Legge Regionale n. 7 del 30-04-2009 Regione Lombardia. Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 18
del 4 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 5 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione Lombardia redige il Piano regionale della mobilità ciclistica,
tenendo conto delle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, parte
integrante del Piano Territoriale Regionale, e anche della legge 19 ottobre
1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo
scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale,
obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di
garantire lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta sia in ambito
urbano che extraurbano.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e
ciclopedonali;
b) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza
dell’utenza motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione
del traffico.

ARTICOLO 2

(Piano regionale della mobilità ciclistica)

1. Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in relazione al tessuto
e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema
naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi
regionali e ai grandi poli attrattori, individua il sistema ciclabile di scala
regionale.

2. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento
di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali di
cui all’articolo 3.

3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:

a) creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva;
b) creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di
itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso località di valore
ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una
rete di punti di ristoro;
c) creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e
strutture di supporto.

4. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, ed è aggiornato di
norma ogni tre anni.

5. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è elaborato attraverso
forme di concertazione con i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, sentite
le associazioni che promuovono in modo specifico l’utilizzo della bicicletta.

6. Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua, mediante
intese con gli enti interessati, l’utilizzo per la riconversione in percorsi
ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero
conservativo:

a) l’area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;
b) l’area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari,
dismesse o in disuso;
c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali, dei
navigli e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli acquedotti dismessi,
ove compatibili;
d) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.

7. Nell’ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse,
previste dal Piano regionale della mobilità ciclistica, la Regione promuove,
mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie,
il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari
insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale,
possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di
ristoro specializzati per l’ospitalità dei cicloturisti. La Regione promuove
altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di
attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e
metropolitani.

8. La Regione promuove, d’intesa con i soggetti attuatori, le
associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di informazione e
formazione tese alla diffusione dell’uso della bicicletta, considerando gli
aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al
miglioramento degli stili di vita.

9. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione,
tramite accesso internet, dell’offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi,
i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il
sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti attuatori.

ARTICOLO 3

(Piani di province e comuni)

1. Le province redigono piani strategici per la mobilità ciclistica,
tenuto conto del Piano regionale della mobilità ciclistica, ove vigente. I
piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale e sono
approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e della
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e
successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.

2. I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale
quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo la
connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici, i
centri commerciali, i distretti industriali ed il sistema della mobilit
pubblica.

3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono quelli
indicati all’articolo 2, comma 3.

4. I comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto
conto del piano regionale della mobilità ciclistica e del Piano provinciale,
ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a livello locale e
sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e della
l.r. 12/2005 e successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.

5. I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale
elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo
la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il
sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema
della mobilità pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale,
storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

6. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:

a) l’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa
in rete;
b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;
c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva.

ARTICOLO 4

(Tipologie degli interventi)

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, anche tenuto conto delle
caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale 30 novembre 1999, n.
557 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili) sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:

a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e
ciclopedonali;
b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse.

2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:

a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico
ciclistico e motorizzato;
c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e
di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in
corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e presso strutture
pubbliche;
d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata
per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli
itinerari ciclabili;
e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a
realizzare l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
f) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle
infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l’intermodalità tra la
bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per
biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione
del trasporto della bicicletta al seguito;
g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con
l’uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il
trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
i) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative
educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;
j) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di
informazione per cicloturisti;
k) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata
anche di tipo elettronico;
l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza
del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di
manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed
informative sull’utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e
casco.

3. Nel quadro delle indicazioni del Piano regionale della mobilità e dei
trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al 10
per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deve essere
riservata al parcheggio di biciclette.

ARTICOLO 5

(Soggetti attuatori)

1. Province, comuni, enti gestori dei parchi regionali e locali, comunit
montane adottano ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere, anche con
la collaborazione di privati, gli interventi previsti dalla presente legge,
ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di
programma.

2. I soggetti privati possono, previe intese con gli enti pubblici
competenti, installare strutture attrezzate per l’integrazione del trasporto
pubblico con l’uso della bicicletta, nonché promuovere agevolazioni per i
propri dipendenti.

