Legge Regionale n. 2 del 12-02-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia.

Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei
lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma
dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di
immobili di interesse storico-architettonico.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 7
del 18 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 14/2002 e al decreto del
Presidente della Regione 165/2003)

1. Il comma 9 bis dell’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

<<9 bis. Gli incarichi di cui al comma 9 di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’articolo 22, comma 2 bis; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.>>.

2. L’articolo 45 del regolamento di attuazione della legge regionale n.
14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente
della Regione 5 giugno 2003, n. 165, è abrogato.

ARTICOLO 2

(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 14/2002 e al decreto del
Presidente della Regione 165/2003)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 14/2002 sono
inseriti i seguenti:

<<2 bis. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette. 2 ter. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al comma 2, anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro. I lavori sono affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 bis; per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, l’invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei.>>.

2. L’articolo 58 del regolamento di attuazione della legge regionale n.
14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente
della Regione 165/2003, è abrogato.

ARTICOLO 3

(Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 5/2007)

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 febbraio
2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio), sono aggiunti i seguenti:

<<1 quater. Per gli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, la verifica prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all’osservanza del progetto alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è sostituita da un’asseverazione redatta dal progettista delle strutture allegata alla comunicazione-denuncia prevista dall’articolo 2 della legge regionale 27/1988. 1 quinques. L’asseverazione prevista dal comma 1 quater relativa all’osservanza del progetto alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 64/1974 e di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è presentata, nel rispetto della legge regionale 27/1988, anche per gli interventi che possono essere eseguiti in regime di attività edilizia libera ai sensi del comma 1 bis, lettere d) ed e).>>.

ARTICOLO 4

(Interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse
storico – architettonico)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, attraverso il Fondo
istituito dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2000, n.
2 (Legge finanziaria 2000), tra le tipologie previste dal Titolo V della legge
regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per
l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal
sisma, nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche),
gli interventi di conservazione e restauro di immobili di proprietà privata di
interesse storico-architettonico ospitanti raccolte museali aperte al pubblico
e situati in comuni interamente montani ricompresi nella delimitazione di cui
al decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 714
(Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e
successive modificazioni.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno
carico all’unità di bilancio 3.9.2.1072 e al capitolo 9500 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.

ARTICOLO 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 1 del 12-02-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 29/2005 riguardante la disciplina delle vendite di fine stagione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 7
del 18 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 29/2005)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 5
dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e
di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16
gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”), come sostituito
dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 13/2008, le parole “2 gennaio”
sono sostituite dalle seguenti: “3 gennaio”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 29/2005
le parole “15 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “primo sabato di luglio”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 12 del 27-07-2009 Regione Emilia – Romagna. Revisione dello statuto della regione Emilia – Romagna “Riduzione del numero dei componenti L’assemblea legislativa”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 130
del 27 luglio 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Modifica all’articolo 29

1. L’articolo 29, comma 2, della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, Statuto
della Regione Emilia-Romagna, è sostituito dal seguente:

“2. L’Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente
della Giunta regionale.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 11 del 24-07-2009 Regione Emilia – Romagna. Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 129
del 24 luglio 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della legge 9
gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del Codice
civile del Capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice
civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme
di attuazione, di coordinamento e finali), in conformità ai principi e agli
indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge detta norme
per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, al
fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale, nonché di
promuovere il ricorso a tale strumento di tutela da parte dei soggetti
legittimati.

ARTICOLO 2

Divulgazione, formazione ed aggiornamento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione,
in raccordo, nelle forme consentite, con altri Enti o Autorità, nonché con i
soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive
in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la
divulgazione dell’amministrazione di sostegno, nonché la formazione,
l’aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di
sostegno.

2. La Regione dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando
adeguati servizi ed iniziative a supporto dell’amministrazione di sostegno
nell’ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli
interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio
regionale.

3. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 può essere compresa anche
l’istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad
assumere l’incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture
di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli
amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro
operato.

4. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di
precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno riguardo le sue
attitudini, le sue competenze e le sue precise disponibilità, la Giunta
regionale può emanare specifiche indicazioni previo parere della commissione
assembleare competente.

ARTICOLO 3

Funzioni di coordinamento e monitoraggio

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed
il privato sociale per l’attuazione delle disposizioni della presente legge ed
effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale
e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle
presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione
assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli
interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed
Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell’articolo 2, gli
elementi informativi generali, con particolare riguardo:

a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli
amministratori;

b) a come l’utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull’andamento
delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.

2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca
rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed
individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.

ARTICOLO 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con
i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si
rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di
base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilit
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it