MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 settembre 2009 Individuazione delle informazioni dovute a «Equitalia Giustizia S.p.a.», ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge del 16 settembre 2008, n. 143.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell’economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, recante interventi urgenti in materia
di funzionalita’ del sistema giudiziario;
Visto in particolare l’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n.
143 del 2008, che stabilisce che il Fondo di cui all’art. 61, comma
23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato «Fondo
unico giustizia», e’ gestito da Equitalia Giustizia S.p.a.;
Visto altresi’, in particolare, l’art. 2, comma 2, del citato
decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che rientrano nel
«Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro
ovvero i proventi di cui all’art. 61, comma 23, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, di cui all’art. 262, comma 3-bis, del codice
di procedura penale, nonche’ relativi a titoli al portatore, a quelli
emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di
deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attivita’
finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di
provvedimenti di sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per
l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di
sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
Visto ancora, in particolare, l’art. 2, comma 3, del citato
decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che Poste Italiane
S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a
Equitalia Giustizia S.p.a., con modalita’ telematica e nel formato
elettronico reso disponibile dalla medesima societa’ sul proprio sito
internet all’indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni
individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della giustizia;
Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2008 che ha
individuato e definito le prime informazioni utili per la
ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia»,
in particolare, delle banche e di Poste Italiane S.p.a. ai sensi
dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008;

Decreta:

1. In attuazione dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, le informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle
banche, da Poste Italiane S.p.a. e dagli altri operatori finanziari
sono quelle riportate negli allegati 1 e 2 al presente decreto, che
di esso formano parte integrante.
Le disposizioni del presente decreto si applicano, a decorrere dal
15 novembre 2009, alle informazioni relative alle risorse intestate
«Fondo unico giustizia».
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2009

Il direttore generale delle finanze
del Ministero dell’economia
e delle finanze
Lapecorella

Il capo Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Ormanni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11515&tmstp=1255164571333

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 settembre 2009 Indizione e modalita’ tecniche di svolgimento della lotteria istantanea denominata «Magico Natale».

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677, e successive modificazioni;
Visto l’art. 6, della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il
Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad
estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12
febbraio 1991, n.183;
Visto l’art. 11 commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al
R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la
concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad
estrazione istantanea;
Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la
gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;
Considerato che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
valutato positivamente il progetto presentato;
Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale
ad estrazione istantanea denominata «Magico Natale», prevista nel
piano succitato, in attuazione dell’art. 11, della legge 24 dicembre
1993, n. 357, e che, ai sensi dell’art. 6, della legge n. 62/1990, e
dell’art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n.
183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita’ di
effettuazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/22982/Giochi Ltt del 30
giugno 2009, che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle
lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

E’ indetta con inizio dal 5 ottobre 2009 la lotteria nazionale ad
estrazione istantanea denominata «Magico Natale».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.000.000 di biglietti la cui
facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il
prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una
sintesi delle regole di gioco.
Il biglietto presenta due distinte aree di gioco, ricoperte di
speciale vernice asportabile, contraddistinte rispettivamente dalle
scritte «Gioco 1» e «Gioco 2».
L’area del «Gioco 1» sul lato sinistro contraddistinto dalla
scritta «Numeri Vincenti» riproduce l’immagine di un albero di natale
all’interno del quale sono presenti sei sfere rosse, recanti il
simbolo «€»; il lato destro, contraddistinto dalla scritta «I
Tuoi Numeri» riproduce l’immagine di dodici sfere dorate recanti il
simbolo «€» sotto ognuna delle quali e’ riportata la scritta
«Premio».
Nell’area del «Gioco 2» , collocata nella parte inferiore del
biglietto, e’ riprodotta, l’immagine di quattro «calze»
contraddistinte dalla scritta «Calze Vincenti», piu’ in basso,
contraddistinta dalla scritta «I Tuoi Pacchi» l’immagine di otto
pacchi regalo sotto ognuno dei quali e’ riportata la scritta «premio»
e l’immagine di una «calza» contraddistinta dalla scritta «Bonus».
Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l’importo dei
premi, le modalita’ per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale
del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la
rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.
Il prezzo di ciascun biglietto e’ di euro 20,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la
vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.
Gioco 1: si devono scoprire i numeri celati dalla sfere rosse
presenti sul lato sinistro contraddistinto dalla scritta «Numeri
Vincenti» e quelli celati dalle sfere dorate presenti sul lato destro
contraddistinto dalla scritta «I Tuoi Numeri». Se uno o piu’ dei
«Numeri Vincenti» e’ presente una o piu’ volte ne «I Tuoi Numeri» si
vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I Tuoi
Numeri» si trova l’immagine di una campanella si vincono 500 euro.
Gioco 2: si devono scoprire i simboli celati sotto «Le calze
vincenti» e «I Tuoi Pacchi». Se uno o piu’ simboli rinvenuti nelle
«Calze Vincenti» e’ presente, una o piu’ volte, anche ne «I Tuoi
Pacchi» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Si
deve scoprire il simbolo celato sotto il «Bonus». Se il simbolo
rinvenuto nel «Bonus» e’ presente ne «I Tuoi Pacchi» si vince dieci
volte il premio corrispondente.
Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati
devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in
nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I
biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di
validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie
nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli
elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sara’ data
adeguata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 475.950.000,00 suddivisa nei
seguenti premi:

n. 10 premi di euro 4.000.000,00
n. 10 premi di euro 1.000.000,00
n. 30 premi di euro 500.000,00
n. 40 premi di euro 100.000,00
n. 110 premi di euro 50.000,00
n. 250 premi di euro 10.000,00
n. 7.500 premi di euro 1.000,00
n. 52.500 premi di euro 500,00
n. 48.250 premi di euro 200,00
n. 371.500 premi di euro 100,00
n. 1.167.000 premi di euro 50,00
n. 6.526.000 premi di euro 25,00
n. 4.845.000 premi di euro 20,00

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11524&tmstp=1255164571333

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 giugno 2009 Ridefinizione delle procedure operative di gestione del Servizio depositi definitivi.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 230, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
(Regolamento di contabilita’ generale dello Stato) che definisce le
modalita’ di versamento di somme nelle tesorerie statali;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1954, di
approvazione delle istruzioni per il servizio dei depositi
amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n.173, recante la
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali, a norma dell’art.1, della legge 6 luglio 2002,
n.137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha disposto
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.;
Visto il comma 3, lettera a), del predetto art. 5, che ha previsto
che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze fossero
determinate le funzioni, le attivita’ e le passivita’ della Cassa
depositi e prestiti, anteriori alla trasformazione in S.p.a., da
trasferire al Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 5 dicembre 2003, emanato ai sensi del comma 3,
lettera a), dell’art. 5, della citata legge n. 326/2003, che prevede
il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze della
titolarita’ del servizio depositi di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284;
Visto l’art. 2, comma 3, del medesimo decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, che stabilisce che
lo stesso servizio continua ad essere regolato dalle disposizioni
legislative e regolamentari e dai provvedimenti applicabili al
momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
S.p.a.;
Visto l’art. 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 2 novembre 2004, che ha previsto, in via transitoria e
nelle more dell’adeguamento della procedura informatica per la
gestione dei depositi definitivi da parte del MEF, l’apertura di un
conto corrente di Tesoreria Centrale, intestato «MEF – Gestione
servizio depositi»;
Visto l’art. l, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
febbraio 2006, con il quale sono state rideterminate le dotazioni
organiche del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 293, che ha
introdotto la possibilita’ di effettuare versamenti nelle tesorerie
statali tramite bonifico bancario o postale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l’art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale e’
stato disposto che le somme di denaro sequestrate nell’ambito di
procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o
di irrogazioni di sanzioni amministrative nonche’ i proventi
derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con il quale e’
stato disposto che il «Fondo Unico giustizia» e’ gestito da Equitalia
Giustizia S.p.a. con le modalita’ stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell’interno;
Considerato che l’adeguamento della procedura informatica e’ in via
di completamento e che si rende necessario ridefinire le procedure
operative della gestione del Servizio depositi definitivi, avviando a
conclusione la fase transitoria;
Considerato che il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 6 dicembre 1999, contenente le nuove
istruzioni per il servizio depositi definitivi, non risulta piu’
rispondente alle mutate esigenze gestionali di tale servizio;
Considerato che sulle somme depositate sono attualmente corrisposti
interessi nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle
finanze 25 novembre 1932;
Ritenuto altresi’ necessario razionalizzare e ridefinire la misura
dell’interesse da corrispondere sulle somme giacenti, oggetto dei
depositi definitivi, al fine di renderlo coerente con i tassi di
interesse attualmente corrisposti sui depositi in conto corrente
bancario;
Ritenuto che per l’erogazione di tali somme e’ necessario
istituire, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze, un apposito capitolo di bilancio cui
imputare il corrispondente onere;
Decreta:

Art. 1.

Definizioni generali

1. Per l’amministrazione da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze del servizio depositi definitivi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
e’ autorizzata l’apertura di un nuovo conto corrente infruttifero di
Tesoreria centrale, sul quale, dalla data di decorrenza che sara’
indicata con successiva circolare emanata dal Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi,
affluiscono i versamenti effettuati in conto depositi definitivi. Il
conto e’ intestato: «Gestione servizio depositi definitivi conto
terzi», e le relative disponibilita’ sono di pertinenza dei soggetti
che saranno riconosciuti come legittimati ad ottenere la restituzione
del deposito medesimo in ottemperanza al provvedimento di svincolo
che verra’ emesso dall’Autorita’ competente o da altro Soggetto
delegato in materia.
2. La competenza alla gestione del nuovo conto corrente di
Tesoreria centrale e’ assegnata alla Direzione centrale dei servizi
del Tesoro.
3. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro, a valere sulle
disponibilita’ del predetto conto corrente, cura in modo accentrato
la restituzione dei depositi ed il pagamento dei relativi interessi
maturati per mezzo di Ordini di prelevamento fondi (OPF) telematici.
4. Sul citato conto corrente affluiscono, oltre alle entrate di cui
al comma 1, le risorse giacenti (fino al giorno precedente quello
fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la
decorrenza della validita’ del nuovo conto) sulla contabilita’
speciale di girofondi 1019 «MEF – gestione servizio depositi», che
viene conseguentemente chiusa, nonche’ le risorse giacenti sul conto
corrente di Tesoreria centrale n. 20136, denominato «MEF – gestione
servizio depositi», al netto delle somme necessarie per la
regolarizzazione, a valere su quest’ultimo conto, di tutte le
operazioni di pagamento disposte fino al giorno precedente quello
fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la
decorrenza della validita’ del nuovo conto, ai sensi dell’art. 576,
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
5. Con la regolarizzazione dell’ultimo pagamento, le risorse
residuate sul conto corrente n. 20136 sono girate sul conto corrente
di cui all’art. 1, comma 1, mentre il conto n. 20136 viene chiuso.
6. Inoltre, sul nuovo conto corrente di Tesoreria affluiscono
periodicamente su disposizione della Direzione centrale dei servizi
del Tesoro le somme versate sul conto corrente postale n. 35401025,
intestato al tesoriere centrale per la gestione dei depositi
giudiziari.

Art. 2.

Costituzione

1. La costituzione di nuovi depositi, dal giorno fissato dalla
Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della
validita’ del nuovo conto, deve essere effettuata secondo le
modalita’ operative di seguito riportate.
2. 1ª fase: deposito aperto. L’utente richiede preliminarmente
l’apertura del deposito definitivo presso la Direzione territoriale
dell’economia e delle finanze competente per territorio che procede
alla verifica della regolarita’ degli elementi costitutivi del
deposito nonche’ della corretta compilazione del Modello Unificato
(125-bis T), inserendo i relativi dati nella procedura informatica in
uso. Quindi, la Direzione territoriale dell’economia e delle finanze
rilascia il conseguente numero di posizione del deposito definitivo,
elaborato su base nazionale, apponendolo sul Modello Unificato
medesimo. Infine, consegna all’utente una copia del Modello
Unificato, regolarmente timbrata e firmata dall’incaricato della
Direzione territoriale dell’economia e delle finanze medesima, e
trattiene agli atti l’originale.
3. 2ª fase: deposito versato. L’utente effettua il versamento, sul
conto corrente di Tesoreria centrale, presso la Tesoreria competente
per territorio ovvero il bonifico presso un istituto di credito o
presso un ufficio postale, curando che la causale sia correttamente
inserita con la tassativa indicazione del numero di posizione gia’
attribuito dalla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze
riportato sul Modello Unificato.
I. Per i versamenti mediante bonifico si applicano le disposizioni
di cui al decreto ministeriae 9 ottobre 2006, n. 293, e alle relative
istruzioni applicative emanate con Circolare del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 20 dell’ 8 maggio 2007.
II. Il versamento del deposito e’ attestato dal rilascio della
ricevuta da parte della Tesoreria (o istituto di credito o ufficio
postale, se effettuato con bonifico) al soggetto che ha versato la
somma a deposito.
III. La ricevuta di cui al comma precedente sostituisce ad ogni
effetto la quietanza cartacea mod. 81 septies T e deve, pertanto,
contenere tutti gli elementi della stessa che viene, quindi,
eliminata.
IV. La Tesoreria centrale invia giornalmente alla Direzione
centrale dei servizi del Tesoro il mod. 68 TP contenente l’elenco
analitico dei versamenti e dei prelevamenti relativi al conto
corrente di cui al primo comma dell’art. 1 del presente decreto; i
versamenti comprendono sia i depositi versati presso le tesorerie sia
quelli effettuati con bonifico presso gli uffici postali o istituti
bancari.
V. I movimenti relativi al conto corrente di cui al primo comma
dell’art.1, sono pure contenuti nel flusso informatico – che riporta
tutti gli elementi inseriti nella ricevuta di cui ai commi precedenti
– che la Banca d’Italia invia giornalmente al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
VI. La Ragioneria generale dello Stato trasmette il flusso
informatico ricevuto da Banca d’Italia al Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Servizio
centrale sistema informativo integrato che fa affluire i dati alla
Direzione centrale dei servizi del Tesoro ed alle Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze al fine di completare la
procedura di costituzione dei depositi definitivi.
VII. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro provvede,
inoltre, al versamento dell’imposta di bollo sulle iscrizioni e sui
mandati.
4. 3ª fase: deposito perfezionato. Ciascuna Direzione territoriale
dell’economia e delle finanze riceve dal Servizio centrale sistema
informativo integrato del Dipartimento dell’amministrazione generale,
del personale e dei servizi il flusso informatico relativo ai
versamenti effettuati per costituire depositi definitivi nel
territorio di propria competenza e provvede al perfezionamento del
deposito, verificando la corrispondenza tra il numero di posizione e
l’importo del deposito – inizialmente aperto dalle medesime Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze – nonche’ con gli altri
dati riportati nel flusso informatico medesimo.
5. Per la costituzione dei depositi giudiziari resta in vigore la
procedura prevista dalla circolare Cassa depositi e prestiti n. 1242
del 12 aprile 2001: pertanto, i Tribunali continueranno ad ordinare i
versamenti (2ª fase) sul conto corrente postale n. 35401025 e,
successivamente, le Direzioni territoriali dell’economia e delle
finanze provvederanno alla apertura e perfezionamento (1ª fase e 3ª
fase contestuali) dei depositi giudiziari in base agli elenchi
pervenuti dai Tribunali medesimi.
6. Le somme di denaro sequestrate o confiscate, di cui all’art. 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ quelle di cui all’art. 2, comma
2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito dalla legge
13 novembre 2008, n. 181, non sono disciplinate dal presente decreto
ed affluiscono al «Fondo unico giustizia» secondo quanto disposto
dalle sopra citate norme.

Art. 3.

Interessi

1. Dalla data fissata dalla Direzione centrale dei servizi del
Tesoro per la decorrenza della validita’ del nuovo conto, sulle somme
depositate verra’ corrisposto l’interesse nella misura prevista dalla
Tabella A) allegata al presente decreto che ne stabilisce la
periodicita’ in ragione della natura e dell’ammontare del deposito.
2. Gli interessi sono calcolati dalle Direzioni territoriali
dell’economia e delle finanze che provvedono all’emissione dei
relativi mandati informatici di pagamento.
3. Agli interessi si applica la ritenuta fiscale di cui all’art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, che viene versata all’Erario a cura della Direzione centrale dei
servizi del Tesoro con le modalita’ di emissione degli Ordini di
prelevamento fondi telematici.
4. La ritenuta di cui al comma precedente non si applica agli
interessi calcolati sui depositi di natura cauzionale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11520&tmstp=1255164571333

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 1 ottobre 2009 Adeguamento dell’indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell’organizzazione giudiziaria del personale
e dei servizi del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle
discipline legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennita’ di
trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, accertata dall’Istituto nazionale di statistica e
verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto
3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel
triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, e’ pari a +5,5;
Visto il decreto interdirigenziale del 5 agosto 2008, relativo
all’ultima variazione dell’indennita’ di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;
Decreta:

Art. 1.

1. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per
il viaggio di andata e ritorno e’ stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,65;
b) fino a 12 chilometri € 3,00;
c) fino a 18 chilometri € 4,14;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o
frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.
2. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale,
compresa la maggiorazione per l’urgenza e’ cosi’ corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,45;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
c) oltre i 20 chilometri € 1,65.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2009

Il capo Dipartimento
Birrittieri

Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11784&tmstp=1255164571332