Legge Regionale n. 11 del 11-03-2009 Regione Molise. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ad oggetto: “Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la
tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da
impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) è sostituito dal seguente:

«Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle
apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra
100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e
radiotelevisivi.
2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:
a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature
di cui al comma 1;
b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al
connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini
di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso
amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W e gli
impianti per cui sia stata accordata la concessione prevista dal D.P.R. 5
agosto 1966, n. 1214, recante: ’Nuove norme sulle concessioni di impianto e di
esercizio di stazioni di radioamatori’.
3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono
essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la
popolazione indicati dalla normativa statale vigente.
4. Per gli impianti di cui al comma 2 rimane l’obbligo della comunicazione
all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise per le finalit
di cui all’articolo 7.
5. Fatti salvi i casi previsti al comma 2, gli impianti di telecomunicazione e
radio televisione di cui al comma 1 sono soggetti all’autorizzazione prevista
dall’articolo 5.».

ARTICOLO 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 10 del 03-03-2009 Regione Molise. Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 16, recante: ’Disciplina del settore fieristico’.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 16
(

Legge Regionale n. 9 del 03-03-2009 Regione Molise. Incentivi a favore dei piccoli Comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio
di sussidiarietà e reciprocità, persegue lo sviluppo sociale, civile ed
economico dei territori dei piccoli Comuni, attraverso la promozione ed il
sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali, culturali in essi
esercitate e la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale,
storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l’adozione di
misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con
particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.
2. Ai fini della presente legge per i piccoli Comuni si intendono quelli con
popolazione fino a mille abitanti sulla base dell’ultima rilevazione
demografica.
3. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei
servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva
la gestione associata.
4. La Regione incentiva l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informatica
nel processo di ammodernamento di piccoli Comuni nella gestione associata dei
servizi e delle funzioni comunali.

ARTICOLO 2

(Linee generali di intervento)

1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni
risorse finanziarie tenuto conto della realtà sociale, delle situazioni di
marginalità socio-economica e infrastrutturale e della qualità della gestione
associata dei servizi e delle funzioni comunali.
2. Le situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale sono
individuate annualmente e verificate sulla base di indicatori economici,
sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla Giunta
regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sentita la
Conferenza permanente delle Autonomie locali.
3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la Giunta
regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti,
effettuati da università o da enti pubblici o privati di ricerca.
4. Nell’ambito dei fattori di disagio indicati sulla base degli studi ed
elaborazioni effettuate ai sensi del comma precedente, la Giunta regionale
determina annualmente una graduatoria generale del disagio, d’intesa con la
Commissione consiliare competente, sentita la Conferenza permanente delle
Autonomie locali, attribuendo un contributo annuale ai Comuni che versano in
situazioni di maggiore disagio. Il contributo annuale per ciascun Comune è
determinato dalla Giunta regionale in relazione al numero dei Comuni inseriti
nella graduatoria ed alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno
finanziario di riferimento.
5. Se il comune realizza le attività e gli interventi in forma associata, può
beneficiare del contributo a copertura delle spese che la gestione associata
comporta.
6. Non è concesso il contributo per le spese che risultano già interamente
coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti
privati.
7. Termini e modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente
articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita
la Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 3

(Interventi per l’erogazione di servizi utili alla collettività)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del
territorio, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i
soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi
utili alla collettività nei piccoli comuni.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l’erogazione di
servizi utili alla collettività presso i piccoli comuni anche attraverso
centri polifunzionali.
3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è possibile lo
svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attività commerciale, ivi
compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di
particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti
pubblici o privati.
4. La Giunta regionale, previo accordo con gli uffici scolastici regionali,
incentiva il mantenimento in attività degli istituti scolastici nei piccoli
comuni e, su richiesta degli istituti scolastici, favorisce la cessione a
titolo gratuito di attrezzature e strumenti informatici di proprietà regionale
dismessi.
5. La Giunta regionale, al fine di favorire il mantenimento di una efficiente
rete di assistenza farmaceutica territoriale nei Comuni di cui all’articolo 1
della presente legge, può erogare forme aggiuntive di sostegno all’indennit
di residenza così come disciplinata da leggi statali e regionali. Con apposito
regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, sono definite le tipologie di intervento con riferimento anche
al volume di fatturato.

