MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 17 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

Riconoscimento, alla sig.ra Pichler Gorfer Margit, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee ed in particolare l’art. 1, comma 1, 3, e 4 e
l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali cosi’ come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo
che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di
formazione;
Vista l’istanza corredata della relativa documentazione, con la
quale la sig.ra Pichler Gorfer Margit, cittadina italiana, chiede il
riconoscimento del titolo di «medizinische Masseurin» conseguito il
giorno 12 dicembre 2007 presso lo «Yoni Academy – Akademie fur
ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine
dell’esercizio, in Italia, dell’attivita’ di massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici;
Visto il diploma di «Hydro – und Balneotherapie», rilasciato il
giorno 3 febbraio 2008 dallo «Yoni Academy – Akademie fur
ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) ad
integrazione della formazione gia’ in possesso della richiedente, in
conformita’ a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di
servizi del giorno 1° dicembre 2005;
Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in
base alle disposizioni previste dall’ordinamento dei servizi sanitari
BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di
massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come
contemplato dal T.U. delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno
1927;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale e’ stato gia’ provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarita’ della documentazione
prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attivita’ che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo in questione;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita
dell’applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «medizinische Masseurin» conseguito il giorno
12 dicembre 2007 lo «Yoni Academy – Akademie fur ganzheitliche
Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) dalla sig.ra Pichler Gorfer
Margit nata a Martello (Bolzano) (Italia) il giorno 26 settembre
1963, e’ riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in
Italia dell’attivita’ di massaggiatore e capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2009
Il direttore generale: Leonardi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11787&tmstp=1255248807043

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 17 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

Riconoscimento, al sig. Saurer Christian, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee ed in particolare l’art. 1, comma 1, 3, e 4 e
l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali cosi’ come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo
che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di
formazione;
Vista l’istanza corredata della relativa documentazione, con la
quale il sig. Saurer Christian, cittadino italiano, chiede il
riconoscimento del titolo di «Masseur und medizinischer Bademeister»
conseguito in Germania il giorno 27 ottobre 2004, presso la «Private
Berufsfachschule Dr. Lenhart fur Massage – staatlich anerkant – GmbH»
Scuola professionale privata Dr. Lenhart per massaggi – riconosciuta
dallo stato – S.r.L. – di Monaco di Baviera (Germania), al fine
dell’esercizio, in Italia, dell’attivita’ di massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici;
Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in
base alle disposizioni previste dall’ordinamento dei servizi sanitari
BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di
massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come
contemplato dal Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23
giugno 1927;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale e’ stato gia’ provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarita’ della documentazione
prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attivita’ che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo in questione;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita
dell’applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister»
conseguito in Germania il giorno 27 ottobre 2004 presso la «Private
Berufsfachschule Dr. Lenhart fur Massage – staatlich anerkant – GmbH»
Scuola professionale privata Dr. Lenhart per massaggi – riconosciuta
dallo stato – S.r.L. – di Monaco di Baviera (Germania), con
autorizzazione ad esercitare l’attivita’ professionale di «Masseur
und medizinischer Bademeister» a partire dal giorno 7 luglio 2005 dal
sig. Saurer Christian nato a Ruti (Svizzera) il giorno 29 aprile
1965, e’ riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in
Italia dell’attivita’ di massaggiatore e capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2009
Il direttore generale: Leonardi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11772&tmstp=1255248807043

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Comaniciu Maria Magdalena, di titolo professionale estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di estetista.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l’orientamento e la formazione

