Legge Regionale n. 7 del 31-03-2009 Regione Calabria. Rettifica dei confini territoriali dei comuni di Rende e Castiglione Cosentino

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 6
del 1 aprile 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 7 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confini
territoriali tra i Comuni di Rende e Castiglione Cosentino, della provincia di
Cosenza, nella zona a valle, limitrofa al fiume

Legge Regionale n. 6 del 31-03-2009 Regione Calabria. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 «Istituzione dei distretti rurali ed agro-alimentari di qualità. Istituzione del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari»

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 6
del 1 aprile 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 7 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L’articolo 5 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004 è così sostituito:

«Art. 5
(Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di
qualità)

1. I distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono
individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante
della Commissione consiliare competente, in base ai requisiti di cui agli
articoli 3 e 4, sulla base di proposte documentate e motivate presentate da
comitati promotori costituiti dalle O.O.P.P. provinciali e regionali e/o da
enti e organismi rappresentativi del territorio e del sistema economico
locale, fatto salvi i distretti rurali e agro-alimentari di qualità gi
istituiti con legge regionale.

2. La deliberazione di individuazione dei distretti è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).»

ARTICOLO 2

1. L’articolo 6 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004 è così sostituito:

«Art. 6
(Costituzione società di distretto)

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di
individuazione del distretto, il comitato promotore, gli enti locali, le
rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le
strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio del distretto, gli
imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali
rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i
rappresentanti delle filiere organizzate con le O.P. di riferimento,
promuovono la costituzione del soggetto giuridico, denominato società di
distretto.

2. Possono far parte della società di distretto anche i soggetti gestori di
strumenti quali programmi leader, strade dei prodotti tipici, piani di
sviluppo socio-economico delle Comunità montane, interessanti le aree del
distretto.»

ARTICOLO 3

1. Dopo l’articolo 6 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004 è aggiunto il
seguente:

«Art. 6 bis
(Competenze e funzioni della società di distretto)

1. La società di distretto elabora e cura l’attuazione del piano di distretto
sulla scorta degli indirizzi forniti dal comitato di distretto di cui
all’articolo 7. Il Piano deve essere elaborato entro 120 giorni dalla
costituzione della società di distretto e del comitato di distretto. La
società di distretto svolge altresì le seguenti funzioni:

a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;

b) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra
i soggetti pubblici e privati interessati, l’elaborazione, il
cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 7ter,
in coerenza con gli obiettivi individuati dal piano di distretto, e li
presenta alla Regione per il relativo finanziamento;

c) presenta per i relativi finanziamenti i progetti di cui all’articolo 7ter,
secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla
normativa vigente;

d) propone l’aggiornamento del piano di distretto, previo parere del comitato
di distretto di cui all’articolo 7 sulla base di nuovi scenari e mutamenti
di contesto socio-economico;

e) raccoglie ed elabora i dati relativi all’attuazione del piano di distretto
e li trasmette, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in
materia di agricoltura, ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo;

f) gestisce le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano di
distretto e presenta, annualmente, alla Giunta regionale una relazione che
illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attività del distretto
ed, in particolare:

1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano di
distretto;

2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle
azioni e dei progetti finanziati;

3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l’indicazione delle diverse
forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.»

ARTICOLO 4

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004, alla 5a
alinea aggiungere dopo Camera di Commercio le parole

Legge Regionale n. 5 del 19-03-2009 Regione Calabria. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 5
del 16 marzo 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 2 del 24 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:

All’articolo 6 le parole “selezione riservata” sono sostituite dalle
parole

Legge Regionale n. 4 del 15-01-2009 Regione Calabria. Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro e istruzione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 1
del 16 gennaio 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 21 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità e oggetto)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto,
alla redazione di tre Testi unici che riordinano e coordinano l’intera
disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di attivit
produttive, lavoro e istruzione, cultura e beni culturali.

2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nei tre Testi unici di cui
al comma precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati A,
B e C. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le
disposizioni regolamentari ed amministrative direttamente riferite ai singoli
settori, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti
alle materie oggetto del riordino.

ARTICOLO 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. I Testi unici, ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi, articoli,
cui andrà apposta una rubrica se ne sono privi:

a) adeguano e semplificano il linguaggio normativo;

b) apportano le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni,
duplicazioni;

c) elencano le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;

d) recano in unico articolo finale l’abrogazione esplicita delle leggi e delle
norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali
disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;

e) aggiornano l’indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova loro
denominazione o in relazione ad una nuova ripartizione di competenze
derivante da altre disposizioni;

f) prevedono la semplificazione delle procedure amministrative;

g) aggiornano i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo
stato della legislazione;

h) correggono gli errori materiali.

ARTICOLO 3

(Termini)

1. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di
accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale
per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.

ARTICOLO 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

ALLEGATO 1

Allegato A Elenco fonti normative in materia di