COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 26 giugno 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Assegnazione di risorse a favore della regione Abruzzo, per interventi in materia di edilizia scolastica, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 (articolo 4, comma 4, decreto-legge n. 39/2009). (Deliberazione n. 47/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli
articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle
attivita’ produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate
(coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui
alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall’art. 19, comma 5,
del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da’
unita’ programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’art.
119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese;
Visto inoltre l’art. 80, comma 21, della citata legge n. 289/2002
che prevede, nell’ambito del programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la
predisposizione – da parte del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca – di un «Piano straordinario per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici» con particolare riguardo
a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo
la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la
Conferenza unificata;
Visto l’art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria» il quale istituisce nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a
decorrere dall’anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via
prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di
telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e’ riconosciuta la
valenza strategica ai fini della competitivita’ e della coesione del
Paese;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2 e, in particolare, l’art. 18 il quale – in considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente
necessita’ della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali nonche’ quanto previsto, fra l’altro, dall’art.
6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 – dispone che il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli
indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l’altro, una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al
Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies, anche per la messa
in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale,
per l’edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed
archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita’;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile» (Gazzetta Ufficiale n. 97/2009 e n.
102/2009);
Visto in particolare l’art. 4, comma 4, del predetto decreto-legge
n. 39/2009, il quale prevede, fra l’altro, che con delibera CIPE
venga riservata alla regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle
risorse previste dall’art. 18 del predetto decreto-legge n. 185/2008,
convertito, con modificazioni dalla legge n. 2/2009, destinate al
finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica e
autorizza inoltre la regione stessa, con tali risorse, a modificare
il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, gia’ predisposto ai
sensi dell’art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con
l’inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate,
prorogando a tal fine di sessanta giorni il termine per la relativa
presentazione;
Viste le delibere 30 dicembre 2004, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n.
186/2005) e 17 novembre 2006, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 100/2007
S.O.) con le quali questo Comitato ha approvato, rispettivamente, il
primo ed il secondo programma stralcio del menzionato «Piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici»;
Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n.
129/2009) con la quale e’ stata disposta l’assegnazione di 5.000
milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all’art. 18,
lettera b), del decreto-legge n. 185/2008, per interventi di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
una destinazione di 200 milioni di euro al finanziamento di
interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni di euro al
finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole
che dovra’ tenere conto del quadro di riferimento previsto dalla
delibera 18 dicembre 2008, n. 114 (Gazzetta Ufficiale n. 110/2009);
Vista la nota n. R.A. 61-182/SQ del 3 giugno 2009 del presidente
della regione Abruzzo con la quale, in applicazione del richiamato
art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009, viene quantificata in
226.421.450 euro l’entita’ delle risorse da assegnare, nell’ambito
della predetta quota di 1.000 milioni di euro, a favore della stessa
regione per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica
relativi agli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 6
aprile 2009, quantificazione effettuata sulla base della
documentazione predisposta da Provveditorato regionale alle opere
pubbliche ai sensi dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge
n. 39/2009 e presentata dalla stessa regione dalla quale gli
interventi risultano articolati tra quelli da realizzare nel c.d.
«cratere» sismico e quelli da realizzare al di fuori di esso e,
nell’ambito di tale classificazione, tra gli interventi di competenza
dei comuni (limitatamente alle scuole dell’infanzia, elementari e
medie di primo grado) e quelli di competenza delle province (per
quanto attiene agli istituti secondari di secondo grado);
Vista la conforme proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 25762 del 22 giugno 2009, sentito il Ministro
dell’istruzione, universita’ e ricerca;
Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di corrispondere
con urgenza alle esigenze di ricostruzione e funzionalita’ degli
edifici scolastici nella regione Abruzzo danneggiati dai richiamati
eventi sismici;

Delibera:

