MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 21 settembre 2009 Nomina di alcuni componenti della commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL DIRIGENTE REGIONALE DEL LAVORO
di Genova
Visto il proprio decreto n. 11 datato 31 luglio 1996 relativo alla
ricostituzione della Commissione provinciale per la Cassa
integrazione salariale del settore edile di Genova;
Vista la nota prot. n. 76/09 datata 8 maggio 2009 della CISL di
Genova con la quale si richiede la sostituzione dei signori Salvatore
Sorace e Epifanio Gianni con i signori Paola Bavoso e Andrea
Sanguineti rispettivamente quale membro effettivo) e membro
supplente;
Viste le note datate 16 settembre 2009 e 26 agosto 2009 nelle quali
i signori Salvatore Sorace e Gianni Epifanio rassegnano le proprie
dimissioni dalla suddetta commissione;
Visto l’art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
Decreta:
La sig.ra Paola Bavoso e il sig. Andrea Sanguineti sono nominati
rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza
dei lavoratori della Commissione provinciale per la Cassa
integrazione salariale del settore edile di Genova.
Il presidente della Commissione, direttore dell’I.N.P.S. di Genova
e’ incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Genova, 21 settembre 2009
Il dirigente regionale: Vettori

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 9 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9 comma 6,
concernente l’equiparazione dei titoli di studio ai fini della
partecipazione a pubblici concorsi;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all’art. 2;
Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Visti i decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12
aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree
universitarie specialistiche;
Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 di equiparazione
tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora
riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
e le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti
ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha
sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009
relativi alla determinazione delle classi di laurea magistrale;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre
2000;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso
nell’adunanza del 22 aprile 2009 concernente l’approvazione della
tabella di equiparazione tra diplomi di laurea (DL) di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto ministeriale n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale n.
270/2004;
Ritenuto opportuno adottare un nuovo decreto interministeriale,
sostitutivo del citato decreto interministeriale 5 maggio 2004, e
successive modificazioni ed integrazioni, che preveda le
equiparazioni tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non
ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti
ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le
lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16
marzo 2007 e 8 gennaio 2009;
Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi e’ opportuno tenere conto delle
suindicate equiparazioni;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della citata tabella
al fine delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per
la partecipazione ai pubblici concorsi;
Decreta:

Art. 1.

I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati
ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, conferiti
dalle universita’ statali e da quelle non statali riconosciute per
rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree
specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28
novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree
magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007
e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi,
secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente
decreto.

Art. 2.

La corrispondenza, indicata nella tabella allegata, tra una laurea
rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con piu’ classi di
lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre
2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con piu’ classi di lauree
magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio
2009, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo.
Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio
ordinamento in piu’ percorsi indipendenti, qualora una delle citate
lauree trovi corrispondenza con piu’ classi di lauree specialistiche
o magistrali sara’ compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di
laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti
a quale singola classe e’ equiparato il titolo di studio posseduto,
da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il
certificato di laurea.

Art. 3.

Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale 5
maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo
e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 luglio 2009
Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Gelmini
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-07&task=dettaglio&numgu=233&redaz=09A11795&tmstp=1255169436231

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 9 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 6,
concernente l’equiparazione dei titoli di studio ai fini della
partecipazione a pubblici concorsi;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all’art. 2;
Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi
alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha
sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009
relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre
2000;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso
nell’adunanza del 22 aprile 2009 concernente l’approvazione della
tabella di equiparazione tra lauree ex decreto ministeriale n.
509/1999 e lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004;
Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi e’ opportuno tenere conto delle
suindicate equiparazioni;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della citata tabella
al fine delle equiparazioni tra i citati titoli di studio per la
partecipazione ai pubblici concorsi;
Decreta:

Art. 1.

