Legge Regionale n. 9 del 16-03-2009 Regione Toscana. Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 8
del 23 marzo 2009
Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, quarto e quinto comma della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n.
2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto in particolare il titolo V, capo I e capo II del reg. (CE)
479/2008, contenente disposizioni relative, rispettivamente, agli
impianti illegali e al regime transitorio dei diritti di reimpianto;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento CE
n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli
scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli
nel settore vitivinicolo e sostituisce diversi regolamenti
applicativi del regolamento (CE) n. 1493/1999, tra cui il
regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000,
che stabiliva le modalità di applicazione del regolamento CE n.
1493/1999 del Consiglio, in ordine al potenziale produttivo;

Visto in particolare il titolo IV, capo I e capo II, del reg. (CE)
555/2008 che stabilisce le modalità di applicazione delle sanzioni
concernenti gli impianti illegali e di gestione del potenziale
produttivo viticolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle
denominazioni di origine), ed in particolare il capo IV, che detta
le disposizioni per la gestione delle superfici vitate abilitate
alla produzione di vini a denominazione di origine o ad indicazione
geografica tipica

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 7 del 06-03-2009 Regione Toscana. Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 6
del 13 marzo 2009
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l’articolo 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Testo unico delle leggi sanitarie);

Visto l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 854 (Decentramento dei servizi dell’Alto
Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica);

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di
pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle
professioni sanitarie);

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 settembre 1994, n. 657
(Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche
estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicit
sanitaria);

Visto l’accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003 tra il Ministero
della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
che introduce una classificazione tipologica delle strutture
veterinarie pubbliche e private, in studi veterinari con o senza
accesso di animali, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie,
ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi e, per
ciascuna tipologia, definisce i requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni
veterinarie, demandando alle regioni la disciplina delle modalità di
rilascio delle autorizzazioni sanitarie, nonché l’accertamento e la
verifica del rispetto dei requisiti minimi;

Visto la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2005, n. 625
(Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture
veterinarie pubbliche e private), che recepisce l’accordo Stato-
Regioni del 26 novembre 2003;

Considerato:
1. La necessità di introdurre la classificazione tipologica
delle strutture veterinarie pubbliche e private come disposto
dall’accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003.
2. L’opportunità di una maggiore tutela dell’utenza accrescendo
il vincolo all’ottemperanza a requisiti strutturali resi cogenti,
snellendo nel contempo le procedure di apertura delle strutture
veterinarie con l’introduzione di una dichiarazione di inizio
attività, in luogo della procedura di autorizzazione sanitaria del
sindaco resa previo nulla osta del competente servizio veterinario.
3. L’opportunità di prevedere un’attività di vigilanza e
controllo da parte delle aziende (unità sanitarie locali) USL e le
relative sanzioni.

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Toscana tutela il diritto dei cittadini ad una corretta e
completa informazione sulle prestazioni rese dalle strutture di cura per
animali e il diritto alla effettiva qualificazione delle strutture stesse in
rapporto alla tipologia di appartenenza, perseguendo la promozione e la
diffusione della cultura del rispetto per gli animali.
2. La Regione promuove, altresì, la semplificazione dei procedimenti
amministrativi connessi all’esercizio delle attività di cura degli animali e
stabilisce i criteri per la diversificazione del servizio offerto ai cittadini
nell’ambito di tali attività.

ARTICOLO 2

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle strutture veterinarie pubbliche e
private aventi sede sul territorio regionale e destinate all’esercizio
dell’attività libero professionale veterinaria. Essa disciplina:
a) le tipologie di struttura veterinaria ed i relativi requisiti minimi
strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi;
b) il procedimento amministrativo per l’apertura delle strutture
veterinarie;
c) gli obblighi conseguenti all’apertura di strutture veterinarie
finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza dell’informazione ai
cittadini detentori di animali;
d) i criteri per lo svolgimento di attività accessorie a quelle di cura
nell’ambito delle strutture veterinarie e per la coesistenza di tali attività;
e) i termini e le modalità per l’adeguamento ai requisiti minimi di cui
alla lettera a) e per la verifica del loro mantenimento.

