Legge Regionale n. 3 del 15-01-2009 Regione Calabria. Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 1
del 16 gennaio 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 21 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La presente legge si applica ai bandi pubblicati dall’Ente Regione o da
suoi delegati che attivano risorse finanziarie derivanti dalla programmazione
unitaria dei finanziamenti aggiuntivi nazionali, fondi FAS, e comunitari,
fondi strutturali.

2. Per i bandi di cui al comma 1 la decorrenza dei termini di presentazione
delle domande per l’accesso ai finanziamenti concessi nell’ambito della
programmazione unitaria è comunque sospesa di diritto dal 1° al 31 agosto di
ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Al termine del periodo di sospensione di cui al comma 2 sono rinnovate le
procedure di pubblicità previste dalle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti.

ARTICOLO 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 15-01-2009 Regione Calabria. Norme per la istituzione di un Parco storico rievocativo del decennio francese in Calabria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 1
del 16 gennaio 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 21 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La Regione promuove e sostiene l’istituzione di un Parco Storico attraverso
la realizzazione di un itinerario storico-culturale-didattico riferito al
periodo 1806-1815, caratterizzato dall’avvento dell’esercito napoleonico in
Calabria per liberare il territorio dal dominio borbonico.

ARTICOLO 2

(Finalità e obiettivi)

1. Il Parco Storico è lo strumento per programmare ed attuare iniziative
finalizzate alla rievocazione, alla conoscenza e alla divulgazione degli
eventi bellici sviluppatisi nei territori dei Comuni di cui al successivo
articolo 3, teatro delle battaglie tra l’esercito transalpino e i borboni
alleati con gli inglesi.

2. Le attività del Parco Storico sono finalizzate a:

a) restaurare e conservare il patrimonio storico dei siti dove si sono
consumati gli avvenimenti bellici durante il decennio, previa individuazione e
delimitazione delle aree in sede di predisposizione del piano di cui al
successivo articolo 9;

b) attrezzare di supporti informatici, segnaletica di percorso, nonché la
realizzazione di strutture museali e artistiche, arricchite di biblioteche
tematiche per favorire la migliore fruizione pubblica dei luoghi;

c) organizzazione di manifestazioni storico-culturali finalizzati non solo a
ricostruire sul piano militare e politico i fatti storici, ma anche a definire
ed approfondire la conoscenza di usi e costumi del tempo;

d) sviluppare programmi educativi per scuole o gruppi a scopo didattico, quali
strumenti idonei ad approfondire la particolare fase storica attraverso fonti
e testimonianze sugli eventi che hanno segnato la presenza napoleonica in
Calabria;

e) pianificare visite guidate, organizzate in maniera sistematica ed aperte a
tutti, per un’azione informativa, a sostegno sia della domanda di turismo
culturale, sia a supporto di approcci specialistici e accademici;

f) attivare collaborazioni con organismi ed associazioni già implementate, con
cui concludere in convenzione forme di partenariato informativo e gestionale;

g) favorire attività di studio e ricerca per il recupero di reperti, resti
ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende.

ARTICOLO 3

(Consorzio)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale provvede alla formalizzazione della costituzione di un
Consorzio obbligatorio, quale Ente deputato alla gestione di tutte le attivit
di competenza del Parco Storico, cui sono chiamati a farne parte i Comuni di
Pizzo, Vibo Valentia, Sant’Onofrio, Stefanaconi, Filogaso, Zambrone, Jonadi,
Mileto, Filandari, Marcellinara, Stalettì, Catanzaro, Maida, Lamezia Terme,
Acri, Aiello Calabro, Amantea, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano,
Crotone, Palmi, Scilla, Reggio Calabria e l’Associazione culturale
onlus “G.Murat” di Pizzo.

2. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma precedente il
Presidente della Giunta regionale o suo delegato provvede alla convocazione ed
all’insediamento dell’assemblea generale consortile composta da un
rappresentante per ogni soggetto partecipante.

3. L’Assemblea generale consortile elegge, con votazioni separate, il
Presidente e il Consiglio Direttivo, mentre il Collegio dei Revisori, in
numero di tre compreso il Presidente, è nominato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

(Organi esecutivi)

1. Sono Organi esecutivi del Consorzio:

a) l’Assemblea generale;

b) il Comitato Esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 5

(Comitati consultivi)

1. Sono organi consultivi del Consorzio:

a) il Comitato per la ricerca e la consulenza storica;

b) il Comitato tecnico scientifico.

ARTICOLO 6

(Statuto)

1. Entro il termine di 180 giorni dalla costituzione degli Organi, l’Assemblea
generale consortile provvede all’adozione dello Statuto, soggetto
all’approvazione della Giunta regionale che vi provvede entro 60 giorni dal
ricevimento, trascorsi i quali, si intende tacitamente approvato e diventa
esecutivo a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Eventuale richiesta di modifiche o integrazioni sospende, per una
sola volta, il termine sopra indicato che riprende vigore dalla data di
acquisizione delle controdeduzioni.

2. Lo Statuto disciplina, tra l’altro:

a) funzioni, competenze e durata in carica degli Organi di cui agli articoli 4
e 5;

b) forme e modalità di gestione dei beni di proprietà di amministrazioni
pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità di privati;

c) organizzazione della struttura burocratica, tenendo conto che il Consorzio
deve avvalersi esclusivamente di personale proveniente dagli Enti consorziati
utilizzando gli istituti previsti dalla normativa vigente per il personale
degli Enti locali;

d) le quote di partecipazione dei singoli soggetti di cui al precedente
articolo 3, con esclusione dell’Associazione

Legge Regionale n. 1 del 15-01-2009 Regione Calabria. Ulteriori disposizioni in materia sanitaria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 1
del 16 gennaio 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 21 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1 . In applicazione del principio di omnicomprensività del trattamento
economico, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8 e alle altre
norme in materia di compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per
l’accertamento delle invalidità, la partecipazione del personale delle Aziende
sanitarie e ospedaliere, dipendente dalle stesse o convenzionato a qualsiasi
titolo, alle Commissioni per l’accertamento dello stato di invalidità, non
comporta il diritto a compensi aggiuntivi diversi da quelli previsti negli
accordi contrattuali di riferimento.

2. L’onere per la partecipazione ai lavori delle Commissioni per
l’accertamento delle invalidità di un sanitario in rappresentanza delle
Associazioni di invalidi, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15
ottobre 1990, n. 295, rimane a carico della Azienda sanitaria cui appartiene
la Commissione.

ARTICOLO 2

1. La partecipazione del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere,
dipendente dalle stesse o convenzionato a qualsiasi titolo e di personale
esterno al Servizio sanitario regionale, non comporta oneri a carico della
Regione Calabria, fatta eccezione per il rimborso spese, se ed in quanto
dovuto, che rimane comunque a carico dell’Ente di appartenenza.

ARTICOLO 3

1. Il comma 2, dell’art. 2, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 18 è così
modificato:

“La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma precedente,
sentiti i pareri dei Comuni interessati, delle Aziende sanitarie provinciali e
di una apposita commissione regionale nominata su proposta del competente
Assessore regionale formata da un dirigente di ruolo del Dipartimento Tutela
della salute e Politiche sanitarie che la presiede e da tre farmacisti
individuati congiuntamente dai relativi Ordini provinciali dei farmacisti e
dall’Associazione dei titolari e dall’Associazione dei non titolari di
farmacie, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta, scaduto il
quale provvede alla nomina la Giunta regionale. Esercita le funzioni di
Segretario un funzionario dello stesso dipartimento. La partecipazione ai
lavori della Commissione è a titolo gratuito”.

ARTICOLO 4

1. All’articolo 16 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 viene aggiunto
il seguente comma 1 bis:

Legge Regionale n. 12 del 28-04-2009 Regione Basilicata. Rendiconto per l’esercizio finanziario 2007 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (ARDSU).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 22
del 2 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata
(A.R.D.S.U.)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 secondo comma dello
Statuto Regionale e dell’articolo 83 della L.R. 6 settembre 2001 n. 34, è
approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2007 dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata
(A.R.D.S.U.), allegato alla presente legge.

ARTICOLO 2

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Basilicata.

Potenza, 28 aprile 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it