1. Assegnazione a favore della regione Abruzzo.
A valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il
finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, gia’
disposta con la delibera di questo Comitato n. 3/2009 nell’ambito
della complessiva assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del
Fondo infrastrutture di cui all’art. 18, lettera b), del
decreto-legge n. 185/2008 richiamato in premessa, vengono assegnate
alla regione Abruzzo – ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma
4, del decreto-legge n. 39/2009 – risorse pari a 226.421.450 euro,
secondo la stima dei fabbisogni riportati nella tabella allegata, al
fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli
edifici scolastici della regione stessa danneggiati dagli eventi
sismici iniziati il 6 aprile 2009.
L’articolazione pluriennale di tale assegnazione posta a carico del
Fondo infrastrutture sara’ individuata, a partire dal corrente anno
2009, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, sulla base
degli effettivi fabbisogni formalmente comunicati dal Presidente
della regione Abruzzo in qualita’ di commissario delegato.
Il presidente della regione Abruzzo individuera’ altresi’ le piu’
opportune forme di raccordo istituzionale con le amministrazioni e
gli enti locali competenti a fini di coordinamento delle attivita’ di
ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici.
2. Piano straordinario di edilizia scolastica (Programmi stralcio).
Ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, la regione Abruzzo potra’ ove necessario richiedere, a valere
sulle risorse destinate al Piano straordinario di edilizia
scolastica, la rimodulazione dei finanziamenti assegnati in
precedenza, con il primo e il secondo programma stralcio, a favore di
interventi che, a seguito della diversa situazione di fatto degli
edifici interessati o in relazione alla necessita’ di privilegiare
opere piu’ urgenti, non risultino piu’ prioritari ovvero necessitino
di modifiche rispetto alle previsioni originarie in conseguenza dei
richiamati eventi sismici.
3. Monitoraggio degli interventi.
Con cadenza semestrale, a decorrere dal 31 dicembre 2009, il
presidente della regione Abruzzo sottoporra’ all’approvazione di
questo Comitato, previo inoltro ai competenti Ministeri, apposita
relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate
con la presente delibera e sullo stato di avanzamento dei lavori di
ricostruzione e ripristino della funzionalita’ degli edifici
scolastici danneggiati dal sisma, nonche’ su eventuali criticita’ che
potranno essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato.
Tale relazione viene trasmessa dal Presidente del CIPE al Parlamento.
Ai sensi dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, per lo svolgimento delle attivita’ di monitoraggio il
presidente della regione Abruzzo si avvale dal 1° gennaio 2010 del
Nucleo di valutazione istituito nell’ambito del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente
Tremonti

Il segretario del CIPE
Micciché

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 57

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11820&tmstp=1255247695131

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA. DECRETO 17 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio
1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27
febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito
nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per l’insegnamento acquisito in Paese appartenente
all’Unione europea dalla prof.ssa Maria Del Carmen Venegas Torvisco;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione
sottoindicato;
Visto l’art. 7 del gia’ citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l’interessata ha conseguito, nella sessione del 23
giugno 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana –
Livello C2 – CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la
certificazione linguistica dell’Universita’ per stranieri di Perugia;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206, il riconoscimento e’ richiesto ai fini
dell’accesso alla professione corrispondente a quella per la quale
l’interessata e’ qualificata nello Stato membro d’origine;
Rilevato, altresi’, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo n. 206/2007, l’esercizio della professione in argomento
e’ subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di
studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonche’, al
completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione conformemente espressa in sede di
conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai
sensi dell’art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Visto il decreto direttoriale, prot. n. 12461 del 5 dicembre 2008,
che subordina, al superamento di misure compensative, il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
Vista la nota datata 31 luglio 2009 – prot. n. 3446 con la quale
l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio i ha fatto conoscere
l’esito favorevole della prova attitudinale;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall’interessata comprova una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale cosi’ composto:
diploma di istruzione superiore: «Licenciada en filosofia y
letras, (division de filologia) – seccion de filologia» – rilasciato
il 5 ottobre 1999 dall’Universita’ di Caceres (Spagna);
titolo di abilitazione all’insegnamento: «Certificado de aptitud
pedagogica» conseguito nell’anno accademico 1999/2000 presso
l’Instituto de Ciencias de la Educacion dell’Universidad De
Extremadura (Spagna),
posseduto dalla prof.ssa Maria Del Carmen Venegas Torvisco, cittadina
spagnola, nata a Badajoz (Spagna) il 25 luglio 1975, come integrato
dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in
premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, e’ titolo di abilitazione all’esercizio della
professione di docente di spagnolo nelle scuole di istruzione
secondaria, nelle classi di concorso:
45/A – Lingua straniera;
46/A – Lingua e civilta’ straniere.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2009
Il direttore generale: Dutto

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11771&tmstp=1255247695131

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 24 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della ex Direzione generale del controllo
della qualita’ e dei sistemi di qualita’