ARTICOLO 3

Classificazione delle strutture veterinarie

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario, generico o
specialista, esplica la propria attività professionale in forma privata e
personale, con o senza accesso di animali;
b) studio veterinario associato: studio veterinario con o senza accesso
di animali nel quale due o più medici veterinari, generici o specialisti,
esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, con
la condivisione di ambienti comuni;
c) ambulatorio veterinario: struttura avente individualità propria e
organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con
accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti,
senza degenza di animali oltre quella giornaliera;
d) clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: struttura avente
individualità propria ed organizzazione autonoma in cui vengono fornite
prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti,
con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera e di assistenza
medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;
e) ospedale veterinario: struttura avente individualità propria ed
organizzazione autonoma nella quale vengono fornite prestazioni professionali
da più medici veterinari, generici o specialisti, con possibilità di degenza
di animali oltre quella giornaliera, servizio di pronto soccorso garantito
nell’arco delle ventiquattro ore, presenza continuativa di almeno un medico
veterinario e servizio di diagnostica di laboratorio;
f) laboratorio veterinario di analisi: struttura veterinaria dove si
possono eseguire, per conto terzi e con richiesta veterinaria, indagini
diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, ematologico,
immunologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali
biologici animali, con rilascio dei relativi referti.

ARTICOLO 4

Requisiti delle strutture veterinarie

1. Fatti salvi i requisiti specifici previsti dal comma 2, e dagli
articoli 5, 6, 7 e 8, in tutti i locali dove è previsto l’accesso di animali
il pavimento e le pareti fino a due metri di altezza sono rivestiti in
materiale lavabile e disinfettabile.
2. Le strutture veterinarie che rivolgono la loro attività agli animali
da reddito sono dotate, in relazione alla tipologia di attività svolta, di
stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli
per la visita e la terapia degli animali, nonché di box di anestesia e
risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi delle patologie che
richiedono il movimento controllato degli animali.
3. I locali destinati alla degenza, indipendentemente dalla durata della
medesima, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti sul benessere
animale e dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116 (Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

ARTICOLO 5

Studio veterinario

1. Lo studio veterinario nel quale non sia previsto l’accesso di animali
è dotato almeno di locale adibito ad attività professionale e di servizio
igienico.
2. Lo studio veterinario nel quale sia previsto l’accesso di animali
possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi;
3) sala per l’esecuzione delle prestazioni;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni;
5) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali
operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in
relazione alla specifica attività svolta.

ARTICOLO 6

Ambulatorio veterinario

1. L’ambulatorio veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni;
6) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali
operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in
relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo di un medico
veterinario con qualifica di direttore sanitario, qualora nell’ambulatorio
operino più medici veterinari oppure, in ipotesi di gestione singola, il
titolare della struttura non sia medico veterinario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla
struttura.

ARTICOLO 7

Clinica-casa di cura veterinaria

1. La clinica-casa di cura veterinaria possiede i seguenti requisiti
minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) area per la diagnostica radiologica;
6) area per il laboratorio di analisi interno;
7) spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni;
8) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli
animali;
9) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
10) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali
operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in
relazione alla specifica attività svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del
direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla
struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario durante l’orario di apertura
al pubblico ed in caso di animali in degenza.

ARTICOLO 8

Ospedale veterinario

1. L’ospedale veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) locale per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) locale per la diagnostica radiologica;
6) locale per il laboratorio di analisi interno;
7) locale per il pronto soccorso e la terapia intensiva;
8) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni;
9) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli
animali;
10) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
11) servizi igienici;
12) locali ad uso personale.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali
operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in
relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del
direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla
struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario e servizio di pronto soccorso
nell’arco delle ventiquattro ore.
2. Qualora il laboratorio d’analisi interno operi anche per conto terzi,
la struttura deve possedere i requisiti minimi prescritti per il laboratorio
veterinario di analisi di cui all’articolo 9.

