MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 settembre 2009 Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1 luglio 2009 e scadenza 1 luglio 2012, settima e ottava tranche.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il comma 3 dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2 della
legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 23
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia’ effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 22 giugno, 23 luglio e 26 agosto
2009, con i quali e’ stata disposta l’emissione delle prime sei
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1°
luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l’emissione di una settima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio
2012, di cui al decreto del 22 giugno 2009, altresi’ citato nelle
premesse, recante l’emissione delle prime due tranche dei buoni
stessi. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di
euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita’ di
emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno
29 settembre 2009, con l’osservanza delle modalita’ indicate negli
articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 giugno 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta, con le modalita’ di
cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 giugno 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra’ inizio il collocamento della ottava
tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell’ammontare nominale massimo offerto nell’asta «ordinaria»
relativa alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto; tale
tranche supplementare sara’ riservata agli operatori «specialisti in
titoli di Stato», individuati ai sensi dell’art. 3 del regolamento
adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9
luglio 1999, che abbiano partecipato all’asta della settima tranche.
La tranche supplementare verra’ collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto e verra’ assegnata con le modalita’
indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 giugno
2009, in quanto applicabili.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 30 settembre 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e’ pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e’ risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui
all’art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra’
redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara’ effettuato dagli operatori assegnatari il 1°
ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d’interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca
d’Italia provvedera’ ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell’emissione e relativi dietimi sara’ effettuato dalla Banca
d’Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2009.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera’ separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100
(unita’ previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240 (unita’
previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d’interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al
2012, nonche’ l’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2214 (unita’ previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unita’
previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l’anno in
corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 5
del citato decreto del 22 giugno 2009, sara’ scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara’ carico al
capitolo 2247 (unita’ previsionale di base 26.1.5; codice gestionale
109), dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2009
p. Il direttore generale: Cannata

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-06&task=dettaglio&numgu=232&redaz=09A11543&tmstp=1255168835569

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 settembre 2009 Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1 luglio 2009 e scadenza 1 luglio 2016, quinta e sesta tranche.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il comma 3 dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2 della
legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 23
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia’ effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 23 luglio e 26 agosto 2009, con i
quali e’ stata disposta l’emissione delle prime quattro tranche dei
certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e
scadenza 1° luglio 2016;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l’emissione di una quinta tranche dei predetti certificati
di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una quinta tranche dei certificati di credito
del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, di
cui al decreto del 23 luglio 2009, altresi’ citato nelle premesse,
recante l’emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.
L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare
nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un
importo massimo di 2.250 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita’ di
emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno
29 settembre 2009, con l’osservanza delle modalita’ indicate negli
articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta, con le modalita’ di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra’ inizio il collocamento della sesta tranche
dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell’ammontare nominale massimo offerto nell’asta «ordinaria»
relativa alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto; tale
tranche supplementare sara’ riservata agli operatori «specialisti in
titoli di Stato», individuati ai sensi dell’art. 3 del regolamento
adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9
luglio 1999, che abbiano partecipato all’asta della quinta tranche.
La tranche supplementare verra’ collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto e verra’ assegnata con le modalita’
indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio
2009, in quanto applicabili.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 30 settembre 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e’ pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e’ risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui
all’art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra’
redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara’ effettuato dagli operatori assegnatari il 1°
ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d’interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca
d’Italia provvedera’ ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell’emissione e relativi dietimi sara’ effettuato dalla Banca
d’Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2009.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera’ separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100
(unita’ previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240 (unita’
previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d’interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al
2016, nonche’ l’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2216 (unita’ previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unita’
previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l’anno in
corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 8
del citato decreto del 23 luglio 2009, sara’ scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara’ carico al
capitolo 2247 (unita’ previsionale di base 26.1.5; codice gestionale
109) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2009
p. Il direttore generale: Cannata

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-06&task=dettaglio&numgu=232&redaz=09A11544&tmstp=1255168835569

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 settembre 2009 Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1 settembre 2009 e scadenza 1 marzo 2020, prima e seconda tranche.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2
della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 23
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia’ effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l’emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo
2020;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo
2020. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di
euro e un importo massimo di 5.000 milioni di euro.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell’asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera’ dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti
articoli e’ disposta automaticamente l’emissione della seconda
tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento
dell’ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare
agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita’ di
cui ai successivi articoli 10 e 11.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all’esecuzione delle relative
operazioni.
I nuovi buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile
in due semestralita’ posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di
ogni anno di durata del prestito. La prima semestralita’ e’ pagabile
il 1° marzo 2010 e l’ultima il 1° marzo 2020.

Art. 2.

L’importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui al presente decreto e’ di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a
favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a
godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante
all’asta, al fine di regolare i buoni assegnati, puo’ avvalersi di un
altro intermediario il cui nominativo dovra’ essere comunicato alla
Banca d’Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita’
dalla stessa stabilite.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli
interessi e al rimborso del capitale che verra’ effettuato in unica
soluzione il 1° marzo 2020, ai buoni emessi con il presente decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il calcolo degli interessi semestrali e’ effettuato applicando il
tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un
numero di cifre decimali non inferiore a sei, all’importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non inferiore a dieci, e’ moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e’ compreso nel valore nominale oggetto di
pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi’
determinato e’ arrotondato al secondo decimale.
Ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell’emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,
il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra’ avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l’importo
relativo concorrera’ al raggiungimento del limite massimo di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra le attivita’ ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2008, recante
disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e
ricostituzione delle componenti cedolari, della componente
indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei
titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono
essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all’asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti, purche’ abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui
all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell’Albo istituito presso la Banca d’Italia di
cui all’art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in
quanto esercitino le attivita’ di cui all’art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche’ risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all’asta anche in
quanto esercitino le attivita’ di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia
rilasciata d’intesa con la CONSOB ai sensi dell’art. 16, comma 4 del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa’ di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
nell’Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell’art. 20, comma 1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1,
iscritte nell’apposito elenco allegato a detto Albo.
Detti operatori partecipano iautorizzata a stipulare apposite
convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle
aste tramite la Rete azionale n proprio e per conto terzi.
La Banca d’Italia e’ interbancaria.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-06&task=dettaglio&numgu=232&redaz=09A11542&tmstp=1255168835568

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 21 settembre 2009 Rettifica dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina veterinaria per l’anno accademico 2009-2010.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2009 con cui e’ stato
definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le
immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina
veterinaria, nonche’ disposta la ripartizione degli stessi fra le
singole sedi universitarie;
Vista, in particolare, la tabella parte integrante del citato
decreto, che definisce il numero dei posti riservati agli studenti
comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge 30 luglio
2002, n. 189;
Considerate le particolari esigenze espresse da alcune facolta’ a
seguito dell’emanazione del predetto decreto;
Sentita la Conferenza dei presidi delle facolta’ di medicina
veterinaria;
Ritenuto di rideterminare per l’anno accademico 2009-2010 la
programmazione gia’ disposta con il richiamato decreto 3 luglio 2009,
in attesa di una razionalizzazione dell’offerta formativa delle
facolta’ di medicina veterinaria nell’ambito del piano programmatico
che si intende realizzare:
Decreta:

Art. 1.

1. L’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 3 luglio 2009 con
cui e’ stato definito, tra l’altro, il numero dei posti disponibili a
livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria per
gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui
all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e’ modificato nel
senso che il numero dei posti e’ rideterminato da 1.050 a 1.110.
2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato
decreto, sono apportate le modifiche seguenti:
Universita’ di Camerino: da 29 a 35;
Universita’ di Messina: da 62 a 67;
Universita’ di Napoli «Federico II»: da 68 a 80;
Universita’ di Padova: da 63 a 65;
Universita’ di Parma: da 62 a 68;
Universita’ di Pisa: da 72 a 79;
Universita’ di Sassari: da 26 a 38;
Universita’ di Teramo: da 60 a 70.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2009
Il Ministro : Gelmini

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11512&tmstp=1255164571334