MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 luglio 2009 Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008 per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell’art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n.121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29
settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n.
1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999,
(CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e
(CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno 2008, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini
e le modalita’ per la dichiarazione delle superfici vitate;
Ritenuta la necessita’ di attuare le disposizioni comunitarie
previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n.
555/2008 per quanto riguarda la misura della riconversione e
ristrutturazione dei vigneti;
Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 223 del 23 settembre 2008 concernente le
disposizioni nazionali di attuazione del regolamenti CE n. 479/2008
del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione
dei vigneti;
Ritenuta la necessita’ di effettuare alcune modifiche al citato
decreto ministeriale 8 agosto 2008 per adeguare il medesimo
provvedimento alla scheda misura C allegata al programma nazionale di
sostegno presentato alla Commissione UE;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 2 dell’art. 1 del decreto ministeriale 8 agosto 2008
citato nelle premesse e’ sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad
eccezione della regione Liguria che ha inserito la misura nell’ambito
del Piano di sviluppo rurale, adottano le determinazioni per
applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei
vigneti. A tal fine compilano e trasmettono al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle
politiche europee e internazionali – Direzione generale per
l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato
– ATPO II, di seguito denominato «Ministero», e ad Agea coordinamento
le schede allegate n. 1 e n. 2 a decorrere dalla data di adozione del
presente decreto».

Art. 2.

1. Il comma 5 dell’art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008 e’
sostituito dal seguente comma:
«5. A decorrere dalla campagna 2009/2010 l’importo medio del
sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna regione o provincia
autonoma non puo’ superare i 9.500 euro ad ettaro. Nelle regioni di
convergenza, l’ importo medio e’ pari a 10.400 euro ad ettaro».
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2009
Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 3, foglio n. 169

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11502&tmstp=1255162955611

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 29 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

Modifiche al decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante «Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi».

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell’art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n.
1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno 2008, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alle disposizioni
comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008 per quanto riguarda la «Promozione sui mercati dei Paesi
terzi»;
Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre
2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante «Disposizioni
nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio,
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
Ritenuta la necessita’ di effettuare alcune modifiche al citato
decreto ministeriale 8 maggio 2009 per adeguare il medesimo
provvedimento alla Scheda Misura B allegata al programma nazionale di
sostegno presentato alla Commissione dell’Unione europea;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

All’art. 9 del decreto ministeriale 8 maggio 2009 citato in
premessa sono apportate le seguenti modifiche:
1. Il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
1. L’importo dell’aiuto a valere sui fondi comunitari e’ pari, al
massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attivita’
indicate; il restante 50% e’ a carico del beneficiario. Tuttavia,
previa emanazione di apposito provvedimento, e’ possibile aumentare
l’importo dell’aiuto, con fondi nazionali o regionali, fino ad un
massimo del 20% delle spese sostenute. In tale caso, il contributo
pubblico potra’ essere incrementato fino ad un massimo del 70% delle
spese sostenute e la quota a carico del beneficiario sara’ ridotta in
misura corrispondente e, comunque, non potra’ essere inferiore al 30%
delle spese complessive.
2. Il comma 2 e’ abrogato.
3. Il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
4. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, i
progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di:
a) 100.000 euro per la campagna 2008/2009;
b) 200.000 euro per anno per le campagne 2009/2010 e 2010/2011;
c) 300.000 euro per anno a decorrere dalla campagna 2011/2012.
4. Il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
6. In caso di progetti presentati da micro, piccole e medie
imprese la soglia minima di ammissibilita’ e’ di 100.000 euro per
Paese e per anno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11494&tmstp=1255162955610

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 17 giugno 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2008, recante disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell’art. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n.
1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno 2008, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
Visto il decreto 27 novembre 2008, prot. n. 5396, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre
2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per
quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei
sottoprodotti della vinificazione;
Considerato che sullo schema di provvedimento, con il quale si
prevede il differimento del termine per la lavorazione delle vinacce
e fecce e per la presentazione della dichiarazione dell’ufficio
dell’Agenzia delle dogane successivamente alla data del 20 giugno, il
Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di
agricoltura, in data 14 maggio 2009, ha espresso l’avviso favorevole
alla stipula dell’intesa da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
Considerato che le riunioni della Conferenza Stato-regioni del 21
maggio 2009 e 11 giugno 2009 sono state rinviate e che la prossima
riunione del medesimo Organo e’ fissata per il 2 luglio 2009, data
successiva alla scadenza del termine di lavorazione;
Ravvisata l’urgenza di procedere all’emanazione del provvedimento
di cui trattasi prima della scadenza del termine del 20 giugno 2009,
fatta salva la emanazione del decreto confermativo ad avvenuta
acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto 27 novembre 2008, prot. n. 5396, citato in premessa,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’art. 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei
sottoprodotti per ottenere l’alcool grezzo deve avvenire entro il 20
giugno di ciascun anno. Tuttavia, per le vinacce e le fecce non
distillate alla data del 20 giugno, e’ consentita la distillazione
entro il 31 luglio»;
b) all’art. 13, paragrafo 1, il comma 1 e’ sostituito dal
seguente:
«1. Il distillatore, per beneficiare dell’aiuto, presenta
all’Organismo pagatore Agea, entro il 20 giugno di ciascuna campagna,
una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l’aiuto e’
richiesto. Nella stessa domanda deve essere precisato se sara’
presentata un’ulteriore domanda per le fecce e le vinacce non ancora
distillate alla data del 20 giugno ed i quantitativi di alcool grezzo
che saranno presumibilmente prodotti entro la predetta data del 31
luglio»;
c) all’art. 13, comma 1, e’ aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per le domande presentate tra il 1° ed il 20 giugno, la
dichiarazione di cui alla lettera a), sub c), ove non ancora resa
disponibile dall’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle
dogane, potra’ essere allegata alla domanda anche in un momento
successivo e, comunque, entro trenta giorni dalla data ultima di
distillazione, fermo restando che nessun aiuto verra’ erogato prima
dell’acquisizione di detta dichiarazione».
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2009
Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 3, foglio n. 96

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11493&tmstp=1255162955610

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 10 settembre 2009 Riconoscimento, al prof. Emanuele Brigadeci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio
1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27
febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito
nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per l’insegnamento acquisito in Paese appartenente
all’Unione Europea dal prof. Emanuele Brigadeci;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione
sottoindicato;
Visto l’art. 7 del gia’ citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l’interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005,
n. 39, e’ esonerato dalla presentazione della certificazione relativa
alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la
formazione primaria e secondaria;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206, il riconoscimento e’ richiesto ai fini
dell’accesso alla professione corrispondente a quella per la quale
l’interessato e’ qualificato nello Stato membro d’origine;
Rilevato, altresi’, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo 206/2007, l’esercizio della professione in argomento e’
subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di
studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonche’, al
completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari;
Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 2009 – prot. n. 2411 con
il quale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e’ stato subordinato al
superamento di misure compensative atteso che la formazione ricevuta,
di durata inferiore di un anno rispetto alla corrispondente
formazione italiana, non era compensata da sufficiente esperienza
professionale di insegnamento;
Vista la nota datata 1° giugno 2009, con la quale l’interessato, ha
prodotto un certificato dei servizi prestati in Inghilterra dal 1°
aprile 2007 al 21 aprile 2009, chiedendo la revisione della pratica
con il conseguente annullamento del decreto di misure compensative
sopra citato;
Tenuto conto della valutazione, espressa in sede di conferenza dei
servizi nella seduta del 15 luglio 2009, favorevole a compensare la
differenza di durata della formazione con l’esperienza professionale,
documentata tardivamente dall’interessato;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto
legislativo n. 206/2007, l’esperienza professionale posseduta
dall’interessato ne integra e completa la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall’interessato comprova una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 – il decreto direttoriale 12 marzo 2009 – prot. n. 2411, e’
annullato:
2 – il titolo di formazione professionale cosi’ composto:
diploma di istruzione post-secondaria: Degree of Bachelor of Arts
with Second Class (Division I) Honours – in French and Spanisch
rilasciato il 13 luglio 2001 dalla University of Newcastle upon Tyne
(Regno Unito);
titolo di abilitazione all’insegnamento:
a. diploma «Postgraduate Certificate in Educacion» in French
rilasciato il 19 luglio 2007 dicembre 1979 dalla The University of
Lancaster – School of Education S. Martin’s College of education
(Regno Unito);
b. «Qualified Teacher status» rilasciato dal «The General
Teaching Council for England» il 1° agosto 2007;
c. Attestato di «Induction» numero 0653462 rilasciato il 31
agosto 2008 dal «The General Teaching Council for England»;
posseduto dal prof. Emanuele Brigadeci, cittadino italiano, nato a
Comiso (Ragusa) il 26 ottobre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui
al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e’ titolo di
abilitazione all’esercizio della professione di docente di «Spagnolo»
e «Francese» nelle scuole di istruzione secondaria – classi di
concorso:
45/A – Lingua straniera;
46/A – Lingua e civilta’ straniere.
2 – Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2009
Il direttore generale: Dutto

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11483&tmstp=1255162955610