MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 1 settembre 2009 Riconoscimento dell’idoneita’ di altre lauree ai fini dello svolgimento dell’attivita’ di informatore scientifico farmaceutico.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE;
Visto, in particolare, l’art. 122, comma 2 del richiamato decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale stabilisce che gli
informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di
laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea
specialistica di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di
laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una
delle seguenti discipline o in uno dei settori
scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime
fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica
con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia
farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli
informatori scientifici devono essere in possesso del diploma
universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 aprile del 1994, o della corrispondente
laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22
ottobre 2004, n. 270;
Rilevato che il succitato comma stabilisce altresi’ che il Ministro
della salute puo’, sentito il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, con decreto, riconoscere come
idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini
della formazione;
Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute 3 agosto
2007 con il quale, ai sensi della richiamata disciplina legislativa,
sono state riconosciute come idonee ai fini dello stesso articolo
ulteriori tipologie di lauree;
Vista l’ordinanza n. 901/08 del 13 febbraio 2008, con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III Quater, ha
accolto «ai fini del riesame» la domanda cautelare di sospensione
dell’esecuzione del predetto decreto ministeriale, presentata dal
Consiglio Nazionale dei Chimici;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale presso il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, reso
nell’adunanza del 5 maggio 2009;
Preso atto che nel citato parere si afferma che il ruolo
professionale dell’informatore scientifico sul farmaco puo’ essere
svolto solo se l’informatore possiede adeguate conoscenze nel campo
della chimica farmaceutica, della farmacologia e delle tecnologie
farmaceutiche, certificabili da un corrispondente numero di esami
sostenuti nel corso di laurea frequentato;
Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento cautelare del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, includendo tra le
lauree previste dal decreto ministeriale del Ministero della salute
del 3 agosto 2007 anche i corsi di laurea appartenenti alla Classe
62/S e alla Classe LM-54, alle condizioni indicate nel citato parere
del Consiglio Universitario Nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Sentito il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 122, del
28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell’art.
10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l’allegato decreto
ministeriale in data 20 maggio 2008 concernente le deleghe di
competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. All’art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3
agosto 2007, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:
c-bis) tutti i corsi di laurea specialistica, di cui al decreto
del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale, di cui
al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi sotto
specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di
chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione
farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi
post-laurea:
1) Classe 62/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze
Chimiche;
2) Classe LM – 54 – Classe delle lauree magistrali in Scienze
Chimiche.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il vice Ministro: Fazio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11478&tmstp=1255161683160

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 5 agosto 2009 Revoca del decreto 11 giugno 2009 di sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Palio», registrato al n. 12084.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato
dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Visto l’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2004 dall’impresa
«Sariaf Gowan S.p.a.», con sede legale in via Morgagni, 68 – Faenza
(Ravenna), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario denominato: «Cuprosar fluid blu» ora ridenominato
«Palio», contenente la sostanza attiva ciproconazolo;
Visto il decreto dirigenziale 23 febbraio 2009, con il quale
l’impresa «Sariaf Gowan S.p.a.», con sede legale in via Morgagni, 68
– Faenza (Ravenna), e’ stata autorizzata a porre in commercio, con il
codice di registrazione n. 12084, il prodotto
fitosanitario pericoloso per l’ambiente denominato «Palio» con la
composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate al
decreto medesimo;
Visto il decreto dirigenziale 30 aprile 2009, con il quale
l’impresa «Sariaf Gowan S.p.a.» e’ stata autorizzata a cambiare la
propria denominazione sociale in «Gowan Italia S.p.a.», con sede
legale in via Morgagni, 68 – Faenza (Ravenna);
Viste le decisioni della Commissione europea del 5 e 8 dicembre
2008, rispettivamente n. 2008/934/CE e n. 2008/941/CE concernenti la
non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della
direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni
di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze;
Considerato che la sostanza attiva contenuta nel prodotto
fitosanitario denominato «Palio» e’ inserita nella decisione
2008/941/CE sopra richiamata;
Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione terza
quater, registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di
consiglio del 6 maggio 2009;
Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale e’ stata
disposta la sospensione del decreto dirigenziale 23 febbraio 2009;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro
ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di consiglio del 7 luglio
2009, di riforma dell’ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata;

Decreta:

E’ revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009,
di cui in premessa.
Ai sensi della decisione della Commissione europea, n. 2008/941/CE,
indicata in premessa, l’autorizzazione di cui al decreto dirigenziale
23 febbraio 2009 e’ limitata al 31 dicembre 2010 e l’utilizzo dei
prodotti al 31 dicembre 2011.
Il presente provvedimento verra’ notificato all’impresa «Gowan
Italia S.p.a.» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 5 agosto 2009

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11487&tmstp=1255161683160

CORTE DI GIUSTIZIA, Sez. II, 01/10/2009, Sentenza C-505/07 DIRITTO AGRARIO – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO.

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

1° ottobre 2009

«Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi – Regolamento n. 136/66/CEE – Art. 12 bis – Ammasso di olio d’oliva senza finanziamento comunitario – Competenze delle autorità nazionali in materia di concorrenza»

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 12 bis del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172, pag. 3025), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638 (GU L 210, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento n. 136/66»), e dell’art. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 30, pag. 993).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso esperito dalla Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (in prosieguo: la «Cecasa») contro la decisione del Tribunal de Defensa de la Competencia 5 marzo 2002, che le ha negato un’autorizzazione individuale per la creazione di un’associazione di imprese per la commercializzazione dell’olio d’oliva.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

La normativa relativa all’applicabilità all’ambito agricolo delle norme sulla concorrenza

3 Ai sensi del primo ‘considerando’ del regolamento n. 26:

«(…) secondo l’articolo [36] del Trattato, l’applicazione alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di concorrenza previste dal Trattato costituisce uno degli elementi della politica agricola comune (…)».

4 L’art. 1 del regolamento n. 26 così dispone:

«A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da [81] a [86] del Trattato nonchè le disposizioni adottate per la loro esecuzione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all’articolo [81], paragrafo 1 e all’articolo [82] del Trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all’allegato [I] del Trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2».

5 Tra i prodotti agricoli enumerati all’allegato I del trattato CE figura l’olio d’oliva.

6 L’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 26 prevede quanto segue:

«1. L’articolo [81], paragrafo 1 del Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo precedente che costituiscono parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell’articolo [33] del Trattato. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell’articolo [33] del Trattato.

2. Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d’imprese interessate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di Giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1».

La normativa relativa al settore dei grassi

7 L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 così dispone:

«Per regolarizzare il mercato, in caso di grave perturbazione dello stesso in determinate regioni della Comunità, può essere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 38, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e riconosciuti dagli Stati membri, a concludere contratti di ammasso per l’olio d’oliva da essi posto in commercio. Tra gli organismi interessati, la precedenza è data alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97 [del Consiglio 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU L 142, pag. 30)].

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l’altro, quando il prezzo medio constatato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore al 95% del prezzo d’intervento applicabile nel corso della campagna 1997/1998.

L’importo dell’aiuto concesso per la conclusione dei contratti e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i quantitativi, le qualità e la durata dell’ammasso degli oli interessati sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 38 in maniera tale da garantire un impatto rilevante sul mercato. L’aiuto può essere concesso mediante gara».

8 L’art. 38, n. 1, del regolamento n. 136/66 rimanda ad una procedura di comitatologia.

9 Dall’art. 1 del regolamento n. 952/97 risulta che quest’ultimo ha istituito per talune regioni un regime d’incentivazione alla costituzione di associazioni di produttori e delle loro unioni.

10 L’art. 1 del regolamento n. 952/97 è così formulato:

«Per ovviare alle carenze strutturali attualmente riscontrabili in talune regioni in materia di offerta e di commercializzazione dei prodotti agricoli, carenze caratterizzate da un insufficiente grado di organizzazione dei produttori, il presente regolamento istituisce in dette regioni un regime d’incentivazione alla costituzione di associazion[i] di produttori e delle relative unioni».

11 Il regolamento n. 952/97 è stato abrogato – senza esser stato sostituito – a partire dal 3 luglio 1999, dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

12 Dal quarantaquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 1257/1999 risulta che, tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e alle loro unioni già esistenti nell’ambito di diverse organizzazioni comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno specifico ai gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale.

13 L’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1638/98 è così formulato:

«considerando che il regime dell’acquisto all’intervento pubblico costituisce un incitamento alla produzione che rischia di destabilizzare il mercato; che occorre pertanto abolire gli acquisti all’intervento ed eliminare o sostituire i riferimenti al prezzo d’intervento».

14 Il dodicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento è redatto nei seguenti termini:

«(…) per raggiungere l’obiettivo consistente nel regolare l’offerta di olio d’oliva in caso di grave perturbazione del mercato, occorre disporre di un regime di aiuto ai contratti di stoccaggio privato e dare la precedenza, per quanto riguarda tali contratti, alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute in base al [regolamento n. 952/97]».

15 L’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1998, n. 2768, relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio d’oliva (GU L 346, pag. 14), prevede quanto segue:

«Gli organismi competenti degli Stati membri produttori concludono contratti di ammasso privato per l’olio d’oliva vergine sfuso alle condizioni stabilite dal presente regolamento».

16 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, del medesimo regolamento, la Commissione può procedere a gare di durata limitata per determinare gli aiuti da concedere per l’esecuzione di contratti di ammasso privato dell’olio d’oliva.

La normativa nazionale

17 A norma dell’art. 1 della legge n. 16/1989 sulla tutela della concorrenza (Ley 16/1989 de Defensa de la Compentencia del 17 luglio 1989, BOE n. 170 del 18 luglio 1989, pag. 22747; in prosieguo: la «LDC»):

«1. Sono vietati tutti gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni comuni, nonché tutte le pratiche concordate o deliberatamente parallele che abbiano per oggetto o per effetto o possano avere per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o su parte di esso, e in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi o altre condizioni commerciali o di prestazione di servizio;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

(…).

2. Gli accordi, le decisioni, o le raccomandazioni vietati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non sono compresi tra le eccezioni previste dalla presente legge.

(…)».

18 L’art. 3 della LDC, intitolato «[r]equisiti per l’autorizzazione», è così formulato:

«1. Possono essere autorizzati gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni e le pratiche di cui all’art. 1, ovvero categorie degli stessi, che contribuiscano a migliorare la produzione o la commercializzazione di beni e servizi, o a promuovere il progresso tecnico o economico, a condizione che:

a) consentano ai consumatori e agli utenti di beneficiare in modo adeguato dei relativi vantaggi;

b) non impongano alle imprese interessate limitazioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, e

c) non diano alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

2. Allo stesso modo, possono essere autorizzati, purché siano giustificati dalla situazione economica generale e dall’interesse pubblico, gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni e le pratiche di cui all’art. 1, o categorie degli stessi che:

a) abbiano ad oggetto la tutela o la promozione delle esportazioni, sempreché non alterino la concorrenza nel mercato interno e siano compatibili con gli obblighi discendenti dalle convenzioni internazionali ratificate dalla Spagna,

b) determinino un innalzamento sufficientemente importante del livello sociale ed economico di aree o settori svantaggiati, o

c) in considerazione della loro scarsa importanza, non siano in grado di influire in maniera significativa sulla concorrenza».

Causa principale e questioni pregiudiziali

19 Risulta dagli atti presentati alla Corte che la Cecasa è una società per azioni di diritto spagnolo, le cui quote sono detenute, nella misura del 68%, da produttori d’olio, frantoi e cooperative, mentre il restante 32% è suddiviso tra istituti di credito ed altri enti. I soci oleicoltori rappresentano tra il 50 e il 60% della produzione spagnola di olio d’oliva.

20 Il 5 aprile 2001, la Cecasa presentava dinanzi alle autorità nazionali in materia di concorrenza una richiesta di autorizzazione individuale ai sensi dell’art. 3 della LDC, al fine di costituire un’impresa di commercializzazione di olio d’oliva, essendo il suo scopo principale quello di evitare il crollo dei prezzi dell’olio d’oliva al di sotto di un certo livello, pari a circa il 95% del vecchio prezzo d’intervento, mediante l’acquisto dell’olio a partire da tale livello di prezzo ed immettendolo nuovamente sul mercato quando il prezzo riprende ad aumentare.

21 Ritenendo che la richiesta di autorizzazione individuale presentata dalla Cecasa mirasse a stabilire un’intesa tra concorrenti al fine di mantenere il prezzo dell’olio d’oliva durante le campagne eccedentarie, il Tribunal de Defensa de la Competencia respingeva detta richiesta con decisione 5 marzo 2002.

22 La suddetta decisione veniva sostanzialmente confermata da una sentenza della sezione del contenzioso amministrativo dell’Audiencia Nacional in data 22 luglio 2005, avverso la quale la Cecasa proponeva un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

23 In tale contesto, il Tribunal Supremo decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 […] consenta di far rientrare una società per azioni, la cui maggioranza sia rappresentata da produttori, frantoi e cooperative di oleicoltori, nonché da enti finanziari, fra gli “organismi” autorizzati a concludere contratti di ammasso dell’olio d’oliva. Se una società avente le suddette caratteristiche possa ritenersi equivalente alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento […] n. 952/97.

