Legge Regionale n. 11 del 14-07-2009 Regione Lombardia. Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 28
del 13 luglio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 15 luglio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Oggetto del testo unico)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9
marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale
mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia
di trasporti, con esclusione di quelle relative alle infrastrutture.

ARTICOLO 2

(Finalità)
(art. 1, l.r. 22/98 e art. 1, l.r. 1/02)

1. La Regione Lombardia, nell’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi pubblici di trasporto, nel rispetto delle normative
comunitarie e statali, assicura il governo della mobilità e incentiva la
riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale,
garantendo:

a) la programmazione regionale e degli enti locali, promuovendo:

1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in
relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio
lombardo con riguardo alle specifiche informazioni fornite da enti pubblici e
privati con particolare riferimento alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
2) interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento
dei sistemi di trasporto, nonché la realizzazione di un sistema integrato
della mobilità e delle relative infrastrutture;
3) lo sviluppo delle aree di interscambio tra i diversi modi di trasporto
mediante interventi di riqualificazione e di nuova infrastrutturazione delle
stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane urbane ed extraurbane;
4) l’incremento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario regionale
in un quadro di efficacia, efficienza e produttività dell’esercizio, anche
attraverso l’ammodernamento e l’acquisto di nuovo materiale rotabile;
5) l’utilizzo di tecnologie innovative, in particolare per lo sviluppo della
mobilità negli ambiti a domanda diffusa o debole;
6) il miglioramento della mobilità, della vivibilità urbana, della
salvaguardia dell’ambiente e della sostenibilità ambientale nelle aree urbane
caratterizzate da elevati livelli di congestione e di inquinamento;
7) l’utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni in atmosfera, alimentati
a gasolio ecologico, nonché con carburanti alternativi al gasolio, ovvero di
autobus elettrici a nulle emissioni in atmosfera;
8) la funzionalità e la qualità del sistema infrastrutturale mediante
l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e la promozione di
nuovi modelli finanziari per la realizzazione degli interventi;
9) la promozione di modelli organizzativi di produzione dei servizi tali da
razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella gestione del settore;
10) il superamento degli assetti monopolistici e l’introduzione di regole di
concorrenza nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;
11) la trasformazione delle aziende speciali o consorzi in società per azioni,
ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l’eventuale frazionamento
societario derivante da esigenze funzionali o di gestione, ai sensi dell’art.
18, commi da 3 a 3-septies del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
L. 15 marzo 1997, n. 59);
12) il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio delle
informazioni tra la Regione, gli enti locali, le aziende di trasporto e gli
utenti dei servizi con apposite strutture di servizio in capo agli enti locali
o alla Regione;
13) il coordinamento del comparto trasporti con quello delle regioni
confinanti mediante la sottoscrizione di accordi di programma;
14) l’innovazione tecnologica quale strumento funzionale al governo della
mobilità, ad un uso efficiente e sicuro delle reti, all’integrazione modale e
tariffaria, all’erogazione di servizi informativi ai cittadini;
15) l’adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa delle fasce più
deboli;
16) l’individuazione di criteri di politica tariffaria in funzione del
miglioramento del servizio erogato;
17) l’integrazione ed il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra
sistemi tariffari anche con l’adozione di tecnologie e di sistemi di
bigliettazione innovativi, con l’obiettivo di:

a) ottimizzare i tempi complessivi di viaggio e recuperare competitivit
rispetto al mezzo privato;
b) introdurre documenti unici di viaggio utilizzabili sui diversi vettori di
trasporto pubblico regionale e locale;
c) rilevare i dati di origine e destinazione nonché di frequenza dell’utenza
per la programmazione dei servizi e per il riparto degli introiti tariffari
tra i diversi vettori;
d) individuare tariffe omogenee nelle aree urbane rispetto alla quantità di
servizio erogata;

b) il conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti
locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto
pubblico locale che non richiedano l’esercizio unitario a livello regionale,
nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo le rispettive dimensioni
territoriali, di responsabilità ed unicità dell’amministrazione della
funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneità ed economicità, di
copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;
c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell’utenza per quanto
concerne la quantità, la qualità e l’efficacia dei servizi di trasporto
pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonché il controllo
delle politiche tariffarie attraverso l’istituzione dell’Organo di garanzia
del trasporto pubblico di cui all’articolo 17;
d) l’adeguamento e lo sviluppo dell’informazione rivolta agli
utenti e della comunicazione di carattere istituzionale relativa ai servizi di
trasporto pubblico locale.

2. Nell’ambito della programmazione del trasporto pubblico regionale, la
Giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare, i soggetti
esercenti servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie,
approva il “Piano di sviluppo del servizio ferroviario regionale”, che
definisce le strategie di intervento della Regione, indicando le azioni
prioritarie per il conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento e di
sviluppo.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 10 del 29-06-2009 Regione Lombardia. Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 26
del 29 giugno 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2 del 30 giugno 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute
e dell’ambiente”, in materia di certificazione energetica)

1. Alla l.r. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di favorire un accesso unico ai cittadini per la
documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza della
qualità, sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio, la Giunta
regionale sviluppa un sistema informativo collegato con il catasto urbano in
modo da fornire informazioni sulle prestazioni energetiche delle unit
immobiliari soggette a certificazione energetica e favorire il controllo sulla
corretta applicazione della disciplina regionale per l’efficienza energetica
in edilizia.”;

b) alla fine del comma 3 dell’articolo 25 aggiungere il seguente periodo:

“L’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario
all’ammissione ai corsi di qualificazione.”;

c) dopo il comma 4 dell’articolo 25 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. L’attestato di certificazione energetica, redatto secondo le
indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al
comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L’attestato di
certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di
trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia
certificata conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato,
all’atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle
deliberazioni della Giunta regionale in materia.

4 ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari
già dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a
decorrere dal 1 luglio 2010, l’attestato di certificazione energetica di cui
al comma 4-bis è consegnato dal proprietario al conduttore all’atto della
stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all’originale.

4 quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio energia plus,
definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), relativi a
edifici pubblici e privati e nel caso di contratti per la gestione degli
impianti termici degli edifici pubblici, il contraente o l’aggiudicatario
consegna al proprietario dell’edificio l’attestato di certificazione
energetica di cui al comma 4 bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal
rinnovo del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l’obbligo di
allegazione o di consegna dell’attestato di certificazione energetica, secondo
quanto indicato ai commi 4 bis e 4 ter, il proprietario o il locatore è tenuto
ad adempiere al proprio obbligo anche qualora non siano decorsi i termini
sopra previsti per la consegna dell’attestato stesso, da parte
dell’aggiudicatario del contratto di servizio energia e servizio energia plus
o del contraente, al proprietario dell’immobile.

Legge Regionale n. 9 del 29-06-2009 Regione Lombardia. Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 26
del 29 giugno 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 30 giugno 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici)

1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico e
contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua
valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove
l’esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della
salvaguardia dell’ambiente originario, quale testimonianza della cultura
locale.

2. I comuni tutelano l’identità dei luoghi urbani di pregio anche tramite
la valorizzazione delle attività commerciali storicamente presenti nell’area.
A tal fine i comuni possono individuare, nelle zone di cui al comma 1, le
attività commerciali espressione delle tipicità locali per valorizzarne le
caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui si sono
sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla l.r. 22/2000 in materia di vendite straordinarie e di orari
degli esercizi commerciali)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite
straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali)
sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“Art. 5.1
(Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.”;

b) alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 5 bis le parole “dei mesi di
maggio, agosto e” sono sostituite dalle parole “di uno dei mesi di maggio,
agosto o”;

c) alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 5 bis la parola “tre” è
sostituita con la parola “cinque”;

d) al comma 8 dell’articolo 5 bis le parole “e previo accordo unanime
dello stesso con le organizzazioni di cui al comma 1” sono sostituite con le
parole “e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e
dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a
livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente
alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello
provinciale, con quella più rappresentativa a livello regionale.”;

e) dopo il comma 8 dell’articolo 5 bis sono inseriti i seguenti:

“8 bis. Il comune può autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui
all’articolo 4 bis della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di
commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 – Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4,
comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), un incremento di giornate di
apertura domenicale e festiva delle attività commerciali ulteriore rispetto a
quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle
imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più
rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto.”;

“8 ter. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 8
bis, tengono conto in particolare degli impegni assunti dalle imprese
commerciali interessate per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del
livello occupazionale.”;

f) dopo il comma 9 dell’articolo 5 bis è inserito il seguente:

“9 bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni in cui
si svolgono i mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare
pregio di cui all’articolo 3 bis della l.r. 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in
materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche), è consentita l’apertura
al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli
orari in cui si svolgono tali mercati.”;

g) alla lettera b) del comma 10 dell’articolo 5 bis le parole “o
turistica” sono soppresse;

h) dopo il comma 11 dell’articolo 5 bis è inserito il seguente:

“11 bis. Salvo che non cadano nella giornata di sabato, nel caso di deroga ad
una o più delle festività di cui al comma 11, le stesse sono computate tra
quelle di cui al comma 5, lettera d).”;

i) la lettera d) del comma 13 dell’articolo 5 bis è sostituita dalla
seguente:

“d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli
di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d’arte, oggetti
di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e
artigianato locale;”;

j) dopo il comma 2 dell’articolo 5 ter è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 5 bis, commi 2,
3, 4 e 12 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a
200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la
tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per
la tipologia delle grandi strutture di vendita.”.

ARTICOLO 3

(Modifiche alla l.r. 15/2000 in materia di commercio al dettaglio su aree
pubbliche)

1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di
commercio al dettaglio su aree pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 bis dell’articolo 3 le parole “all’articolo 4 ter” sono
sostituite con le parole “all’articolo 8, comma 4 ter.”;

b) il comma 6 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente
l’attività con l’obbligo di comunicare l’avvenuto subingresso entro un anno
dalla morte del titolare dell’autorizzazione.”;

c) dopo il comma 4 ter dell’articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

“4 quater. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio
prevista dall’articolo 2, comma 6 quater, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La
medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della
carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa
presenti.”;

“4 quinquies. Le sanzioni di cui al comma 4 quater si applicano a decorrere
dall’anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2.”.

ARTICOLO 4

(Modifiche alla l.r. 14/1999 in materia di commercio, in attuazione del d.lgs.
114/1998)

1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di
commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3; al comma 2 dell’articolo
3; ai commi 1 e 2 dell’articolo 4; ai commi 5 e 8 dell’articolo 14, la
parola “triennale” è sostituita dalla parola “pluriennale”;

b) dopo il comma 2 dell’articolo 3 è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale la
relazione sull’attuazione del programma pluriennale per lo sviluppo del
settore commerciale.”;

c) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
(Distretti del commercio)

1. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni
imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a
livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei
lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello
provinciale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla
Regione l’inviduazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del
commercio, intesi quali ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le
imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare
del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse
di cui dispone il territorio, per accrescere l’attività, rigenerare il tessuto
urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. L’ambito
territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali
ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi di gestione
integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.”;

d) dopo il comma 16 quinquies dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“16 sexies. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione di
cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione (BURL) di un avviso contenente gli elementi identificativi
dell’insediamento commerciale autorizzato, nonchè la data della seduta della
conferenza di servizi che ha deliberato l’accoglimento della domanda.”;

e) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis
(Autorizzazioni non attivate)

1. L’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita è
revocata qualora il titolare non inizi l’attività commerciale entro due anni
dal rilascio.

2. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al
titolare dell’autorizzazione e sulla base dell’istanza presentata dal titolare
medesimo, il comune può prorogare l’autorizzazione, per una sola volta, con
provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del
termine di cui al comma 1.

3. Entro il termine di cui al comma 2 può essere richiesta, al comune
territorialmente competente, ulteriore proroga dell’autorizzazione, previo
parere positivo della conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 5.

4. La conferenza di cui al comma 3 verifica l’adeguatezza delle
condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell’insediamento commerciale
già autorizzato al contesto socio-economico, ambientale, infrastrutturale e
territoriale, procedendo ad una eventuale riformulazione delle stesse, qualora
non più attuali.”.

ARTICOLO 5

(Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici)

1. Per l’avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di
qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici resta fermo l’obbligo
della dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all’articolo
5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per
le imprese e per il territorio della Lombardia); le successive attivazioni e
cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari
sono comunicate con cadenza semestrale alla ASL territorialmente competente
per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse,
mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della DIAP
relativa all’avvio della attività o di autorizzazioni precedentemente ottenute.

2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito
locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni
previste per l’apertura di un esercizio di vendita.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad
attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore); le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad
attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

ARTICOLO 6

(Procedure telematiche)

1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monitoraggio delle
attività commerciali i comuni, entro il termine stabilito dalla Giunta
regionale, adottano per l’espletamento delle procedure amministrative inerenti
le attività commerciali, la procedura telematica definita dalla Regione
Lombardia ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2007 e relativi provvedimenti
attuativi.

ARTICOLO 7

(Norma transitoria)

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 5 bis della l.r. 14/99, come introdotti
dall’articolo 4, comma 1, lettera e), si applicano anche alle autorizzazioni
per grande struttura di vendita oggetto di proroga alla data di entrata in
vigore della presente legge, allo scadere della proroga medesima.

ARTICOLO 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 30-04-2009 Regione Lombardia. Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 18
del 4 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 5 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo
comma, della Costituzione, disciplina la vendita da parte delle imprese
artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo
immediato, nell’ambito delle competenze della Regione e dei comuni.

ARTICOLO 2

(Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato)

1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che
effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli
alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attivit
sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.

2. E’ consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli
alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a
quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale ove si
svolge l’attività artigianale, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e
di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di
somministrazione.

3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle
prodotte e trasformate dall’impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione
di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e
per il territorio della Lombardia).

4. L’attività di cui alla presente legge è soggetta a previa
comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.

5. L’attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della
disciplina sull’inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e
regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 3

(Orari e pubblicità)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane
di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri
prodotti per il consumo immediato nei locali dell’azienda sono rimessi alla
libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria
compresa dalle ore sei all’una del giorno successivo, salvo deroghe motivate
da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di
soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e
la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche
del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell’anno.

2. Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di
propria produzione per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di
apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l’obbligo di esporre
l’elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti
eventualmente congelati.

ARTICOLO 4

(Sanzioni)

1. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00
euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita
di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

2. Chiunque ometta la comunicazione prevista all’articolo 2, comma 4, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00
euro.

3. Chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell’articolo 3,
comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 3, comma 2, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in
caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un
periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti
alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

4. Restano salve le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ove
applicabili all’attività di vendita di prodotti alimentari di propria
produzione per il consumo immediato.

5. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla
legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24
novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

6. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le
sanzioni amministrative e introita i proventi.

ARTICOLO 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione
della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene
informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle
osservazioni svolte, nel corso dell’implementazione, dai comuni e dalle
associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.

ARTICOLO 6

(Disposizione transitoria)

1. Le imprese artigiane che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, effettuano la vendita di prodotti alimentari di propria
produzione per il consumo immediato sono tenute a trasmettere la comunicazione
di cui all’articolo 2, comma 4, entro il 31 dicembre 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it