Legge Regionale n. 3 del 27-01-2009 Regione Piemonte. Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2008 in materia di tutela dell’ambiente.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 4
del 29 gennaio 2009
SUPPLEMENTO
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)
1. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18
(Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal
seguente:

Legge Regionale n. 2 del 26-01-2009 Regione Piemonte.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente
ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di
sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e
dell’offerta turistica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 4
del 29 gennaio 2009
SUPPLEMENTO
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)
1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell’ambito dei principi
contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e
fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non
agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.
2. Nell’ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione
riconosce e valorizza altresì l’essenziale valenza dei territori montani e di
tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale
e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello
sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi
impianti e tracciati destinati all’attività sciistica.

ARTICOLO 2

(Oggetto della legge e ambito di applicazione)
1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree
sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire
la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le
modificazioni e l’esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo
all’aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa
e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle localitÃ
montane.
2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14
dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico
per il trasporto di persone).

ARTICOLO 3

(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)
1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla
normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla
legge.
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o
partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che
abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all’articolo 2.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 1 del 14-01-2009 Regione Piemonte. Testo unico in materia di artigianato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 3
del 22 gennaio 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della
legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell’artigianato
attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle
imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni
nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.
2. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione
si avvale del concorso degli enti locali e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), delle commissioni regionale e
provinciali per l’artigianato, delle confederazioni regionali artigiane e
delle loro articolazioni territoriali, nonché di altri soggetti pubblici e
privati individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo nel rispetto
della sostenibilità dello sviluppo in termini ambientali e territoriali e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, favorendo l’affermazione e la crescita
della responsabilità sociale delle imprese nel pieno rispetto dei diritti del
lavoro.
4. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa
all’artigianato, nella valutazione dell’impatto dei provvedimenti che vengono
assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la
presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori
produttivi.

ARTICOLO 2

(Beneficiari degli interventi)

1. Gli interventi sono attuati a favore di:
a) imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa
nel territorio della regione;
b) soggetti che intendono avviare un’attività imprenditoriale artigiana nel
territorio della regione;
c) altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con
i programmi degli interventi di cui all’articolo 10, purché gli interventi
siano finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle
lettere a) e b).

ARTICOLO 3

(Risorse)

1. Il finanziamento degli interventi è attuato attraverso:
a) risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari
destinati al settore che costituiscono il fondo unico regionale per
l’artigianato;
b) il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole
imprese, sezione artigianato, di cui all’articolo 7.
2. La Regione ricerca e promuove l’utilizzo di risorse aggiuntive da parte di
soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative ed ai
programmi di valorizzazione dell’artigianato, anche con il coinvolgimento
attivo del sistema del credito.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 12 del 06-04-2009 Regione Molise. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, ad oggetto:

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 8
del 16 aprile 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 19

1. All’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme
integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale) sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: