Decreto del presidente della giunta regionale n. 8 del 11-03-2008 Regione Toscana.

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 “Tutela del patrimonio
zootecnico soggetto a predazione”)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 7
del 18 marzo 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 8/R)

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

visto l’articolo 42 dello Statuto;

visto l’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26
(Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) e in
particolare l’articolo 4;
visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 “Tutela del patrimonio
zootecnico soggetto a predazione”);
visto il parere del comitato tecnico della programmazione (CTP),
espresso nella seduta del 13 novembre 2008;
visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale”);
vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 22
dicembre 2008, n. 1090;
visto il parere della II commissione – Agricoltura espresso nella
seduta del 4 febbraio 2009;
visto il parere del Consiglio della autonomie locali espresso nella
seduta del 20 febbraio 2009;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2009, n. 163;

Considerato quanto segue

1. Alla luce dell’esperienza applicativa del d.p.g.r. 15/R/2006
occorre apportarvi alcune modifiche, atte a perseguire con più
efficacia gli obiettivi della l.r. 26/2005 sia in materia di
contributi per la realizzazione delle opere di prevenzione che di
contributi per i contratti assicurativi;
2. è opportuno che l’aggiornamento dell’elenco dei comuni che
registrano la presenza di animali predatori avvenga anche su
richiesta delle province, in virtù del loro ruolo nell’attuazione e
gestione delle misure di intervento;
3. in considerazione delle nuove tecnologie, presenti e future
occorre estendere le tipologie di opere di prevenzione oggetto di
contributo;
4. e’ opportuno correggere le disposizioni circa le
caratteristiche delle stalle o ricoveri per gli animali e delle
recinzioni metalliche o elettriche, che hanno fortemente limitato
l’adesione a tali strumenti di prevenzione da parte degli allevatori;
5. è necessario adeguare al diritto vigente le disposizioni
concernenti due dei tre requisiti prescritti agli imprenditori
agricoli per poter accedere ai contributi, ovvero la redditività ed
il possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali;
6. occorre riscrivere i criteri per la determinazione dei
contributi, in modo da far riferimento ai prezzari di pertinenza,
ove esistenti; mentre nel caso dei sistemi di allerta e
sorveglianza, non contemplati dai prezzari, occorre procedere con il
metodo della scelta tra più preventivi;
7. occorre aggiornare e migliorare le disposizioni sulle spese
ammissibili, in modo da renderle omnicomprensive delle fattispecie
cui si riferiscono;
8. è opportuno prevedere una mitigazione al divieto di varianti
progettuali e di modifiche delle azioni in corso d’opera, ammettendo
quelle non sostanziali e non incidenti su elementi che hanno assunto
rilievo per l’approvazione del progetto da parte della pubblica
amministrazione;
9. occorre riscrivere la disposizione sui criteri di
ripartizione dei fondi fra le province e le comunità montane (enti
competenti all‘erogazione dei contributi), poiché il sistema sinora
adottato si è rivelato inefficiente per le amministrazioni coinvolte
e anche, in alcune aree, inefficace per la platea dei beneficiari;
occorre perciò modificare sia il sistema di riparto, e cioè i
parametri presi a riferimento, che il procedimento (e la sua
tempificazione), introducendo la rimodulazione in modo da
ottimizzare l’assegnazione delle risorse;
10. è necessario intervenire per ovviare alle criticit
evidenziate nella determinazione del valore degli animali morti,
preso a riferimento per la determinazione del contributo; la
previsione attuale dei soli valori riconosciuti dall’ISMEA è
insufficiente, perché le località prese a riferimento dall’ ISMEA
possono non essere in territorio toscano e perché molte delle
specie oggetto di aggressione non rientrano tra quelle oggetto di
valutazione da parte della stessa ISMEA; occorre pertanto riferirsi
anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA), le cui mercuriali, ove esistenti, sono funzionali alla
determinazione del valore per le specie iscritte ai rispettivi libri
genealogici;
11. di accogliere il parere della II commissione – Agricoltura e
di adeguare conseguentemente il testo;

si approva il presente regolamento:

ARTICOLO 1

Sostituzione all’articolo 2 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R è sostituito dal
seguente:

“2. L’elenco dei comuni in cui sono presenti animali predatori può essere
aggiornato con deliberazione della Giunta regionale anche su richiesta della
provincia interessata.”

ARTICOLO 2

Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. La rubrica dell’articolo 3 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituita dalla
seguente: “Opere di prevenzione oggetto di contributo”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“c) i sistemi di allerta e/o di sorveglianza.”

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:
“c bis) l’acquisto e l’addestramento di cani appartenenti a razze idonee alla
custodia dell’allevamento”.

ARTICOLO 3

Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 15/R/2006 è
sostituita dalla seguente:
“ c) avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i quali è
necessario garantire protezione dagli animali predatori”.

ARTICOLO 4

Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
Recinzioni metalliche o elettriche

1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o
l’ammodernamento di recinzioni che hanno le seguenti caratteristiche:
a) consistere in strutture realizzate in metallo a maglie variabili o con
materiale elettrico destinate a proteggere gli animali dalla predazione;
b) essere realizzate all’interno dell’azienda richiedente;
c) essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare;
d) avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali
è necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non
superiore al parametro di 1 ettaro ogni 2 unità bestiame adulto (UBA);
e) garantire l’accesso ai fondi recintati mediante la realizzazione di almeno
un passaggio che comunque assicuri gli effetti e la continuità della
recinzione.
2. Le recinzioni non costituiscono fondo chiuso ai sensi dell’articolo 25
della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”) ove non abbiano le caratteristiche ivi previste
per configurare un fondo chiuso e devono essere rispettate le prescrizioni di
cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588
(Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole).”

ARTICOLO 5

Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. La rubrica dell’articolo 6 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituita dalla
seguente: “Sistemi di allerta o sorveglianza”.

ARTICOLO 6

Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal
seguente:
“2. Le aziende agricole possono essere beneficiarie dell’aiuto se:
a) dimostrano adeguata redditività, ai sensi del regolamento di cui
all’articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2007 n. 45 (Norme in materia di
imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Fino all’entrata
in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi i criteri previsti
dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2002, n. 1201 (Piano di
sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1;
b) sono gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e competenze
professionali attestabili dal possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale (IAP) o dall’iscrizione nel registro delle imprese
come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori-coltivatori diretti
unitamente all’effettivo esercizio delle attività di allevamento di animali;
c) rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali.”

ARTICOLO 7

Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. L’articolo 10 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
Criteri per la determinazione del contributo e spese ammissibili

1. Il costo dell’investimento è computato secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di opere edili, in base al prezzario del provveditorato regionale
alle opere pubbliche per la Toscana;
b) nel caso di recinzioni, in base al prezzario per le opere in agricoltura
approvato dalla Giunta regionale. Nel caso il prezzario non contenga le voci,
si segue il criterio della lettera c);
c) nel caso di sistemi di allerta o di sorveglianza, in base alla scelta
motivata fra tre preventivi presentati da ditte in concorrenza tra di loro.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 , 4 , 5 e 6 , sono inoltre
considerate spese ammissibili, se coerenti con le altre spese relative
all’opera finanziata ed eque rispetto ai prezzi di mercato:
a) le spese generali e gli onorari di progettazione e direzione lavori, gli
studi di fattibilità e i costi per l’acquisto di brevetti;
b) i lavori in economia, se si tratta di prestazioni poste in essere
direttamente dall’ azienda. Tali prestazioni sono valutate tenendo conto del
tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in
vigore per l’attività eseguita.”

ARTICOLO 8

Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“2. Non sono ammesse varianti progettuali né modifiche delle azioni a meno
di varianti non sostanziali al progetto che non ne modifichino l’importo, le
finalità e il posizionamento nella graduatoria redatta dall’ente locale. “

ARTICOLO 9

Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. L’articolo 13 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
Criteri di ripartizione dei fondi fra province e comunità montane

1. I fondi disponibili sul bilancio regionale per contributi alla
realizzazione delle opere di prevenzione di cui al presente capo sono
ripartiti ogni anno fra le province e le comunità montane con le seguenti
modalità:
a) assegnazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 marzo, secondo i
seguenti parametri:
1) quanto al 20 per cento, sulla base del numero UBA per bovini, ovicaprini
ed equini risultante dai dati dell’ultimo censimento dell’istituto nazionale
di statistica (ISTAT);
2) quanto all’ 80 per cento, sulla base dei danni registrati nell’anno
precedente.
b) rimodulazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 ottobre, sulla base
dell’ammontare delle richieste di contributo pervenute a ciascun ente.”

ARTICOLO 10

Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 15/R/2006

1.Il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Il valore degli animali morti è determinato sulla base dei prezzi fissati
dall’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per le
razze iscritte al libro genealogico il valore degli animali morti è
determinato sulla base dei prezzi ricavabili dalle mercuriali presso la locale
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ove
esistenti; in caso di assenza si fa riferimento al prezzo maggiormente
ricorrente nei mercuriali delle altre CCIAA della Toscana. Qualora il valore
dell’animale morto iscritto al libro genealogico non è presente in alcuna
delle CCIAA della Toscana, il prezzo di riferimento è quello fissato da ISMEA.
In caso di aborto il danno equivale al 30 per cento del prezzo dell’animale
adulto come sopra determinato.”

