TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, 23 settembre 2009, DIRITTO AMBIENTALE; INQUINAMENTO ATMOSFERICO; DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO;

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

delle Comunità Europee,

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

23 settembre 2009 (*)

«Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo 2008-2012 – Termine di tre mesi – Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Art. 9, nn. 1 e 3, e art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87»

In diritto

25 In linea generale, come risulta dalla sintesi dei motivi addotti dalla Repubblica di Polonia, che compaiono nell’ultima parte del ricorso, intitolata «Conclusioni», tali motivi sono diretti a dimostrare che la decisione impugnata «è stat[a] adottat[a] dalla Commissione, quando invece non ne aveva la competenza, in violazione delle forme sostanziali, del disposto del Trattato CE e oltrepassando i limiti dei suoi poteri».

26 Più precisamente, a sostegno del suo ricorso, la Repubblica di Polonia deduce nove motivi relativi, in sostanza, da un lato, alla violazione di disposizioni della direttiva, vale a dire dell’art. 9, nn. 1 e 3, dei criteri nn. 1-3 e 12 dell’allegato III e dell’art. 13, n. 2, e, dall’altro, alla violazione del diritto di prendere conoscenza, nel corso del procedimento, degli elementi di fatto sulla base dei quali la decisione impugnata è stata adottata ed alla lesione della sua sicurezza energetica.

I – Sul primo motivo, relativo all’illegittima adozione della decisione impugnata dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto all’art. 9, n. 3, della direttiva

A – Argomenti delle parti

27 La Repubblica di Polonia sostiene che la Commissione ha violato il disposto dell’art. 9, n. 3, della direttiva per il motivo che, dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui dispone, in base al citato articolo, per respingere il PNA o qualunque aspetto di quest’ultimo (in prosieguo: il «termine di tre mesi»), non aveva più il diritto di adottare la decisione impugnata. Il decorso del termine in parola sarebbe iniziato alla data della notifica del PNA, ossia, nella fattispecie, il 30 giugno 2006. La lettera della Commissione del 30 agosto 2006, con cui sollecitava ulteriori informazioni relativamente al PNA, non avrebbe sospeso il termine suddetto. A sostegno della sua tesi la Repubblica di Polonia fa valere la sentenza del Tribunale 23 novembre 2005, causa T-178/05, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. II-4807), e, più specificamente, i punti 55 e 73. Essa ne inferisce che occorre, da un lato, annullare la decisione impugnata e, dall’altro, considerare che il PNA è stato accettato dalla Commissione.

28 Più precisamente, dalla citata sentenza Regno Unito/Commissione, citata al punto 27 supra, discenderebbe che, quando la Commissione ritenga che un PNA sia incompleto, può respingere quest’ultimo ed esigere la notifica di un nuovo PNA solo prima della scadenza del termine di tre mesi. Pertanto, al punto 7 della sua comunicazione sugli orientamenti complementari sui piani nazionali di assegnazione per il periodo di scambio 2008-2012 nell’ambito del sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE [COM (2005) 703 def.] pubblicata il 22 dicembre 2005, la Commissione avrebbe a torto indicato che il termine di tre mesi ha inizio solo a partire dalla presentazione di un PNA completo. Allo stesso modo, nella sua lettera del 30 agosto 2006, la Commissione avrebbe ribadito siffatta interpretazione errata delle modalità di applicazione del termine di tre mesi dichiarando che avrebbe adottato una decisione entro un termine massimo di tre mesi a partire dalla ricezione delle informazioni complete richieste.

29 Quanto alla lettera del 30 agosto 2006, la Repubblica di Polonia afferma che non costituisce una decisione di rigetto del PNA. La sua domanda di prolungare il termine entro cui rispondere alla lettera in questione avrebbe riguardato il termine di dieci giorni ivi menzionato e non il termine di tre mesi. Essa fa osservare che, pur non avendo fornito risposta alcuna a tale lettera prima del 29 dicembre 2006, la Commissione non ha adottato una decisione di rigetto. Orbene, il termine di tre mesi non può essere interrotto da nessun atto dell’una o dell’altra parte del procedimento.

