Legge Regionale n. 1 del 13-03-2009 Regione Trentino Alto Adige. Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l’Unione dei comuni della Valle di Ledro

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 13
del 24 marzo 2009
SUPPLEMENTO
N. 1
(La legge regionale n. 1 del 13.3.2009 è stata ripubblicata sul
n. 13 Supplemento 1 del 24.3.2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca,
Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra)

1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 è
istituito a decorrere dal 1° gennaio 2010 il Comune di Ledro mediante la
fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca,
Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra, che hanno costituito l’Unione dei comuni
della Valle di Ledro.
2. La circoscrizione territoriale del Comune di Ledro è costituita dalle
circoscrizioni territoriali dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro,
Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra.

ARTICOLO 2

(Capoluogo e sede del Comune)

1. La sede legale del Comune di Ledro è situata nell’abitato di Pieve di
Ledro, che costituisce il capoluogo del Comune. Lo statuto del Comune può
prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di
fuori della sede legale. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su
tutto il territorio comunale.

ARTICOLO 3

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Ledro subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e
immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell’Unione dei
comuni della Valle di Ledro e dei Comuni di origine.
2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di
Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che
regolano la successione delle persone giuridiche.

ARTICOLO 4

(Beni di uso civico)

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di
originaria appartenenza.
2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai
fini dell’amministrazione dei beni di uso civico.

ARTICOLO 5

(Municipi)

1. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione dei municipi, quali
organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le
comunità locali. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato a un
comitato di gestione composto da un prosindaco e da un minimo di due a un
massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella
circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco,
assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio è
incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.
2. Lo statuto stabilisce:
a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati
dal comma 1;
b) le forme per l’elezione dei componenti del comitato che deve avvenire
contestualmente all’elezione del consiglio comunale;
c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.
3. I municipi costituiscono circoscrizioni di decentramento ai fini della
gestione dei beni frazionali di uso civico.

ARTICOLO 6

(Gestione del nuovo Comune fino all’elezione degli organi comunali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino all’elezione degli organi comunali
alla gestione del nuovo Comune provvedono gli organi dell’Unione dei comuni
della Valle di Ledro, intendendosi sostituiti al sindaco, alla giunta e al
consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio
dell’Unione.

ARTICOLO 7

(Regime degli atti)

1. Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente
continuano ad applicarsi rispettivamente gli atti e i provvedimenti
dell’Unione dei comuni della Valle di Ledro per le funzioni e i servizi
trasferiti all’Unione stessa, e negli ambiti territoriali dei Comuni di
origine gli atti e i provvedimenti adottati dai rispettivi organi comunali per
le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.

ARTICOLO 8

(Mobilità del personale)

1. Il personale dei Comuni d’origine e dell’Unione dei comuni della Valle di
Ledro è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del Codice
Civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428.
2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall’articolo 59,
comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, come sostituito
dall’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

ARTICOLO 9

(Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Ledro si svolge
nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il
1° maggio e il 15 giugno 2010.
2. Per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le
disposizioni regionali relative all’elezione diretta del sindaco e del
consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della
provincia di Trento.
3. In prima applicazione, sei seggi del consiglio comunale sono assegnati ai
candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle
circoscrizioni territoriali dei sei Comuni originari. A tal fine l’ufficio
centrale, prima di procedere all’attribuzione dei seggi secondo quanto
disposto dall’articolo 34, comma 1, lettere da g) fino a l) della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall’articolo 38 della legge
regionale 22 dicembre 2004, n. 7, dopo aver svolto le operazioni indicate dal
medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) fino a f), compie le seguenti
operazioni:
1) forma, per ognuno dei sei Comuni originari, una graduatoria,
disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale
secondo l’ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni
elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di
appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;
2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle sei
graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al
primo, fino alla concorrenza dei sei seggi, utilizzando i seguenti criteri nei
seguenti casi:
2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene
eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
Nell’altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di
preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la
differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della
medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.
Nell’altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall’articolo 34,
comma 1, lettere da g) fino a l) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3,
come modificato dall’articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7
e proclama eletti i candidati secondo l’ordine della graduatoria formata ai
sensi della lettera e) del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi
assegnati ai candidati proclamati ai sensi del punto 2);
4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato
rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto più votato
appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede
nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato
proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito
nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l’ordine della graduatoria
medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati
alle liste in base al punto 3).

ARTICOLO 10

(Disposizione transitoria in materia di municipi)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), la prima
elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo
statuto comunale del nuovo Comune di Ledro.

ARTICOLO 11

(Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)

1. Fino alla determinazione con regolamento regionale dell’indennità di carica
e dei gettoni di presenza si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai prosindaci dei municipi spetta un sesto delle indennit
rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del
Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i sindaci dei Comuni
d’origine;
b) ai consultori dei municipi spetta, per l’effettiva partecipazione a
ogni seduta del comitato di gestione, la metà dei gettoni di presenza
rispettivamente previsti dal regolamento regionale emanato con decreto del
Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i consiglieri dei Comuni
d’origine;
c) al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Ledro spettano le
indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con
decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006 n. 10/L per i sindaci e
per gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6, livello intermedio.
2. Il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1,
come modificata da ultimo dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, è
abrogato.

