Legge Regionale n. 6 del 12-03-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Disposizioni urgenti in materia di Autorita’ di bacino regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 11
del 18 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Commissariamento dell’Autorita’ di bacino)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della
Giunta Regionale, alla scadenza dell’incarico del Segretario generale
dell’Autorita’ di bacino regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2002,
n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in
materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e’ nominato un Commissario,
individuato tra soggetti che abbiano svolto per almeno un biennio funzioni
dirigenziali in organismi pubblici complessi, con il compito di definire il
riordino organizzativo dell’Autorita’, in armonia con il riassetto delle
Autorita’ di bacino nazionali.

2. Il Commissario svolge altresi’ i compiti propri del Segretario generale
dell’Autorita’ di bacino, previsti dall’articolo 9 della legge regionale
16/2002.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 si provvede altresi’ alla nomina di
un Commissario sostituto per l’ipotesi di assenza, vacanza o impedimento
dell’organo titolare.

4. Il Commissario e il Commissario sostituto sono nominati per la durata
massima di un anno e possono essere prorogati una sola volta.

5. Al Commissario compete il trattamento previsto per il Segretario generale.
Al Commissario sostituto compete un’indennita’ di carica determinata con
deliberazione della Giunta regionale.

6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno
carico all’unita’ di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.

ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 12-03-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Norme per il sostegno alle attivita’ delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 11
del 18 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalita’)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione del tributo
apportato nella costruzione delle attuali condizioni di pace e sviluppo e del
contributo dato per l’affermazione dei valori della Costituzione Repubblicana
dagli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi
di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di
guerra, riconosce alle loro associazioni rappresentative il particolare ruolo
di promozione di progetti mirati al mantenimento della memoria e della
testimonianza storica.

ARTICOLO 2

(Sostegno economico)

1. La Regione e’ autorizzata a sostenere con contributi annuali l’attivita’
delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all’articolo 1,
operanti nel territorio regionale anche in qualita’ di organi periferici di
associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l’articolazione
regionale.

2. La concessione dei contributi e’ subordinata alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
a) costituzione e operativita’ dell’associazione precedentemente all’entrata
in vigore della presente legge;
b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel
caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni
sono riferite ad ambedue le realta’;
c) assenza di finalita’ di lucro;
d) svolgimento effettivo di attivita’ promosse e realizzate dall’associazione;
nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attivita’
sono riferite ad ambedue le realta’.

3. Le associazioni presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda di
concessione del contributo alla direzione centrale competente in materia di
attivita’ culturali. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modalita’ di presentazione delle domande e i criteri per la concessione
dei contributi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale. Con la
medesima deliberazione sono individuate le priorita’ nella concessione dei
contributi, tra le quali il recupero e la divulgazione di materiale storico-
documentale e l’organizzazione di incontri nelle scuole.

ARTICOLO 3

(Lapidi e monumenti celebrativi)

1. In coerenza con il perseguimento delle finalita’ della presente legge,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata altresi’ a sostenere il restauro e
la realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi nel territorio regionale da
parte dei Comuni e delle associazioni di cui all’articolo 1.

2. Le modalita’ di presentazione delle domande e i criteri per
l’individuazione degli interventi e per la concessione dei contributi sono
fissati con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 4

(Norme finanziarie)

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1, e’ autorizzata la spesa di
200.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1092 e del
capitolo 5398 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
con la denominazione <> e con lo
stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2009.

2. Per le finalita’ di cui all’articolo 3, comma 1, e’ autorizzata la spesa di
50.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1092 e del
capitolo 5436 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
con la denominazione <> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno
2009.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, si provvede
mediante storno di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 10.1.1.1161 e
del capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 4 del 12-03-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attivita’ produttive.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 11
del 18 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 17/2008)

1. I commi da 33 a 36 e da 40 a 43 dell’articolo 14 della legge regionale 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

ARTICOLO 2

(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 24/2006)

1. La lettera h bis) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 27
novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli
Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia,
pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita’, trasporto pubblico
locale, cultura, sport), e’ abrogata.

ARTICOLO 3

(Modifica all’articolo 67 della legge regionale 24/2006)

1. Il comma 1 bis dell’articolo 67 della legge regionale 24/2006 e’ abrogato.

ARTICOLO 4

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 17/2008)

1. I commi da 53 a 56 dell’articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono
abrogati.

ARTICOLO 5

(Norma di interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale
2/2006)

1. In conformita’ con quanto disposto dall’articolo 1, comma 226, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), a decorrere dal periodo
d’imposta in corso all’1 gennaio 2008, i riferimenti di cui all’articolo 2
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)
all’aliquota dell’IRAP del 2,9 per cento e del 3,1 per cento devono
intendersi, rispettivamente, al 2,98 per cento e al 3,17 per cento.

ARTICOLO 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 3 del 12-02-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia.

Modifica dell’articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n.
11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento
dei minori.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 7
del 18 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica della legge regionale 11/2006)

1. L’articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi
regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), come inserito
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 28/2006 e modificato
dall’articolo 10, commi 27 e 28, della legge regionale 17/2008, è sostituito
dal seguente:

<>.

2. Il regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 9 bis della legge regionale
11/2006, come sostituito dal comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis della legge
regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unità di
bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it