ARTICOLO 4

(Semplificazione delle rendicontazioni)

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore ad euro 20
mila, erogati a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari
o inferiore a mille abitanti, è sufficiente la presentazione, da parte
dell’amministrazione comunale, di una certificazione attestante l’ammontare
totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del
finanziamento concesso.

ARTICOLO 5

(Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri
abitati, la Giunta regionale dispone incentivi finanziari e premi di
insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del
patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro
residenza o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica
da un comune della regione con popolazione superiore a diecimila abitanti o da
comuni di altre regioni ad un comune in situazioni di marginalità di cui
all’articolo 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti,
impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, pena la revoca del
beneficio.
2. I premi di insediamento di cui al comma 1 sono stabiliti in euro 2 mila
annui, da erogarsi per un massimo di cinque annualità consecutive, previa
verifica del mantenimento della residenza o della sede di effettivo
svolgimento dell’attività economica. Il diritto al premio di insediamento si
consegue per i trasferimenti effettuati dopo l’entrata in vigore della
presente legge.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente
Commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici
di cui al comma 1.

ARTICOLO 6

(Agevolazioni tributarie ed economiche)

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa
nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigianali nei
piccoli comuni di cui all’articolo 1, in condizioni di marginalità socio-
economica, attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno
di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni
interessati.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente
Commissione consiliare, i criteri per l’assegnazione degli incentivi di cui al
comma 1.

ARTICOLO 7

(Attività e servizi)

1. Per garantire le finalità di sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo
del territorio, la Regione assicura, nei piccoli comuni, l’efficienza, la
qualità dei servizi essenziali ed iniziative di sostegno allo sviluppo della
vita civile e sociale della comunità locale, con particolare riferimento ai
centri di aggregazione sociale che dimostrano di avere una forte valenza
attuale quali espressione di cittadini associati per la gestione senza scopo
di lucro di attività sociali e del tempo libero rivolte in particolare ai
giovani, agli anziani ed alle categorie più deboli e svantaggiate.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per tali luoghi di cittadinanza
attiva dei piccoli comuni, espressione di momenti significativi di
aggregazione e di esercizio di diverse attività economiche e sociali,
incentiva la realizzazione, in un unico edificio o in edifici viciniori, di
centri multifunzionali in cui concentrare la pluralità di servizi quali i
servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici,
di comunicazione, commerciali, di pubblica sicurezza, di volontariato ed
associazionismo culturale e ricreativo.
3. A tale scopo la Regione sostiene il recupero di edifici non utilizzati o
sottoutilizzati, mediante l’erogazione ai comuni di un contributo una tantum
quale concorso alle spese di allestimento di detti centri multifunzionali per
un massimo di euro 100 mila per ogni comune.

ARTICOLO 8

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici)

1. La Regione favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle
tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari
tipici dei piccoli comuni, attraverso la implementazione dei percorsi
enogastronomici del Molise.
2. La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi
enogastronomici del Molise inerenti ai piccoli comuni finalizzato alla
valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio ed alla tutela delle
produzioni di qualità e delle tradizioni culturali ed alimentari locali.
3. I piccoli comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di
denominazione dei prodotti tipici, possono indicare nella cartellonistica
ufficiale i rispettivi prodotti agro-alimentari tradizionali, preceduti dalla
dicitura, posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori
rispetto a quest’ultimo,

Legge Regionale n. 8 del 03-03-2009 Regione Molise. Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del
servizio idrico integrato, secondo i principi di efficienza e di riduzione
della spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.

ARTICOLO 2

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. L’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione e la gestione del
servizio idrico integrato coincide con l’intero territorio regionale, così
come disposto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 1999,
n. 5.

