MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 28 luglio 2009 Disciplina dell’utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante
attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente
attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al
Sottosegretario di Stato onorevole Francesca Martini;
Considerata la necessita’ di estendere le tipologie di medicinali
che per le specifiche competenze richieste per la loro
somministrazione e per il successivo monitoraggio possono essere
utilizzate, ed in taluni casi detenute, esclusivamente dal medico
veterinario, ed al fine di tutelare maggiormente la salute degli
animali stessi e dell’uomo;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta dell’8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Presupposti dell’uso esclusivo

1. I medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e
specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli
animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono
utilizzati esclusivamente dal medico veterinario.

Art. 2.

Tipologie di medicinali

1. Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e
zootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i medicinali di cui all’art. 1
comprendono:
a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita’
abortive;
b) anestetici locali iniettabili;
c) anestetici generali iniettabili e inalatori;
d) anticoncezionali iniettabili;
e) antineoplastici iniettabili, citochine e immunimodulatori
iniettabili;
f) specialita’ medicinali veterinarie nei casi di uso
intrarticolare;
g) emoderivati;
h) eutanasici;
i) beta-agonisti.
2. La detenzione e l’approvvigionamento dei medicinali di cui ai
punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico
veterinario.

Art. 3.

Obblighi del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
e del venditore

1. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle
etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui al comma
1 dell’art. 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e h),
alla voce «Avvertenze» e’ inserita la seguente dicitura: «La
somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente
dal medico veterinario».
2. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle
etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui alle
suddette lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» e’ inserita la
seguente dicitura: «La somministrazione e detenzione del medicinale
deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».
La vendita dei farmaci di cui alle sopracitate lettere c) e h) e’
effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta
medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia o della
prescrizione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1990, n. 309, a secondo del medicinale prescritto.
3. L’adeguamento degli stampati e del riassunto delle
caratteristiche del prodotto di cui ai commi 1 e 2 delle confezioni
dei medicinali veterinari in commercio alle disposizioni del presente
decreto deve essere effettuato entro un anno dall’entrata in vigore
del medesimo.

Art. 4.

Disposizioni finali

Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entrera’ in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 28 luglio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti 22 settembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 399

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11522&tmstp=1255162955610

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DECRETO 8 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

Approvazione del verbale di consegna definitiva al Comune di San Mango sul Calore della strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l’area PIP e l’area industriale di San Mango sul Calore (loc. Piani).