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di
attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento
delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all’art. 1 disciplina il
riconoscimento per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro
esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o piu’
Stati membri dell’Unione europea che consente al titolare di tali
qualifiche di esercitare la professione corrispondente;
Vista l’istanza con la quale la sig.ra Comaniciu Maria Magdalena
cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di
«Cosmetica» conseguito in Romania, ai fini dell’esercizio in Italia
della professione di estetista;
Visto l’art. 5, comma 1, lettera l) dello stesso decreto
legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della
salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento
nei casi di attivita’ professionali per il cui accesso o esercizio e’
richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui
all’art. 19, comma 1, lettere a), b) e c);
Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai
sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b), del richiamato decreto
legislativo n. 206/2007;
Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l’attivita’
di estetista a livello nazionale;
Visto in relazione al disposto dell’art. 16, comma 5, del decreto
legislativo n. 206/2007, il precedente provvedimento di
riconoscimento del decreto direttoriale n. 171/1/07 del 26 settembre
2007, avente per oggetto un titolo di formazione professionale
identico a quello presentato dalla sig.ra Comaniciu Maria Magdalena;
Vista la differenza sostanziale nella formazione rumena rispetto a
quella italiana, sia nei contenuti che nella durata, non compensata
dall’esperienza professionale, si rende necessario sottoporre la
richiedente ad una misura compensativa, cosi’ come per il precedente
titolo professionale, volta ad accertare le conoscenze deontologiche
e professionali;
Vista la nota del 5 novembre 2008, con la quale la sig.ra Comaniciu
Maria Magdalena ha esercitato il diritto di opzione di cui all’ art.
22 del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura
compensativa il superamento di una prova attitudinale;
Considerato che per la realizzazione della prova d’esame, si e’
reso necessario richiedere alla Regione Lazio, ove la richiedente e’
residente, l’organizzazione della prova teorico-pratica, presso una
struttura riconosciuta dalla Regione stessa, diretta ad accertare le
conoscenze professionali della richiedente;
Visto il verbale della Provincia di Roma del 25 giugno 2009,
attestante il superamento della prova d’esame davanti ad una
commissione esaminatrice, pervenuto in data 30 giugno 2009;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Cosmetica» conseguito in Romania, in
data 28 giugno 1996 dalla sig.ra Comaniciu Maria Magdalena, nata a
Fagaras (Romania) il 12 novembre 1975, e’ riconosciuto quale titolo
abilitante per l’esercizio in Italia dell’attivita’ professionale di
estetista, in qualita’ di lavoratore dipendente o autonomo.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre 2009
Il direttore generale: Mancini

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11786&tmstp=1255248807043

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 25 giugno 2009 Riduzione dei premi per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci, voci di tariffa 9121 e 9123

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente
«Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l’altro, prevede
l’approvazione «con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio
di amministrazione dell’INAIL, di distinte tariffe dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, le relative modalita’ di applicazione, tenendo conto
dell’andamento infortunistico aziendale»;
Visto l’art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, che prevede l’aggiornamento delle tariffe di cui al
comma 1 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente
«Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze dell’11 settembre 2008, di nomina del commissario
straordinario dell’INAIL;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante «Proroga
dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti»;
Visto l’art. 7-sexies del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009,
convertito, con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33
recante: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi», di modifica dell’art. 29, comma 1-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge di
conversione 27 febbraio 2009, n. 14;
Considerato che tale articolo destina, in particolare, 11 milioni
di euro alla riduzione dei tassi di premio INAIL per le imprese
artigiane del settore dell’autotrasporto di merci;
Vista la delibera del Presidente – commissario straordinario
dell’INAIL n. 78 del 22 aprile 2009;
Vista la documentazione istruttoria richiamata dalla citata
delibera INAIL, ed in particolare, le relazioni tecniche alla stessa
allegate, i documenti e le delibere richiamati;
Considerato che la citata delibera INAIL prevede che la riduzione
dei tassi di premio di cui al citato art. 7-sexies del decreto-legge
n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni nella legge 9
aprile 2009, n. 33, sia destinata alle imprese artigiane del settore
autotrasporto di merci in conto terzi tenute al pagamento dei premi
speciali unitari;
Visto il parere del Ministero dell’economia e delle finanze
espresso con nota del 19 giugno 2009 n. 3-8962;
Ritenuto di dover procedere alla riduzione dei tassi di premio
INAIL per le imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in
conto terzi;

Decreta:

Art. 1.

E’ approvata, per l’anno 2009, per le imprese artigiane del settore
autotrasporto merci tenute al pagamento dei premi speciali unitari,
classificate alle voci di tariffa 9123 – classe di rischio 5° e 9121
– classe di rischio 8°, una riduzione dei premi pari al 14,01%, per
un importo pari a 11 milioni di euro.

Art. 2.

Per l’anno 2009, esclusivamente per il settore dell’autotrasporto,
il termine del versamento dei relativi premi e’ differito al 16
maggio 2009.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2009
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 293

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11822&tmstp=1255248807043