ARTICOLO 9

Laboratorio veterinario di analisi

1. Il laboratorio veterinario di analisi possiede i seguenti requisiti
minimi:
a) requisiti strutturali:
1) locale per l’accettazione dei campioni;
2) locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche;
3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, reagenti,
attrezzature, strumentazioni;
5) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nel locale per l’accettazione dei
campioni e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e reagenti in relazione alla
specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi: identificazione e comunicazione all’utenza
del nominativo del direttore sanitario, affissione orario d’apertura e
modalità di accesso alla struttura.
2. Nei locali destinati all’attività di laboratorio, i pavimenti e le
pareti fino a due metri di altezza devono essere rivestiti in materiale
lavabile e disinfettabile.
3. Nei laboratori veterinari di analisi non è consentito alcun tipo di
attività clinica e chirurgica su animali.

ARTICOLO 10

Strutture veterinarie mobili

1. Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il raggiungimento degli
obiettivi istituzionali delle aziende unità sanitarie locali (USL) e per il
soccorso di animali feriti o in gravi condizioni; tali strutture sono
utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più
strutture veterinarie.
2. Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili e
disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio, aerazione e
luminosità adeguate, nonché dotazioni sufficienti per l’attività prevista.

ARTICOLO 11

Attività accessorie

1. E’ consentita, all’interno delle strutture veterinarie, la cessione di
beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale
sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature
connesse alla salute animale.
2. La cessione di cui al comma 1 può essere effettuata nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) effettuazione esclusivamente sotto la responsabilità del medico
veterinario nei riguardi del detentore dell’animale in cura;
b) divieto di pubblicità all’esterno della struttura veterinaria;
c) assoggettamento agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti per
la prestazione professionale sanitaria.
3. E’ vietato all’interno delle strutture veterinarie lo svolgimento di
attività diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di
allevamento, fatta eccezione per l’attività di toelettatura animale a
condizione che:
a) l’attività sia svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati
da quelli destinati all’attività sanitaria;
b) i locali adibiti all’attività di toelettatura siano dotati
individualmente dei requisiti richiesti dall’articolo 5, comma 1;
c) sia adottata ogni misura idonea a garantire la permanenza delle
condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione
veterinaria.

ARTICOLO 12

Avvio dell’attività della struttura veterinaria

1. Il titolare di studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, può
iniziare l’attività previa comunicazione al servizio veterinario dell’azienda
USL competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale
provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinario associato, la
comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.
2. Per le strutture veterinarie di cui all’articolo 5, comma 2, e agli
articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura può iniziare l’attivit
previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività al comune in cui
ha sede la struttura, con cui si attesta la sussistenza dei requisiti generali
di cui all’articolo 4 e dei requisiti specifici previsti rispettivamente
dall’articolo 5, comma 2, e dagli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al
comma 2, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e
fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia
possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti
alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni
4. Il comune comunica l’avvio dell’attività della struttura veterinaria
di cui al comma 2, al servizio veterinario dell’azienda USL competente per
territorio, nonché, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei
medici veterinari.
5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla dichiarazione di cui al
comma 2, da inviare anche in formato digitale compatibilmente con gli standard
adottati a livello regionale, è allegata la documentazione indicata con
deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 13

Variazioni della denominazione e cessazione dell’attività

1. In caso di variazione della denominazione e di cessazione
dell’attività dello studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, il
titolare ne dà comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL
competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale
provinciale dei medici veterinari.
2. In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale e di
cessazione dell’attività di una struttura veterinaria di cui all’articolo 5,
comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare comunica l’avvenuta
variazione o cessazione al comune ed al servizio veterinario dell’azienda USL
competenti per territorio, nonché, per conoscenza, all’ordine professionale
provinciale dei medici veterinari.
3. Alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, da inviare anche in formato
digitale compatibilmente con gli standard adottati a livello regionale, è
allegata la documentazione indicata con la deliberazione di cui all’articolo
12, comma 5.
4. La variazione della tipologia di struttura è comunque soggetta agli
adempimenti di cui all’articolo 12.