ARTICOLO 6

(Disposizioni particolari per i comuni)

1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni di corrispondenza o
di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette
infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati impianti
per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio
di noleggio biciclette, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c).

2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni
stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie,
metropolitane od automobilistiche.

3. I comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni assegnano
prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, di cui
alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in
Lombardia).

4. I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di
spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o
produttive per il deposito di biciclette.

5. I comuni inseriscono inoltre nei regolamenti edilizi norme per la
realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette presso strutture
pubbliche.

6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di
consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni, che, ove
possibile, devono essere attrezzati.

ARTICOLO 7

(Gestione e manutenzione)

1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito delle scelte
definite dal Piano regionale della mobilità ciclistica, così come dei percorsi
e dei tracciati preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui
territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono
tracciati che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la
ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. La
Regione assicura l’erogazione di contributi secondo un piano prestabilito
dalla Giunta.

2. La Giunta regionale detta criteri per la concessione di contributi per la
manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei tracciati agli enti che
prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.

ARTICOLO 8

(Finanziamento ed agevolazioni)

1. La Regione determina annualmente, sulla base delle disponibilità di
bilancio, i programmi attuativi di intervento e di finanziamento.

2. La Giunta regionale determina le modalità di assegnazione dei
contributi, riconoscendo priorità agli interventi previsti nel Piano regionale
e nei piani provinciali e comunali di cui agli articoli 2 e 3. Con lo stesso
atto sono definite le modalità di erogazione, in relazione alla tipologia di
intervento.

3. Il finanziamento da parte della Regione è subordinato alla
compartecipazione dei soggetti attuatori.

4. La Regione promuove interventi di settore che prevedono il
potenziamento della rete ciclopedonale e l’aumento dell’uso della bicicletta.

5. La Regione favorisce l’utilizzo della bicicletta per i propri
dipendenti e per quelli degli enti costituenti il sistema regionale di cui
all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni
legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-
finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e
sulla contabilità della Regione) – collegato 2007).

6. La Regione incentiva le iniziative delle imprese volte ad incrementare
l’utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti.

ARTICOLO 9

(Abrogazioni)

1. A far tempo dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge
regionale 27 novembre 1989, n. 65 (Interventi regionali per favorire lo
sviluppo del trasporto ciclistico).

ARTICOLO 10

(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione degli interventi in conto capitale di cui agli
articoli della presente legge è autorizzata per l’esercizio 2009 la spesa di
euro 4.500.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro
4.500.000,00 delle disponibilità di competenza e di cassa per l’esercizio 2009
dell’UPB 6.1.99.3.353 “Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema
ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale”.

3. Alle spese di comunicazione di cui agli articoli della presente legge
si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente all’UPB
7.2.0.2.187 “Azione di comunicazione interna ed esterna”.

4. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, allo stato di
previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-
2011 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– alla funzione obiettivo 6.5 “Valorizzazione del territorio” la
dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 6.5.3.3.398 “Le
valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti” è incrementata per
l’esercizio 2009 di euro 4.500.000,00;

– alla funzione obiettivo 6.1 “Infrastrutture prioritarie” la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 6.1.99.3.353 “Riqualificazione,
potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e
metrotranviario regionale” è ridotta per l’esercizio 2009 di euro 4.500.000,00.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 6 del 30-03-2009 Regione Lombardia. Istituzione della figura e dell’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 13
del 30 marzo 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 3 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Istituzione)

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena
attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle
persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione,
dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso
il Consiglio regionale il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito
denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell’ONU sui diritti del
fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989), e della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei
fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,
fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

2. Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, nell’esercizio delle proprie
funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale
e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa
ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Nell’esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la
propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre regioni,
ove costituiti.

