MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 27 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 ed, in
particolare, l’art. 2, comma 1, che dispone, fra l’altro, misure di
sostegno al credito ed agli investimenti per il settore
dell’autotrasporto, da adottarsi con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
per un ammontare di 200 milioni di euro;
Visto il decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, in particolare, l’art. 29, comma
1-bis, che preleva, dalle risorse stanziate dalla predetta legge n.
201 del 2008 con il citato decreto legge n. 162/2008, l’importo 80
milioni di euro, per destinarlo, per il solo 2009 ed a titolo
sperimentale, alla riduzione dei premi INAIL, dovuti dalle imprese di
autotrasporto merci con dipendenti;
Visto il decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, in particolare, l’art. 7-sexies che
preleva, dalle risorse stanziate con il citato decreto legge n.
162/2008, l’importo di ulteriori 11 milioni di euro, per destinarlo,
sempre per il solo 2009 ed a titolo sperimentale, alla riduzione dei
premi INAIL dovuti dalle imprese «artigiane» di autotrasporto di
merci;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l’art.
2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione presso il
Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli
istituti di credito a favore delle piccolo e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l’art. 15,
recante regole per il funzionamento del predetto Fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e
modalita’ per la concessione della garanzia e per la gestione del
Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25
marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalita’ di operativita’
della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli
interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il trattato istitutivo dell’Unione europea;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all’allegato
1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, della
Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato istitutivo dell’Unione europea;
Visto il Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore («de minimis»);
Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, della legge
n. 201 del 2008, risorse pari a 15 milioni sono destinate al
completamento degli interventi previsti dall’art. 2, comma 2, del
regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n.
227/2007;
Considerato che la somma utilmente spendibile per le finalita’ di
cui alla legge n. 201 del 2008 ammonta complessivamente a 94 milioni
di euro;
Ritenuta la necessita’ di disciplinare, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, le modalita’ di erogazione delle predette risorse;
Sentite le organizzazioni associative maggiormente rappresentative
delle imprese di autotrasporto, in seno alla Consulta generale per
l’autotrasporto e la logistica;
Decreta:

Art. 1.

Finalita’ e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua, nel limite di 50 milioni di euro,
misure di sostegno al credito, finalizzate a fronteggiare la grave
crisi del settore dell’autotrasporto e consentirne il mantenimento
dei livelli di competitivita’, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, cosi’ come convertito dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201.
2. Ai sensi del presente decreto sono destinatarie delle misure di
sostegno le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, aventi
sede principale o secondaria in Italia, iscritte all’Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si intendono per
piccole e medie imprese, rispettivamente, le imprese che occupano
meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo e un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese
che occupano meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato
annuo non superi i 50 milioni di euro, conformemente a quanto
disposto dall’allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 2.

Tipologia della misura di sostegno
1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, sono destinate alla
concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze
finanziarie e programmi di investimento connessi all’attivita’
d’impresa.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, nell’ambito del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ istituita
una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata
alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e
medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal
fine, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento,
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’importo di 50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034
aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato al
predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi
dell’art. 42, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Art. 3.

Criteri e modalita’ di concessione della garanzia
1. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su tutto il
territorio nazionale secondo i criteri e le modalita’ dettate dalla
disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del Ministro
dell’industria n. 248/1999.
2. Il Comitato di gestione del Fondo e’ integrato nella sua
composizione con un membro designato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con un rappresentante delle
organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto.
3. Nell’attivita’ di rilascio della garanzia il Comitato di
gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla
specificita’ economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.
Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2009

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 125

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE 29 settembre 2009 Oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo di presentazione.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto l’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, recante norme per l’automazione delle procedure
di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei
registri immobiliari;
Visto l’art. 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, in materia di accatastamento d’ufficio di immobili di proprieta’
privata;
Vista la determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio
16 febbraio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18
febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005, emanata ai sensi
dell’art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
materia di classamenti catastali di unita’ immobiliari di proprieta’
privata ed, in particolare, gli articoli 5 e 8, riguardanti gli oneri
posti a carico dei soggetti inadempienti;
Vista la determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio
30 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4
luglio 2005, in cui sono stabiliti gli oneri dovuti per la redazione
d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico
dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all’art. 1, comma
336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l’art.
4, riguardante le modalita’ di aggiornamento degli oneri;
Visto l’art. 2, commi 36, 41 e 42, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286;
Visto l’art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 2
gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio
2007, concernente la definizione delle modalita’ tecniche ed
operative per l’accertamento in catasto delle unita’ immobiliari
urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9
e per l’autonomo censimento delle porzioni di tali unita’
immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio
privato, ovvero ad usi diversi, gia’ iscritte negli atti del catasto
ed, in particolare, l’art. 5, riguardante gli oneri dovuti per
l’aggiornamento d’ufficio;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 9
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2007, concernente la definizione delle modalita’ tecniche e
operative per l’accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati
e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della
ruralita’ ai fini fiscali ed, in particolare, l’art. 6, riguardante
gli oneri dovuti per l’aggiornamento d’ufficio;
Vista la determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio
13 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24
agosto 2007, con cui sono stati aggiornati gli oneri dovuti per la
redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastale;
Considerata la necessita’ di determinare gli oneri, a carico del
soggetto inadempiente, relativi alle attivita’ istruttorie
preliminari e di rideterminare quelli connessi a rilevazioni
topografiche particolari;
Rilevata l’esigenza di adeguare gli importi fissati con la
determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio 13 agosto
2007 per tener conto dei rinnovi del contratto collettivo nazionale
di lavoro sottoscritti, rispettivamente, in data 10 aprile 2008 e in
data 29 gennaio 2009;
Considerata, altresi’, l’opportunita’ di determinare gli oneri,
posti a carico dei soggetti inadempienti, nel caso di presentazione
degli atti di aggiornamento successivamente all’avvio del
procedimento d’ufficio;
Determina:

Art. 1.

Redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali

1. In tutte le ipotesi in cui e’ prevista la redazione d’ufficio
degli atti di aggiornamento catastali, per inadempienza dei soggetti
obbligati, ferma restando la debenza di tributi e sanzioni, sono
dovuti gli oneri accessori previsti dall’allegata tabella, che
sostituisce quella adottata con la determinazione del direttore
dell’Agenzia del territorio 13 agosto 2007.
2. Gli oneri relativi alle attivita’ di rilievo sopralluogo, di cui
all’allegata tabella, si applicano in misura dell’80%, quando non
risulta possibile l’accesso all’immobile. In tal caso, i documenti di
aggiornamento catastali sono redatti sulla base dell’ubicazione
topografica, desunta dalla foto aerea, e con rappresentazione della
planimetria delle unita’ immobiliari limitata al solo perimetro
presunto.
3. L’atto attributivo della rendita, notificato ai soggetti
inadempienti, contiene anche l’indicazione degli oneri posti a loro
carico, da corrispondere entro il termine previsto per la
proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria, e delle
relative modalita’ di versamento, nonche’ le indicazioni previste per
gli atti impugnabili, richiamate all’art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 2.

Attivita’ svolte dall’ufficio in caso di adempimento tardivo

1. Quando gli atti di aggiornamento catastali sono presentati
successivamente all’avvio del procedimento d’ufficio dai soggetti
obbligati, gli oneri di cui al presente provvedimento sono dovuti in
relazione alle attivita’ gia’ svolte dall’Ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio. In tal caso l’ufficio deve comunque
notificare al contribuente, contestualmente all’indicazione degli
oneri dovuti, l’atto di determinazione della rendita catastale
definitiva di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Art. 3.

Modalita’ di riscossione

1. In assenza del versamento degli oneri di cui al presente
provvedimento, ovvero in caso di versamento insufficiente, si procede
alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 4.

Pubblicazione

1. La presente determinazione sara’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 settembre 2009
Il direttore: Alemanno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 24 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE
del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento, che ricodifica la direttiva 96/61/CE, ed in
particolare l’art. 17, commi 1 e 3;
Vista la direttiva del Consiglio dell’Unione europea 91/692/CE del
23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione
delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive
concernenti l’ambiente;
Vista la decisione della Commissione europea 2006/194/CE del 2
marzo 2006, che introduce un nuovo questionario sull’attuazione della
citata direttiva 96/61/CE, in sostituzione di quello adottato con
decisione della Commissione europea 2003/241/CE del 26 marzo 2003,
che ha modificato la decisione della Commissione europea 1999/391/CE
del 31 maggio 1999;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante
attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
Visto in particolare, l’art. 14, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito con
modifiche, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, recante differimento
di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme
transitorie, ed in particolare l’art. 2, comma 1-bis in merito alle
competenze in materia di aggiornamento delle previgenti
autorizzazioni nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale;
Vista la nota DG ENV.C.4/AP mz Ares(2009)8473 del 21 gennaio 2009,
con la quale la Commissione europea fornisce indicazioni in merito
alle categorie di attivita’ per le quali procedere alla raccolta di
dati relativi ai limiti di emissione autorizzati;
Considerato che con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2003 e’ stato
approvato il formulario relativo alla comunicazione prevista
dall’art. 16, punto 3, della direttiva 96/61/CE, sulla base del
questionario di cui alla decisione della Commissione europea
1999/391/CE del 31 maggio 1999, come successivamente modificata;
Ravvisata la necessita’ di adeguare il formulario adottato con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 29 maggio 2003 a quanto previsto dalla decisione della
Commissione europea 2006/194/CE del 2 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. E’ approvato il formulario di cui all’allegato I, ai fini della
comunicazione prevista dall’art. 17, comma 3, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE, sullo stato di
attuazione della direttiva stessa ed, in particolare, della
comunicazione prevista dall’art. 17, comma 1, della direttiva
medesima dei dati rappresentativi disponibili sui valori limite di
emissione applicati agli impianti di cui all’allegato I della
direttiva 2008/1/CE e sulle migliori tecniche disponibili in base
alle quali sono stati desunti.
2. Sono destinatarie del formulario, di cui all’allegato I al
presente decreto, le Autorita’ competenti al rilascio di
autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, nonche’ di ogni altra autorizzazione con
valore di autorizzazione integrata ambientale, nel periodo di
riferimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa dalle
Autorita’ competenti al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima
comunicazione deve pervenire entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto e deve riferirsi al periodo
compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 gennaio 2008.
4. Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonche’ per
quelli previsti dall’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale della collaborazione dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Art. 2.

1. Le Autorita’ competenti, ai sensi delle norme vigenti nel
periodo di riferimento, al rilascio, al rinnovo o all’adeguamento di
autorizzazioni ambientali da sostituire con l’autorizzazione
integrata ambientale, rendono disponibili alle Autorita’ competenti
di cui all’art. 1, comma 2, i dati necessari all’adempimento di cui
al comma 1.
2. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 29 maggio 2003, recante approvazione
del formulario per la comunicazione relativa all’applicazione del
decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre
2003, n. 228.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2009
Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 116

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 25 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

Modifica al decreto 21 dicembre 2006, con il quale sono stati apportati aggiornamenti alle tabelle, di cui all’allegato D del decreto 12 febbraio 2004, concernente le competenze territoriali delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2ª istanza

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita’ militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti
per il riconoscimento della dipendenza delle infermita’ da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell’equo indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Visto il decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell’economia e
delle finanze, art. 2, comma 2, che demanda al Ministero della difesa
eventuali modifiche alle tabelle indicanti la competenza territoriale
delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche
di 2ª istanza, sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle
competenti autorita’ delle Forze armate;
Visto il decreto 21 dicembre 2006 che contiene le modifiche alle
tabelle di cui all’allegato D del decreto 12 febbraio 2004,
concernenti la competenza territoriale delle commissioni mediche
ospedaliere e delle commissioni mediche di 2ª istanza;

Decreta:

Art. 1.

Alle tabelle di cui all’allegato D del decreto 12 febbraio 2004,
concernenti la competenza territoriale delle commissioni mediche
ospedaliere e delle commissioni mediche di 2ª istanza, dopo
l’allegato D3 e’ aggiunto l’allegato D4, annesso al presente decreto.

Art. 2.

Per il personale aeronavigante la competenza territoriale delle
commissioni mediche di cui all’art. 1, nel nuovo assetto degli
organismi sanitari militari interforze, decorre dal 18 maggio 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2009
Il direttore generale: Martines

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-06&task=dettaglio&numgu=232&redaz=09A11534&tmstp=1255168835569