ARTICOLO 14

Norma transitoria

1. La disciplina dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applica
in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o di
trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un
aumento della superficie pari ad almeno il 10 per cento della struttura
esistente; per trasformazione si intende la variazione della tipologia della
struttura già autorizzata, con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.
2. Le aziende USL effettuano una verifica delle strutture veterinarie gi
autorizzate entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente
legge. Qualora risulti necessario, l’azienda USL assegna alla struttura un
termine di adeguamento ai requisiti stabiliti dalla presente legge non
superiore a due anni dalla data della verifica.
3. La verifica della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente
legge viene comunque effettuata con periodicità almeno quinquennale.
4. I procedimenti amministrativi di cui agli articoli 12 e 13, in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi sulla base
della deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2005, n. 625 (Linee guida
relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private).

ARTICOLO 15

Sanzioni

1. Il titolare della struttura non adeguata ai requisiti di cui agli
articoli 4, 5, 6,7, 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
2. Il titolare della struttura che contravvenga alle disposizioni di cui
all’articolo 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
3. Il titolare della struttura che esponga targhe e insegne pubblicitarie
non conformi alla tipologia di appartenenza è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Nel caso in cui l’azienda USL competente per territorio riscontri
inadeguatezze rispetto ai requisiti indicati al comma 1, essa fissa un congruo
termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate; il
mancato adempimento entro tale termine comporta l’applicazione della sanzione
di cui al comma 1 da parte dell’organo di vigilanza dell’azienda USL che ha
effettuato l’accertamento.
5. Il comune esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui
al comma 2 e al comma 3.
6. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), le sanzioni di cui alla
presente legge sono irrogate dal comune in cui ha sede la struttura, il quale
introita i relativi proventi.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono inoltre oggetto di
segnalazione all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Decreto del presidente della giunta regionale n. 6 del 02-03-2009 Regione Toscana.

Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3
aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e
provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di
riconoscimento della polizia comunale e provinciale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 5
del 11 marzo 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 6/R)
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

Preambolo
Visto l’art. 117 comma II della Costituzione;

Visto l’art. 117 comma VI della Costituzione;

Visto l’art. 43 comma 2 dello Statuto;

Visti altresì l’art. 63 comma 2 dello Statuto;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento
della polizia municipale);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di
polizia comunale e provinciale);

Visto l’articolo 12 della l.r. 12/2006 che rinvia ad apposito
regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad uniformi,
veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia
comunale e provinciale;

Visto altresì il comma 3 dell’art. 23 della medesima l.r. 12/2006
che obbliga gli enti locali ad uniformarsi a quanto stabilito dal
presente regolamento entro centoottanta giorni dalla sua entrata in
vigore;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 16 ottobre 2008;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 “Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale”);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 24 novembre
2008, n. 10, con la quale è stato approvato lo schema del suddetto
regolamento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio
regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Visto il parere della I Commissione consiliare – Affari
istituzionali, espresso nella seduta del 20 gennaio 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella
seduta del 20 febbraio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, n.
126;

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Decreto del presidente della giunta regionale n. 5 del 19-02-2009 Regione Toscana.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n.
57 (Istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 4
del 25 febbraio 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 5/R)
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del
Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro) ed in particolare l’articolo 6;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico della programmazione
(CTP) nella seduta del 4 dicembre 2008;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 15 dicembre
2008, n. 30;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare- Attivit
produttive e della Quarta Commissione consiliare- Sanità, espresso
nella seduta congiunta del 15 gennaio 2009;

Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale”);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2009, n.
100;

Considerato quanto segue:

1. le Aziende USL intervengono tempestivamente sul luogo di
lavoro in caso di infortuni mortali, e costituiscono pertanto le
strutture più idonee all’espletamento dell’istruttoria per quanto
attiene alle circostanze del decesso;
2. la Direzione generale della Regione competente all’adozione
del provvedimento di concessione dei contributi effettua i controlli
sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti richiedenti, in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa- Testo A);
3. la medesima Direzione generale della Regione provvede al
recupero del contributo concesso nei casi di non veridicità delle
dichiarazioni prodotte e di mancato riconoscimento della condizione
di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro;
4. la Terza Commissione consiliare- Attività produttive e la
Quarta Commissione consiliare- Sanità hanno congiuntamente emanato
un parere contenente raccomandazioni, che vengono accolte e che
comportano un adeguamento del testo;

si approva il presente regolamento:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in attuazione della legge regionale
27 ottobre 2008, n.57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie
delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro) le modalità di
presentazione della domanda di concessione del contributo alle famiglie delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, nonché lo svolgimento della
relativa istruttoria, l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e
le modalità di recupero del contributo concesso.

2. Secondo quanto previsto dall’articolo 2 comma 2 della l.r.57/2008, il
contributo compete nei casi di incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro
nel territorio regionale Restano esclusi gli infortuni in itinere, come
definiti dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

ARTICOLO 2

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti di cui all’articolo 3 della l.r.57/2008 presentano domanda
di concessione del contributo alla Regione tramite l’ Azienda USL nel cui
territorio si è verificato l’incidente entro il termine di centottanta giorni
dalla data del decesso del lavoratore; ai fini della decorrenza del termine di
cui all’articolo 5 comma 1 della l.r.57/2008 fa fede la data di registrazione
della domanda al protocollo dell’Azienda USL.
2. In caso di sospensione del termine ordinario ai sensi dell’articolo 5
della l.r. 57/2008, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni
assegnato per la presentazione di documentazione integrativa, il procedimento
si conclude con un provvedimento di non accoglimento della domanda di
contributo.
3. La domanda deve essere predisposta unicamente utilizzando la
modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale e deve contenere
l’indicazione completa dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo.

4. Nei casi di pluralità di beneficiari di cui all’articolo 4 della l.r.
57/2008, uno di essi può presentare un’unica domanda, con allegata apposita
delega rilasciata dagli altri beneficiari.

ARTICOLO 3

Istruttoria sulle circostanze del decesso

1. In caso di presentazione di una domanda di concessione del contributo,
le competenti strutture delle Aziende USL acquisiscono le informazioni
necessarie ad accertare che il decesso del lavoratore è avvenuto a seguito di
infortunio sul luogo di lavoro. Tali informazioni possono essere acquisite
anche tramite l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e l’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA), eventualmente previa stipula di intese ai sensi dell’articolo 6
comma 3 della l.r.57/2008.

2. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 1 la competente struttura
dell’Azienda USL trasmette la documentazione relativa alla Direzione generale
della Regione competente per materia, che provvede all’adozione del decreto
dirigenziale di erogazione del contributo ed all’effettuazione dei controlli
di cui all’articolo 4.

ARTICOLO 4

Effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese

1. La Direzione generale della Regione competente per materia effettua,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa- Testo A) e della deliberazione della Giunta
regionale recante direttive per l’applicazione del medesimo decreto, gli
opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto notorio rese dai soggetti richiedenti,
avvalendosi eventualmente delle intese con le Amministrazioni di cui
all’articolo 6 comma 3 della l.r.57/2008.

ARTICOLO 5

Modalità di recupero del contributo

1. Qualora successivamente all’erogazione del contributo risulti la non
veridicità delle dichiarazioni di cui all’articolo 4, ovvero il mancato
riconoscimento della condizione di lavoratore deceduto per infortunio sul
luogo di lavoro, come previsto dall’articolo 6 comma 2 della l.r. 57/2008, la
Direzione generale della Regione competente per materia provvede al recupero
del contributo concesso secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n.61/R/2001 (Regolamento di
attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n.36- Ordinamento contabile
della Regione Toscana) in materia di crediti extratributari.

ARTICOLO 6

Norma di prima applicazione

1. Le domande di concessione del contributo relative agli incidenti
mortali avvenuti nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2008 e la data di
entrata in vigore del presente regolamento sono presentate entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it