ARTICOLO 2

(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) propone agli enti ed alle istituzioni che si occupano di minori,
iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza,
finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in
particolare, propone iniziative in occasione della celebrazione della giornata
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1,
comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia),
nonché propone e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle
comunità locali;

b) concorre a verificare l’applicazione sul territorio regionale delle
convenzioni di cui all’articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni
internazionali che tutelano i minori, nonché l’applicazione e l’attuazione
delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia
di tutela dei minori;

c) segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di
discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilità,
nazionalità, etnia, religione e condizione economica e favorisce altresì tutte
quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della
dignità di tutti i minori;

d) segnala alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali
territoriali, fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio
per i minori;

e) collabora, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con
gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell’evasione e dell’elusione
dell’obbligo scolastico;

f) collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di
perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro
il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato
sociale e le organizzazioni sindacali;

g) collabora con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei
minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non
accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali e alla
magistratura minorile e sollecita gli enti a realizzare forme e servizi di
accoglienza;

h) propone agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati competenti
iniziative per la prevenzione e il contrasto dell’abuso dell’infanzia e
dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n.
269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle
persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a
mezzo Internet), nonché dei rischi di espianto di organi, di mutilazione
genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle
pratiche di mutilazione genitale femminile) e per estendere i trattamenti
sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio
nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza;

i) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di
cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM)), con l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla
vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo
stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i
profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di
segnalare le eventuali trasgressioni;

j) raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste
a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella
scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei
luoghi in cui sono collocati per disposizione dell’autorità giudiziaria e
tramite i servizi sociali territoriali e comunica alle autorità competenti le
situazioni che richiedono interventi immediati d’ordine assistenziale o
giudiziario;

k) raccoglie le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse
tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare
i casi di rischio per l’incolumità fisica;

l) formula proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di indirizzo
regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei comuni e
delle province;

m) collabora con l’Osservatorio regionale sui minori di cui alla legge
regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori), con
l’Osservatorio regionale sull’integrazione e la multietnicità e con gli
osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati;

n) propone iniziative a favore dei minori affetti da malattie e delle
loro famiglie;

o) collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare
sull’attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e
socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi sono
effettuati, ove possibile, in accordo con la famiglia, fatta eccezione per gli
interventi di cui al comma 1, lettera k).

ARTICOLO 3

(Attività inerenti alla tutela e curatela)

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi
regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche
tramite l’organizzazione di corsi di formazione.

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 2008,
n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e socio-sanitario), il Garante svolge attività di consulenza nella
materia della tutela e della curatela.

ARTICOLO 4

(Poteri)

1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, il Garante
può:

a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono
ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi
territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi
che richiedono interventi immediati d’ordine assistenziale o giudiziario;

b) verificare l’adempimento, nei termini fissati dai decreti dei
tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle
province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non
fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai
fini degli adempimenti di legge;

c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare
la funzionalità dell’attività amministrativa e segnalare eventuali condotte
omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d’offerta sociali e
socio-sanitarie autorizzate o accreditate;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove
sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le
autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti
minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti
amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi
ragionevoli di definizione.

2. Per le attività di cui al comma 1 il Garante può coordinarsi con il
Difensore civico regionale e le altre autorità di garanzia dandosi reciproca
segnalazione in merito a situazioni di interesse comune nell’ambito delle
rispettive competenze.

ARTICOLO 5

(Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per
l’elezione del Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 18
gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del Difensore civico regionale lombardo), dura
in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea
specialistica, con particolari competenze ed esperienze professionali nel
settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati
all’infanzia e all’adolescenza.

3. Non sono eleggibili all’ufficio di Garante:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri ed assessori
regionali, provinciali e comunali;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

4. Sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali delle ASL e
delle aziende ospedaliere (AO), nonché i direttori generali di comuni e
province e delle aziende di servizi alla persona (ASP);

b) gli amministratori di enti pubblici e privati accreditati, aziende
pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o
dirigenti di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi
titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica
amministrazione o a dipendenti di istituzioni private ne determina il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del
posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di
quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di
incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale
invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi
non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata
comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza
prevista per l’elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per
gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non
cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.

ARTICOLO 6

(Struttura organizzativa)

1. Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato
Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l’espletamento della
propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, secondo
le modalità disciplinate con regolamento da emanarsi entro e non oltre
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Il Garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della
collaborazione:

a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad
associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonché di ricercatori ed
istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;

b) del Difensore civico regionale, come previsto all’articolo 4, comma 2;

c) degli osservatori regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m);

d) degli assessorati regionali, provinciali e comunali competenti, delle
ASL e delle AO, d’intesa con i comuni e con le province;

e) della polizia locale.

ARTICOLO 7

(Commissione consultiva dell’Ufficio del Garante)

1. Presso l’Ufficio del Garante di cui all’articolo 6, comma 1, è istituita la
Commissione consultiva dell’Ufficio del Garante di cui fanno parte una
rappresentanza delle associazioni del terzo settore che operano nell’ambito
dei servizi per i minori e una rappresentanza dei minori.

2. La composizione della Commissione consultiva e i criteri di partecipazione
sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 1.

ARTICOLO 8

(Trattamento economico)

1. Al Garante spetta l’indennità di funzione nel limite del cinquanta per
cento di quella prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge
regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri
della regione Lombardia). Al Garante spetta altresì il trattamento di missione
nella misura e alle condizioni previste dall’articolo 6, comma 1, della
medesima legge.

ARTICOLO 9

(Clausola valutativa)

1. Il Garante informa il Consiglio regionale sull’attività svolta e sui
risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti
dei minori.

2. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione
annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:

a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall’articolo 2 e,
per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie
impiegate e gli esiti prodotti;

b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le
indicazioni sulle soluzioni da adottare;

c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti
e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento ed integrazione delle
politiche minorili;

d) l’entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori nonché
le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.

3. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 2 da
parte della commissione consiliare competente, adotta le conseguenti
determinazioni. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione (BURL) e della pubblicazione è data notizia tramite gli organi di
stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive.

ARTICOLO 10

(Norma finanziaria)

1. All’autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si
provvederà con successivo provvedimento di legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 10-03-2009 Regione Lombardia. Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche – collegato ordinamentale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 10
del 9 marzo 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 25, nel primo periodo, le parole “quattro
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite
dalle parole “la data del 31 marzo 2010”; nel secondo periodo, le parole “di
quattro anni” sono eliminate;

b) al comma 7 dell’articolo 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
“Fino all’approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso
all’approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi
rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la
realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere
strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale. La
Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per
l’applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale
termine, si applicano le previsioni del documento d’inquadramento di cui al
presente comma.”;

c) il comma 8 bis dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:
“8 bis. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani
attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali vigenti, sono approvati con la procedura di cui
all’articolo 3 della l.r. 23/1997, fatta eccezione per i comuni interessati
dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura EXPO 2015, nei
quali i piani sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14.”;

d) il comma 8 sexies dell’articolo 25 della l.r. 12/2005 è sostituito dal
seguente:
“8 sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica, sino
all’approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle
previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi:

a) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della
volumetria preesistente per l’attuazione di iniziative di edilizia
residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata; nel caso di edifici
a destinazione produttiva con volumetria superiore a diecimila metri cubi, il
recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;

b) interventi di nuova costruzione, localizzati su aree destinate a
servizi, nell’ambito di piani attuativi, ivi compresi i programmi integrati di
intervento previsti dal vigente piano regolatore generale, per l’attuazione di
iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia
convenzionata di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni
del sistema regionale dell’edilizia residenziale pubblica: disciplina dei
servizi abitativi a canone convenzionato);

c) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree
destinate a servizi, comprese quelle a vincolo decaduto, dal vigente piano
regolatore generale, nei limiti dell’indice medio di zona per la destinazione
residenziale, per l’attuazione di iniziative di edilizia residenziale
pubblica, compresa l’edilizia convenzionata di cui alla l.r. 14/2007.

Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo
di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del
comune, della coerenza dell’intervento con l’assetto urbanistico esistente,
nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative, in particolare
gli spazi a verde e per il giuoco di effettiva fruibilità e comunque
garantendo la dotazione minima complessiva di aree per servizi pari a diciotto
metri quadrati per abitante.”;

e) dopo il comma 8 octies dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:
“8 nonies. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni
possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti
territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di
attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di
determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e
prolungata dei luoghi. I comuni definiscono contestualmente la disciplina
necessaria per assicurare il corretto inserimento delle attività nel contesto
urbano e in particolare la disponibilità di aree per parcheggi. Le
determinazioni sono assunte a mezzo di variante ai sensi del comma 1, secondo
la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997
che trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lettera i).”;

