Legge Regionale n. 5 del 24-04-2009 Regione Emilia – Romagna. Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 74
del 24 aprile 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Riordino dei comprensori di bonifica

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 27 del decreto
legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio
2008, n. 31, e ai fini dell’esercizio delle attività di bonifica, suddivide il
territorio in otto comprensori delimitati in modo da costituire unità omogenee
sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze di
programmazione, esecuzione e gestione, la cui cartografia è allegata alla
presente legge come allegato A, denominati in via provvisoria in ordine
numerico, secondo i confini indicati all’allegato B.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con atto
della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, sono
definiti i criteri per la successione dei nuovi Consorzi di bonifica ai
Consorzi esistenti nonché per la formazione dei Consigli di amministrazione
provvisori sulla base del procedimento previsto dalla legge regionale 23
aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della LR 2 agosto 1984, n.
42 “Nuove norme in materia di Enti di Bonifica – Delega di funzioni
amministrative”). La nomina dei Consigli provvisori è effettuata
dall’Assemblea legislativa.

3. Per ogni comprensorio di cui al comma 1 è istituito un Consorzio di
bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed eventuale scorporo, dei
Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e insistenti sul territorio dei comprensori che prende il nome del
comprensorio di riferimento così come definito con deliberazione della Giunta
regionale.

4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti un
incremento del loro numero sono approvate con deliberazione dell’Assemblea
legislativa.

5. Dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione provvisori e comunque
dal 1° ottobre 2009 sono istituiti i Consorzi di bonifica previsti al comma 3,
che succedono nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi esistenti
che dalla medesima data sono soppressi.

ARTICOLO 2

Disposizioni concernenti gli organi dei Consorzi

1. Il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di
bonifica aventi diritto a compenso non può essere superiore a tre. La medesima
disposizione trova applicazione anche per i componenti dei Consigli di
amministrazione provvisori di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo
restano in carica sino alla scadenza del mandato in essere.

3. Il Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara è soppresso
dalla data di istituzione del Consorzio insistente sul comprensorio C8
dell’allegato A della presente legge che subentra nei rapporti giuridici
attivi e passivi.

ARTICOLO 3

Disposizioni inerenti situazioni specifiche

1. In presenza di specificità territoriali rappresentate dal sistema di
Pilastresi nonché dal bacino del Samoggia e del Panaro, i Consorzi di bonifica
ivi operanti pongono in essere una programmazione e gestione delle attivit
concordate. Per il sistema di Pilastresi è prevista una commissione di
vigilanza nominata dalla Giunta regionale di cui fanno parte un rappresentante
della Regione, che la presiede ai fini della coerenza della gestione con la
sicurezza idraulica dell’intero territorio, e un rappresentante per ogni
Consorzio interessato, nonché una contabilità dedicata. I Consorzi operanti
sui territori afferenti all’associazione “Terre d’Acqua” stipulano una
convenzione con i Comuni interessati per le attività relative al bacino del
Samoggia e del Panaro.

2. Qualora sussistano interessi tra loro confliggenti su aree territoriali
circostanziate la Regione esercita direttamente la funzione di bonifica. A tal
fine con deliberazione di Giunta viene assunta la decisione dell’assunzione
della gestione diretta della funzione che trova applicazione a decorrere dalla
comunicazione al soggetto che esercita l’attività in via ordinaria.

ARTICOLO 4

Disposizioni sul personale

1. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di conseguente
riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili devono essere
prioritariamente valorizzate le professionalità esistenti in conformità ai
principi dettati dalle vigenti norme collettive nazionali.

2. Sino alla nomina dei Consigli ordinari a seguito del periodo transitorio
legato al processo di riordino previsto dalla presente legge, i Consorzi di
bonifica non possono attivare procedure per il reclutamento del personale,
fatta eccezione per il personale avventizio. Qualora si manifesti l’esigenza
di porre in essere meccanismi che comportino un diverso inquadramento del
personale o la sostituzione di particolari professionalità, i Consorzi di
bonifica ne danno preventiva comunicazione alla Giunta regionale ai fini della
valutazione della legittimità rispetto al complessivo processo di riordino. È
fatto salvo il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma del
contratto collettivo nazionale di lavoro.

