MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 agosto 2009 Arresto definitivo delle unita’ da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo
al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base;
Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26
marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita’ di
applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per
la pesca, di seguito regolamento applicativo;
Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;
Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;
Considerate le modifiche apportate al Programma Operativo
Nazionale;
Visto l’art. 3, punto IV dell’accordo multiregionale per
l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell’ambito del
Programma operativo 2007-2013 tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura e le Regioni dell’Obiettivo di
convergenza e dell’Obiettivo non di convergenza, approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre
2008, che attribuisce alle regioni e alle province autonome la
gestione della misura inerente le compensazioni socio economiche di
cui all’asse prioritario 1, art. 27 del regolamento (CE) n.
1198/2006;
Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 recante «Arresto
definitivo delle unita’ da pesca autorizzate alla pesca del tonno
rosso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 296 del 19 dicembre 2008;
Vista la raccomandazione 08-05, adottata dalla Commissione
internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT)
durante la sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, con
la quale e’ istituito un nuovo piano di ricostituzione del tonno
rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile
2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno
rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il
regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n.
1559/2007 al fine di dare esecuzione alla suddetta raccomandazione;
Visto l’art. 21, lettera a), punto iii) che prevede il sostegno del
FEP per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria al fine di
una riduzione sostanziale delle possibilita’ di pesca nel quadro di
un accordo internazionale;
Visto il nuovo Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno
rosso adottato il 5 giugno 2009 in sostituzione del piano di
adeguamento di cui al decreto del 19 novembre 2008, al fine di
conformarsi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 302/2009 e
trasmesso alla Commissione europea;
Visto in particolare il punto 4 del suddetto Piano che dispone
l’erogazione di una compensazione economica per la perdita di
reddito, corrispondente ad un periodo di arresto temporaneo di 6
mesi, a favore delle imbarcazioni ammesse al premio per l’arresto
definitivo entro il 2009, secondo modalita’ attuative che tengono
conto dell’anno di demolizione e dell’eta’ dell’imbarcazione;
Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119 recante delega al
Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio relativamente alla
pesca, all’acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi;
Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima e l’acquacoltura in data 17 luglio 2009;
Decreta:

Art. 1.

Riduzione della capacita’ di pesca

L’arresto definitivo delle unita’ da pesca autorizzate, con
permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con il
sistema a circuizione nonche’, per le sole unita’ di lunghezza
superiore ai 24 metri fuori tutto con il sistema a palangari, puo’
avvenire conformemente a quanto disposto dall’art. 23 del regolamento
di base.

Art. 2.

Attuazione della misura

1. Il premio di arresto definitivo e’ destinato ai proprietari di
pescherecci italiani individuati al precedente art. 1.
2. Per l’attuazione della misura si applicano le norme previste dal
regolamento di base, dal regolamento applicativo e dalle disposizioni
del piano di adeguamento del tonno rosso citato in premessa.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilita’ delle navi

1. L’unita’ da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario,
essere dotata di licenza di pesca e permesso di pesca speciale per
effettuare la pesca del tonno rosso.

Art. 4.

Modalita’ di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo,
redatta in carta semplice, dal proprietario dell’unita’, e’
presentata all’Ufficio marittimo di iscrizione dell’unita’, entro
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell’Ufficio
marittimo, e’ trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo
raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali –
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, viale
dell’Arte n. 16 – 00144 Roma, di seguito Ministero.
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via
fax o consegnate direttamente al Ministero.
2. Nella domanda (allegato A) devono essere indicati:
a) per le persone fisiche: generalita’ complete del
proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche:
ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA,
telefono, fax e generalita’ complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o
numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di
iscrizione della nave, numero UE;
c) coordinate bancarie per l’accreditamento del premio: istituto
di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice
IBAN;
d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta
amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente
domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle
finalita’ per le quali vengono acquisiti».
3. Qualora l’importo del premio risulti superiore a €
154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta
antimafia, presentata alla Prefettura competente, ai sensi dell’art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. La sottoscrizione della domanda non e’ soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto
ovvero sia presentata unitamente alla copia fotostatica di un
documento di identita’ del/i sottoscrittore/i in corso di validita’.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11618&tmstp=1255247695130

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 luglio 2009 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti l’art. 1, comma 1, lettera b); l’art. 3, comma 1 e l’art. 4
del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 «Revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti» pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 141 del 20
giugno 2006;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2009, n. 1601, che ha
sostituito gli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2006, n.
217;
Viste le domande di inserimento di nuovi prodotti negli allegati 1,
6, e 7 pervenute presso questo Ministero;
Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217, le modifiche agli allegati sono
approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Considerato che la Commissione tecnico-consultiva per i
fertilizzanti di cui all’art. 9 del decreto legislativo 29 aprile
2006, n. 217, ha espresso il proprio parere favorevole alla
variazione degli allegati al citato decreto;
Considerato che le variazioni si riferiscono agli allegati 1, 6, 7
e 10, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, e che sono in
linea con quanto previsto da detto decreto;
Sentito il parere della Commissione di cui all’art. 44 della legge
20 febbraio 2006, n. 82, come previsto dal disposto di cui all’art.
10, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217;
Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva
98/34/CE, concernente la procedura d’informazione nel settore delle
norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, e
successive modificazioni, sono modificati ed integrati come riportato
nell’allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ concesso
un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti
nazionali la cui produzione e’ avvenuta in conformita’ alla normativa
vigente prima di tale data.
3. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai
prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri
Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo e in Turchia.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 3, foglio n. 175

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11823&tmstp=1255247695130

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI ORDINANZA 30 settembre 2009 Misure urgenti in materia di protezione del virus influenzale A(H1N1).