ARTICOLO 3

Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato

1. Tutte le funzioni e i compiti assegnati all’Autorità di ambito dalla legge
regionale n. 5/1999, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da altra
normativa di settore sono svolti dalla Regione.
2. Per la partecipazione degli enti locali alle attività di cui al comma 1, è
istituito il Comitato di ambito per il servizio idrico integrato, di seguito
denominato Comitato di ambito, con funzioni consultive e propositive.
3. L’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 è
soppressa e cessa di operare a decorrere dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise del decreto del Presidente della
Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 2.

ARTICOLO 4

Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è
composto:

a) dall’assessore regionale competente in materia di servizio idrico
integrato;
b) dai presidenti delle Province;
c) dai sindaci dei comuni di Campobasso e di Isernia;
d) dai sindaci di quindici Comuni individuati dall’Assemblea dei
rappresentanti di tutti i Comuni della regione.

2. L’Assemblea, costituita dai sindaci o rispettivi assessori da loro
delegati, è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta,
nell’ordine, dal rappresentante del comune di Campobasso, dal rappresentante
del comune di Isernia o, in assenza di entrambi, dal rappresentante del Comune
con maggiore popolazione risultante dall’ultimo censimento.
3. L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima
convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda
convocazione, almeno un terzo dei componenti.
4. Per garantire la rappresentatività territoriale, i quindici Comuni di cui
al comma 1, lettera d), sono individuati nel numero di due per ognuno dei sei
ambiti territoriali delle Comunità montane e nel numero di tre per i restanti
Comuni non appartenenti ai predetti ambiti, con esclusione dei comuni di
Campobasso e di Isernia.
5. L’individuazione di cui al comma 4 è effettuata dall’Assemblea, su proposta
formulata dai rappresentanti di ciascuno dei gruppi di Comuni di cui allo
stesso comma
4 con le seguenti modalità:
a) i rappresentanti di ognuno dei sei ambiti territoriali comunitari
propongono un Comune scelto a maggioranza espressa in termini di
rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento ed un
Comune scelto a maggioranza espressa in termini numerici tra quelli con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
b) i rappresentanti dei restanti Comuni, con esclusione di Campobasso e di
Isernia, propongono un Comune scelto a maggioranza espressa in termini di
rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento e due
Comuni scelti a maggioranza espressa in termini numerici, di cui almeno uno
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
6. L’individuazione di cui al comma 5 resta ferma per tre anni. Alla scadenza,
l’Assemblea provvede a una nuova individuazione garantendo la rotazione dei
Comuni individuati a maggioranza espressa in termini numerici.
7. In fase di prima attuazione della presente legge l’Assemblea è convocata,
nel termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, dal Presidente in
carica dell’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n.
5/1999, che la presiede. Entro lo stesso termine l’Assemblea effettua, con le
procedure di cui ai precedenti commi, l’individuazione dei quindici Comuni
componenti del Comitato di ambito.

ARTICOLO 5

Poteri sostitutivi

1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 dell’articolo 4, il
Presidente della Giunta regionale, previa assegnazione di un congruo termine,
provvede in sostituzione del Presidente dell’Autorità di ambito o
dell’Assemblea.
2. La procedura sostitutiva di cui al comma 1 si applica altresì, decorso il
termine di quarantacinque giorni dalla data della prima Assemblea convocata
dal Presidente della Giunta regionale, per le successive individuazioni
previste al comma 6 dell’articolo 4.

ARTICOLO 6

Funzionamento del Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito è presieduto dall’Assessore regionale e, in caso di
impedimento o di assenza, dal Vice-Presidente individuato dal Comitato stesso
nella prima seduta valida.
2. I Presidenti delle Province ed i Sindaci, in caso di impedimento, delegano
di volta in volta un Assessore a partecipare al Comitato di ambito.
3. Il Comitato di ambito è convocato dal Presidente quando sia necessario
acquisire il parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1, quando il Presidente ne
ritenga opportuna la consultazione o quando ne facciano richiesta almeno
cinque componenti.
4. Il Comitato di ambito delibera validamente con la presenza della
maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei
rappresentanti degli enti locali.
5. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di
organizzazione del servizio idrico integrato, o un funzionario dallo stesso
indicato in caso di impedimento, svolge le funzioni di segretario del Comitato
di ambito.