ARTICOLO 5

Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1987

1. All’articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1987, le
parole

Legge Regionale n. 4 del 31-03-2009 Regione Emilia – Romagna. Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 52
del 31 marzo 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e
statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed
ambientale del proprio territorio attraverso le attività del settore agricolo,
promuove lo sviluppo dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende
agricole.

2. La presente legge è volta in particolare a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun
territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con
specifico riferimento alle zone montane;
c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione
dei redditi agricoli;
d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei
redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del
territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree protette;
f) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarit
paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di
qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi
offerti dall’azienda agricola multifunzionale;
i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo,
alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema
agroalimentare regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera g), la Regione promuove inoltre
la formulazione di linee guida a livello provinciale, in accordo con le
diverse rappresentanze dei settori del turismo e dei produttori agricoli, atte
a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche e locali
e della cultura enogastronomica regionale.

ARTICOLO 2

Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in materia di agriturismo svolge funzioni
normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con
apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri
necessari per l’esercizio dell’attività agrituristica, le modalità di
svolgimento della stessa nonché le procedure amministrative e di controllo
applicabili.

3. Le Province e le Comunità montane, ai sensi della legge regionale n. 15 del
1997, articolo 3, esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle
attività agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro
competenza.

4. Le Province, in particolare, concedono l’abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di
connessione con l’attività agricola, detengono l’elenco degli operatori
agrituristici ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia
dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della
ricettività ed il movimento turistico. Le Province possono costituire
commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l’andamento
dell’offerta turistica rurale.

5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo
svolgimento dell’attività agrituristica.

ARTICOLO 3

Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di
ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di
cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di
capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione
con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

2. Rientrano nell’agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui
alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla
sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti
enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con
enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attivit
e del patrimonio rurale.

3. Ai fini dell’applicazione della normativa relativa alle attività svolte da
cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell’Albo regionale istituito ai
sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e
per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre
1991, n. 381), nell’ambito dell’attività agricola rientra anche l’attivit
agrituristica.

4. Possono essere addetti all’attività agrituristica l’imprenditore agricolo
ed i suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché
tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall’impresa agricola.

5. E’ altresì ammesso l’utilizzo di lavoratori esterni all’impresa, liberi
professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di
intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi
culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per
l’animazione territoriale o per le attività e servizi complementari
all’agriturismo.

ARTICOLO 4

Connessione e complementarietà con l’attività agricola

1. La connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, che
deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.

2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di
lavoro da impiegare nell’attività agricola sono superiori a quelle calcolate
per svolgere l’attività agrituristica.

3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni
di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del
territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle
tecniche colturali adottate stabilmente dall’imprenditore agricolo.

ARTICOLO 5

Ospitalità

1. L’ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei
fabbricati adibiti all’attività agrituristica e fino ad un massimo di otto
piazzole in spazi aperti.

2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a diciotto
camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei
siti della Rete Natura 2000 di cui al titolo III della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonché nei
territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani.

3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima
di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente più di tre
posti letto per singola camera ammobiliata.

4. L’impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di
eccellenza, di cui all’articolo 17 della presente legge, può derogare ai
limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un massimo di
ulteriori cinque camere.

5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del presente
articolo e nel rispetto dell’articolo 11, commi 1 e 4, della presente legge,
possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le
piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.

ARTICOLO 6

Somministrazione di pasti e bevande

1. L’attività di somministrazione di pasti e bevande all’interno dell’impresa
agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della
materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali
utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta
pasti giornalieri su base mensile.

2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni
camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui
all’articolo 10.

3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e
valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della
cultura alimentare dell’Emilia-Romagna.

4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le
seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell’azienda agricola e prodotti ricavati da materie
prime dell’azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici
regionali inseriti nell’apposito Albo ministeriale, prodotti biologici
regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro
consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati
direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro
strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.

5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento
del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per
cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o
in Unioni di Comuni montani.

