ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009 e n.
3813 del 29 settembre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Dispone:

Art. 1.

1. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 cosi’ come modificato
dall’art. 7, comma 1, dell’ordinanza Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, le parole: «, fino a
copertura del costo degli interventi sulle strutture, compreso
l’adeguamento igienico sanitario e per il ripristino degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti
comuni dell’intero edificio», sono sostituite dalle seguenti parole:
«, fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle
parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilita’ ed
abitabilita’ dell’edificio».
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2009
Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11783&tmstp=1255164571332

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009 e n. 3811 del 22 settembre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Considerato che ne’ gli impianti attualmente autorizzati in
provincia dell’Aquila, ne’ quelli esistenti nelle altre province
d’Abruzzo sono in grado di ricevere e recuperare le notevoli
quantita’ di rifiuti inerti derivanti dalle macerie causate da crolli
e demolizioni nonche’ da ristrutturazioni degli immobili pubblici e
privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;
Considerata pertanto la necessita’ di dover potenziare la capacita’
ricettiva impiantistica per il recupero degli inerti non solo in
provincia dell’Aquila, ma anche nelle altre province d’Abruzzo;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9
aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della
provincia di L’Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
Vista la nota del 2 e del 16 settembre 2009 del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Vista la nota n. RA/101591 del 16 settembre 2009 della regione
Abruzzo;
Vista la nota del 18 settembre 2009 del Ministero dell’ambiente
della tutela del territorio e del mare;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il necessario supporto alle attivita’ da porre in essere per
fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza determinatasi
nel territorio della regione Abruzzo in conseguenza degli eventi
sismici del 6 aprile 2009, la provincia dell’Aquila puo’ avvalersi di
«Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla base di un’apposita convenzione,
nel limite massimo di euro 300.000,00, con oneri posti a carico
dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2.

1. All’art. 1, comma 11, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 dopo le parole:
«del Consiglio» sono aggiunte le seguenti parole «dei ministri n.
3784 del 25 giugno 2009».
2. Per la realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale e
di mitigazione del rischio, necessari per la realizzazione degli
insediamenti di moduli abitativi provvisori, il Commissario delegato
e’ autorizzato ad avvalersi dei Sindaci nei cui territori sono
ubicati i predetti insediamenti, all’uopo trasferendo le necessarie
risorse. Ai relativi oneri valutati in euro 500.000,00 si provvede
con le risorse di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
3. In relazione al contesto di somma urgenza afferente alla
realizzazione dei complessi edilizi provvisori destinati a diversi
usi il deposito della relazione progettuale al competente Ufficio del
Genio civile e’ sostituito da una comunicazione dell’avvenuta
approvazione del progetto.

Art. 3.

1. In deroga all’art. 51, comma 1, della legge della regione
Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti per il recupero dei
rifiuti inerti possono essere realizzati anche nelle aree autorizzate
per le attivita’ estrattive nella regione Abruzzo. Per tali impianti
esistenti i termini di cui agli articoli 16, comma 2, e 19, comma 2,
della legge regionale 24 novembre 2008, n. 17 sono prorogati di otto
mesi.
2. In deroga alle tempistiche di cui all’art. 216, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni,
l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti negli
impianti ubicati nella regione Abruzzo, per i quali e’ presentata
comunicazione di inizio attivita’, puo’ essere intrapreso
contestualmente alla presentazione di tale comunicazione.
3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di
cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3767/2009 e successive modificazioni, in tema di
verifica di assoggettabilita’ alla procedura di valutazione di
impatto ambientale.

Art. 4.

1. Le risorse finanziarie pari a euro 19,4 milioni relative
all’anno 2009 disponibili sul bilancio del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca scientifica destinate alle
istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo, ai sensi
dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono utilizzate dal predetto Dicastero per fronteggiare le esigenze
rappresentate nella nota del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca scientifica n. 6947 del 4 agosto
2009 citata in premessa.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, le risorse disponibili sul capitolo 7156 del bilancio del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
finalizzate agli arredi scolastici sono assegnate alla Direzione
scolastica regionale per l’Abruzzo per l’acquisto degli arredi nelle
istituzioni scolastiche danneggiate dagli eventi sismici. A tal fine,
con proprio decreto, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca provvede al trasferimento delle risorse alla competente
Direzione scolastica regionale.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e’ autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di
liberalita’ da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare
il tempestivo ripristino dell’attivita’ didattica ed universitaria
nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la
provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo a
decorrere dal 6 aprile 2009. Le suddette somme, ivi comprese quelle
provenienti dall’estero, affluiscono direttamente, e per la parte di
competenza, ad apposite contabilita’ speciali aperte,
rispettivamente, presso il Dipartimento per l’istruzione e il
Dipartimento per l’universita’, l’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca. Il Ministero e’ autorizzato ad aprire
uno o piu’ conti correnti bancari o postali ove far affluire i
contributi citati, in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, commi
615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero e’
autorizzato ad impiegare dette risorse, d’intesa con il Presidente
della regione Abruzzo, utilizzando procedure di somma urgenza,
avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 5.

1. Per agevolare la piu’ sollecita sistemazione alloggiativa delle
persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti nei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in attesa del rientro nelle
abitazioni riparate o ricostruite, i contratti di locazione o
comodato stipulati in applicazione dell’art. 11 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3769 del 15 maggio 2009, nonche’ dell’art. 2, commi 1 e 10 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esenti da ogni tributo e
diritto. Per i contratti di cui al presente comma, gia’ stipulati
alla data di emanazione della presente ordinanza, il termine per la
registrazione di cui all’art. 21, comma 18 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e’ sospeso fino al 30 novembre 2009.
2. In considerazione delle esigenze abitative di natura temporanea
soddisfatte dai contratti di cui al comma 1, il reddito imponibile
derivante al proprietario e’ ridotto del 30%. Il locatore, per godere
di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
nonche’ quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione
dell’ICI.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-05&task=dettaglio&numgu=231&redaz=09A11712&tmstp=1255164571332

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

Testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 179 del 4 agosto 2009), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2009, n. 141, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate alla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( … ))
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.

Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, (( convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, )) sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
« 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione
normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed
alla distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le regioni e
le province autonome interessate, gli interventi relativi alla
produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono
essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
« 3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche’ cura tutte le attivita’, di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o quelli piu’ brevi, comunque non
inferiori alla meta’, eventualmente fissati in deroga dallo stesso
Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da:
«L’amministratore delegato» fino a: «e’ nominato» sono sostituite
dalle seguenti: «E’ nominato un»;
(( b) all’articolo 13-bis:
1) al comma 3, dopo la parola: «giudiziaria», sono inserite le
seguenti: «civile, amministrativa ovvero tributaria» esono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ne’ comporta l’obbligo di segnalazione di cui
all’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si
determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo»;
2) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Fermo quanto sopra previsto, e per l’efficacia di quanto sopra,
l’effettivo pagamento dell’imposta comporta, in materia di esclusione
della punibilita’ penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo, l’applicazione della
disposizione di cui al gia’ vigente articolo 8, comma 6, lettera c),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
resta ferma l’abrogazione dell’articolo 2623 del codice civile
disposta dall’articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
3) al comma 6, le parole: «15 aprile 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «15 dicembre 2009»;
4) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione
altresi’ le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli
articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio
ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti
nei limiti degli importi delle attivita’ rimpatriate ovvero
regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico
con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato
nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008»; ))
c) all’articolo 17:
1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai
seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare
l’attivita’ istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno
erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del
danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7
(( della legge )) 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ sospeso fino alla conclusione
del procedimento penale.»;
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo
preventivo di legittimita’» sono aggiunte le seguenti: «,
limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del
controllo».

——————————————————————————–

Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Interventi urgenti per le reti dell’energia). –
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro per la semplificazione normativa, individua
gli interventi relativi alla trasmissione ed alla
distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le
regioni e le province autonome interessate, gli interventi
relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con
capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali
ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento
allo sviluppo socio-economico e che devono essere
effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1 sono nominati uno o piu’ Commissari straordinari del
Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei
Ministri e’ adottata con le stesse modalita’ di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali
interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche’ cura
tutte le attivita’, di competenza delle amministrazioni
pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti
dalla legge o quelli piu’ brevi, comunque non inferiori
alla meta’, eventualmente fissati in deroga dallo stesso
Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20,
comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11619&tmstp=1255162955612

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 23 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

Consultazione pubblica, concernente l’individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE). (Deliberazione n. 525/09/CONS).

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONE

Nella sua riunione di Consiglio del 23 settembre 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.
177 – supplemento ordinario n. 154;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita’», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 18 novembre 1995, n. 270 – supplemento ordinario n. 136;
Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE
(«direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»),
2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee del 24 aprile 2002, L 108;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Viste le «Linee direttrici della Commissione per l’analisi del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita’ europee C 165 dell’11 luglio 2002 (le «Linee Direttici»);
Vista la raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2003,
«relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione
ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunita’ europee L 114 dell’8 maggio 2003 (la
«precedente raccomandazione»);
Vista la raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007,
«relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una
regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica»,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee L 344/65
del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);
Vista la raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008,
«relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui
all’art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita’ europee L 301 del 12 novembre 2008;
Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante
«Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e successive
modificazioni e integrazioni», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive
modificazioni;
Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante
«Regolamento concernente l’accesso ai documenti» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno
2001 e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante
«Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28
gennaio 2004, n. 22;
Visto l’Accordo di collaborazione tra l’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni e l’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante
«Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n.
116 e successive modifiche;
Vista la delibera n. 4/06/CONS, concernente il «Mercato
dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso
condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura
di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli
identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n.
2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di
sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed
individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio
2006;
Vista la delibera n. 33/06/CONS, concernente i «Mercati
dell’accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione
fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 1 e n.
2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato,
valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di
mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 10
febbraio 2006;
Vista la delibera n. 34/06/CONS, concernente il «Mercato
dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato n. 12 fra quelli
identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n.
2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di
sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed
individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio
2006;
Vista la delibera n. 208/07/CONS, recante l’«Avvio di una
consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi
all’assetto della rete di accesso fissa ed alle prospettive delle
reti di nuova generazione a larga banda» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2007 e la
relativa sintesi dei risultati pubblicata sul sito web
dell’Autorita’;
Vista la delibera n. 718/08/CONS, recante «Approvazione della
proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi
della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera
n. 351/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;
Vista la delibera n. 314/09/CONS, recante «Identificazione ed
analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5
fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata
sul sito web dell’Autorita’ in data 18 giugno 2009 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 –
supplemento ordinario n. 111;
Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 11 del codice delle
comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di
presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell’Autorita’
in merito al tema in esame;
Udita la relazione dei commissari Nicola D’Angelo e Stefano
Mannoni, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:

Art. 1.

E’ indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento
relativo all’individuazione degli obblighi regolamentari cui e’
soggetta Telecom Italia S.p.A. quale impresa che detiene potere di
mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa individuati nella
delibera n. 314/09/CONS ovvero:
i) mercato dell’accesso alla rete telefonica pubblica in
postazione fissa per clienti residenziali;
ii) mercato dell’accesso alla rete telefonica pubblica in
postazione fissa per clienti non residenziali;
iii) mercato dell’accesso all’ingrosso (fisico) alle
infrastrutture di rete (ivi compreso l’accesso condiviso o pienamente
disaggregato) in postazione fissa;
iv) mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso.
2. Le modalita’ di consultazione e lo schema di provvedimento
sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli
allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale.
3. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, e’
depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici
dell’Autorita’ in Napoli, Centro direzionale, Isola B/5.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e
sul sito web dell’Autorita’.
Roma, 23 settembre 2009
Il presidente: Calabro’

I commissari relatori: D’Angelo – Mannoni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11526&tmstp=1255162955611