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l’Istituzione del
Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l’art. 32 in materia
di funzioni di igiene e sanita’ pubblica e di polizia veterinaria,
nonche’ di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 112, comma 3, lettera g)
e l’art. 117;
Visto il «Piano Nazionale di preparazione e risposta per una
pandemia influenzale»;
Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus
influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta
una minaccia per la salute pubblica;
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma
morbosa confermano la trasmissibilita’ interumana per via diretta ed
indiretta;
Considerato che in data 11 giugno 2009 l’Organizzazione Mondiale
della Sanita’ ha classificato il livello di allerta pandemico alla
Fase 6, Livello 1, con indicazione agli Stati membri per l’attuazione
di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;
Considerate le misure previste per tale livello di allarme dal
«Piano Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia
influenzale», volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre
l’impatto sui sistemi sanitari e garantire la continuita’ delle
attivita’ lavorative e scolastiche anche mediante misure di
profilassi vaccinale;
Considerati i dati scaturiti dalla sorveglianza a livello
internazionale e nazionale sull’andamento delle infezioni da nuovo
virus influenzale A(H1N1), che indicano una maggiore frequenza di
forme gravi e complicate in soggetti con condizioni patologiche
preesistenti;
Considerato che la disponibilita’ di vaccini pandemici sara’
soggetta all’approvazione della Commissione europea e, per quanto
riguarda il nostro Paese, sara’ ottenuta in piu’ forniture nell’arco
dei prossimi mesi;
Vista l’ordinanza ministeriale 29 aprile 2009, recante «Istituzione
dell’Unita’ di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di
emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall’influenza da
nuovo virus A(H1N1)»;
Viste le ordinanze ministeriali 21 maggio 2009 e 29 luglio 2009,
relativa a «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia
dell’influenza A(H1N1)»;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798
del 31 luglio 2009, recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile finalizzate a fronteggiare al rischio della diffusione del
virus influenzale A(H1N1)», che prevede la progressiva vaccinazione
pandemica di almeno il 40% della popolazione residente;
Vista l’ordinanza ministeriale 11 settembre 2009 ed, in
particolare, l’art. 7;
Considerato il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita’,
secondo il quale:
nella prossima stagione invernale circoleranno sia il virus H1N1
2009 pandemico, sia i virus dell’influenza stagionale, quindi molte
categorie di soggetti dovranno essere vaccinate con entrambi i
vaccini. Associare in contemporanea la singola somministrazione del
vaccino stagionale ad una delle pandemiche risulterebbe quindi utile
e conveniente in una situazione che si presume di notevole impegno
per le strutture sanitarie e per gli operatori sanitari addetti alle
vaccinazioni. Cio’ favorirebbe presumibilmente anche l’adesione
volontaria dei cittadini ad entrambe le vaccinazioni;
il possibile effetto sommatorio delle reazioni avverse in risposta
alla co-somministrazione di due vaccini adiuvati puo’ essere ovviato
ricorrendo alla somministrazione di un solo vaccino adiuvato (il
pandemico), unitamente ad un vaccino non adiuvato (lo stagionale);
dati del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta,
USA), dell’OMS, e delle sorveglianze sulla diffusione dell’influenza
da virus H1N1 negli Stati Uniti, in Australia e in Oceania, indicano
che l’infezione colpisce maggiormente i bambini e i giovani. Il 75%
degli affetti ha meno di 20 anni, il 10% meno di 2 e solo il 10 %
piu’ di 40 anni; i casi al di sopra dei 65 anni sono rari, Tale
distribuzione ha un andamento inverso a quello dell’influenza
stagionale. Nella fascia pediatrica e adolescenziale, le strategie di
intervento debbono tenere conto del fatto che le comunita’ infantili
e giovanili presentano la piu’ alta probabilita’ di infettarsi, di
trasmettere l’infezione al loro interno e, essendo molto aperte,
anche ad altre comunita’ a loro esterne. Il controllo dell’infezione
nei bambini e negli adolescenti risulta pertanto strategico per
decapitare il picco dell’epidemia. Nonostante l’andamento del quadro
clinico dell’infezione sia gia’ apparso, nella maggioranza dei casi,
simile a quello determinato dalla piu’ nota influenza stagionale, le
complicanze polmonari sono attese con una frequenza non ben
conosciuta, ma presumibilmente maggiore di quelle dell’influenza
stagionale. Esse colpiranno, con maggiore probabilita’, soggetti
immunocompromessi, ma potranno interessare anche persone in buona
salute. Particolarmente a rischio di complicanze gravi sono i
soggetti che presentano una importante vulnerabilita’ della funzione
respiratoria. Alla luce di quanto sopra riportato, sono da
considerare categorie a maggior rischio di complicanze da infezione
da virus H1N1 i bambini:
di eta’ inferiore ai 2 anni, con particolare riguardo a quelli
sotto i 6 mesi;
con alterazioni funzionali o strutturali dell’apparato
respiratorio (ad esempio, i nati gravemente pretermine, i bronco
displasici, gli affetti da fibrosi cistica o da condizioni che
determinano una alterazione grave della ventilazione, ecc.);
con patologie croniche (ad esempio, malattie croniche polmonari
[incluse l’iperreattivita’ bronchiale grave e l’asma in trattamento],
cardiache, epatiche, renali, ematologiche, neuromuscolari,
metaboliche [compreso il diabete], malattie infiammatorie croniche e
sindromi da malassorbimento intestinali, immunodepressione congenita
o acquisita [HIV], malformazioni congenite, paralisi cerebrali,
ecc.);
socializzati precocemente (es. asili nido);
che vivono in comunita’ (es. minori istituzionalizzati);
gli strumenti a disposizione per controllare l’epidemia sono,
oltre all’isolamento dei soggetti infetti/infettanti e l’utilizzo di
dispositivi di protezione e l’igiene individuale, la vaccinazione e
l’utilizzo di farmaci antivirali;
la vaccinazione e’ il modo migliore per prevenire l’infezione
influenzale e, conseguentemente, le sue complicanze. In questo
frangente, la decisione sull’ utilizzo del vaccino deve tenere conto
del fatto che i dati di efficacia e sicurezza, ad oggi disponibili,
sono per lo piu’ relativi ad un vaccino preparato con identiche
modalita’ di produzione, ma utilizzando antigeni di un ceppo di virus
influenzale (H5N1), diverso da quello responsabile dell’attuale
pandemia (H1N1). Il vaccino di cui attualmente si ipotizza la
prossima disponibilita’ e’ adiuvato con MF59. Per questo vaccino sono
ancora in corso studi sui profili di sicurezza, anche se 1′ adiuvante
e’ gia’ noto, utilizzato per altri vaccini e ritenuto ragionevolmente
sicuro anche in bambini e giovani adulti;
l’offerta attiva di antiinfluenzali a tutti i casi e il loro uso
profilattico indiscriminato nei contatti sono pratiche di
contenimento che contrastano con il dovuto atteggiamento prudenziale,
che deve tener conto anche del recente riscontro di rare varianti
oseltamivir-resistenti durante il trattamento e di una variante
caratterizzata da resistenza primaria. Per tali motivi, il
trattamento con antivirali dovrebbe essere limitato a casi
selezionati dal medico curante, per il loro rischio elevato di
complicanze e/o per la particolare condizione clinica del paziente
e/o il decorso aggressivo della malattia. Si ricorda che l’efficacia
del trattamento con gli antivirali in bambini non appartenenti ai
gruppi a rischio appare limitata ed e’ stata clinicamente dimostrata
solo se la loro assunzione avviene entro i primi due giorni dal
manifestarsi dei sintomi stessi. Parimenti, la profilassi con
antivirali e’ da riservare ai soggetti ad alto rischio di sviluppare
complicanze, non vaccinati e in contatto stretto con infetti;
e’ stato descritto, per corrispondenti fasce d’eta’, un incremento
di morbosita’ ed un piu’ alto tasso di mortalita’ nelle donne in
gravidanza rispetto alla popolazione femminile generale, accentuati
dalla copresenza di altre condizioni patologiche (es. obesita’,
cardiopatie, malattie respiratorie, ecc.) e vi e’ attualmente un
generale consenso nell’identificare la gravidanza come uno tra i
maggiori fattori di rischio per gravi complicanze, tra le quali sono
particolarmente temibili quelle di tipo respiratorio, come, ad
esempio, l’ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome);
Visto il parere favorevole sulla autorizzazione dei vaccini
pandemici adottato in data 24 settembre 2009 dal Comitato sui
prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMEA;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche
sociali per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al
Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio», nominato Vice
Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;
Ordina:

Art. 1.