IL COMMISSARIO AD ACTA
EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n.488 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con
cui e’ stata, fra l’altro, disposta la soppressione del Dipartimento
per il Mezzogiorno e dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno;
Visto l’art.12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile
1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato le funzioni relative alla
ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti
dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle
attivita’ produttive;
Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici e con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, ed in particolare l’art.1, relativo al
trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli
27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30
marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto
costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell’art. 13 della legge del 10
febbraio 1989, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale e’ stata
individuata la Direzione generale della produzione industriale quale
ufficio del Ministero competente per l’esercizio delle funzioni
trasferite ai sensi del citato art.12, comma 1, del decreto
legislativo n. 96/1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28
marzo 1997 con il quale e’ stato approvato il regolamento recante
norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato ed e’ stata individuata, all’art. 7, la Direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le
competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al
decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce
il Ministero delle attivita’ produttive;
Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di
riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
del M.I.C.A. che attribuisce all’ufficio B5 della D.G.C.I.I., il
completamento degli interventi nelle aree terremotate;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con
modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233 che istituisce il
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello
sviluppo economico;
Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale, all’art.
86 (interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi
sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), e’ stata prevista
la nomina di un Commissario ad acta, al fine della definitiva
chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 32 della
legge n. 219/1981;
Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n.
289/2002, il Commissario ad acta deve provvedere, tra l’altro, alla
consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari,
preposti alla relativa gestione;
Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro dello sviluppo
economico gia’ Ministro delle attivita’ produttive) di nomina del
Commissario ad acta, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile
2003 –
Ufficio di controllo atti Ministero dello sviluppo economico (gia’
Ministero delle attivita’ produttive) e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 26 maggio 2003;
Visto che, per le attivita’ commissariali ex art. 32, legge n.
219/1981, e’ stata aperta, presso la sezione di tesoreria provinciale
dello Stato di Roma, apposita contabilita’ speciale n. 3250 intestata
a «Commissario ad acta art. 86, legge n. 289/2002», alimentata con
giro fondi dalla contabilita’ speciale n. 1728 denominata «Interv.
articoli 21 e 32, legge n. 219/1981», giusta nota del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 143472 del 4 dicembre 2004;
Vista la nota n. 99025 dell’11 agosto 2004 con la quale il
dipartimento R.G.S. – I.G.F. –
Ufficio XIII – del Ministero dell’economia e delle finanze
autorizza il proseguimento della gestione fuori bilancio di detta
contabilita’ speciale 3250;
Visto che con convenzione in data 14 settembre 1982 intercorsa tra
il Ministro Segretario di Stato all’uopo designato all’attuazione
degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 –
concedente – ed il consorzio INCOMIR – concessionario – sono state
affidate al medesimo concessionario la progettazione e la
realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo
industriale di San Mango sul Calore di cui al progetto n. 39/40/6016;
Visto che con atto aggiuntivo stipulato in data 21 luglio 1983 si
e’ provveduto ad adeguare i contenuti della citata convenzione per
tenere conto della diversa determinazione dei limiti dell’area di San
Mango sul Calore disposto dalla Regione Campania con delibera in data
16 giugno 1983, resa esecutiva il 5 luglio 1983;
Visto che con atto aggiuntivo stipulato in data 21 luglio 1983 sono
state affidate al medesimo concessionario la progettazione e la
realizzazione della strada di collegamento tra la SS. 401 Ofantina e
SS. 164 con l’area industriale di San Mango sul Calore di cui al
progetto n. 39/40/6066;
Visto che con decreto del Ministro designato in data 14 novembre
1984 e’ stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo
relativo alle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di
San Mango sul Calore, come ampliato sulla base della suddetta
delibera regionale;
Visto che con decreto del Ministro designato in data 18 febbraio
1986 sono stati approvati, con prescrizioni, i progetti di variante e
suppletivi n. 1 e n. 2;
Visto che con decreto del Ministro designato in data 1° aprile 1986
e’ stato approvato, con prescrizioni, il progetto relativo ai lavori
di realizzazione dell’impianto di depurazione e di trattamento a
servizio dell’area industriale di San Mango sul Calore;
Visto che con decreto in data 5 gennaio 1987 del Ministro delegato
