Legge Regionale n. 11 del 03-04-2009 Regione Marche. Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel
rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo
dal vivo, di seguito spettacolo, uno strumento fondamentale per la crescita
culturale, l’aggregazione, l’integrazione sociale, lo sviluppo economico.
2. La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia
salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione,
la promozione, la formazione del pubblico e l’innovazione gestionale,
perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata
distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale. La Regione
incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati
operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo.
3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici
e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del
teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi
ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In
particolare:
a) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione in
tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove
generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente
svantaggiate;
b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche
mediante attività di spettacolo;
c) promuove il rinnovamento dei linguaggi, il confronto interculturale,
la ricerca e la sperimentazione;
d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita
dei livelli occupazionali all’interno del settore;
e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.

ARTICOLO 2

(Sistema regionale dello spettacolo)

1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo,
inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico,
privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione.
2. La Regione favorisce l’aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti
del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e
valorizzazione dello spettacolo e di garantire l’innovazione organizzativa,
gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria.
3. La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di
cui all’articolo 9, al fine di garantire la stabilità e la qualit
nell’esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo
riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale.
4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli
enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati,
promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di
sussidiarietà.

ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo
nei settori di cui alla presente legge e in particolare:
a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario
Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori
e, a tal fine, istituisce l’elenco di cui all’articolo 9;
b) promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, di cui
all’articolo 8, valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l’accesso
di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo;
c) approva e attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo
programma operativo, di cui agli articoli 6 e 7;
d) gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di
anticipazione del credito, di cui agli articoli 11 e 12;
e) svolge funzioni e servizi di scala regionale a sostegno del Sistema
Regionale dello Spettacolo, di cui all’articolo 2;
f) valorizza le professionalità operanti nel settore mediante
l’istituzione della banca dati degli operatori dello spettacolo, di cui
all’articolo 10;
g) svolge, attraverso l’Osservatorio regionale della cultura, attività di
monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare
attenzione a documentarne l’impatto economico e occupazionale; vigila sul
perseguimento degli obiettivi programmatici, sull’efficacia dell’intervento
regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello
spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato,
altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare
nell’ambito dell’Unione europea.

ARTICOLO 4

(Funzioni delle Province)

1. Le Province, tenendo conto della programmazione regionale, promuovono e
sostengono le attività di spettacolo. In particolare:
a) svolgono funzioni di coordinamento territoriale promuovendo i progetti
provinciali;
b) individuano, d’intesa con la Conferenza provinciale delle autonomie,
le iniziative da includere nei progetti provinciali e da ammettere a
finanziamento; erogano i relativi contributi sulla base dei criteri e delle
modalità fissati nel programma operativo di cui all’articolo 7;
c) promuovono il coordinamento dei teatri e dei luoghi dello spettacolo,
favorendo la diffusione e l’equilibrata distribuzione territoriale, con
particolare riguardo alla sperimentazione, alla formazione del pubblico e ad
una efficiente gestione delle risorse;
d) promuovono, in accordo con i Comuni, la diffusione e lo sviluppo delle
attività di spettacolo nelle scuole e nelle università.
2. Le Province, sulla base della programmazione regionale in materia di
formazione professionale, provvedono alla qualificazione, alla formazione e
all’aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo.

ARTICOLO 5

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, sostengono sulla base della programmazione
regionale le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di
valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche
sociali. In particolare:
a) favoriscono, garantendo l’utilizzo delle loro strutture, la fruizione
e la diffusione della produzione musicale, teatrale, coreutica;
b) promuovono la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole e
nelle università;
c) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e
musicali locali.

ARTICOLO 6

(Piano regionale dello spettacolo)

1. Il piano regionale dello spettacolo individua le priorità e le strategie
dell’intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo.
2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare:
a) il quadro conoscitivo, l’analisi dei punti di forza e delle criticit
del settore;
b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali da perseguire;
c) la previsione della quota triennale del fondo di cui all’articolo 11,
da destinare al funzionamento dei soggetti di cui all’articolo 9, e i relativi
criteri di assegnazione;
d) gli indirizzi per i progetti di interesse regionale, provinciale e
locale;
e) i criteri e gli obiettivi per l’esercizio delle funzioni regionali;
f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli
interventi;
g) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli
aspetti di comune rilevanza.
3. Il piano ha validità triennale ed è approvato dall’Assemblea legislativa
regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all’approvazione del
nuovo.
4. Il piano può essere aggiornato dall’Assemblea legislativa regionale anche
prima della sua scadenza ove se ne ravveda la necessità.
5. La Giunta regionale presenta annualmente all’Assemblea legislativa un
rapporto sullo stato di attuazione del piano e sui risultati raggiunti con il
precedente programma operativo, contestualmente all’approvazione del programma
operativo annuale di cui all’articolo 7.

ARTICOLO 7

(Programma operativo)

1. Il piano di cui all’articolo 6 si attua attraverso il programma operativo
annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
assembleare, entro un mese dall’approvazione del bilancio.
2. II programma individua le priorità da conseguire nell’ambito degli
indirizzi individuati dal piano di cui all’articolo 6 e contiene, in
particolare:
a) il riparto delle risorse da destinare:
1) alle funzioni ed ai progetti di interesse regionale previsti dalla
presente legge;
2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all’articolo 9;
3) ai progetti di interesse regionale di cui all’articolo 8;
4) alle Province per il finanziamento dei progetti da selezionare nel
territorio attraverso bandi;
b) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse ai soggetti
di cui all’articolo 9 e ai progetti di cui all’articolo 8;
c) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti
locali e degli altri soggetti, pubblici o privati;
d) i criteri e le modalità per la gestione dei bandi per i progetti
locali e per la loro valutazione.

ARTICOLO 8

(Progetti di interesse regionale)

1. I progetti di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere la crescita
complessiva del sistema ed incentivano le attività:
a) che si connotano per un elevato interesse artistico e culturale;
b) che privilegiano l’innovazione dei linguaggi, delle tecnologie e
l’impiego di nuove generazioni di artisti;
c) che incrementano la produzione di reti, servizi, esperienze,
metodologie e modelli che rendano più razionale ed economica la gestione delle
strutture al fine di favorirne l’accesso;
d) che perseguono l’obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e
territoriali.
2. I progetti locali sono predisposti dagli enti locali e dai soggetti
pubblici e privati che intendono partecipare ai bandi provinciali.
3. I progetti provinciali sono predisposti dalle Province ed individuati
tramite concertazione.
4. I progetti di interesse regionale di cui al presente articolo sono
selezionati tramite bando pubblico con priorità riservata a quelli predisposti
da soggetti che operano con continuità.

ARTICOLO 9

(Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)

1. E’ istituito l’elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale.
2. Nell’elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno
cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una
delle seguenti funzioni:
a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e
di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza;
b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in
quanto Istituzione Concertistica Orchestrale;
c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa;
d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare
rilievo;
e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi;
f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo, a
carattere contemporaneo o innovativo, di dimensioni almeno sovraprovinciali.
3. La Giunta regionale, previo parere conforme della competente commissione
assembleare, determina i criteri e le modalità per l’iscrizione, la tenuta e
l’aggiornamento dell’elenco entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.

ARTICOLO 10

(Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo)

1. E’ istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca
dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo in cui vengono
iscritti i soggetti che lo richiedono.
2. La Giunta regionale determina i criteri per l’inserimento nella banca
dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo.
3. L’iscrizione nella banca dati non costituisce condizione necessaria per lo
svolgimento dell’attività sul territorio regionale, ma presenta fini
conoscitivi e informativi.

ARTICOLO 11

(Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

1. E’ istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo,
finalizzato a sostenere e ad incrementare le attività di cui alla presente
legge.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al
settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione
da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
3. All’interno del fondo unico è individuato il fondo di anticipazione
regionale di cui all’articolo 12.
4. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di
cui all’articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui
all’articolo 6.

ARTICOLO 12

(Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo)

1. E’ istituito un fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal
vivo, finalizzato a garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali
assegnate ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 2.
2. I beneficiari dell’anticipazione regionale:
a) possono richiedere l’erogazione anticipata dei fondi statali loro
assegnati fino ad un massimo del 90 per cento del contributo statale riscosso
l’anno precedente e, comunque, non oltre il contributo regionale assegnato per
il funzionamento ordinario;
b) sono tenuti al rimborso dell’anticipazione senza alcun onere
d’interesse entro il termine dell’esercizio finanziario in cui vengono
riscossi i contributi statali.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione
delle anticipazioni e per la loro restituzione.

ARTICOLO 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a
decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante le risorse del fondo unico
regionale di cui all’articolo 11.
2. Il fondo unico è determinato annualmente a decorrere dall’anno 2010, nella
sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri
di bilancio e tenuto conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito
dell’abrogazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16
(Promozione delle attività culturali) e della l.r. 4 giugno 1996, n. 20
(Interventi della Regione a favore dell’Associazione, poi Fondazione, Rossini
Opera Festival e dell’Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per
la promozione turistico-culturale dell’immagine delle Marche). Le ulteriori
risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono
essere iscritte con successivi atti.
3. Il fondo di anticipazione regionale di cui all’articolo 12 viene
quantificato annualmente dalla legge finanziaria. Alla sua copertura si
provvede mediante le risorse che i beneficiari sono tenuti a restituire sia
direttamente, versando alla Regione i finanziamenti statali riscossi, sia
indirettamente mediante compensazione del contributo regionale assegnato. Le
somme restituite sono introitate nell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio di previsione per gli anni 2010 e successivi.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1
sono iscritte, a decorrere dall’anno 2010, a carico dei capitoli che la Giunta
regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale
(POA) nell’Unità previsionale di base (UPB) denominata “Fondo unico per lo
spettacolo – corrente”.