30 Infine, anche volendo ipotizzare che la mancanza di informazioni complementari richieste nella lettera del 30 agosto 2006 costituisse un motivo sufficiente per giustificare una decisione di rigetto del PNA, la Commissione avrebbe allora dovuto adottare siffatta decisione prima del 30 settembre 2006 e chiedere alla Repubblica di Polonia di presentare un nuovo PNA completo.

31 La Commissione, sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è del parere che, nonostante ciò non sia precisato dalla direttiva, è ragionevole considerare che il termine di tre mesi possa cominciare a decorrere solo a partire dalla notifica del PNA completo. In base al principio di leale cooperazione con gli Stati membri, essa dovrebbe chieder loro di completare il PNA incompleto, e ciò nei tre mesi a partire dalla sua notifica. Essa rileva in ogni caso che, secondo la costante prassi amministrativa, si deve considerare come punto di partenza del termine di tre mesi la data di registrazione del PNA notificato presso la segreteria generale della Commissione, ossia, nella fattispecie, il 6 luglio 2006.

B – Giudizio del Tribunale

32 In via preliminare occorre rilevare che gli elementi seguenti sono pacifici fra le parti. Da un lato, la Repubblica di Polonia ha notificato il PNA il 30 giugno 2006, e tale notifica era accompagnata dalla lettera del Ministro dell’Ambiente polacco ove si indicava espressamente che nel PNA mancavano un certo numero di elementi e che questi ultimi sarebbero stati successivamente comunicati alla Commissione. D’altro canto, la Commissione ha ricevuto il PNA il 30 giugno 2006. Inoltre, nella lettera del 30 agosto 2006, la Commissione ha segnalato espressamente alla Repubblica di Polonia che, allo stato, il PNA era incompleto e incompatibile con taluni criteri dell’allegato III della direttiva e, pertanto, l’invitava a rispondere a vari quesiti e richieste di informazioni complementari. Infine, il 30 ottobre 2006, la Repubblica di Polonia ha formalmente chiesto una proroga del termine impartito per rispondere ai quesiti e alle richieste di informazioni complementari menzionati nella lettera del 30 agosto 2006.

33 In via principale occorre valutare la fondatezza degli argomenti addotti dalla Repubblica di Polonia, tesi a dimostrare che, nel caso di specie, il termine di tre mesi previsto all’art. 9, n. 3, della direttiva, da un lato, ha iniziato a decorrere il 30 giugno 2006, e ciò benché il PNA fosse incompleto, e, dall’altro, è scaduto il 30 settembre 2006.

34 In primo luogo, relativamente alla questione se il termine di tre mesi abbia cominciato a decorrere il 30 giugno 2006 quando il PNA notificato era incompleto, si deve innanzitutto ricordare che, ai sensi del disposto dell’art. 9, n. 3, della direttiva, nei tre mesi successivi alla notifica di un PNA ad opera di uno Stato membro, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con i criteri di cui all’allegato III o al disposto dell’art. 10 della direttiva.

35 In secondo luogo, come già dichiarato dal Tribunale, non vi sono ragioni per supporre che, quando un PNA incompleto è notificato, il termine di tre mesi di cui dispone la Commissione per respingere un PNA non possa cominciare a decorrere. Uno Stato membro, infatti, non può, notificando un PNA incompleto, rinviare indefinitamente una decisione della Commissione ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva (sentenza Regno Unito/Commissione, punto 27 supra, punto 73).

36 In terzo luogo, dalla giurisprudenza risulta che il potere di controllo e di rigetto del PNA da parte della Commissione, ex art. 9, n. 3, della direttiva, è fortemente circoscritto, dato che è soggetto a limiti sia sostanziali che temporali. Tale controllo, da un lato, è limitato all’esame da parte della Commissione della compatibilità del PNA con i criteri dell’allegato III e il disposto dell’art. 10 della direttiva e, dall’altro, va effettuato entro tre mesi a decorrere dalla notifica del PNA da parte dello Stato membro (ordinanza del Tribunale 30 aprile 2007, causa T-387/04, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione, Racc. pag. II-1195, punto 104; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 7 novembre 2007, causa T-374/04, Germania/Commissione, Racc. pag. II-4431, punto 116). Oltretutto, quanto ai limiti temporali, va constatato che l’art. 9, n. 3, della direttiva prevede un solo termine di tre mesi nel corso del quale la Commissione può pronunciarsi sul PNA.

37 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale dichiara che la Repubblica di Polonia correttamente sostiene che il termine di tre mesi ha cominciato a decorrere a partire dalla notifica del PNA da parte della Repubblica di Polonia, ossia il 30 giugno 2006.

38 Quest’ultima constatazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della Commissione secondo cui, in sostanza, il termine di tre mesi inizia a decorrere, in base ad una prassi amministrativa costante, dalla data di registrazione della lettera di notifica del PNA presso la segreteria generale della Commissione, vale a dire, nella fattispecie, il 6 luglio 2006.

39 Occorre infatti constatare, innanzitutto, che la Commissione non apporta elementi probatori a sostegno della sua affermazione relativa all’esistenza di una siffatta prassi amministrativa costante. Inoltre va rilevato che all’art. 9, n. 3, della direttiva è espressamente indicato che il momento di inizio del termine di tre mesi è la notifica del PNA. Orbene, nel caso di specie, la Commissione non contesta di avere ricevuto la notifica del PNA il 30 giugno 2006.

40 In secondo luogo, quanto alla questione se il termine di tre mesi sia scaduto il 30 settembre 2006, si devono valutare gli effetti prodotti dalla lettera della Commissione del 30 agosto 2006, lettera nella quale, da un lato, essa constata l’incompletezza e l’incompatibilità del PNA e, dall’altro, invita la Repubblica di Polonia a rispondere ad un certo numero di quesiti e richieste di informazioni complementari.

41 Innanzitutto, dalla giurisprudenza risulta che il controllo preventivo effettuato ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva non porta necessariamente a una decisione di autorizzazione. Infatti la Commissione deve intervenire solo qualora ritenga necessario sollevare obiezioni nei confronti di alcune parti del PNA notificato e prendere, in caso di rifiuto dello Stato membro di modificare il proprio PNA, una decisione di rigetto. Tali obiezioni e tale decisione di rigetto devono aver luogo entro tre mesi dalla notifica del PNA. In mancanza, infatti, il PNA notificato acquista carattere definitivo e beneficia di una presunzione di legittimità che consente di mettere fine al divieto temporaneo di attuazione del PNA da parte dello Stato membro (ordinanza EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione, punto 37 supra, punto 115). Inoltre, tenuto conto del potere fortemente circoscritto di cui dispone la Commissione per esaminare un PNA, come ricordato al precedente punto 37, tali obiezioni e tale decisione di rigetto devono necessariamente basarsi sulla constatazione di un’incompatibilità del PNA notificato con i criteri di valutazione menzionati nell’allegato III o con il disposto dell’art. 10 della direttiva.

42 In secondo luogo, in mancanza di un potere generale di autorizzazione stricto sensu della Commissione nei confronti del PNA notificato, l’assenza di obiezioni da parte della stessa alla scadenza del suddetto termine non comporta alcuna presunzione o finzione giuridica di autorizzazione del PNA. Pertanto, alla scadenza del termine consegue solo che il PNA acquista carattere definitivo e può essere messo in atto dallo Stato membro (ordinanza EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione, punto 37 supra, punto 120).

43 Di conseguenza il Tribunale considera che la Commissione può intervenire prima della scadenza del termine di tre mesi, non soltanto, in un primo tempo, sollevando obiezioni o ponendo quesiti vertenti su taluni aspetti del PNA notificato, ma anche, in un secondo tempo, in caso di rifiuto dello Stato membro di modificare il suo PNA, adottando una decisione di rigetto del PNA notificato. Mentre l’adozione di una decisione di rigetto ha l’effetto di interrompere il decorso del termine di tre mesi, quando la Commissione solleva obiezioni o pone dei quesiti vertenti su taluni aspetti del PNA notificato, il termine di tre mesi è sospeso.