ARTICOLO 7

Funzioni del Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere alla Giunta regionale ai
fini:
a) dell’approvazione del piano d’ambito, costituito dalla ricognizione delle
infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed
organizzativo e dal piano economico-finanziario, e dei suoi successivi
aggiornamenti;
b) dell’approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per
regolare i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato;
c) della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato;
d) della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della
sua eventuale modulazione ed articolazione;
e) della definizione della programmazione regionale relativa alle
infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali.
2. Il Comitato di ambito, inoltre, può essere consultato e può formulare
proposte su qualsiasi questione attinente all’organizzazione e alla gestione
del servizio idrico integrato.
3. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale la
Giunta regionale può procedere prescindendone.
4. Eventuali discostamenti dai pareri espressi dal Comitato di ambito sono
puntualmente motivati dalla Giunta regionale.
5. Le deliberazioni assunte dal Comitato di ambito sono comunicate per
estratto a tutti i sindaci e sono pubblicate integralmente sul sito della
Regione.

ARTICOLO 8

Struttura tecnica

1. Le funzioni tecnico-amministrative sono svolte dalla struttura regionale
competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. Con
atto di organizzazione si provvede ad individuarne la nuova articolazione
sulla base delle funzioni assegnate con la presente legge, individuando anche
l’unità operativa organica di supporto al Comitato di ambito.

ARTICOLO 9

Liquidazione dell’Autorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale
n. 5/1999

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Direttore generale della Direzione regionale competente in materia di
organizzazione del servizio idrico integrato provvede, avvalendosi della
collaborazione del dirigente di cui all’articolo 8, comma 1, e dell’eventuale
supporto di un esperto esterno, alla redazione di un conto patrimoniale
straordinario al fine di determinare, attraverso la rappresentazione contabile
del complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza
dell’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 ed
il relativo risultato finale differenziale, la consistenza netta della
dotazione patrimoniale. Lo stesso Direttore generale propone la dismissione
dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale
alla prosecuzione da parte della Regione delle attività di cui alla presente
legge.
2. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale approva il conto
patrimoniale straordinario e demanda al Presidente il trasferimento alla
Regione Molise della consistenza netta della dotazione patrimoniale
dell’Autorità di ambito mantenendo, ove possibile, i vincoli di destinazione
previsti nel bilancio dell’Autorità stessa. Il Presidente della Giunta
Regionale provvede con proprio decreto entro i successivi quindici giorni. 3.
La Regione Molise subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Autorit
di ambito residuanti.

ARTICOLO 10

Destinazione delle economie

1. Le economie a carattere permanente derivanti dall’attuazione della presente
legge, come accertate dalla Giunta regionale e comunicate al Ministro
dell’Economia e delle finanze, sono destinate al potenziamento degli
interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e
delle infrastrutture di supporto nel territorio regionale, nonché al
contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali, ai sensi
dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 244/ 2007.

ARTICOLO 11

Personale dell’Autorità di ambito

1. Allo scopo di non disperdere le esperienze e le professionalità acquisite,
la Regione Molise subentra nei contratti a tempo determinato con il personale
non dirigenziale, in servizio presso l’Autorità di ambito alla data di entrata
in vigore della presente legge, assunto alla data del 1° gennaio 2008 e
rientrante nei limiti delle previsioni contenute nella pianta organica
approvata dalla stessa Autorità, sui posti liberi e disponibili di pari
qualifica e profilo della dotazione organica regionale, adeguata di
conseguenza ove necessario per effetto di quanto disposto dall’articolo 3,
comma 1.
2. Il personale trasferito dall’Autorità di ambito viene assegnato, con il
decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 2,
alla struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio
idrico integrato.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare ogni procedura intesa a non
disperdere le esperienze e le professionalità acquisite dal personale di cui
al comma 1, procedendo prioritariamente, ove consentito dalle vigenti
disposizioni concernenti misure di coordinamento della finanza pubblica, alla
stabilizzazione a domanda del medesimo personale che risulti in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della
presente legge presso l’Autorità di ambito, purché sia stato assunto a seguito
della procedura selettiva esperita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per supportare l’attuazione del