ARTICOLO 12

(Gestione provvisoria)

1. Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Ledro, è
consentita la gestione provvisoria secondo la disciplina prevista
dall’articolo 17, comma 15, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell’ultimo
bilancio approvato dall’Unione dei comuni della Valle di Ledro.

ARTICOLO 13

(Disposizione transitoria per il Comune di Tiarno di Sopra)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 58, comma 4, della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, l’elezione del
sindaco e del consiglio del Comune di Tiarno di Sopra non si effettua
nell’anno 2009. Fino al 31 dicembre 2009 continuano a operare gli organi
rimasti transitoriamente in carica ai sensi dell’articolo 8 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 3.

ARTICOLO 14

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura della spesa annua presunta di euro 1,5 milioni derivante
dall’attuazione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, dell’articolo
42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive
modificazioni si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.

Trento, 13 marzo 2009

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DURNWALDER

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 12 del 27-03-2009 Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 10
del 1 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) e g), dello Statuto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile
della Regione Toscana), ed in particolare l’articolo 13, comma 1,
lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la
Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio
regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare
qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti
necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio
pluriennale ;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria
per l’anno 2009);

Considerato quanto segue:
1. il trasferimento della crisi dei mercati finanziari
all’economia reale sta determinando consistenti riduzioni di
personale in numerosi settori di impresa, che si trovano in forti
difficoltà con rischio di chiusura;
2. si riscontra conseguentemente l’esigenza di un intervento
legislativo che introduca per l’anno 2009 misure straordinarie di
sostegno al reddito dirette ai lavoratori disoccupati che non
risultano beneficiari degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori
precari e con contratti atipici, a complemento di quelle varate dal
legislatore nazionale;
3. appare inoltre necessario sostenere finanziariamente i
lavoratori che, a causa della perdita anche momentanea del lavoro,
pur se sostenuti da ammortizzatori sociali, hanno difficoltà ad
adempiere correttamente al pagamento delle rate di ammortamento del
mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, prevenendo così
l’instaurarsi di azioni esecutive che porterebbero alla perdita
della casa e tutelando il risparmio delle famiglie;
4. gli enti locali associativi, che svolgono funzioni e servizi
di competenza comunale, sono stati interessati nell’anno 2008 da un
processo di forte cambiamento; le comunità montane sono state
riordinate ed hanno subito, successivamente, ulteriori consistenti
riduzioni di trasferimenti erariali con effetto nell’anno 2009, tali
da rischiare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di
diffusione delle gestioni associate. Si rende perciò necessario
assicurare nell’anno 2009 risorse certe, al momento individuabili
nelle risorse previste per l’attuazione della legge regionale 16
agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale
e di incentivazione delle forme associative di Comuni), in modo da
evitare la cessazione o la crisi delle gestioni associate in corso e
la conseguente negativa ripercussione sullo svolgimento dei servizi
e sui bilanci dei comuni. Allo stesso modo occorre provvedere per
assicurare certezza di risorse per le unioni di comuni recentemente
costituite, in modo autonomo o per effetto della soppressione di
comunità montane;
5. i piccoli comuni si trovano ad affrontare nell’anno 2009
gravi difficoltà finanziarie, che possono rendere particolarmente
complessa la predisposizione dei bilanci preventivi con il rischio
di compromettere l’erogazione dei servizi resi ai cittadini. È
pertanto opportuno dotare i piccoli comuni di una anticipazione di
risorse finanziarie da restituire entro tre anni, con riserva di
intervento in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000
abitanti, e con priorità per i comuni con maggiore indice di disagio;

6. a tali fini occorre integrare la l.r. 69/2008 tenuto conto
che le presenti disposizioni recano contenuti propri della legge
finanziaria, come definiti dall’articolo 13 della l.r. 36/2001;
7. occorre infine procedere alla rimodulazione ed integrazione
dell’allegato A della l.r. 69/2008, (Prospetto di rimodulazione
previsioni finanziarie di piani e programmi), ai sensi dell’articolo
15, comma 3, della l.r. 36/2001;

Si approva la presente legge

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Decreto del presidente della giunta regionale n. 11 del 24-03-2009 Regione Toscana.

Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n.
38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e
dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 9
del 30 marzo 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 11R)
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

visto l’articolo 42 dello Statuto;

vista la legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la
disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali) e in particolare
l’articolo 49;

visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso
nella seduta del 16/10/2008;

visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale”);

vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 29
dicembre 2008, n. 1172;

visto il parere della III commissione (Attività produttive) e della
IV commissione (Sanità), espresso nella seduta congiunta del 21
gennaio 2009;

visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui
all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44
(Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.
26 “Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale”);

visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella
seduta del 20 marzo 2009;

vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 204;

Considerato quanto segue

1. A fronte del trasferimento ai comuni delle funzioni
amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque
delle acque minerali, di sorgente e termali, e della permanenza nel
patrimonio indisponibile della Regione dei relativi giacimenti
minerari, si rende necessario un costante monitoraggio per
verificare la sostenibilità dello sfruttamento dei giacimenti
acquiferi;

2. tutti i dati risultanti dal monitoraggio confluiscono nella
banca dati informatica. La Regione inserisce nel sistema informativo
geografico regionale gli elenchi dei permessi di ricerca e delle
concessioni in essere;

3. ai fini della tutela del bene acqua minerale naturale,
termale e di sorgente, e della salvaguardia del territorio, vengono
posti dei limiti all’area del permesso di ricerca e un dettagliato
sistema di chiusura dei pozzi;

4. le etichette delle acque minerali naturali e di sorgente
devono contenere una serie di parametri chimici e chimico- fisici
puntualmente elencati;

5. le opere di captazione e i materiali destinati al contatto
con l’acqua devono possedere caratteristiche tecniche ed igienico-
sanitarie tali da costituire un’efficace protezione contro ogni
pericolo di inquinamento;

6. il controllo ufficiale sulle attività di utilizzazione delle
acque minerali naturali e di sorgente si svolge tramite procedure di
analisi dei campioni che necessitano di essere dettagliatamente
disciplinate sotto il profilo tecnico-scientifico;

7. di accogliere il parere congiunto della III commissione
(Attività produttive) e della IV commissione (Sanità) e di adeguare
conseguentemente il testo;

8. il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali;

si approva il presente regolamento

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Decreto del presidente della giunta regionale n. 10 del 20-03-2009 Regione Toscana. Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 9
del 30 marzo 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 10R)

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del
servizio civile regionale) ed in particolare l’articolo 19;

Visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso
nella seduta dell’11 dicembre 2008;

Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale”);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 32 del 15
dicembre 2008;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare “Affari
Istituzionali”, espresso nella seduta del 3 febbraio 2009;

Visti gli ulteriori pareri delle strutture di cui all’articolo 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale”);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2009, n. 189;

Considerato quanto segue:

1. la necessità di differenziare gli enti in possesso dei
requisiti per l’iscrizione all’albo di servizio civile regionale tra
enti singoli, pubblici e privati, ed organismi federativi e
associativi dei medesimi enti, in ragione del loro diverso grado di
rappresentatività territoriale;

2. l’opportunità che gli organismi federativi ed associativi
possano attivare un numero maggiore di progetti tenuto conto della
loro vasta diffusione territoriale in contesti anche molto
differenziati tra loro;

3. la necessità di prevedere un numero minimo e massimo di
giovani per progetto per garantirne la fattibilità e per favorire il
finanziamento del maggior numero di progetti;

4. la necessità che i progetti possano essere approvati anche
con un numero inferiore di giovani rispetto a quelli indicati nei
medesimi progetti in relazione alle risorse disponibili ed al numero
complessivo dei progetti presentati;

5. la necessità che sia assicurata la massima snellezza
procedurale nell’iter di selezione dei giovani;

6. la necessità di garantire proporzionalità al trattamento
economico in relazione all’orario di servizio svolto;

7. la necessità di garantire ai giovani nei primi tre mesi di
servizio civile un adeguato livello di preparazione, supporto e
guida tenuto conto delle finalità di formazione civica, sociale,
culturale e professionale del servizio civile e dell’attività da
svolgere nell’arco dei dodici mesi;

8. il prevedibile alto afflusso di domande nella fase
istitutiva dell’albo degli enti di servizio civile regionale e la
conseguente necessità di elevare il termine previsto in via
ordinaria per l’adozione del provvedimento di iscrizione da parte
del competente ufficio della Regione;

9. la necessità di assicurare in prima applicazione l’effettiva
rappresentatività nella Consulta regionale del servizio civile degli
enti iscritti all’albo di servizio civile regionale;

10. di non accogliere l’osservazione di cui al punto 2 del
parere della Prima Commissione consiliare in quanto la causa
ostativa di iscrizione all’albo di servizio civile regionale nei
casi di cui all’articolo 3, comma 2 non rappresenta per gli enti
una causa impeditiva allo svolgimento del servizio civile, essendo
prevista la possibilità per gli stessi enti di scegliere di
effettuare il servizio civile regionale secondo due modalit
alternative: iscrivendosi come ente all’albo regionale di servizio
civile ed indicando le proprie sedi come luoghi di attuazione del
servizio civile oppure essere iscritti all’albo regionale come sedi
di attuazione di progetti promossi da altri enti presenti nell’albo;

11. di accogliere l’osservazione di cui al punto 3 del parere
della Prima Commissione consiliare;

12. di chiarire che, relativamente all’osservazione di cui al
punto 4 del parere della Prima Commissione consiliare, l’articolo
16, comma 2, lett. g) ha natura esclusivamente ricognitiva dei casi
di cessazione già previsti dall’articolo 19 del regolamento. A fini
meramente chiarificatori è aggiunto all’articolo 16, comma 2, lett.
g) il riferimento ai casi di esclusione di cui all’articolo 19;

si approva il presente regolamento

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/