44 Orbene, nel caso di specie, si deve constatare che, nella lettera del 30 agosto 2006, ossia due mesi dopo la notifica del PNA, la Commissione, da un lato, ha formalmente attirato l’attenzione della Repubblica di Polonia non soltanto sull’incompletezza, ma altresì sull’incompatibilità, allo stato, del PNA alla luce dei criteri di valutazione applicabili nell’ambito del suo esame ex art. 9, n. 3, della direttiva e, dall’altro, ha invitato la Repubblica di Polonia a rispondere a vari quesiti e richieste di informazioni complementari al fine di completare il PNA. Per quanto riguarda queste ultime richieste, esse concernevano in particolare l’elenco nominativo dei gestori di impianti e la quantità di quote che la Repubblica di Polonia intendeva assegnare loro, dati che non figuravano nel PNA. Questi due tipi di dati, richiesti ai sensi del criterio n. 10 dell’allegato III della direttiva, presentavano un carattere essenziale al fine di consentire alla Commissione di esaminare la compatibilità del PNA. In mancanza di tali dati, è giocoforza riconoscere che la Commissione non era in grado di esaminare il PNA, conformemente al disposto dell’art. 9, n. 3, della direttiva. Infine il Tribunale constata che dagli elementi del fascicolo risulta che, in seguito alla lettera del 30 agosto 2006, la Repubblica di Polonia non ha rifiutato di modificare il suo PNA e di rispondere ai quesiti posti dalla Commissione nella lettera in parola.

45 Emerge dalle precedenti argomentazioni che la lettera del 30 agosto 2006 conteneva obiezioni sollevate dalla Commissione nel termine di tre mesi, in base alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 42 e 43. Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte al precedente punto 44, la Repubblica di Polonia a torto sostiene che, nel caso di specie, il termine di tre mesi, sospeso dalle obiezioni e dai quesiti riportati nella lettera del 30 agosto 2006, sia scaduto il 30 settembre 2006.

46 Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che la Commissione non ha adottato una decisione di rigetto del PNA prima della scadenza del termine di tre mesi. Infatti, come ricordato al precedente punto 43, una decisione di rigetto di un PNA, che può avere luogo in un secondo tempo, può essere adottata solo allorché lo Stato membro interessato ha respinto le obiezioni della Commissione o ha rifiutato di modificare il suo PNA. Orbene, nel caso di specie è pacifico che il Ministro dell’Ambiente polacco, nella sua lettera allegata al PNA, notificato il 30 giugno 2006, attirava fin da tale momento l’attenzione dei servizi della Commissione sull’incompletezza del PNA e sulla circostanza che gli elementi mancanti sarebbero stati comunicati successivamente. È inoltre parimenti pacifico che, dopo la lettera della Commissione del 30 agosto 2006, la Repubblica di Polonia, lungi dal rifiutare di rispondere ai quesiti e alle richieste della Commissione, menzionati in detta lettera, o di modificare il PNA, ben al contrario, in occasione delle discussioni tra i propri servizi e quelli della Commissione, e poi formalmente con la lettera del 30 ottobre 2006, ha chiesto alla Commissione di posporre il termine impartito in modo da poter presentare le risposte ai quesiti e alle richieste di informazioni complementari. Inoltre, dalla lettera del 30 ottobre 2006 consta che essa insisteva sulla circostanza che la Commissione avrebbe così potuto procedere ad una valutazione corretta e veramente completa del PNA. In siffatto contesto, è a ragione che la Commissione ha considerato che non occorresse respingere il PNA in tale fase, prima di avere ricevuto la risposta della Repubblica di Polonia ai quesiti e alle richieste di informazioni complementari contenuti nella sua lettera del 30 agosto 2006.

47 Da quanto esposto discende che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

II – Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione ed alla violazione dell’art. 9, nn. 1 e 3, della direttiva

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione 26 marzo 2007, C (2007) 1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata.

2) La Commissione, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.

3) La Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2009.

Firme

Indice

Contesto normativo

I – Normativa internazionale e comunitaria concernente la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto

II – Normativa concernente il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I – Sul primo motivo, relativo all’illegittima adozione della decisione impugnata dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto all’art. 9, n. 3, della direttiva

A – Argomenti delle parti

B – Giudizio del Tribunale

II – Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione ed alla violazione dell’art. 9, nn. 1 e 3, della direttiva

A – Argomenti delle parti

B – Giudizio del Tribunale

1. Sull’esistenza di un asserito motivo nuovo, dedotto dalla Repubblica di Polonia nella fase della replica e relativo alla circostanza che la Commissione sarebbe andata al di là dei suoi poteri di controllo

2. Sulla fondatezza del secondo motivo

a) Osservazioni preliminari

Sugli obiettivi della direttiva

Sulla ripartizione delle competenze fra la Commissione e gli Stati membri

– Sulle competenze degli Stati membri

– Sulle competenze della Commissione

Sulla portata del controllo giurisdizionale

b) Sulla decisione impugnata

Sulla fondatezza della seconda parte del secondo motivo

Sulla prima parte del secondo motivo, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione

Conseguenze dell’annullamento dell’art. 1, n. 1, dell’art. 2, n. 1, e dell’art. 3, n. 1, della decisione impugnata sulle altre disposizioni del dispositivo della decisione impugnata

Sulle spese

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, 23 settembre 2009, DIRITTO AMBIENTALE; INQUINAMENTO ATMOSFERICO; DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO;

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

delle Comunità Europee,

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

23 settembre 2009

«Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni per l’Estonia per il periodo dal 2008 al 2012 – Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione – Parità di trattamento – Artt. 9, nn. 1 e 3, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87»

Sentenza

Contesto normativo

1 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE (GU L 338, pag. 18):

Fatti e procedimento

6 La Repubblica di Estonia ha notificato alla Commissione delle Comunità europee il suo piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra, conformemente alla direttiva. Secondo la Repubblica di Estonia tale notifica ha avuto luogo il 30 giugno 2006, mentre, secondo la Commissione, essa è avvenuta il 7 luglio 2006.

7 In seguito ad uno scambio di corrispondenza con la Commissione, la Repubblica di Estonia le ha presentato, nel febbraio 2007, una nuova versione del suo piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra.

8 Il 4 maggio 2007 la Commissione ha adottato la sua decisione concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione prevede una riduzione del 47,8% in rapporto alle quote di emissione che la Repubblica di Estonia proponeva di emettere.

9 Il dispositivo della decisione impugnata enuncia quanto segue:

«Articolo 1

I seguenti aspetti del piano nazionale di assegnazione di quote dell[a Repubblica di] Estonia per il primo quinquennio di cui all’art. 11, n. 2, della direttiva sono incompatibili, rispettivamente, con:

1. i criteri [nn.] 1[-]3 dell’allegato III della direttiva: la frazione della quantità totale delle quote da assegnare, cioè 11,657987 milioni di tonnellate equivalente CO2 annue che è incompatibile con le valutazioni effettuate conformemente alla decisione [del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004,] 280/2004/CE [relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49, pag. 1)], e con il potenziale, compreso quello tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività, essendo tale frazione ridotta per tener conto delle attività di progetti, già operative nel 2005, che riducono o limitano le emissioni in impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, nella misura in cui tali riduzioni o limitazioni siano state comprovate e verificate; inoltre, la parte della quantità totale di quote corrispondente alle emissioni supplementari di un impianto di combustione non incluso nel piano nazionale di assegnazione redatto per la prima fase, stimata a 0,313883 milioni di tonnellate annue, che non è comprovata secondo i metodi generali prescritti nel piano nazionale di assegnazione, sulla base di dati verificati e comprovati;

2. il criterio [n. 3] dell’allegato III della direttiva: la non inclusione nella quantità totale di quote da assegnare prevista in base al piano nazionale di assegnazione, di un accantonamento di quote costituito dal[la] Repubblica di Estonia conformemente all’art. 3, nn. 1 e 2, della decisione [della Commissione 13 novembre 2006,] 2006/780/CE [finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316, pag. 12)], e il fatto che la quantità di quote assegnate agli impianti che svolgono le attività in questione non sia proporzionalmente ridotta;

3. il criterio [n.] 5 dell’allegato III della direttiva: l’assegnazione a taluni impianti di quote superiori alle necessità stimate, tenuto conto del riconoscimento delle misure adottate in uno stadio precoce, dell’utilizzo della biomassa o della cogenerazione;

4. il criterio [n.] 6 dell’allegato III della direttiva: le informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario;

Articolo 2

Il piano nazionale di assegnazione non sarà oggetto di obiezioni purché le modifiche seguenti vi siano apportate in modo non discriminatorio e siano notificate alla Commissione il più rapidamente possibile, tenuto conto dei termini necessari all’attuazione dei procedimenti nazionali:

1. la quantità totale di quote da assegnare nell’ambito del sistema comunitario sarà diminuita di 11,657987 milioni di tonnellate equivalente CO2 annue, ed i quantitativi assegnati ad un impianto di combustione supplementare non incluso nel piano stabilito per la prima fase saranno determinati secondo i metodi generali descritti nel piano nazionale di assegnazione, sulla base di dati verificati e comprovati sulle emissioni, mentre la quantità totale verrà ulteriormente ridotta dell’equivalente della differenza eventuale tra le quote assegnate a tale impianto ed i 0,313883 milioni di tonnellate corrispondenti alla riserva annuale per il medesimo; peraltro la quantità totale è maggiorata delle quote assegnate relativamente ai progetti già operativi nel 2005, e che, nel corso del medesimo anno, hanno consentito di ridurre o limitare le emissioni negli impianti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, nella misura in cui le riduzioni o limitazioni in parola siano state verificate e comprovate;

2. l’accantonamento di quote che [la Repubblica di] Estonia intende costituire conformemente all’art. 3, nn. 1 e 2, della decisione 2006/780/CE sarà incluso nella quantità totale di quote di 12,717058 milioni di tonnellate calcolata secondo i criteri [nn.] 1-3 dell’allegato III della direttiva prima dell’adozione della decisione finale in materia di assegnazione ai sensi dell’art. 11, n. 2, della direttiva e la quantità di quote assegnate agli impianti che effettuano le attività in questione sarà proporzionalmente ridotta;

3. le quote assegnate agli impianti non saranno superiori alle necessità stimate, tenuto conto del riconoscimento delle misure adottate in uno stadio precoce;

4. saranno fornite informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario, in modo conforme ai criteri dell’allegato III della direttiva e al disposto dell’art. 10 di quest’ultima.

Articolo 3

1. Il totale annuo medio di quote di 12,717058 milioni di tonnellate – diminuito dell’accantonamento che [la Repubblica di] Estonia intende costituire conformemente all’art. 3, nn. 1 e 2, della decisione 2006/780/CE, ed ulteriormente ridotto dell’equivalente della differenza eventuale tra le quote assegnate ad un impianto di combustione supplementare non incluso nel piano di assegnazione stabilito per la prima fase, e degli 0,313883 milioni di tonnellate accantonati annualmente per tale impianto, che non sono comprovati secondo i metodi generali descritti nel piano nazionale di assegnazione sulla base di dati verificati e comprovati sulle emissioni, e maggiorato per tener conto delle emissioni delle attività di progetti già operative nel 2005 e che, nel corso del medesimo anno, hanno consentito di ridurre o limitare le emissioni in impianti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, nella misura in cui tali riduzioni o limitazioni siano state comprovate e verificate – da assegnare da parte della [Repubblica di] Estonia, conformemente al suo piano nazionale di assegnazione, agli impianti menzionati in tale piano ed ai nuovi entranti, non dovrà essere oltrepassata.

2. Il piano nazionale di assegnazione di quote può essere modificato senza previa autorizzazione della Commissione se la modifica concerne le quote assegnate a taluni impianti, nei limiti della quantità totale di quote da assegnare agli impianti menzionati nel piano, in seguito a miglioramenti della qualità dei dati, o se consiste nel ridurre la percentuale delle quote da assegnare gratuitamente nei limiti fissati all’art. 10 della direttiva.

3. Qualsivoglia modifica del piano nazionale di assegnazione richiesta al fine di correggere le incompatibilità indicate all’art. 1 della decisione in parola, ma che si discosti da quelle menzionate all’art. 2, deve essere notificata il più rapidamente possibile, tenuto conto dei termini necessari all’attuazione dei procedimenti e necessita il previo consenso della Commissione conformemente all’art. 9, n. 3, della direttiva. Ogni altra modifica del piano nazionale di assegnazione, eccetto quelle richieste all’art. 2 della presente decisione, è irricevibile.

Articolo 4

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione».

10 Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2007, la Repubblica di Estonia ha proposto il presente ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.

11 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Settima Sezione, cui la presente causa è stata pertanto assegnata.

12 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2007, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto di essere ammesso ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

13 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 16 ottobre e l’8 novembre 2007, la Repubblica di Lituania e la Repubblica slovacca hanno chiesto di essere ammesse ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Estonia.

14 Con ordinanza del 29 gennaio 2008, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso i tre interventi in questione.

15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale ed ha posto dei quesiti alle parti, in virtù delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura. Le parti hanno risposto a tali quesiti.

16 Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte, ai quesiti del Tribunale all’udienza dell’11 febbraio 2009.

Conclusioni delle parti

17 La Repubblica di Estonia chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

18 La Repubblica di Lituania chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

19 La Repubblica slovacca non ha depositato alcuna memoria di intervento e non ha formulato conclusioni.

20 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– dichiarare il ricorso irricevibile per quanto riguarda l’art. 1, nn. 3 e 4, l’art. 2, nn. 3 e 4, nonché l’art. 3, nn. 2 e 3, della decisione impugnata;

– dichiarare il ricorso infondato per quanto riguarda le altre disposizioni della decisione impugnata;

– condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

21 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Sulla ricevibilità

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata.

2) La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Estonia.

3) La Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

Forwood

Šváby

Moavero Milanesi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 23 settembre 2009.

Firme

Indice

Contesto normativo

Fatti e procedimento

Conclusioni delle parti

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Nel merito

Sul primo motivo, fondato sull’eccesso di potere risultante da violazioni dell’art. 9, nn. 1 e 3, e dell’art. 11, n. 2, della direttiva

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Commissione

– Sull’esercizio da parte della Commissione delle sue competenze nel caso di specie

– Sulla scelta delle quantità relative alle emissioni che devono servire quale punto di partenza ai fini delle previsioni per il periodo dal 2008 al 2012

– Sulla scelta dei metodi utilizzati ai fini delle previsioni dell’evoluzione delle emissioni tra il periodo di riferimento ed il periodo dal 2008 al 2012

– Sulle altre ragioni addotte dalla Commissione per giustificare il rigetto del piano nazionale di assegnazione

Sul quarto motivo, fondato sulla violazione del principio di buona amministrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Conclusione