Le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali
4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 sono equiparate alle lauree
universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo
2007 e 19 febbraio 2009, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi secondo la tabella allegata che fa parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo
e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 luglio 2009
Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Gelmini
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 308

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-07&task=dettaglio&numgu=233&redaz=09A11794&tmstp=1255169436231

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 14 settembre 2009 Incentivi agli autotrasportatori per l’utilizzo delle vie del mare, individuazione di nuove rotte e determinazione delle misure percentuali.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 3 comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n.
265;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita’ di
ripartizione ed erogazione dei fondi per l’innovazione del sistema
dell’autotrasporto merci, lo sviluppo delle catene logistiche ed il
potenziamento dell’intermodalita’, ed in particolare l’art. 3, commi
2, 4 e 5;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti, emessi rispettivamente,
il primo in data 31 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 35 del 12 febbraio 2007 ed il secondo, ad integrazione del primo,
in data 26 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del
4 aprile 2007, con i quali sono state individuate, ai sensi dell’art.
3, comma 6, del richiamato d.P.R. n. 205/2006, le rotte
incentivabili;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’
sociale», ed in particolare l’art. 8, concernente interventi per il
trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del
trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 23 novembre 2007,
n. 187/T, che prevede un aumento del contributo di cui all’art. 3 del
citato d.P.R. 11 aprile 2006, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007,
n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2008,
recante modifiche al citato d.P.R. 11 aprile 2006, n. 205;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
ed in particolare l’art. 2, comma 232, che autorizza la spesa di 77
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di
consentire la piena operativita’ agli incentivi di cui al richiamato
decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205;
Vista la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ai
trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita’ europee n. C. 205 del 5 luglio 1997, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 2008, n. 1/T,
relativo all’individuazione delle misure percentuali di contribuzione
sul prezzo della tariffa del viaggio a favore delle imprese di
autotrasporto che utilizzano la modalita’ marittima;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
16 dicembre 2008, n. 281, con il quale sono state apportate
semplificazioni alla documentazione da presentare da parte degli
aspiranti beneficiari, al fine di facilitare la procedura di
ammissione ai contributi in parola;
Viste le comunicazioni relative all’istituzione delle nuove rotte
Civitavecchia-Messina, Savona Vado-Termini Imerese e Marina di
Carrara-Castellon de La Plana;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 31
gennaio 2007, sono considerate nuove rotte incentivabili i seguenti
itinerari marittimi:
Civitavecchia-Messina;
Savona Vado-Termini Imerese;
Marina di Carrara-Castellon de La Plana.
2. I contributi alle imprese di autotrasporto, per l’utilizzo delle
rotte di cui al comma 1, sono fissati nelle misure percentuali di cui
alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al
vettore marittimo:

=====================================================================
| Da 80 a 1599 viaggi |Da 1600 viaggi annui e
| annui effettuati dal |oltre effettuati dal 1°
|1° gennaio 2008 al 31 | gennaio 2008 al 31
Rotte nazionali | dicembre 2009 | dicembre 2009
=====================================================================
Civitavecchia-Messina | 28% | 30%
———————————————————————
Savona Vado-Termini | |
Imerese | 28% | 30%

=====================================================================
| Da 80 a 1599 viaggi |Da 1600 viaggi annui e
| annui effettuati dal |oltre effettuati dal 1°
|1° gennaio 2008 al 31 | gennaio 2008 al 31
Rotta comunitaria | dicembre 2009 | dicembre 2009
=====================================================================
Marina di | |
Carrara-Castellon De | |
La Plana | 15% | 18,75%

3. La misura dei contributi di cui al comma 2 resta in vigore per
il biennio 2008-2009 e potra’ essere rimodulata con successivo
decreto, in funzione delle istanze pervenute e delle risorse
disponibili.
4. L’attivita’ di monitoraggio preordinata alla verifica, nei
confronti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente
decreto, della sussistenza dello stesso numero di viaggi effettuati
sulle tratte marittime interessate dal contributo, ovvero della
sussistenza dello stesso quantitativo di merci trasportate nel
triennio per il quale hanno ricevuto i contributi medesimi, e’ svolta
dalla RAM S.p.a., in quanto soggetto espressamente incaricato dalle
competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Roma, 14 settembre 2009
Il Ministro : Matteoli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-07&task=dettaglio&numgu=233&redaz=09A11610&tmstp=1255169436231