Legge Regionale n. 1 del 02-03-2009 Regione Emilia – Romagna.

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.
Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 32
del 2 marzo 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base
della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in
conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il
territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è
sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e
regionale e dei rispettivi regolamenti.

3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall’apposito
vigente regolamento.

4. I tempi e le modalità dei prelievi in selezione agli ungulati sono
stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo,
in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un
rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto
delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di
natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed
ambientali della regione Emilia-Romagna.

5. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV)
provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative
alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale
concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono
autorizzare l’abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice
rossa e lepre superiori a quelli previsti dall’articolo 6 della presente
legge, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento;
detto piano potrà essere realizzato fino al 31 dicembre ad eccezione del
fagiano, per il quale il termine è fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre
specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere
previsti agli articoli 3 e 6 della presente legge.

7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati
dall’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della presente legge. E’ facoltà del
titolare dell’AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma
collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.

ARTICOLO 2

Rapporti tra Province e Regioni confinanti

1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i
corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti
con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini
amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli Ambiti
territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le Province competenti
renderanno eventualmente operanti a mezzo di propri atti amministrativi, ove
ritenute compatibili rispetto ai propri Piani faunistico-venatori.

ARTICOLO 3

Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:

a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

tortora (Streptopelia turtur);
merlo (Turdus merula);
allodola (Alauda arvensis);
starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa);
lepre comune (Lepus europaeus);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
quaglia (Coturnix coturnix);

b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

alzavola (Anas crecca);
beccaccia (Scolopax rusticola);
beccaccino (Gallinago gallinago);
canapiglia (Anas strepera);
cesena (Turdus pilaris);
codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra);
frullino (Limnocryptes minimus);
gallinella d’acqua (Gallinula chloropus);
gazza (Pica pica);
germano reale (Anas platyrhynchos);
ghiandaia (Garrulus glandarius);
marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina);
pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
volpe (Vulpes vulpes);

c) dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell’arco temporale
massimo di tre mesi anche non consecutivi:

cinghiale (Sus scrofa);

d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all’aspetto, in
cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, secondo
il prospetto di cui all’Allegato A;

e) dal 1° novembre al 31 gennaio:

moretta (Aythya Guligula).

2. La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita anche su terreni in
tutto o nella maggior parte coperti di neve. Per il prelievo selettivo della
specie cinghiale è consentito il ricorso a forme di pasturazione artificiale.
Alla data del 30 novembre di ogni anno le Province valutano lo stato
d’attuazione del piano di prelievo al cinghiale al fine di consentirne o meno
la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte
coperti di neve.

3. Le limitazioni di cui all’articolo 33, comma 11, lettera b), della legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), e successive
modificazioni, non si applicano alle specie appartenenti all’avifauna
migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio
regionale.

ARTICOLO 4

Giornate e forme di caccia

1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva,
escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito
l’esercizio dell’attività venatoria.

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle
forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive,
da appostamento e/o vagante con l’uso di non più di due cani per cacciatore in
due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana, fatto salvo quanto
previsto alla lettera c) del presente comma;

b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla lettera a) del
presente comma fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l’uso di
non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;

c) dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in
più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da
appostamento.

3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera b), della
legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, nelle ATV ogni
cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali,
secondo gli orari di cui all’articolo 5 della presente legge e senza
limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV
non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili
da ogni cacciatore.

4. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi
dell’articolo 50, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 8 del 1994, e
successive modificazioni, possono determinare l’inizio dell’attività venatoria
in forma vagante con l’uso del cane, anche successivamente alla terza domenica
di settembre, per esigenze connesse all’esercizio dell’attività agricola e per
garantire una maggiore tutela della fauna. Le esigenze sopraindicate dovranno
essere valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data è
particolarmente prossima alla metà del mese.

5. Le Province esercitano le facoltà stabilite dall’articolo 18, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nei limiti ed alle
condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari
venatori provinciali, l’anticipa¬zione dell’esercizio venatorio alla data del
1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare nella giornata del
1° settembre – purché non coincidente con il martedì o il venerdì – e nelle
successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento,
fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie di cui al comma 6 del
presente articolo, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione
Emilia-Romagna – ciascuno negli ambiti di iscrizione – o che esercitino la
caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi.

6. Le specie cacciabili ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del presente
articolo vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia
grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.

7. Le Province, nell’ambito delle facoltà concesse dall’articolo 18, comma 2,
della legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di cui all’articolo
3, comma 1, lettera c), della presente legge previo parere dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

8. La caccia alla fauna migratoria di cui all’articolo 36 bis, comma 1, della
legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si svolge nelle
forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2
del medesimo articolo.

9. Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in
materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il
fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono essere utilizzati come richiami
vivi senza l’obbligo dell’opzione di cui all’articolo 12, comma 5, lettera b),
della legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che
condizionano la detenzione di volatili per l’utilizzo nell’attività venatoria.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp

Legge Regionale n. 10 del 22-07-2009 Regione Campania. Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 48
del 3 agosto 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. La presente legge regolamenta l’installazione e l’utilizzo di tutti gli
apparecchi per la misurazione della velocità, comunque denominati, sulle
strade di proprietà regionale, anche se affidate in gestione alle province, ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della
velocità, devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per
indurre una maggiore consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto. Non è
consentito l’uso repressivo di tali apparecchi.
2. Per assicurare il perseguimento ottimale delle finalità di cui alla
presente legge, tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere
installati esclusivamente a livello stradale, con esclusione di pali per la
sopraelevazione e di altri dispositivi che possano comportare la
mimetizzazione o l’occultamento degli stessi.
3. Per tale motivo la presente legge promuove un uso consapevole degli
apparecchi in questione.