2) Se, nell’ipotesi in cui la società possa essere annoverata fra gli “organismi” idonei ad esercitare attività di ammasso, il “riconoscimento da parte dello Stato” di cui devono essere in possesso tali organismi a norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66 possa essere quello ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione (“autorizzazione”) individuale presentata alle autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza.

3) Se l’art. 12 bis del regolamento n. 136/66 esiga tassativamente che la Commissione autorizzi in ciascun caso l’ammasso privato di olio d’oliva o, al contrario, se esso sia compatibile con l’esistenza di un meccanismo concordato fra produttori e finalizzato all’acquisizione o allo stoccaggio del suddetto olio d’oliva, finanziato privatamente, attivabile esclusivamente agli stessi termini e alle stesse condizioni in presenza dei quali si attiva l’ammasso privato finanziato dalla Comunità, al fine di integrare e rendere più efficace quest’ultimo, senza eccederne i limiti.

4) Se il criterio formulato dalla Corte […] nella sentenza 9 settembre 2003 [causa C-137/00, Milk Marque e National Farmers’ Union, Racc. pag. I-7975] relativamente alla applicazione, da parte delle autorità interne, delle norme nazionali in materia di tutela della concorrenza ad accordi fra produttori suscettibili di rientrare, in linea di principio, nell’art. 2 del regolamento n. 26 […] possa essere esteso agli accordi che, per le proprie caratteristiche e per le caratteristiche del settore in questione, possano influenzare il mercato comunitario di olio d’oliva complessivamente inteso.

5) Se, supponendo che le autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza siano abilitate ad applicare le norme nazionali ai menzionati accordi suscettibili di influire sull’organizzazione comune del mercato dei grassi, le suddette autorità possano negare in modo assoluto a una società quale la ricorrente la possibilità di fare uso dei meccanismi di ammasso (di olio d’oliva) anche per affrontare le situazioni di “grave perturbazione” di cui all’art. 12 bis del regolamento n. 136/66».

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Una società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura maggioritaria, da produttori di olio d’oliva, frantoi per l’olio d’oliva e cooperative di oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari, rientra nella nozione di organismo di cui all’art. 12 bis del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che può essere autorizzato a concludere un contratto di ammasso privato di olio d’oliva ai sensi dello stesso articolo, purché siano rispettate le condizioni da quest’ultimo previste.

2) Il «riconoscimento da parte dello Stato», di cui gli organismi a norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, devono essere in possesso, può essere ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione («autorizzazione») individuale presentata alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, a condizione che dette autorità dispongano dei mezzi concreti per poter verificare l’idoneità dell’organismo richiedente ad effettuare l’ammasso privato dell’olio d’oliva nel rispetto dei requisiti di legge.

3) L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, non osta ad un meccanismo di acquisizione e di ammasso di olio d’oliva, concordato e finanziato privatamente, che non sia stato assoggettato al procedimento di autorizzazione previsto nella medesima disposizione.

4) Le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono applicare il diritto nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il mercato dell’olio d’oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un lato, dall’adottare qualsiasi misura tale da derogare all’organizzazione comune del mercato dell’olio d’oliva o da violarla e, dall’altro, dall’adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione delle Comunità europee o dal creare il rischio di un tale contrasto.

Firme

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Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. I – 24 settembre 2009, ord. n. 155 DIRITTO DELL’ENERGIA TAR PUGLIA, Bari.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 949 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da Grazia Casiero, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;

DIRITTO

1. La ricorrente Grazia Casiero ha presentato la denuncia di inizio attività, per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico della capacità pari ad 1 MW, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1.
Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell’anzidetta norma di legge regionale assuma rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione della presente causa e sia non manifestamente infondata, per le ragioni che si diranno.
Diviene perciò necessario un breve riepilogo delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici.