ARTICOLO 14

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all’adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge
continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle norme
abrogate.
2. La deliberazione di cui all’articolo 12, comma 3, è adottata dalla Giunta
regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi
di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli
aiuti di Stato.

ARTICOLO 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle
attività culturali);
b) la l.r. 4 giugno 1996, n. 20 (Interventi della Regione a favore
dell’Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell’Associazione
Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale
dell’immagine delle Marche).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 10 del 03-04-2009 Regione Marche. Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti.
2. La Regione riconosce altresì la funzione sociale del diritto al gioco e
dello sport di cittadinanza durante tutto l’arco della vita, finalizzata alla
formazione ed alla integrazione sociale delle persone, allo sviluppo delle
relazioni sociali, al miglioramento degli stili di vita e alla tutela della
salute.

ARTICOLO 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per gioco e sport di cittadinanza
qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in
favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che
ha come obiettivi il miglioramento degli stili di vita e delle condizioni
fisiche e psichiche, nonché lo sviluppo della vita di relazione per favorire
l’integrazione sociale degli individui.
2. Non rientrano nelle attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito
professionistico e semiprofessionistico.

ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione:
a) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per
l’esercizio delle attività indicate all’articolo 2;
b) favorisce l’integrazione delle politiche del gioco e delle attivit
ludico-motorie con quelle sociali, turistiche, culturali, promuovendo
interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei
servizi per la mobilità e il tempo libero;
c) promuove l’attività di enti di promozione sportiva, delle associazioni
sportive e di quelle di promozione sociale che operano nell’ambito delle
finalità di cui alla presente legge.

ARTICOLO 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dalla
presente legge i seguenti soggetti:
a) i Comuni, singoli e associati;
b) gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive
senza scopo di lucro, aventi sede nella regione;
c) le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale
di cui all’articolo 5 della l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la
promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione
sociale).

ARTICOLO 5

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge finanziaria regionale, approva, sentita la competente commissione
assembleare, il programma annuale degli interventi. Il programma contiene:
a) la tipologia degli interventi da finanziare;
b) i criteri e le priorità di concessione dei contributi;
c) le modalità di presentazione delle domande.

ARTICOLO 6

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, l’entità della spesa, a
decorrere dall’anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel
rispetto degli equilibri di bilancio.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 9 del 03-04-2009 Regione Marche.

Modifiche alle leggi regionali 17 maggio 1999, N. 10, 16 dicembre
2005, n. 36 e 29 gennaio 2008, n. 1 in materia di riordino del
sistema regionale delle politiche abitative e delle relative
funzioni amministrative.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 quater della legge regionale
16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche
abitative) le parole: “salvo diversa disposizione del Comune medesimo” sono
sostituite dalle seguenti: “salva la possibilità per il Comune di estendere la
partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 quater della l.r. 36/2005 dopo
le parole “non essere titolari” aggiungere “in tutto il territorio nazionale”.

ARTICOLO 2

(Modifica all’articolo 20 sexies della l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 sexies della l.r. 36/2005 è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
“b bis) il funzionamento dell’autogestione dei servizi e degli impianti comuni
da parte degli assegnatari.”.

ARTICOLO 3

(Modifica all’articolo 20 septies della l.r. 36/2005)

1. Al comma 3 dell’articolo 20 septies della l.r. 36/2005 le
parole: “l’alloggio sia da considerarsi idoneo ai sensi di quanto previsto dal
regolamento comunale di cui al comma 2 dell’articolo 20 quinquies” sono
sostituite dalle seguenti: “l’abitazione sia adeguata alle esigenze del nuovo
nucleo familiare”.

ARTICOLO 4

(Modifica all’articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è
sostituita dalla seguente:
“a) l’assegnatario non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato, ovvero
non lo abbia stabilmente occupato nel termine di trenta giorni dalla
consegna;”.

ARTICOLO 5

(Modifica all’articolo 30 della l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 30 della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:
“10 bis. Fino al 1° gennaio 2011, data di efficacia del regolamento per la
determinazione del canone di locazione di cui all’articolo 20 quaterdecies, la
Giunta regionale può assegnare annualmente agli ERAP risorse finanziarie per
garantire adeguati livelli di manutenzione del patrimonio di edilizia
sovvenzionata.”.

ARTICOLO 6

(Modifica all’articolo 3 della l.r. 1/2008)

1. All’articolo 3 della l.r. 29 gennaio 2008, n. 1 (Modifiche alla legge
regionale 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle
politiche abitative”, alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 concernente
modificazioni ed integrazioni alla l.r. 36/2005 e alla legge regionale 17
maggio 1999, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e
degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive,
del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla
comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) le
parole: “fino al 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31
dicembre 2009”.

ARTICOLO 7

(Modifica all’articolo 39 della l.r. 10/1999)

1. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino
delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori
dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) le parole: “lettere a), b)
e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), c) e d)”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 03-04-2009 Regione Marche. Ulteriori modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 “Legge finanziaria 2009”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 37/2008)

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009) è abrogato.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della I.r. 37/2008 sono
soppresse le parole: “o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
mediante convenzioni”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it