Legge Regionale n. 5 del 14-04-2009 Regione Sicilia. Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 17
del 17 aprile 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni,
recante

Legge Regionale n. 4 del 03-04-2009 Regione Sicilia. Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 15
del 8 aprile 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Proroga esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell’articolo 6 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad
esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge
regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2009, il bilancio della Regione
per l’anno finanziario 2009, secondo gli stati di previsione dell’entrata e
della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni
presentate all’Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dalla
legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.
2. Restano in vigore le deroghe e le limitazioni all’assunzione degli impegni
e dei relativi pagamenti disposti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 3
dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24.

ARTICOLO 2

Proroga delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre
2008, n. 25

1. E’ consentita, sino al 30 aprile 2009, l’utilizzazione dei soggetti di cui
ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre
2008, n. 25.
2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in 9.072 migliaia
di euro, si provvede, per l’esercizio finanziario 2009, mediante riduzione, di
pari importo, della spesa autorizzata dal comma 5 dell’articolo 3 della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B.
10.2.2.6.2 – capitolo 813901).
3. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 della legge regionale
9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le residue
disponibilità dell’U.P.B. 10.2.2.6.2 – capitolo 813901, al netto delle
utilizzazioni di cui al comma 2, sono destinate ad incremento dell’U.P.B.
4.2.2.8.1 – capitolo 613903.
4. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25,
le parole

Legge Regionale n. 3 del 17-03-2009 Regione Sicilia. Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 12
del 20 marzo 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Disposizioni relative alle concessioni demaniali marittime per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto

1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come
introdotto dall’articolo 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non si
applica nel caso di istanze presentate dagli enti pubblici territoriali in
relazione agli interventi finanziati nell’ambito della programmazione
regionale ed alle modalità ivi previste di realizzazione delle opere.
2. Per le istanze degli enti di cui al comma 1 volte alla realizzazione delle
strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all’articolo 2 del D.P.R.
n. 509/1997, come introdotto dall’articolo 75 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente comunica
l’assenso preventivo al rilascio della concessione delle aree e degli specchi
acquei interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione
dell’istanza corredata da un progetto almeno preliminare redatto ai sensi
dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto
dall’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Prima di procedere all’indizione della Conferenza di servizi per
l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi del successivo comma 4, il
sindaco del comune interessato ne dà avviso ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
4. Il progetto definitivo, redatto ai sensi del citato articolo 16 della legge
n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 10 della legge regionale n. 7/2002
e successive modifiche ed integrazioni, è approvato, sulla base delle
osservazioni avanzate ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n.
71/1978, esclusivamente dalla Conferenza di servizi convocata previo avviso
pubblico dal sindaco, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Alla
Conferenza di servizi partecipano i soggetti indicati all’articolo 5, comma 2,
del D.P.R. n. 509/1997, come introdotto dall’articolo 75, comma 5, della legge
regionale n. 4/2003.
5. Nel caso in cui gli enti di cui al comma 1 realizzino le opere attraverso
le procedure di cui agli articoli 19 e 37 bis della legge n. 109/1994, come
introdotti rispettivamente dagli articoli 15 e 27 bis della legge regionale n.
7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente provvede alla sostituzione nel godimento della
concessione in favore del soggetto indicato dallo stesso ente. La durata della
concessione demaniale, rilasciata a seguito dell’approvazione del progetto
definitivo, è uguale a quella indicata nel piano economico finanziario
dell’opera pubblica.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti i
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 17 marzo 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 17-03-2009 Regione Sicilia. Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 12
del 20 marzo 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole
minori

1. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali, per l’esercizio finanziario 2009, provvede all’erogazione
dell’indennità in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle
isole minori, prevista dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale 5
gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle
modalità previste nello stesso articolo, quantificata complessivamente in 400
migliaia di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 76, comma 4,
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. A valere sulle medesime risorse previste per l’esercizio finanziario 2009
l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali è autorizzato ad erogare l’indennità di cui al comma 1 relativa
all’anno 2008, quantificata complessivamente in 400 migliaia di euro.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 17 marzo 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it