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007
relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio
2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre
2008 recante modalita’ di applicazione del Regolamento (CE) n.
834/2007 relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica,
l’etichettatura e i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889 recante modalita’ di
applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto riguarda l’introduzione di modalita’ di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura
biologica;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente
l’attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo
biologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il
decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo,
autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui e’
imposto l’obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria
struttura e documentazione di sistema;
Vista l’istanza del 14 agosto 2008 pervenuta in data 26 novembre
2008, presentata ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n.
220/1995 da «ABCERT S.r.l.», con sede a Terlano (Bolzano), via
Enzenberg n. 38;
Visto il certificato di accreditamento n. DAP-ZE-3433.03 rilasciato
il 2 luglio 2008 da DAP – Ente di controllo del sistema di
accreditamento tedesco, ai sensi della normativa DIN EN 45011:1998,
ad ABCERT S.r.l. abilitato ad eseguire le valutazioni di conformita’
nei settori di produzione agricola, trasformazione ed importazione di
prodotti biologici;
Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal
Comitato di valutazione degli organismi di controllo per
l’agricoltura biologica, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n.
220/1995;
Considerato che per ABCERT S.r.l., essendo intervenuto
l’adeguamento del manuale della qualita’ e dell’altra documentazione
di sistema a seguito di specifiche richieste di questo Ispettorato,
sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per ottenere
l’autorizzazione all’attivita’ di controllo e certificazione in
materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo
biologico;
Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal
Comitato di valutazione degli organismi di controllo per
l’agricoltura biologica, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n.
220/1995;
Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di
autorizzazione ad «ABCERT S.r.l.», ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 220/1995;
Decreta:

Art. 1.

1. «ABCERT S.r.l.», con sede a Terlano (Bolzano), via Enzenberg n.
38, e’ autorizzato ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 del decreto
legislativo n. 220/1995, ad esercitare l’attivita’ di controllo sugli
operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un
Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul
mercato, con codice IT BIO 013.
2. «ABCERT S.r.l.» nell’esercizio dell’attivita’ di controllo di
cui al presente decreto, deve limitare l’esercizio della propria
attivita’ a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal
Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. L’organismo di controllo autorizzato ha l’obbligo, ai sensi del
decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF),
e per conoscenza alle Regioni e alle Province Autonome, le variazioni
della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto,
manuale della qualita’, piano tipo di controllo, procedure e
istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del
personale tecnico addetto alle attivita’ di controllo) entro quindici
giorni dall’approvazione formale di tali modifiche.
2. L’organismo di controllo ha l’obbligo di comunicare alle
Regioni, alle Provincie Autonome competenti per territorio ed al
MiPAAF le non conformita’ accertate a carico degli operatori e i
relativi provvedimenti adottati dall’organismo stesso, come previsto
dall’art. 27 comma 5 del Reg. CE 834/07.
3. L’organismo di controllo ha l’obbligo di trasmettere alle
Regioni, alle Province Autonome competenti per territorio ed al
MiPAAF l’elenco degli operatori controllati ed una relazione di
sintesi sull’attivita’ di controllo svolta nell’anno precedente, come
previsto dall’art. 27, comma 14 del Reg. CE 834/07.
4. L’organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti
dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n.
220/1995.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo’ comportare la revoca dell’autorizzazione concessa.

Art. 3.

L’autorizzazione di cui all’art. 1 puo’ essere revocata, ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l’organismo
non risulti piu’ in possesso dei requisiti previsti e in caso di
violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni
comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della
sua emanazione ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2009
Il direttore generale: La Torre

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11785&tmstp=1255247695131

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 22 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Sostituzione dell’elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Sinergo Soc. Coop. – Centro studi ricerche e servizi», autorizzato con decreto 4 giugno 2009, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che all’art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel
settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all’art.
185-quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri,
dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo;
Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio
del 25 maggio 2009 che all’art. 120-octies prevede che i metodi di
analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore
vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano
sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche
autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che
individua all’art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformita’ ai
criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita
nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita’ per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
Visto il decreto 4 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 142 del 22 giugno 2009, con il quale al
laboratorio Sinergo Soc. Coop. – Centro studi ricerche e servizi,
ubicato in Nizza Monferrato (Asti), viale Umberto I n. 1 e’ stata
rinnovata l’autorizzazione per l’intero territorio nazionale, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi
valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
Considerato che il citato laboratorio, con nota dell’8 settembre
2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi
all’elenco delle prove di analisi;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009
l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al
presente decreto e del suo sistema qualita’, in conformita’ alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;
Ritenuta la necessita’ di sostituire le prove di analisi indicate
nell’allegato del decreto 4 giugno 2009;
Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Sinergo Soc.
Coop. – Centro studi ricerche e servizi, ubicato in Nizza Monferrato
(Asti), viale Umberto I n. 1 e’ autorizzato, sono sostituite dalle
seguenti:

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11620&tmstp=1255247695130