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 07-07-2009 Regione Sicilia. Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 32
del 10 luglio 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO;
Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell’art. 17-bis dello
Statuto regionale è stata avanzata;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati
regionali

1. Il comma 1 dell’articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n.
29, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è
sostituito dai seguenti:

Legge Regionale n. 7 del 14-05-2009 Regione Sicilia. Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 22
del 20 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Stato di previsione dell’entrata

1. L’ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare
nelle casse della Regione siciliana per l’anno finanziario 2009 in forza di
leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato
di previsione dell’entrata (Tabella A).

ARTICOLO 2

Stato di previsione della spesa

1. Sono autorizzati l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2009, in conformità dello stato di previsione
della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

ARTICOLO 3

Elenchi

1. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine, per gli effetti di cui
all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed
integrazioni, quelle descritte nell’elenco n. 1 annesso allo stato di
previsione della spesa.
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione
la facoltà di cui all’articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell’elenco n. 2
annesso allo stato di previsione della spesa.
3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della
Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione
dell’articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell’elenco n. 3 annesso allo
stato di previsione della spesa.
4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da
emanare in applicazione dell’articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti
nell’elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 4

Oneri del personale

1. Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per
il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell’IRAP a
carico dell’Amministrazione regionale, per il personale della Regione con
qualifica dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono
quantificati, per ciascun anno del triennio 2009-2011, in 2.904 migliaia di
euro.
2. Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per
il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell’IRAP a
carico dell’Amministrazione regionale, per il personale della Regione con
qualifica non dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono
determinati, per ciascun anno del triennio 2009-2011, in 13.331 migliaia di
euro annui.
3. Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione
collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale
degli enti regionali, di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, in relazione al biennio economico 2008-2009, sono determinati in
350 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011; gli oneri a
carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva
regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei
medesimi enti regionali, in relazione al biennio economico 2008-2009, sono
determinati in 1.200 migliaia di euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011.

ARTICOLO 5

Totale generale del bilancio annuale

1. E’ approvato in 29.635.376 migliaia di euro in termini di competenza ed in
20.595.360 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale
dell’entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2009.

ARTICOLO 6

Allegati

1. Per l’anno finanziario 2009 le unità previsionali di base e le funzioni-
obiettivo sono individuate, rispettivamente negli allegati n. 1 e n. 2 alla
presente legge.

ARTICOLO 7

Bilancio pluriennale

1. E’ approvato in 65.821.590 migliaia di euro il totale generale dell’entrata
ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione per
il triennio 2009-2011, nelle risultanze di cui alle tabelle

Legge Regionale n. 6 del 14-05-2009 Regione Sicilia. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 22
del 20 maggio 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Risultati differenziali

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo
netto da finanziare per l’anno 2009 è determinato in termini di competenza in
683.274 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a
legislazione vigente, per l’anno 2010 è determinato un saldo netto da
impiegare pari a 174.573 migliaia di euro, mentre per l’anno 2011 è
determinato un saldo netto da finanziare pari a 42.550 migliaia di euro.
3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni
finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’articolo 3,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 compresi quelli inclusi nel
Programma attuativo regionale 2007-2013, nelle more della definizione
dell’iter di approvazione dello stesso, per un ammontare complessivo pari a
650.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009, di 455.000 migliaia
di euro per l’esercizio finanziario 2010 e di 261.000 migliaia di euro per
l’esercizio finanziario 2011.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2007 a fronte delle
quali, alla chiusura dell’esercizio 2008, non corrispondono crediti da
riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture
contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle
competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da
eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al
rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008.
3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo,
sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della
riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli
di entrata.
4. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti
fino all’esercizio finanziario 1998, non reiscritte in bilancio entro la
chiusura dell’esercizio finanziario 2008, sono eliminate dalle scritture
contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede
all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di
detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2008.
6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione
fino all’esercizio 2007 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio
2006, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2008 non corrispondono
obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture
contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per
esecuzione di opere, qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e
gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la
gara, stabilendo le modalità di appalto.
8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su
indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione
delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti è
allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008.
9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi,
sussista ancora l’obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme
perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l’interruzione dei
termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le
disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano
originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione
in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del
Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47
della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’Azienda delle
foreste demaniali della Regione siciliana.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/