e’ stato approvato l’atto di transazione ed aggiuntivo alla
convenzione, sottoscritto in data 22 dicembre 1986 tra il capo
dell’Ufficio speciale per l’attuazione degli articoli 21 e 32, legge
14 maggio 1981, n. 219 ed il concessionario consorzio INCOMIR;
Visto che con decreto del Ministro designato in data 11 marzo 1987
sono stati approvati i progetti di variante e suppletivi n. 4, n. 5 e
n. 6;
Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 16 settembre 1988 e’ stato approvato, con prescrizioni, il
progetto di variante n. 7;
Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
661/32 del 30 giugno 1989 e’ stato approvato il progetto di variante
tecnica e suppletiva n. 8;
Visto che con decreto del Ministero dell’industria del commercio e
dell’artigianato n. 6/B5/MICA del 23 gennaio 2001 e’ stata approvata
la perizia suppletiva di assestamento finale;
Visto che con atto di transazione stipulato in data 18 dicembre
2003 tra il Ministero delle attivita’ produttive ed il concessionario
sono state definite tutte le controversie insorte nel corso
dell’esecuzione di tutti i lavori affidati in concessione al
concessionario consorzio INCOMIR;
Visto che dal suddetto atto di transazione risulta, tra l’altro,
che non si dara’ luogo al completamento dei lavori relativi allo
svincolo ferroviario a servizio dell’area industriale di San Mango
sul Calore, come previsti dal progetto originariamente approvato;
Visto che con decreto del Ministero delle attivita’ produttive n.
39/B5/MAP del 12 maggio 2004 sono stati approvati il citato atto di
transazione del 18 dicembre 2003 ed il collaudo finale dei lavori in
argomento;
Visto il proprio decreto n. 100 del 3 maggio 2005 con il quale, in
ottemperanza al comma 1 dell’art. 86 della citata legge n. 289/2002,
e’ stata autorizzata la consegna definitiva, in corso di
perfezionamento, delle opere di infrastrutturazione dell’area
industriale di San Mango sul Calore (progetto 6016) al Consorzio ASI
di Avellino destinatario finale, giusta comma 5 dell’art.10 della
legge n. 266/1997, delle opere infrastrutturali ex art. 32, legge n.
219/1981 e gestore di fatto della medesima area industriale di San
Mango sul Calore;
Visto che, nell’ambito del progetto di infrastrutturazione
dell’area industriale di San Mango sul Calore, e’ stata realizzata la
strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l’area
PIP di San Mango sul Calore e l’area industriale di San Mango sul
Calore (localita’ Piani);
Vista la propria nota protocollo n. 9833 del 25 marzo 2009 con la
quale e’ stata data informazione al comune di San Mango sul Calore
circa la consegna definitiva delle opere relative alla citata strada
di collegamento, ricadenti nell’ambito del territorio del medesimo
comune;
Visto che non risulta la sussistenza di eventi classificati come
naturali ed eccezionali riferiti all’opera in argomento, intervenuti
tra la data di approvazione del collaudo e l’attualita’ e che abbiano
determinato danni, giusta nota commissariale n. 404 del 30 ottobre
2003;
Visto che la procedura espropriativa risulta terminata, giusta nota
ministeriale protocollo n. 1070134 del 21 maggio 2004, ad eccezione
delle particelle 751 e 898 del foglio 2 del Comune di San Mango sul
Calore per le quali l’ufficio commissariale si e’ impegnato a
proseguire, a proprie cura e spese, l’attivita’ ricognitiva ed a
concludere e perfezionare la procedura espropriativa;
Visto che per il collegamento stradale all’area industriale di San
Mango sul Calore sono state realizzate viabilita’ di interesse
provinciale e viabilita’ secondarie di interesse comunale;
Visto il proprio decreto n. 561 del 24 luglio 2009 con il quale
sono state autorizzate le consegne definitive alla provincia di
Avellino del tratto stradale di collegamento tra l’area industriale
di San Mango sul Calore e la bretella di collegamento area
industriale San Mango e la S.S. 401 Ofantina e relative pertinenze,
realizzato nell’ambito del progetto 6066, ed al Comune di San Mango
sul Calore della strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di
accesso tra l’area PIP di San Mango sul Calore e l’area industriale
di San Mango sul Calore (localita’ Piani) e relative pertinenze,
nonche’ le aree connesse ricadenti nel territorio del medesimo
comune, realizzata nell’ambito dei lavori di infrastrutturazione
dell’area industriale di San Mango sul Calore di cui al progetto
6016;
Visto che con il citato decreto n. 561 del 24 luglio 2009 e’ stato
delegato alle operazioni di consegna di cui sopra il p.a. Biagio
Coscia dell’Ufficio commissariale e funzionario della sezione di
Avellino del MISE, in rappresentanza del Commissario ad acta ex art.
86, legge n. 289/2002;
Visto che e’ in corso di perfezionamento la consegna definitiva
alla provincia di Avellino del tratto stradale di collegamento tra
l’area industriale di San Mango sul Calore e la bretella di
collegamento area industriale San Mango e la S.S. 401 Ofantina e
relative pertinenze, di cui all’atto aggiuntivo stipulato in data 21
luglio 1983 – progetto n. 39/40/6066;
Visto il verbale di consegna definitiva sottoscritto in data 5
agosto 2009 dal Comune di San Mango sul Calore e dall’Ufficio
commissariale con il quale sono state consegnate al comune medesimo
le opere realizzate di cui sopra relative alla strada di collegamento
tra la SP 39 e la strada di accesso tra l’area PIP di San Mango sul
Calore e l’area industriale di San Mango sul Calore (localita’ Piani)
e relative pertinenze, nonche’ le aree connesse ricadenti nel
territorio del medesimo comune;
Ritenuto di dover precisare che non sono da considerare le parole
«il concessionario Incomir dichiara che» indicate nel penultimo cpv
di pagina 4 del citato verbale di consegna;