ARTICOLO 3

Installazione degli apparecchi di misurazione della velocità

1. Per la installazione degli apparecchi di misurazione della velocità su
tutte le strade di proprietà regionale è necessario il parere preventivo della
regione Campania, giusto il disposto dell’articolo 4, comma 2, del decreto-
legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso dal dirigente dell’area competente
per materia della Giunta regionale, previa istruttoria del dirigente di
settore competente e nel rispetto delle prescrizioni in materia previste sia
dalle norme nazionali che dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente alle strade
individuate con decreto del prefetto territorialmente competente in cui è
ammessa la mancata contestazione delle infrazioni.

ARTICOLO 4

Segnalazione degli apparecchi per la misurazione della velocità

1. In conformità dell’articolo 142, comma 6-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), le postazioni di controllo
fisse e mobili installate sulla rete stradale di proprietà regionale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben
visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, in base alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del
codice della strada.
2. In particolare, le postazioni di controllo per il rilevamento della
velocità sulla rete stradale devono essere segnalate:
a) per le postazioni fisse con segnali stradali luminosi a messaggio
variabile;
b) per le postazioni mobili con dispositivi di segnalazione luminosi
installati su veicoli.
3. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 2, lettera a), devono
essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni idonee e colore
di fondo propri del tipo di strada sul quale sono installati. Sul pannello
luminoso deve essere riportata l’iscrizione «controllo elettronico della
velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente
integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale
che attua il controllo.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 2, lettera b), sono
installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o
nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono
riportate le iscrizioni di cui al comma 3. Se installati su autovetture le
iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma
sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità».
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.

ARTICOLO 5

Disposizioni inerenti la segnaletica

1. I dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con
adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della
velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla
velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione
allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il
segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali in quanto
queste comportano la ripetizione del messaggio dopo le stesse.
2. Tra la segnalazione e l’autovelox deve esserci una distanza di quattro
chilometri.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 9 del 22-07-2009 Regione Campania. Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 relativa alla Prevenzione e alla cura del diabete mellito”.

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 22-07-2009
REGIONE CAMPANIA
Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115
relativa alla Prevenzione e alla cura del diabete mellito”.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 48
del 3 agosto 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione,
dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e della legge 16
marzo 1987, n. 115

Legge Regionale n. 8 del 22-07-2009 Regione Campania. Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, – Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 48
del 3 agosto 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

1. La legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, e’ cosi modificata:
a) nell’alinea del comma 5 dell’articolo 1, le parole “Entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle
seguenti “Entro il 30 giugno 2010”;
b) all’articolo 18, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
“l) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non
inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5
dell’articolo 37”;
c) nell’alinea del comma 1 dell’articolo 27, le parole “comma 3” sono
sostituite dalle seguenti: “comma 4”;
d) il comma 2 dell’articolo 29 è sostituito dal seguente:
“2. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e’ consentito per le attivit
comportanti un risparmio energetico inclusa l’immissione diretta in piscina ed
e’ autorizzato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione”;
e) il comma 10 dell’articolo 33 è abrogato;
f) alla fine del primo periodo del comma 12 dell’articolo 36 sono
aggiunte le seguenti parole: “sentite le associazioni di categoria”;
g) al comma 3 dell’articolo 37 le parole “articolo 32” sono sostituite
dalle seguenti: “articolo 34”;
h) il comma 2 dell’articolo 44 e’ sostituito dal seguente:
“ 2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini sono scaduti alla
data di entrata in vigore della presente legge o i cui termini scadono nei
dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono presentate in deroga ai termini previsti dall’articolo 4, comma 13, entro
il 31 ottobre 2009”;
i) al comma 3 dell’articolo 44, dopo le parole “possono richiedere” sono
eliminate le seguenti: “ed ottenere”;
l) il comma 8 dell’articolo 44 è sostituito dal seguente:
“8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno durata di cinquanta anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e le relative subconcessioni
hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il
subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza.”;
m) all’articolo 44 aggiungere i seguenti commi:
“16. L’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo, in mancanza dei
regolamenti di attuazione della legge, è differita al 31 dicembre 2009.
17. Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le
concessioni esistenti di acque minerali, termominerali e le autorizzazioni di
acque calde sotterranee, per le quali è stata presentata regolare istanza di
rinnovo, non gravate da parere o nullaosta negativi ed in assenza di
provvedimenti di diversa natura, sono automaticamente prorogate per un periodo
massimo di due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
18. Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge,
non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le
riassegnazioni di quelle dichiarate cessate e quelle da assegnare ai soggetti
che alla data del 12 agosto 2008 erano già titolari di permesso di ricerca;
possono essere altresì rilasciati permessi di ricerca in aree che presentano,
dal punto di vista idrotermale, una sostenibilità qualitativa e quantitativa.
19. In fase di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di cui al comma 5
dell’articolo 36 è prorogato al 31 ottobre dell’anno di riferimento.”
n) l’articolo 45 e’ abrogato.

ARTICOLO 2

1. La regione Campania promuove l’istituzione di Parchi delle acque minerali
con finalità di tutela ambientale e paesistica, con particolare riferimento
alla tutela e promozione delle acque. Tali parchi sono gestiti secondo le
forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche, ricadendo ogni onere in capo ai soggetti associati.
2. Risultano costituiti i Parchi per i quali gli enti locali esprimono o
confermano la loro volontà associativa entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it