Sulle spese

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 23 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2
della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 21
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia’ effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21
aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio, 22 aprile, 21 maggio
e 23 luglio 2009, con i quali e’ stata disposta l’emissione delle
prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con
godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati,
nel capitale e negli interessi, all’andamento dell’Indice armonizzato
dei prezzi al consumo nell’area dell’euro (IAPC), con esclusione dei
prodotti a base di tabacco, d’ora innanzi indicato, ai fini del
presente decreto, come «Indice Eurostat»;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l’emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 2,60% indicizzati all’«Indice Eurostat» («BTP €i»)
con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, fino
all’importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del
20 settembre 2007, altresi’ citato nelle premesse, recante
l’emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita’ di
emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.
I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra le attivita’ ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2008, possono essere
effettuate operazioni di «Coupon stripping».
La prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno
28 settembre 2009, con l’osservanza delle modalita’ indicate negli
articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con la
seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino
l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei
titoli in emissione non verranno prese in considerazione».
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta, con le modalita’ di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007;
le predette operazioni d’asta sono effettuate tramite sistemi di
comunicazione telematica.
Di tali operazioni verra’ redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra’ inizio il collocamento della
diciannovesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del
10 per cento dell’ammontare nominale indicato all’art. 1 del presente
decreto; tale tranche supplementare sara’ riservata agli operatori
«Specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell’art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all’asta della
diciottesima tranche. La tranche supplementare verra’ collocata al
prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche
di cui all’art. 1 del presente decreto e verra’ assegnata con le
modalita’ indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20
settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:
«Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio
da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.
Le domande presentate nell’asta supplementare si considerano
formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».
Gli «Specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 29 settembre 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «Specialista» nel
collocamento supplementare e’ pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e’ risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «Ordinarie» dei «B.T.P. €i» quindicennali, ivi compresa
quella di cui all’art. 1 del presente decreto, ed il totale
complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra’
redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara’ effettuato dagli operatori assegnatari il 30
settembre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d’interesse lordi per quindici giorni.
Il controvalore da versare e’ calcolato moltiplicando l’importo
nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione»,
riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di
aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato
diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l’importo
della commissione di collocamento calcolata come descritto all’art. 8
del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse
e’ calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e
arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni
utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei
buoni del Tesoro poliennali.
Ai fini del regolamento dell’operazione, la Banca d’Italia
provvedera’ ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell’emissione, e relativi dietimi, sara’ effettuato dalla Banca
d’Italia il medesimo giorno 30 settembre 2009.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera’ separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita’ previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240 (unita’
previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d’interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al
2023, nonche’ l’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2214 (unita’ previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unita’
previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l’anno in
corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 8
del citato decreto del 20 settembre 2007, sara’ scritturato dalle
sezioni di tesoreria fra i «Pagamenti da regolare» e fara’ carico al
capitolo 2247 (unita’ previsionale di base 26.1.5; codice gestionale
109) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2009

p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11495&tmstp=1255071819283

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 22 settembre 2009 Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ – 24) con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, prima e seconda tranche

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
del tesoro

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso d’interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso
articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della
Direzione II del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2
della legge 3 agosto 2009, n.121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 21
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi gia’ effettuati, a
112.929 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da
effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero
coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ – 24»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una prima tranche di «CTZ – 24», con
decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, fino
all’importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinarsi a
sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell’asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera’ dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti
articoli e’ disposta automaticamente l’emissione della seconda
tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento
dell’ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita’ di cui ai
successivi articoli 12 e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all’esecuzione delle relative
operazioni.

Art. 2.

L’importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui
al presente decreto e’ di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili
a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a
godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante
all’asta, al fine di regolare i certificati assegnati, puo’ avvalersi
di un altro intermediario il cui nominativo dovra’ essere comunicato
alla Banca d’Italia, secondo la normativa e attenendosi alle
modalita’ dalla stessa stabilite.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari
accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i
sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita’ ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verra’ effettuato in unica
soluzione il 30 settembre 2011, tenendo conto delle disposizioni di
cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e
del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui
all’art. 16 del presente decreto.
Ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell’emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all’asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti, purche’ abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento di cui all’art. 1 comma 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui
all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell’Albo istituito presso la Banca d’Italia di
cui all’art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto
esercitino le attivita’ di cui all’art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel
territorio della Repubblica, purche’ risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all’asta anche in
quanto esercitino le attivita’ di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia
rilasciata d’intesa con la CONSOB ai sensi dell’art.16 comma 4 del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa’ di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
nell’Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell’art. 20, comma 1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1,
iscritte nell’apposito elenco allegato a detto Albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d’Italia e’ autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L’esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei
certificati di cui al presente decreto e’ affidata alla Banca
d’Italia.
I rapporti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la
Banca d’Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati
dalle norme contenute nell’apposita convenzione stipulata in data 10
marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara’ riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento
dello 0,20 per cento, calcolata sull’ammontare nominale sottoscritto,
in relazione all’impegno di non applicare alcun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
Detta provvigione verra’ corrisposta, per il tramite della Banca
d’Italia, all’atto del versamento presso la Sezione di Roma della
Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli
sottoscritti.
L’ammontare della provvigione sara’ scritturato dalle Sezioni di
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara’ carico al capitolo
2247 (unita’ previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109)
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per l’anno finanziario 2009.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11469&tmstp=1255071819283