f) il comma 3 dell’articolo 26, è così sostituito:
“3. I comuni deliberano l’avvio del procedimento di approvazione del PGT entro
il 15 settembre 2009, dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso
inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e
accertatane l’inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo
dell’ente.”;

g) al comma 8 dell’articolo 64, dopo le parole “commissione per il
paesaggio di cui all’articolo 81,” sono inserite le parole “ove esistente,”;

h) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 80, le parole “dagli
articoli 38 e 39” sono sostituite dalle parole “dall’articolo 38”;

i) al comma 3 dell’articolo 80, dopo la lettera e bis) è aggiunta la
seguente:
“e ter) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili di cui all’art. 28, comma 1, lettera e bis), della
l.r. 26/2003.”;

j) dopo il comma 6 dell’articolo 80, è aggiunto il seguente:
“6 bis. A far tempo dal 1° luglio 2009 le funzioni amministrative per il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di
cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, nonché le
funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente
dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunit
montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti
di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell’articolo
159, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Per i comuni per i quali non sia stata
verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative
di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio
ovvero, per i territori compresi all’interno dei perimetri dei parchi
regionali, dall’ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei
parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la
sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi
sono esercitate dalla Regione.”;

k) dopo l’articolo 94 è inserito il seguente:

“Art. 94 bis
(Trasformazione urbanistica del territorio e permesso di costruire)

1. L’attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale disciplinata dal presente titolo, in deroga alle
disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo IV della presente legge, è
connessa alla realizzazione delle reti e dei servizi ad essi funzionali ed è
subordinata alla corresponsione di contributo commisurato al costo di
costruzione, nonché all’esistenza o alla realizzazione delle opere per la
dotazione o l’adeguamento delle reti e dei servizi funzionali alla
realizzazione degli immobili compresi nell’intervento.

2. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli interventi di
trasformazione urbanistica posti in essere tramite forme di programmazione
negoziata, sono a carico del soggetto attuatore l’esecuzione e l’adeguamento
delle opere di pertinenza dell’intervento di trasformazione urbanistica di cui
al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano di cui all’articolo 9.

3. Qualora l’amministrazione comunale non reputi necessario o
possibile, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere di cui al comma
1, il soggetto titolare del permesso di costruzione è tenuto alla
corresponsione di un importo, determinato in base ai parametri di cui alla
parte II, titolo I, capo IV della presente legge.”;

l) alla lettera w) dell’articolo 104 della l.r. 12/2005 la frase “nonché
all’articolo 25, commi 1 e 2 della presente legge” è sostituita dalla
seguente “nonché all’articolo 25, commi 1, 2 e 8 bis della presente legge;”.

ARTICOLO 2

(Interventi previsti dal Piano territoriale d’area Malpensa)

1. Le previsioni del Piano territoriale d’area Malpensa, approvato con la
legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d’area Malpensa.
Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), relative
unicamente agli interventi di cui all’Allegato A – Tabella A1, mantengono
efficacia fino all’approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20
e 21 della l.r. 12/2005, di un nuovo Piano territoriale regionale d’area, e
comunque per non oltre due anni dalla scadenza del termine indicato
dall’articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999.

2. Gli interventi di cui all’Allegato A – Tabella A2 della l.r. 10/1999
possono essere realizzati anche oltre la scadenza del termine indicato
dall’articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999, qualora, entro lo stesso
termine, sia intervenuta l’approvazione, con le procedure di cui all’articolo
3 della l.r. 10/1999, dei relativi progetti o programmi di attuazione.

3. La disciplina urbanistica delle aree interessate dalle previsioni del Piano
territoriale d’area Malpensa, diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2,
rimaste inattuate alla scadenza del termine indicato dall’articolo 1, comma 4,
della l.r. 10/1999, è definita dai comuni, dalle province e dagli enti gestori
dei parchi nell’ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione
territoriale, con l’applicazione delle procedure previste dalle leggi
regionali vigenti.

ARTICOLO 3

(Compensazione materiali di escavazione)

1. Per gli interventi nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale e lacuale di
cui all’articolo 37 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme
per la disciplina delle coltivazioni di sostanze minerali di cava) la Regione
e gli enti attuatori possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli
appaltatori, dell’onere per l’esecuzione delle opere con il valore del
materiale estratto riutilizzabile, da valutare sulla base dei canoni demaniali
vigenti.

2. La Regione e gli enti attuatori degli interventi possono eseguire lavori
con le modalità di cui al comma 1 anche in ambiti di formazione del demanio
idrico a seguito di esproprio delle aree interessate.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri tecnici e
modalità operative per l’esecuzione di interventi di cui ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 4

(Fondo per il finanziamento degli oneri di progettazione di opere, forniture e
servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche. Modifiche
alla legge regionale 17/2006)

1. E’ istituito un fondo per il finanziamento degli oneri professionali di
progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla
realizzazione di opere pubbliche il cui costo, comprensivo di ogni onere, sia
pari o superiore a euro 50.000,00. Gli oneri non possono comunque superare il
10 per cento del costo complessivo dell’opera.

2. Il fondo è destinato ai comuni della Lombardia aventi popolazione residente
non superiore a 2.000 abitanti, così come risultante dall’ultimo censimento
ufficiale.

3. Il fondo è altresì destinato alle unioni costituite dai comuni di cui al
comma 2 ed alle comunità montane se delegate dai medesimi comuni
all’effettuazione delle progettazioni di cui al comma 1, conformemente alla
legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali).

4. Nel caso in cui l’opera non sia realizzabile o sia venuto meno l’interesse
pubblico alla sua realizzazione, le somme ricevute devono essere restituite,
in un’unica soluzione, entro diciotto mesi dalla loro erogazione, maggiorate
dei relativi interessi legali.

5. La Giunta regionale, sulla base delle risorse annualmente stanziate a
bilancio, stabilisce i criteri, l’importo e le modalità di ammissione al
finanziamento.

6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri
finanziamenti, inerenti agli oneri di progettazione, previsti da leggi
regionali.

7. Alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per
l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a
legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con
modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 7 sono abrogati.

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 4, è autorizzata la
spesa complessiva di euro 2.500.000,00 per il biennio 2009-2010, di cui euro
2.000.000,00 per l’anno 2009 ed euro 500.000,00 per l’anno 2010, cui si
provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.6.3.114 “Territorio montano e
piccoli comuni” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2. Per le spese di cui al comma 1 è autorizzata, relativamente all’anno 2010,
l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della regione). Le successive quote annuali
di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

ARTICOLO 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 4 del 10-03-2009 Regione Lombardia. Disposizioni in materia di cultura – modifiche alle leggi regionali 39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 – Collegato ordinamentale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 10
del 9 marzo 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Modifiche alla l.r. 12 luglio 1974, n. 39)

1. Alla legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei
di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell’articolo 10 le parole “di cui al successivo articolo
15” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 16”;

b) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva
i criteri e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare
convenzioni e protocolli d’intesa, per la realizzazione delle iniziative in
materia di musei di enti locali o di interesse locale.

2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”;

c) l’articolo 17 è abrogato.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla l.r. 6 agosto 1984, n. 39)

1. Alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico,
architettonico, artistico ed archeologico) sono apportate le seguenti
modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell’articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalit
per l’accesso ai contributi in conto capitale di cui all’articolo 1.
2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”;

b) i commi 3 e 4 dell’articolo 7 sono abrogati;

c) i commi 1 e 2 dell’articolo 9 sono abrogati;

d) il comma 1 dell’articolo 10 è abrogato.