6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente
articolo deve essere superiore, in valore, all’80 per cento del prodotto
totale annuo utilizzato.

7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto
possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole
regionali.

8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo
svolgimento dell’attività agrituristica di somministrazione di pasti e
bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo
massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in
particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito
l’impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.

ARTICOLO 7

Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo

1. Al fine di valorizzare l’ambiente, il patrimonio storico e rurale o le
risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un
corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti
aziendali.

2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al
comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere
offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o
ristorazione agrituristica.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp

Legge Regionale n. 3 del 02-03-2009 Regione Emilia – Romagna. Partecipazione della Regione Emilia – Romagna all’associazione per lo sviluppo del polo di Piacenza del politecnico di Milano – Polipiacenza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 34
del 2 marzo 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità e condizioni per la partecipazione

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all’

Legge Regionale n. 2 del 02-03-2009 Regione Emilia – Romagna. Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 33
del 2 marzo 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli
ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa
statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e
di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.

2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma
terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati
alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), nonché le definizioni che seguono:

a) “lavoratore”: oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni statali
vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che a qualunque titolo,
anche di lavoro autonomo, svolgono un’attività nell’ambito del cantiere;

b) “lavori particolarmente complessi”: le lavorazioni inerenti ad opere e
impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero ad elevata componente
tecnologica, nonché le lavorazioni che si svolgono mediante l’organizzazione
di più cantieri logisticamente connessi o interferenti;

c) “lavori particolarmente pericolosi”: le lavorazioni individuate dalla
Giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai
dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui
all’articolo 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall’Allegato XI del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

ARTICOLO 3

Promozione della sicurezza nei cantieri

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela
della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali, al contrasto dell’irregolarità delle
condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della
legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace
applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed
attuativi.

2. A tal fine la Regione promuove:

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che
operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli standard
formativi individuati dalla Giunta regionale per l’apprendistato in edilizia;

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai
soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l’adozione
delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o
pericolosi;

c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla
vigilanza sui cantieri;

d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali,
organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di
assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento
di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti;

e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla
tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non occupati che
frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all’inserimento
lavorativo in edilizia;

f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla
tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che
operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono intraprendere tali
attività.

3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti
competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di
rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:

a) all’informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;

b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;

c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni
vigenti;

d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

e) all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei
lavoratori correlate all’adozione di misure di sicurezza e tutela della salute
ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.

4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la sottoscrizione
di accordi preordinati alla definizione di un sistema di prescrizioni rivolte
alle imprese ed ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali
accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e
possono essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito
il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, a condizione che prevedano:

a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica
ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle attività in
cantiere;

b) la definizione delle modalità organizzative e procedimentali di
individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla lettera a);

c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e
incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte dei soggetti
esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nell’ambito
del cantiere;

d) l’individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo
sull’effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte
delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.

5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi,
gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i
committenti, le imprese esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei
lavoratori e delle imprese di settore.

6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la
prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni, sentito il
Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, in coerenza con gli accordi tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei
luoghi di lavoro.

7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le
attività produttive e per l’edilizia, l’informazione e la divulgazione ai
cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative
associazioni, ordini e collegi, delle informazioni relative agli strumenti di
incentivazione di cui al Capo III e agli atti di attuazione della presente
legge.

ARTICOLO 4

Razionalizzazione dell’attività amministrativa

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze del
Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti
pubblici competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare
l’attività amministrativa, nonché a migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fine la Regione
valorizza gli strumenti di collaborazione istituzionale di cui al Capo IV
della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societ
dell’informazione).

2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di
trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei
documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il titolo
abilitativo edilizio, con cui i soggetti interessati possono adempiere agli
obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano,
possono attestare l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali,
nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e
alla corresponsione delle retribuzioni;

b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali necessari ai
fini dell’attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese;

c) a semplificare l’attività di monitoraggio e vigilanza, mediante
sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze
autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell’identità, dell’accesso
e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati;

d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale di
prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento secondo criteri
di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di supporto agli organi di
vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai
sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp