Legge Regionale n. 7 del 31-03-2009 Regione Marche. Sostegno del cinema e dell’audiovisivo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato,
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto
dei principi stabiliti dalla normativa statale, sostiene le attivit
cinematografiche, audiovisive e multimediali, e in particolare:
a) incentiva l’attività di associazioni e circoli del cinema, per la
promozione della cultura cinematografica nonché la conoscenza e la
diffusione dell’audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità;
b) sostiene l’esercizio cinematografico e la circuitazione del cinema di
qualità;
c) favorisce l’incremento degli spazi idonei alla fruizione in tutto il
territorio regionale;
d) promuove la valorizzazione e conservazione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo di interesse regionale;
e) incentiva la produzione di opere cinematografiche nelle Marche al fine
di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni
nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli
operatori del settore, diffondere la conoscenza del territorio;
f) sostiene la distribuzione di opere cinematografiche riguardanti le
Marche, anche mediante iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;
g) favorisce la formazione alle professioni del cinema e l’educazione
all’immagine;
h) valorizza e sostiene il piccolo esercizio di cui ai commi 9 e 10
dell’articolo 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina
in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché le attività finalizzate alla
formazione del pubblico in particolare di quello giovanile.
2. La Regione promuove, inoltre, la più adeguata presenza, la migliore
distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche
sul territorio, ispirandosi ai seguenti principi:
a) centralità dello spettatore;
b) diffusione di una rete di sale efficiente, diversificata e capillare sul
territorio;
c) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche;
d) garanzia del pluralismo e tutela dell’equilibrio tra le diverse
tipologie di esercizio cinematografico;
e) valorizzazione della funzione dell’esercizio cinematografico, per il
perseguimento della qualità sociale delle città e del territorio.
3. Nel definire gli indirizzi per l’insediamento dell’esercizio
cinematografico, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il
confronto con gli organismi associativi del settore.

ARTICOLO 2

(Fondo per le attività cinematografiche)

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1, la Regione istituisce il
fondo per le attività cinematografiche.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse regionali destinate al settore dello
spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione dallo Stato,
dall’Unione europea o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal piano per le attivit
cinematografiche di cui all’articolo 3.
4. La Regione provvede all’attuazione delle finalità della presente legge
anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni,
istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell’ambito
dell’Unione europea.

ARTICOLO 3

(Piano per le attività cinematografiche)

1. Il piano per le attività cinematografiche individua le priorità e le
strategie dell’intervento regionale a sostegno del cinema e dell’audiovisivo.
2. L’Assemblea legislativa regionale, su proposta della giunta regionale,
approva il piano per le attività cinematografiche con cui determina le linee
di indirizzo e gli obiettivi da perseguire per il raggiungimento delle
finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1.
3. Il piano, in particolare, contiene:
a) il quadro conoscitivo, l’analisi dei punti di forza e delle criticit
del settore;
b) i criteri per la concessione di contributi a sostegno della
circuitazione e della programmazione del cinema di qualità;
c) i criteri per la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati
di progetti destinati a promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura
cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell’audiovisivo e
dei nuovi linguaggi della multimedialità o di progetti di sostegno alla
produzione e alla sceneggiatura;
d) i criteri per il sostegno a soggetti che senza finalità di lucro
organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed
internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale;
e) i criteri per la predisposizione di progetti a sostegno delle imprese
cinematografiche così come definite dalla normativa statale ed iscritte ai
relativi elenchi nazionali di produzione, distribuzione, esportazione e di
industria tecnica, limitatamente a quelle con sede legale nel territorio
regionale.
4. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa regionale il piano
di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge
finanziaria annuale.

ARTICOLO 4

(Autorizzazione per le sale cinematografiche)

1. In attuazione del d.lgs. 28/2004, l’autorizzazione alla realizzazione,
trasformazione ed adattamento degli immobili e spazi da destinare a sale ed
arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e
arene già in attività è rilasciata dal Comune competente per territorio nel
caso in cui la capienza complessiva della struttura sia fino a cinquecento
posti e dalla Regione per un numero di posti superiore a cinquecento.
2. La Giunta regionale determina, sentiti gli organismi associativi del
settore e il Consiglio delle autonomie locali, le modalità del rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 1 sulla base dei principi di cui
all’articolo 22 del d.lgs. 28/2004 e nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con
particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto sociale e
ambientale nonché alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e
della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana,
nonché la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e
sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di
esercizi cinematografici;
d) sostenere e riqualificare il sistema dell’offerta nelle zone montane,
nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
e) favorire ed assicurare un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie
di esercizio, nel rispetto del principio della libera concorrenza e
favorire lo sviluppo delle sale di comunità o ecclesiali, come da articolo
2, comma 10, del d.lgs. 28/2004 nel rispetto delle specifiche finalità.

ARTICOLO 5

(Mediateca regionale delle Marche)

1. La Regione riconosce all’Associazione Mediateca delle Marche di cui
all’articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno
dell’informazione e dell’editoria locale), quale soggetto in possesso di
idonei requisiti scientifici e culturali, la funzione di polo di riferimento
regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio,
conservazione, digitalizzazione, valorizzazione e deposito legale dei beni
audiovisivi ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 e successive modifiche, e sostiene
l’attività istituzionale e di servizio pubblico mediante specifici
finanziamenti secondo le modalità stabilite dal piano annuale di cui articolo
3.

ARTICOLO 6

(Marche Film Commission)

1. E’ istituita con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la “Marche
Film Commission”, quale struttura operativa della Regione, finalizzata a
creare le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni
cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere, nonché ad indirizzare le
produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche,
con l’offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e
organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione,
durante il processo produttivo.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno
2009 la spesa di euro 277.000,00, per gli anni successivi l’entità delle spese
sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli
equilibri di bilancio.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 per l’anno 2009 si
provvede per la somma di euro 100.000,00 mediante impiego ai sensi del comma
2 dell’articolo 24 della l.r. 31/2001 di quota parte delle somme iscritte
nell’UPB 2.08.01 (fondi globali) partita 2 , elenco 1, del bilancio di
previsione per l’anno 2008, per la somma di euro 167.000,00 mediante impiego
di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 5.31.01 e per la somma di euro
10.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB
5.31.03, del bilancio di previsione per l’anno 2009.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono
iscritte per l’anno 2009 e successivi nella UPB 5.31.03 del bilancio di
previsione del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale
istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

ARTICOLO 8

(Norme transitorie)

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale approva gli indirizzi di cui all’articolo 4.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale determina le modalità per l’istituzione della “Marche Film
Commission” ai sensi dell’articolo 6.
3. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa il piano di cui al
comma 2 dell’articolo 3 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.

ARTICOLO 9

(Abrogazione)

1. E’ abrogato l’articolo 4 della l.r. 13 luglio 1981, n.16 (Promozione delle
attività culturali).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 6 del 17-03-2009 Regione Marche. “Attività della società di gestione dell’aeroporto delle Marche Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 30
del 26 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Partecipazione alla società e svolgimento dell’attività)

1. La Giunta regionale promuove l’ingresso di nuovi soci nella societ
Aerdorica s.p.a., anche con la partecipazione di soggetti diversi da quelli
indicati dall’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 6
(Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-
Sogesam s.p.a.) e con l’eventuale riduzione del capitale pubblico previsto
dall’articolo 4 della medesima legge regionale, che non può comunque risultare
inferiore al 20 per cento.
2. L’Assemblea legislativa regionale nomina un componente del collegio
sindacale ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile.
3. La fornitura di servizi aeroportuali a terra strettamente connessi al
trasporto aereo di passeggeri e merci, svolta dalla società di cui al comma 1,
costituisce per la collettività regionale un servizio di interesse economico
generale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE, i cui
obblighi di servizio pubblico possono essere compensati in osservanza della
Comunicazione della Commissione orientamenti comunitari concernenti il
finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle
compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (2005/C 312/01).
4. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 3,
la Giunta regionale approva, sentita la Commissione assembleare competente, lo
schema di convenzione da stipulare tra la Regione e la società di gestione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 17-03-2009 Regione Marche. “Partecipazione della Regione alla Rete europea degli enti locali e regionalI per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP)”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 30
del 26 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla “Rete europea degli enti locali
e regionali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio”, d’ora
in avanti denominata RECEP.
2. La RECEP è un’organizzazione liberamente costituita da enti locali e
regionali europei, sotto l’egida del Congresso dei poteri locali e regionali
del Consiglio d’Europa, allo scopo di favorire la conoscenza e l’applicazione
della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, in
applicazione del principio di sussidiarietà.
3. La RECEP è disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del Codice civile
alsaziano e mosellano, nonché dal proprio Statuto. Essa è iscritta nel
Registro delle associazioni del Tribunal d’instance di Strasburgo – Francia.

ARTICOLO 2

(Partecipazione della Regione)

1. La partecipazione della Regione alla RECEP è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che l’associazione non persegua scopo di lucro;
b) che lo Statuto dell’associazione sia informato ai principi democratici
dello Statuto della Regione.
2. Il Presidente della Regione o un suo delegato è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla RECEP.
3. I diritti inerenti la qualità di membro della RECEP sono esercitati dal
Presidente della Regione o da un suo delegato.
4. Ogni modifica dello Statuto della RECEP è previamente comunicata
all’Assemblea legislativa, al fine della verifica delle condizioni in ordine
alla continuazione del vincolo partecipativo.

ARTICOLO 3

(Rappresentanti regionali negli organi dell’Associazione)

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi
della RECEP, in conformità allo Statuto della medesima, dandone tempestiva
comunicazione all’Assemblea legislativa.

ARTICOLO 4

(Partecipazione finanziaria)

1. La Regione aderisce con il versamento di una quota di iscrizione annuale,
il cui importo viene determinato ai sensi dello Statuto della RECEP,
nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di
bilancio regionale.
2. La Regione può partecipare alla realizzazione di programmi specifici su
temi e obiettivi attinenti alla RECEP, nell’ambito delle disponibilit
annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalit
stabilite dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni
assembleari.

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Per far fronte all’onere derivante dall’adesione della Regione alla RECEP,
per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5.000,00; per gli anni
successivi, l’entità della spesa relativa alla quota annuale e agli eventuali
contributi di cui al comma 2 dell’articolo 4 è stabilita con le rispettive
leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Per l’anno 2009, alla copertura della spesa di euro 5.000,00 di cui al
comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dell’UPB 2.08.15.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1
sono iscritte per l’anno 2009 nell’UPB 1.02.02 a carico del capitolo che la
Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del POA del detto anno; per
gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 4 del 02-03-2009 Regione Marche. Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 22
del 5 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 28)

1. Dopo il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale
15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale
della Regione), è inserito il seguente: “Sulla base dei medesimi parametri è
definito il trattamento economico dei dirigenti dei servizi nel caso in cui
alla Regione sia affidato il coordinamento di una delle commissioni istituite
nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai
medesimi dirigenti sia affidato l’incarico di coordinamento della relativa
commissione tecnica.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it