ARTICOLO 3

(Modifiche alla l.r. 14 dicembre 1985, n. 81)

1. Alla legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale) sono
apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente:

“c) approva la delibera triennale di cui all’articolo 22 e le relative
variazioni;”;

b) il comma 3 dell’articolo 5 è abrogato;

c) alla rubrica del titolo III, la parola “programma” è sostituita dalla
seguente: “programmazione”;

d) la rubrica dell’articolo 22 è sostituita dalla seguente: “delibera
triennale”;

e) l’alinea del comma 1 dell’articolo 22 è sostituita dalla seguente:

“1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di
programmazione economico- finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la
commissione consiliare competente, approva la delibera triennale che prevede:”;

f) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22, le parole “gli indirizzi
programmatici e” sono soppresse;

g) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 22, le parole “di
intervento” sono sostituite dalle seguenti: “e le modalità di intervento,
compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con
soggetti pubblici e privati”;

h) al comma 2 dell’articolo 22, le parole “il programma regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “la delibera triennale”;

i) il comma 3 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“3. La delibera triennale, che può essere oggetto di modifiche e integrazioni
annuali, sentita la commissione consiliare competente, è pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione.”;

j) al comma 1 dell’articolo 24, le parole “al programma regionale
pluriennale” sono sostituite dalle seguenti: “alla delibera triennale”;

k) alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 25, le parole “al programma
regionale” sono sostituite dalle seguenti: “alla delibera triennale”;

l) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Art. 26
(Attuazione della delibera triennale)

1. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti all’approvazione della delibera triennale. Secondo le modalit
definite dalla stessa delibera, le province trasmettono alla direzione
generale competente i rispettivi piani annuali di attuazione e gestione.”.

ARTICOLO 4

(Modifiche alla l.r. 19 dicembre 1991, n. 39)

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani) sono apportate
le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 4 è abrogato;

b) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’accesso ai
contributi di cui all’articolo 5.”;
c) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
“1bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”.

ARTICOLO 5

(Modifiche alla l.r. 26 febbraio 1993, n. 9)

1. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attivit
di promozione educativa e culturale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 4, le parole “delibera-quadro triennale di
promozione educativa e culturale” sono sostituite dalle seguenti: “delibera
triennale di promozione educativa e culturale”;

b) al comma 2 dell’articolo 4, le parole “e, per i rispettivi territori,
ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi” sono soppresse; le
parole: “delibera-quadro” sono sostituite dalle seguenti: “delibera triennale”;

c) la rubrica dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente: “delibera
triennale di promozione educativa e culturale”;

d) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione
economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare
competente, approva la delibera triennale di promozione educativa e culturale,
aggiornabile annualmente acquisito il parere della commissione consiliare
competente.”;

e) all’alinea del comma 2 dell’articolo 5, le parole “La delibera quadro”
sono sostituite dalle seguenti: “La delibera triennale:”;

f) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5, le parole “gli indirizzi”
e “le priorità” sono soppresse; le parole “campo culturale” sono sostituite
dalle seguenti: “materia di promozione educativa e culturale”;

g) il comma 3 dell’articolo 5 è abrogato;

h) l’articolo 6 è abrogato;

i) la rubrica dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente: “Attuazione
della delibera triennale”;

j) l’alinea del comma 1 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente:

“1. In attuazione della delibera triennale di promozione educativa e culturale
e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale:”;

k) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “previsto nella
delibera-quadro” sono soppresse;

l) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “, in
attuazione dei criteri stabiliti dalla delibera-quadro,” sono soppresse;

m) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “ed ai consorzi
comprensoriali di Lecco e di Lodi” sono soppresse;

n) dopo il comma l dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”;

o) al comma 1 dell’articolo 8, le parole “delibera-quadro regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “delibera triennale”;

p) l’articolo 12 è abrogato.

ARTICOLO 6

(Modifiche alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35)

1. Alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione
Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi
integrati di beni e servizi culturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole “sentita la commissione
consiliare competente” sono soppresse;

b) al comma 3 dell’articolo 2, le parole “direttore generale” sono
sostituite dalle seguenti: “dirigente della direzione generale competente”.

ARTICOLO 7

(Modifiche alla l.r. 14 novembre 2008, n. 28)

1. Alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e
valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in
Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 4, le parole “Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici della Lombardia” sono sostituite dalle
seguenti: “Soprintendenza competente per territorio ai sensi della
legislazione statale.”;

b) al comma 2 dell’articolo 11, le parole “tra Regione, Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e Nucleo
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale” sono sostituite dalle seguenti: “tra
la Regione e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Lombardia”.

ARTICOLO 8

(Norma transitoria)

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente
legge si concludono secondo le diposizioni vigenti al momento del loro avvio.

ARTICOLO 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it