1. Ad integrazione dell’art. 6 dell’ordinanza dell’11 settembre
2009, la co-somministrazione del vaccino contro l’influenza da virus
AH1N1v con il vaccino dell’influenza stagionale puo’ essere praticata
ma deve essere eseguita con l’inoculazione dei due vaccini in arti
differenti. Per ovviare al possibile effetto sommatorio delle
reazioni avverse, in risposta alla co-somministrazione dei due
vaccini, si deve ricorrere alla somministrazione di vaccino contro
l’influenza stagionale non adiuvato.

Art. 2.

1. L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza 11 settembre 2009 e’
sostituito dal seguente:
«1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(HINI) e’
offerta, a partire dal momento della effettiva disponibilita’ del
vaccino, alle seguenti categorie di persone elencate in ordine di
priorita’:
a) personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di
pubblica sicurezza e della protezione civile; personale del corpo
nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno; personale
delle forze armate; personale che assicura i servizi pubblici
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni secondo piani di continuita’ predisposti dai datori di
lavoro o per i soggetti autonomi dalle amministrazioni competenti;
donatori di sangue periodici;
b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza; donne che
hanno partorito da meno di 6 mesi o, in loro assenza, la persona che
assiste il bambino in maniera continuativa;
c) portatori di almeno una delle condizioni di rischio, di cui al
comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza 11 settembre 2009, nonche’ i
soggetti fino a 24 mesi nati gravemente pretermine;
d) bambini di eta’ superiore a 6 mesi che frequentano l’asilo
nido; minori che vivono in comunita’ o istituzionalizzati;
e) persone di eta’ compresa tra piu’ di 6 mesi e 17 anni, non
incluse nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della
scheda tecnica autorizzativa dell’EMEA;
f) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti».
2. Prima di procedere alla vaccinazione di cui al comma 1, dovra’
essere fornita una corretta informazione da parte degli operatori
sanitari addetti alle vaccinazioni sulle conoscenze disponibili,
nonche’ dovra’ essere acquisito il consenso informato per iscritto da
parte degli interessati.
3. L’uso degli inibitori delle neuraminidasi nei bambini e
adolescenti deve essere limitato esclusivamente:
1) ai bambini con sintomi influenzali appartenenti ai gruppi a
rischio per gravi complicanze (con alterazioni funzionali o
strutturali dell’apparato respiratorio, ad esempio i nati gravemente
pretermine, i bronco displasici, gli affetti da fibrosi cistica, o da
condizioni che determinano una alterazione grave della ventilazione,
ecc.), con patologie croniche (ad esempio malattie croniche polmonari
[incluse l’iperreattivita’ bronchiale grave e l’asma in trattamento],
cardiache, epatiche, renali, ematologiche, neuromuscolari,
metaboliche [compreso il diabete], malattie infiammatorie croniche e
sindromi da malassorbimento intestinali, immunodepressione congenita
o acquisita (HIV), malformazioni congenite, paralisi cerebrali,
ecc.);
2) ai bambini senza fattori di rischio, ma ricoverati in ospedale
per sintomi gravi attribuibili alla infezione con virus H1N1
(dispnea, ipossia, alterazioni del sensorio);
3) per la chemioprofilassi, ai bambini a rischio di gravi
complicanze, sopra indicate, non vaccinati, che abbiano avuto stretti
contatti con persone infette.

Art. 3.

1. L’utilizzo dei farmaci antivirali in gravidanza deve essere
limitato ai casi di donne che presentino malattie croniche
preesistenti alla gravidanza, nonche’ ai casi di malattia influenzale
con decorso complicato. In questi casi il trattamento puo’ essere
effettuato anche nel I trimestre, nel piu’ breve tempo possibile
dall’insorgere dei sintomi.
La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2009

Il vice Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 54

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11946&tmstp=1255247695130

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 17 settembre 2009 Sostituzione di un componente nella commissione provinciale di conciliazione di Milano, per le controversie individuali di lavoro.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Milano

Visto l’art. 410 del codice di procedura civile;
Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale e’ stata
ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano
per le controversie individuali di lavoro;
Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del signor Ivo
Sdolfo, membro titolare in rappresentanza dell’Unione Artigiani della
Provincia di Milano;
Vista la nota prot. n. 585 del 7 settembre 2009 dell’Unione
Artigiani della Provincia di Milano con la quale viene designato
membro titolare della suddetta Commissione il signor Francesco
Petrolillo in sostituzione del signor Ivo Sdolfo;
Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione;
Decreta:

Il signor Francesco Petrolillo e’ nominato membro titolare in
sostituzione del signor Ivo Sdolfo in seno alla Commissione
provinciale di conciliazione di Milano per le controversie
individuali di lavoro in rappresentanza dell’Unione Artigiani della
Provincia di Milano.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Milano, 17 settembre 2009
Il direttore provinciale: Weber

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11624&tmstp=1255247695130