2. La normativa statale.
Va premesso che, a livello statale, il recepimento della Direttiva 2001/77/CE (sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) è avvenuto con il d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.
Per quanto qui rileva, l’art. 12 del decreto (così come modificato dalla legge n. 244 del 2007) stabilisce, al terzo comma, che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la loro modifica, il potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine, è convocata dalla Regione una conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Il quarto comma dell’art. 12 prevede che l’autorizzazione venga rilasciata a seguito di un procedimento unico da concludersi nel termine massimo di 180 giorni, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge n. 241 del 1990. In caso di dissenso espresso in conferenza di servizi, purché non sia quello espresso da un’Amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, ed ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle Regioni, la decisione è rimessa alla Giunta regionale.
Il quinto comma dell’art. 12 prevede poi un regime semplificato per gli impianti di minore capacità produttiva, disponendo che: “All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività”.
In base all’art. 2 del decreto (richiamato dal riferito quinto comma), si intende per:
a) “fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili”: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
b) “impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili”: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) “impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta”: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla precedente lettera b);
d) …
e) “impianti di microgenerazione”: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a).
Secondo il riportato quadro definitorio, le species di cui alle lettera b) e c), ritagliate in base al criterio della programmabilità o meno della produzione, esauriscono la categoria delineata dalla lettera a), mentre la lettera e) introduce una sottocategoria della medesima lettera a) sotto il profilo della dimensione.
Di conseguenza i microgeneratori, quali specificazioni delle fonti di cui alla lettera a), necessariamente ricadono o nella tipologia sub b) o in quella sub c).
In definitiva, l’ambito prescrittivo del vigente testo dell’art. 12, quinto comma, del d. lgs. n. 387 del 2003 comprende necessariamente l’ipotesi dell’impianto di produzione di energia eolica definibile, ai sensi dell’art. 2 – lettera e), come di “impianto di microgenerazione”.
La tabella, inserita dall’art. 2, comma 161, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, fissa a 60 KW la soglia per la produzione di energia eolica in regime semplificato.

3. La normativa regionale.
La Regione Puglia ha inteso accentuare la semplificazione procedurale per la realizzazione di impianti eolici aventi una ridotta capacità di generazione. Infatti, l’art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1 (applicabile ratione temporis alla d.i.a. presentata dalla ricorrente) ha così disposto: “1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 …, con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 …, nei seguenti casi: … b) impianti eolici on-shore; … 2. Gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall’articolo 12, comma 7, del d. lgs. 387/2003”.
La disposizione risulta oggi abrogata ad opera dell’art. 6 della legge regionale 21 ottobre 2008 n. 31 (pubblicata sul B.U.R. del 24 ottobre 2008), che ha tuttavia transitoriamente previsto, all’art. 7, l’applicabilità della previgente disciplina alle denunce presentate fino a trenta giorni prima della sua entrata in vigore.
Peraltro la Regione Puglia, con l’art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, ha confermato la praticabilità della d.i.a. per gli impianti con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A (allegata al d. lgs. n. 387 del 2003) e fino ad 1 MW, purché destinati all’autoconsumo ovvero realizzati direttamente dagli enti locali.

4. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
Come esposto in narrativa, la ricorrente ha presentato in data 23 aprile 2008 al Comune di Biccari denuncia di inizio attività per la costruzione di un aerogeneratore di potenza pari ad 1 MW, avvalendosi della più favorevole previsione dell’art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1 (che innalza appunto fino ad 1 MW la soglia massima di potenza introdotta dalla disciplina statale).
Detta norma, sospetta di illegittimità costituzionale, costituisce da un lato la fonte che avrebbe legittimato (secondo la tesi della ricorrente) l’avvio della costruzione e dell’esercizio dell’impianto sulla base di semplice asseverazione; d’altra parte, viene espressamente invocata dalla ricorrente, mediante motivi di gravame, quale parametro di verifica della legittimità degli atti adottati dal Comune di Biccari.
In limine, osserva il Collegio che l’avvenuta abrogazione dell’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 (con il richiamato art. 6 della legge regionale 21 ottobre 2008 n. 31) non incide sulla rilevanza della questione: invero, la prima norma è applicabile alla fattispecie in esame per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 7 della legge regionale n. 31 del 2008, sicché è proprio la previsione di cui all’articolo 27 della legge regionale n. 1 del 2008 (pur se ormai abrogata) a fungere, ratione temporis, da parametro del sindacato di legittimità cui è chiamato il giudice rimettente.
È evidente perciò che, per il periodo considerato, gli impianti eolici con capacità di generazione tra 60 KW e 1 MW risultano sottoposti dalla legge statale all’ordinario regime dell’autorizzazione unica, mentre l’art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1 ne consente la realizzazione mediante denuncia d’inizio attività, con le modalità di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

5. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Dalla sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2005 n. 383, pronunciata in relazione a molteplici previsioni della legge n. 239 del 2004, si desume la riconducibilità delle norme che disciplinano le procedure autorizzative in materia di energia alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. (legislazione concorrente). La Corte ha infatti espressamente escluso l’assimilabilità della materia dell’energia al “governo del territorio” ed alla “sicurezza ed ordine pubblico” ovvero ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Nella pronuncia richiamata, la Corte ha dichiarato non fondato il ricorso della Regione Toscana avverso le norme della legge n. 239 del 2004 in tema di autorizzazione delle attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, per asserita violazione degli artt. 117 e 118 Cost. nonché del principio di leale collaborazione. Sulla base di considerazioni estensibili alla disciplina della costruzione di impianti eolici, la Corte ha affermato in proposito che “… L’individuazione delle attività soggette ad autorizzazione costituisce senz’altro una disciplina qualificabile come principio fondamentale della materia, dal momento che attraverso di essa viene stabilito quando si renda necessaria la sottoposizione al peculiare regime amministrativo relativo agli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali: tale scelta, come è evidente, dipende anche da variabili e parametri tendenzialmente insensibili alla specificità territoriale, in quanto legati alla obiettiva rilevanza – non frazionabile geograficamente – di tali attività rispetto agli interessi pubblici che ne impediscono uno svolgimento liberalizzato. In quest’ottica, la stessa soglia quantitativa, individuata in relazione alla complessiva capacità di stoccaggio, non appare irragionevole rispetto al bilanciamento fra i diversi interessi in gioco. Quanto alle specifiche censure concernenti le previsioni di cui ai commi 57 e 58, occorre prendere atto della ineludibilità dell’evidente impatto sul territorio di molte delle scelte che caratterizzano il settore delle politiche riconducibili alla materia dell’energia (che, una volta completati i relativi procedimenti, per quanto si è rilevato nel precedente par. 15, sicuramente si impongono rispetto agli atti di gestione del territorio). Tali conseguenze, tuttavia, debbono ritenersi adeguatamente bilanciate dal doveroso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali all’interno dei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche” (così Corte cost., sent. 11 ottobre 2005 n. 383).
Più in generale, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la disciplina legislativa statale dei moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, esprime in quanto tale un principio fondamentale della materia che vincola il legislatore regionale (cfr., in questo senso, Corte cost., sent. 27 luglio 2005 n. 336, relativa alla d.i.a per gli impianti di telecomunicazioni; Corte cost., sent. 1 ottobre 2003 n. 303, relativa alla d.i.a. edilizia).
Trasponendo le riferite conclusioni alla materia degli impianti eolici, può dunque affermarsi che, sul piano costituzionale, la delimitazione del regime autorizzatorio per nuove attività costituisce disciplina di principio, cui le Regioni non possono liberamente derogare.
Con riferimento alle soglie fissate per la denuncia di inizio attività, se ne trae conferma dal disposto dell’art. 12, quinto comma, del d. lgs. n. 387 del 2003, secondo il quale l’eventuale innalzamento del limite di capacità produttiva degli impianti (rispetto a quello di 60 kW fissato dalla tabella A allegata al decreto), ai fini dell’applicabilità della d.i.a., può essere disposto solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281.
Viceversa, la Regione Puglia ha unilateralmente introdotto, con l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008, una più elevata soglia di potenza massima (1 MW) costituente il limite per l’esperibilità della d.i.a., al di fuori della Conferenza unificata, che rappresenta la sede istituzionalmente deputata all’attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
In tal modo, peraltro, la norma regionale sospetta di incostituzionalità determina il duplice effetto di espandere l’area di applicazione del regime semplificato mediante d.i.a. e di ampliare le competenze dei Comuni (ai quali sono indirizzate le denunce per la realizzazione di impianti eolici, in virtù del richiamo degli artt. 32 e 33 del Testo unico sull’edilizia), in senso opposto alla scelta operata dal legislatore statale con l’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, che assegna in via primaria alle Regioni ed alle Province il compito di autorizzare la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

6. Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalità dell’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1, per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui assoggetta alla denuncia d’inizio attività la realizzazione d’impianti eolici, composti da un unico aerogeneratore con capacità produttiva superiore a 60 kW (e fino ad 1 MW).
Alla luce delle considerazioni che precedono è sospesa ogni decisione sulla predetta controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1, in relazione all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta della Regione Puglia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile – 8 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2009
IL SEGRETARIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.