07/385/002 7,5 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso
intramuscolare – siringa preriempita (vetro) – 0,5 ml – 10 siringhe
preriempite;
EU/1/07/385/004 7,5 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso
intramuscolare – flaconcino (vetro) 5 ml (1 dose = 0,5 ml) 10
flaconcini (multidose: 10 dosi).
Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.
IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce
l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall’Ufficio
centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in
data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi e’ stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21
giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva n. 2001/83/CE
(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche’ della
direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la decisione C(2009) 7585 del 29 settembre 2009 della
Commissione europea ed i relativi allegati I, II e III;
Vista l’ordinanza 11 settembre 2009 del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali recante disposizioni in materia di
profilassi vaccinale dell’influenza pandemica (AH1N1);
Vista l’ordinanza 30 settembre 2009 – Misure urgenti in materia di
protezione A(H1N1)v del Vice Ministro del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
Vista la nota esplicativa sulle considerazioni scientifiche
riguardanti l’autorizzazione dei vaccini pandemici A(H1N1)v del 24
settembre 2009 predisposta dall’Agenzia europea di valutazione dei
medicinali;
Vista la domanda del 29 settembre 2009 con la quale la ditta ha
chiesto l’attribuzione dei numeri di identificazione nazionale;
Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta del 6 e 7 ottobre 2009;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione, alla specialita’ medicinale debba venir attribuito un
numero di identificazione nazionale;
Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di identificazione
nazionale

Alla specialita’ medicinale FOCETRIA (vaccino pandemico) nelle
confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di
identificazione nazionale:
Confezioni:
7,5 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare –
siringa preriempita (vetro) – 0,5 ml – 1 siringa preriempita – A.I.C.
n. 039396015/E (in base 10) – 15L8PH (in base 32);
7,5 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare –
siringa preriempita (vetro) – 0,5 ml – 10 siringhe preriempite –
A.I.C. n. 039396027/E (in base 10) – 15L8PV (in base 32);
7,5 mcg/ml – sospensione iniettabile – uso intramuscolare –
flaconcino (vetro) – 5 ml (1 dose = 0,5 ml) 10 flaconcini (multidose:
10 dosi) – A.I.C. n. 039396039/E (in base 10) – 15L8Q7 (in base 32).

Art. 2.

Condizioni ed obblighi specifici

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e’
tenuto ad ottemperare alle condizioni ed agli obblighi specifici
definiti nell’allegato II della citata decisione della Commissione
europea.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

I testi approvati del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
del foglio illustrativo e delle etichette sono quelli disponibili nel
sito www.agenziafarmaco.it.
Al fine di rendere immediatamente disponibile il vaccino pandemico
«Focetria» per garantire l’inizio della campagna vaccinale in accordo
alle tempistiche definite all’art. 3 della l’ordinanza 11 settembre
2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, nei primi cicli distributivi le informazioni contenute nelle
singole confezioni del vaccino, potrebbero non corrispondere a quelle
pubblicate sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco e potrebbero
essere disponibili in lingua differente da quella italiana.
Le modalita’ di distribuzione e di utilizzo sono stabilite dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
e sara’ notificata alla societa’ titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio.
Roma, 7 ottobre 2009
Il direttore generale: Rasi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A12039&tmstp=1255248807044

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PROVVEDIMENTO 8 luglio 2009 Iscrizione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

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IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 583 della Commissione del
3 luglio 2009, la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» riferita
alla categoria Altro prodotti dell’allegato I – Aceto diverso da
Aceti di Vino, e’ iscritta quale indicazione geografica protetta nel
registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle
indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall’art. 7,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena»,
affinche’ le disposizioni contenute nel predetto documento siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico
di Modena», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n.
583 del 3 luglio 2009.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
«Aceto Balsamico di Modena», possono utilizzare, in sede di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione
e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni
conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di
tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 8 luglio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11837&tmstp=1255248807044

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 luglio 2009 Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka).

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLTICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1996, inerente la lotta
obbligatoria contro il virus della Vaiolatura delle Drupacee
(Sharka);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 697 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva
92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto
destinate alla produzione e dei relativi materiali di
moltiplicazione»;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita’, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali»;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutto;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante
«Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria
del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante «Disposizioni
generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle
specie arbustive ed arboree da frutto, nonche’ delle specie erbacee a
moltiplicazione agamica»;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, recante «Norme
tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione
certificati delle Prunoidee»;
Considerato che il virus Plum pox virus (PPV) agente della
«Vaiolatura delle drupacee» (Sharka) e’ da ritenere insediato e non
piu’ tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale
e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a
prevenirne la diffusione verso le aree indenni;
Considerato che e’ necessario prevedere condizioni piu’ rigorose
per la produzione di materiale di moltiplicazione allo scopo di
assicurare che lo stesso non sia contaminato con il virus PPV;
Considerato che la redditivita’ delle coltivazioni di alberi da
frutto di drupacee puo’ essere assicurata: dall’uso di materiale
certificato esente dal virus PPV, da una costante azione di
monitoraggio con immediata distruzione delle piante infette,
dall’impiego di varieta’ tolleranti o resistenti;
Considerato che e’ necessario adeguare il citato decreto
ministeriale 29 novembre 1996 alla luce delle nuove acquisizioni
scientifiche e del diverso stato fitosanitario del virus PPV nel
territorio nazionale;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui
all’art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell’art.
49, comma 2, lett. d), nella seduta del 19 gennaio 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 29 aprile 2009, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

1. La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», causata
dal virus Plum pox virus (PPV), e’ obbligatoria nel territorio della
Repubblica italiana.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi
di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi della malattia sul
territorio.
3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo
e la regolamentazione delle attivita’ di prelievo e produzione di
materiale di moltiplicazione vegetale in funzione dello stato
fitosanitario del territorio e secondo le modalita’ stabilite dal
presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco,
susino, tutti i portainnesti di drupacee e le specie suscettibili al
virus PPV impiegate a fini ornamentali;
b) «zona indenne»: il territorio dove non e’ stato riscontrato il
virus PPV o dove lo stesso e’ stato eradicato ufficialmente;
c) «area contaminata»: campo di produzione o vivaio in cui e’
stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza
del virus PPV;
d) «zona di insediamento»: il territorio dove il virus PPV e’ in
grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione e’ tale da rendere
tecnicamente non piu’ possibile l’eradicazione;
e) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di
separazione fra una zona indenne e un’area contaminata o fra una zona
indenne e una zona di insediamento;
f) «luogo di produzione indenne da PPV»: luogo di produzione nel
quale il virus PPV non e’ presente come dimostrato da prove
scientifiche e nel quale, se necessario, questa condizione viene
mantenuta ufficialmente;
g) «sito di produzione indenne da PPV»: una parte definita di un
luogo di produzione che viene gestita come unita’ separata indenne da
PPV;
h) «campo»: un appezzamento di terreno ben delimitato all’interno
di un luogo di produzione nel quale uno specifico vegetale viene
coltivato;
i) «autoproduzione»: produzione di piante, anche mediante innesto,
e relativi materiali di moltiplicazione, destinata all’esclusivo
impiego all’interno della propria azienda, con esclusione di ogni
forma di cessione a terzi.

Art. 3.

Monitoraggi ufficiali

1. Annualmente i Servizi fitosanitari regionali eseguono
monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni
dovute al virus PPV sulle piante di drupacee suscettibili e sui
frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.
2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti
e dei frutti per il riconoscimento dei sintomi del virus PPV e in
appropriate analisi di laboratorio, eseguite nei momenti piu’
opportuni, per l’individuazione del virus PPV.
3. Il Servizio fitosanitario centrale definisce, ai sensi dell’art.
49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, gli
standard tecnici di esecuzione dei monitoraggi, prelievo dei campioni
e realizzazione delle analisi.
4. I Servizi fitosanitari regionali per l’esecuzione delle analisi
di laboratorio, possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture,
di laboratori in grado di soddisfare gli standard tecnici definiti in
applicazione al comma 3 del presente articolo.

Art. 4.

Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. I Servizi fitosanitari regionali definiscono lo stato
fitosanitario del territorio relativamente al virus PPV, delimitando
le zone, conformemente alle definizioni di cui all’art. 2, in
conformita’ agli standard internazionali FAO.
2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio
fitosanitario centrale, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo stato
fitosanitario del rispettivo territorio sulla base dei monitoraggi
ufficiali condotti annualmente, rappresentando, su adeguato supporto
cartografico, le zone delimitate di cui al comma 1, allo scopo di
consentire la conoscenza della diffusione del virus PPV sul
territorio nazionale e di assolvere agli obblighi internazionali di
informativa per tale organismo nocivo.
3. I Servizi fitosanitari regionali danno pubblicita’ nelle forme
piu’ opportune alle delimitazioni di cui al comma 1.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11824&tmstp=1255248807044