Decreta:

Art. 1.

E’ approvato il verbale di consegna definitiva al Comune di San
Mango sul Calore, sottoscritto in data 5 agosto 2009, delle opere
relative alla strada di collegamento tra la S.P. 39 e la strada di
accesso tra l’area PIP di San Mango sul Calore e l’area industriale
di San Mango sul Calore (localita’ Piani) e relative pertinenze,
nonche’ le aree connesse ricadenti nel territorio del medesimo
comune, realizzate nell’ambito del progetto di infrastrutturazione
dell’area industriale di San Mango sul Calore – Prog. n. 39/40/6016.

Art. 2.

Il perfezionamento della procedura espropriativa relativa alle
particelle 751 e 898 del foglio 2 del Comune di San Mango sul Calore
resta a cura e onere dell’Ufficio commissariale.

Art. 3.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 settembre 2009
Il Commissario ad acta: D’Ambrosio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11499&tmstp=1255162955609

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 15 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Peyret Marie, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di ingegnere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
Vista l’istanza della sig.ra Peyret Marie, nata l’11 settembre 1982
a Saint Colombe (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere,
ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del
titolo «Diplome d’Ingenieur, Grade de Master, specialite’
Topographie» rilasciato dalla «Ecole Nationale Superieure des Arts et
de Industries» di Strasburgo nel dicembre 2005, ai fini dell’accesso
all’albo degli ingegneri sezione A – settore civile ambientale – e
l’esercizio in Italia della medesima professione;
Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita’
francese nel caso della sig.ra Peyret si configura una formazione
regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE;
Considerato che la richiedente ha documentato di avere effettuato
uno «Stage» come «geometre expert» in Francia;
Rilevato che nella conferenza di servizi del 6 marzo 2009, era
stato espresso parere negativo, in quanto la formazione prodotta
dalla richiedente appariva piu’ simile a quella del «geometre expert»
che non a quella dell’ingegnere, e nello specifico risultava carente
nelle materie fondamentali e proprie della figura professionale
dell’ingegnere italiano;
Vista l’istanza di riesame presentata dalla richiedente e alla luce
della nuova documentazione prodotta;
Vista la certificazione rilasciata dalla «Cti – Commission des
Titres d’Ingenieur», nella quale viene chiaramente evidenziato che il
titolo conseguito dalla sig.ra Peyret e’ un titolo protetto dalla
legge francese che la abilita all’esercizio della professione di
ingegnere in Francia, nel campo dell’ingegneria civile;
Rilevato che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 4 giugno
2009 e’ stata accolta la domanda di riesame, e che in considerazione
delle notevoli differenze tra la formazione accademico-professionale
richiesta in Italia per l’esercizio della medesima professione e
quella di cui e’ in possesso l’istante e’ apparso necessario
applicare delle misure compensative;
Visto il difforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria, secondo il quale le lacune nella formazione della
richiedente sono talmente ampie da poter essere colmate solo con la
frequenza di un corso di studi in ingegneria piuttosto che con le
misure compensative;
Visto l’art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Peyret Marie, nata l’11 settembre 1982 a Saint Colombe
(Francia), cittadina francese, e’ riconosciuto il titolo «Diplome
d’Ingenieur, Grade de Master, specialite’ Topographie», quale titolo
valido per l’iscrizione all’albo degli «ingegneri» sezione A –
settore civile ambientale e l’esercizio della medesima professione in
Italia

Art. 2.

Il riconoscimento e’ subordinato, a scelta della richiedente, al
superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un
tirocinio di adattamento, per un periodo di trentasei mesi; le
modalita’ di svolgimento dell’una o dell’altro sono indicate
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente,
vertera’ sulle seguenti materie, scritte e orali: 1) Tecnica delle
costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni,
2) Elementi di scienza delle costruzioni, 3) Geotecnica e tecnica
delle fondazioni; e solo orali 4) Costruzioni di strade, ferrovie e
aeroporti, 5) Architettura tecnica e composizione architettonica, 6)
Impianti tecnici nell’edilizia e nel territorio.
Roma, 15 settembre 2009
Il direttore generale: Frunzio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11501&tmstp=1255162721228

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 6 agosto 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

Proroga del riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1995, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato
decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone
pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari
al riconoscimento dell’idoneita’ a condurre prove di campo ufficiali
finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione
dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l’individuazione dei
requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la
conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati
per l’autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 dell’8 novembre 2000, recante le modalita’ di presentazione
della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di
ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti
idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati
necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di
cui all’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove
sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio
1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di
cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000 ;
Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 18206 dell’11 ottobre
2007 con il quale la Societa’ «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», con
sede legale in via San Sudario, 13 – 12050 Castagnito d’Alba (Cuneo),
e’ stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di
campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari;
Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento
sopracitato ha validita’ per mesi 24 dalla data di ispezione;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di
campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari della Societa’ «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», con sede
legale in via San Sudario, 13 – 12050 Castagnito d’Alba (Cuneo),
concesso con il provvedimento prot. n. 18206 dell’11 ottobre 2007, e’
prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove
disposizioni che potranno variare la validita’ del riconoscimento.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: Blasi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11477&tmstp=1255161683162